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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/07/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 754/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,754/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. RICORRENTE E
( nato aSORIANO NEL CIMINO (VT) il CP_1 C.F._2
18/05/1977 l'Avv. STEFANIA SENSINI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.07.2025 le parti, hanno così concluso, parte ricorrente:“1) La casa coniugale sita in rimane assegnata al sig. ; 2) il figli Parte_1
è affidato congiuntamente ad entrambe i coniugi con collocazione prevalente Persona_1 presso il padre. La madre potrà tenerlo con se a richiesta e comunque quando vorrà, previo accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze di studio e ludiche del figlio.3) Le spese straordinarie, da intendersi tali quelle previste nel protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo, da avviarsi previo avviso reciproco in caso di non prevedibilità delle stesse, sono a carico per il 60% al padre e per il 40% alla madre;
4) Nessun ulteriore contributo al mantenimento è dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro in ragione dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi”. Parte resistente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/06/2006 a Soriano Nel Cimino (VT), Atto N. 10 parte 2 serie A
- anno 2006 - con il sig. in regime di separazione dei beni, ordinando all'Ufficiale Pt_1 dello Stato Civile del competente Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
sulle modalità di divorzio in via principale: 1) disporre che il figlio sia Per_1 affidato in maniera congiunta ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre e che la madre potrà liberamente frequentare e vedere il figlio tutte le volte che vorrà anche in considerazione dell'età prossima ai 18 anni dello stesso;
2) disporre che i genitori mantengano in via ordinaria il figlio ciascuno in modo autonomo, senza alcun contributo a favore dell'uno o dell'altro, con un concorso nelle spese straordinarie, da individuarsi in base al Protocollo del Tribunale di Viterbo, della madre nella misura del 40% e del padre del 60%; 3) riconosciuta la sussistenza per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie, disporre che il sig. corrisponda alla moglie almeno la somma mensile di € 200,00 per il Parte_1 mantenimento della stessa o altra somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia. 4) In subordine nel caso di mancato riconoscimento dell'assegno divorzile disporre che i genitori mantengano in via ordinaria il figlio ciascuno in modo autonomo, senza alcun contributo a favore dell'uno o dell'altro, con un spese straordinarie integralmente (100%) a carico del padre. 5) Con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario contratto con in data 24.06.2006 in Soriano CP_1 nel Cimino, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. A fondamento della domanda ha dedott: a) che dall'unione coniugale in data 16.12.2007 era nato il figlio e che essendosi irrimediabilmente incrinata la loro relazione, e che, instaurato procedimento per separazione personale, il Tribunale di Viterbo in data 28.06.2023 omologava le seguenti condizioni di separazione: “1) corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 50,00 per Parte_1 il mantenimento della stessa;
2) il figlio minore viene affidato in maniera Persona_1 congiunta ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre. la madre potrà liberamente frequentare e tenere con se il figlio tutte le volte che vorrà anche in considerazione della raggiunta età di 15 anni, tenuto conto degli impegno del minore e previo avviso di almeno 48 ore;
i genitori provvederanno alle spese straordinarie del figlio nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre;
3) rinuncia alla pretesa di CP_1 assegnazione della casa coniugale in quanto attualmente ospitata nell'abitazione di una anziana signora in cambio della sua compagnia e dunque accetta l'assegnazione della casa coniugale in capo al marito;
4) Spese compensate” b) che era decorso ampiamente il termine di legge per la richiesta di divorzio senza che fosse mai intervenuta riconciliazione tra le parti, né mai ripresa la convivenza tra le stesse;
c) che in merito all'affidamento del figlio minore - che a breve sarebbe divenuto maggiorenne
- lo stesso sin dal tempo della separazione viveva con il padre il quale, inoltre, provvedeva ad ogni sua esigenza;
d) che in relazione al contributo di mantenimento della moglie, non sussistevano più le ragioni di legge per il mantenimento del contributo, seppur irrisorio, stabilito in sede di separazione. Alla luce di tali considerazioni concludeva come da richieste in epigrafe”.
Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio, contestava le deduzioni di parte ricorrente chiedendo la conferma degli accordi già assunti in sede di separazione riconoscendo il diritto della parte ad un assegno divorzile sussistendone i requisiti sia dal punto di vista della natura perequativa che compensativa dello stesso. In merito a tale aspetto faceva rilevare le differenti condizioni economico-patrimoniali delle parti oltre che il contributo fornito dalla donna alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio personale e comune del coniuge, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. A tal riguardo segnalava che il matrimonio era durato 19 anni che la stessa, di 48 anni, si trovava in una situazione economica sicuramente certamente meno agiata rispetto a quella del La resistente, infatti, che viveva ospitata della madre, lavorando come operaia per Pt_1 una ditta di pulizie, percepiva un reddito mensile di circa 450/500 euro al mese oltre ad euro 65,00 a settimana per l'attività che svolgeva presso un ristorante. Ciò diversamente dal ricorrente, il quale, dipendente del comune di Vitorchiano, percepiva uno stipendio mensile di euro 1.350,00 mensili disponendo, inoltre, della casa familiare di proprietà dello stesso Quanto all' affido del figlio minore chiedeva la conferma di quello condiviso già stabilito in sede di separazione con diritto per la madre di incontralo liberamente. Alla luce di tali deduzioni formulava le conclusioni come indicato in sentenza. All'esito dell'udienza di prima comparizione, non sussistendo prove da assumere in quanto, salvo quelle documentali, non risultavano richieste, dopo la discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987. Quanto all'affidamento del figlio minore – che a breve diverrà maggiorenne - non risultano contestazioni nello stabilire le modalità di affidamento condiviso con collocamento, come da comune richiesta, presso il padre e ampio diritto per la madre di incontro. In merito alla richiesta di un contributo di mantenimento richiesto in favore della si CP_1 ritiene che lo stesso non possa essere accolto. A tal riguardo si osserva come sia ormai consolidato il principio per cui il contributo al mantenimento dell'ex coniuge assolve al tempo stesso una funzione assistenziale ed una perequativo-compensativa, duplicità che demanda al giudice, in primo luogo, un giudizio di adeguatezza delle risorse reddituali ad appannaggio dell'ex coniuge instante, subordinando la spettanza dell'assegno alla inadeguatezza dei mezzi nella disponibilità di quest'ultimo e all'impossibilità oggettiva di procurarseli. In particolare, nel precipuo contenuto assistenziale dell'assegno, la valutazione in termini di adeguatezza dei mezzi del coniuge istante (ivi inclusi redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità) deve essere condotta in relazione all'obiettivo primario ed essenziale di garantire l'affrancamento dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento, solo poi valorizzando la funzione perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio, tramite analisi comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e tenendo altresì in considerazione il “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18287/2018, cfr. Cass.VI, n. 11472/2021). Ciò posto, nel caso in esame, pur dandosi atto di una differente condizione reddituale ed economica delle parti (pur risultando il ricorrente gravato da oneri in ragione del pagamento del mutuo), si rileva che, quanto alla natura assistenziale dell'assegno divorzile, non si ritiene che sussistano i presupposti attesa la presenza in capo alla resistente la presenza di sostanze idonee ed adeguate a soddisfare i propri bisogni primari. Quanto al carattere compensativo dell'assegno divorzile – fatte salve le deduzioni contenute nella memoria di costituzione - alcuna prova è stata fornita al riguardo, né mai richiesta su tale aspetto, avendo, inoltre, la stessa resistente dichiarato in udienza di avere sempre lavorato durante l'unione. Alla luce di tali valutazioni la domanda di assegno divorzile non può essere accolta. Spese compensate considerando il complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.06.2006 in Soriano nel Cimino tra nata a [...] il [...] e nata Parte_1 CP_1
a Soriano nel Cimino il 18/05/1977.
