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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 103/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 7.11.2025 avente ad oggetto separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla Parte_1 C.F._1
Via Atellana, 19 presso lo studio dell'avv. Alfredo Sagliocco che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa Controparte_1 C.F._2 alla Via Atellana, 19 presso lo studio dell'avv. Alfredo Sagliocco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2025 il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 13/1/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati,
1 V.G. n. 103/2025
premesso di aver contratto matrimonio in TR UC il 27 luglio 2014, dal quale è nata una figlia - (nata a [...] il [...]) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle Per_1 condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 20 febbraio 2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 24 febbraio 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n. 200/2025)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del
6.11.2025.
All'udienza del 6 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo, con dichiarazione sottoscritta, la volontà di divorziare alle condizioni riportate in atti e il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il
20-2-2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 200/2025 del Tribunale di Napoli
Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede si separazione.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
2 V.G. n. 103/2025
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TR UC il
27 luglio 2014 tra (nata ad [...] l'[...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 30/5/1989) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRENTOLA DUCENTA (atto n.23, parte II, s. A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14.11.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 7.11.2025 avente ad oggetto separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla Parte_1 C.F._1
Via Atellana, 19 presso lo studio dell'avv. Alfredo Sagliocco che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa Controparte_1 C.F._2 alla Via Atellana, 19 presso lo studio dell'avv. Alfredo Sagliocco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 novembre 2025 il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 13/1/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati,
1 V.G. n. 103/2025
premesso di aver contratto matrimonio in TR UC il 27 luglio 2014, dal quale è nata una figlia - (nata a [...] il [...]) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle Per_1 condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 20 febbraio 2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 24 febbraio 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n. 200/2025)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del
6.11.2025.
All'udienza del 6 novembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo, con dichiarazione sottoscritta, la volontà di divorziare alle condizioni riportate in atti e il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il
20-2-2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 200/2025 del Tribunale di Napoli
Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede si separazione.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
2 V.G. n. 103/2025
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TR UC il
27 luglio 2014 tra (nata ad [...] l'[...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 30/5/1989) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRENTOLA DUCENTA (atto n.23, parte II, s. A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14.11.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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