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. Rigetta la domanda di assegno divorzile;
4. Tiene ferme, per il resto, le statuizioni già stabilite in sede di separazione.
5. Spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 02.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,754/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. RICORRENTE E
( nato aSORIANO NEL CIMINO (VT) il CP_1 C.F._2
18/05/1977 l'Avv. STEFANIA SENSINI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.07.2025 le parti, hanno così concluso, parte ricorrente:“1) La casa coniugale sita in rimane assegnata al sig. ; 2) il figli Parte_1
è affidato congiuntamente ad entrambe i coniugi con collocazione prevalente Persona_1 presso il padre. La madre potrà tenerlo con se a richiesta e comunque quando vorrà, previo accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze di studio e ludiche del figlio.3) Le spese straordinarie, da intendersi tali quelle previste nel protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo, da avviarsi previo avviso reciproco in caso di non prevedibilità delle stesse, sono a carico per il 60% al padre e per il 40% alla madre;
4) Nessun ulteriore contributo al mantenimento è dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro in ragione dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi”. Parte resistente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24/06/2006 a Soriano Nel Cimino (VT), Atto N. 10 parte 2 serie A
- anno 2006 - con il sig. in regime di separazione dei beni, ordinando all'Ufficiale Pt_1 dello Stato Civile del competente Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
sulle modalità di divorzio in via principale: 1) disporre che il figlio sia Per_1 affidato in maniera congiunta ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre e che la madre potrà liberamente frequentare e vedere il figlio tutte le volte che vorrà anche in considerazione dell'età prossima ai 18 anni dello stesso;
2) disporre che i genitori mantengano in via ordinaria il figlio ciascuno in modo autonomo, senza alcun contributo a favore dell'uno o dell'altro, con un concorso nelle spese straordinarie, da individuarsi in base al Protocollo del Tribunale di Viterbo, della madre nella misura del 40% e del padre del 60%; 3) riconosciuta la sussistenza per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie, disporre che il sig. corrisponda alla moglie almeno la somma mensile di € 200,00 per il Parte_1 mantenimento della stessa o altra somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia. 4) In subordine nel caso di mancato riconoscimento dell'assegno divorzile disporre che i genitori mantengano in via ordinaria il figlio ciascuno in modo autonomo, senza alcun contributo a favore dell'uno o dell'altro, con un spese straordinarie integralmente (100%) a carico del padre. 5) Con vittoria di spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario contratto con in data 24.06.2006 in Soriano CP_1 nel Cimino, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. A fondamento della domanda ha dedott: a) che dall'unione coniugale in data 16.12.2007 era nato il figlio e che essendosi irrimediabilmente incrinata la loro relazione, e che, instaurato procedimento per separazione personale, il Tribunale di Viterbo in data 28.06.2023 omologava le seguenti condizioni di separazione: “1) corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 50,00 per Parte_1 il mantenimento della stessa;
2) il figlio minore viene affidato in maniera Persona_1 congiunta ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre. la madre potrà liberamente frequentare e tenere con se il figlio tutte le volte che vorrà anche in considerazione della raggiunta età di 15 anni, tenuto conto degli impegno del minore e previo avviso di almeno 48 ore;
i genitori provvederanno alle spese straordinarie del figlio nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre;
3) rinuncia alla pretesa di CP_1 assegnazione della casa coniugale in quanto attualmente ospitata nell'abitazione di una anziana signora in cambio della sua compagnia e dunque accetta l'assegnazione della casa coniugale in capo al marito;
4) Spese compensate” b) che era decorso ampiamente il termine di legge per la richiesta di divorzio senza che fosse mai intervenuta riconciliazione tra le parti, né mai ripresa la convivenza tra le stesse;
c) che in merito all'affidamento del figlio minore - che a breve sarebbe divenuto maggiorenne
- lo stesso sin dal tempo della separazione viveva con il padre il quale, inoltre, provvedeva ad ogni sua esigenza;
d) che in relazione al contributo di mantenimento della moglie, non sussistevano più le ragioni di legge per il mantenimento del contributo, seppur irrisorio, stabilito in sede di separazione. Alla luce di tali considerazioni concludeva come da richieste in epigrafe”.
Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio, contestava le deduzioni di parte ricorrente chiedendo la conferma degli accordi già assunti in sede di separazione riconoscendo il diritto della parte ad un assegno divorzile sussistendone i requisiti sia dal punto di vista della natura perequativa che compensativa dello stesso. In merito a tale aspetto faceva rilevare le differenti condizioni economico-patrimoniali delle parti oltre che il contributo fornito dalla donna alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio personale e comune del coniuge, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. A tal riguardo segnalava che il matrimonio era durato 19 anni che la stessa, di 48 anni, si trovava in una situazione economica sicuramente certamente meno agiata rispetto a quella del La resistente, infatti, che viveva ospitata della madre, lavorando come operaia per Pt_1 una ditta di pulizie, percepiva un reddito mensile di circa 450/500 euro al mese oltre ad euro 65,00 a settimana per l'attività che svolgeva presso un ristorante. Ciò diversamente dal ricorrente, il quale, dipendente del comune di Vitorchiano, percepiva uno stipendio mensile di euro 1.350,00 mensili disponendo, inoltre, della casa familiare di proprietà dello stesso Quanto all' affido del figlio minore chiedeva la conferma di quello condiviso già stabilito in sede di separazione con diritto per la madre di incontralo liberamente. Alla luce di tali deduzioni formulava le conclusioni come indicato in sentenza. All'esito dell'udienza di prima comparizione, non sussistendo prove da assumere in quanto, salvo quelle documentali, non risultavano richieste, dopo la discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987. Quanto all'affidamento del figlio minore – che a breve diverrà maggiorenne - non risultano contestazioni nello stabilire le modalità di affidamento condiviso con collocamento, come da comune richiesta, presso il padre e ampio diritto per la madre di incontro. In merito alla richiesta di un contributo di mantenimento richiesto in favore della si CP_1 ritiene che lo stesso non possa essere accolto. A tal riguardo si osserva come sia ormai consolidato il principio per cui il contributo al mantenimento dell'ex coniuge assolve al tempo stesso una funzione assistenziale ed una perequativo-compensativa, duplicità che demanda al giudice, in primo luogo, un giudizio di adeguatezza delle risorse reddituali ad appannaggio dell'ex coniuge instante, subordinando la spettanza dell'assegno alla inadeguatezza dei mezzi nella disponibilità di quest'ultimo e all'impossibilità oggettiva di procurarseli. In particolare, nel precipuo contenuto assistenziale dell'assegno, la valutazione in termini di adeguatezza dei mezzi del coniuge istante (ivi inclusi redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità) deve essere condotta in relazione all'obiettivo primario ed essenziale di garantire l'affrancamento dalla necessità di provvedere al proprio sostentamento, solo poi valorizzando la funzione perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio, tramite analisi comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e tenendo altresì in considerazione il “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18287/2018, cfr. Cass.VI, n. 11472/2021). Ciò posto, nel caso in esame, pur dandosi atto di una differente condizione reddituale ed economica delle parti (pur risultando il ricorrente gravato da oneri in ragione del pagamento del mutuo), si rileva che, quanto alla natura assistenziale dell'assegno divorzile, non si ritiene che sussistano i presupposti attesa la presenza in capo alla resistente la presenza di sostanze idonee ed adeguate a soddisfare i propri bisogni primari. Quanto al carattere compensativo dell'assegno divorzile – fatte salve le deduzioni contenute nella memoria di costituzione - alcuna prova è stata fornita al riguardo, né mai richiesta su tale aspetto, avendo, inoltre, la stessa resistente dichiarato in udienza di avere sempre lavorato durante l'unione. Alla luce di tali valutazioni la domanda di assegno divorzile non può essere accolta. Spese compensate considerando il complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.06.2006 in Soriano nel Cimino tra nata a [...] il [...] e nata Parte_1 CP_1
a Soriano nel Cimino il 18/05/1977.
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. Rigetta la domanda di assegno divorzile;
4. Tiene ferme, per il resto, le statuizioni già stabilite in sede di separazione.
5. Spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 02.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco