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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3048/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFINI ALFIO CP_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo Telematico del proprio C.F._2 difensore;
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
), in persona della procuratrice avv. (C.F. ), P.IVA_2 CP_4 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. ARMANI RICCI ELENA, elettivamente domiciliata in Firenze, cia XX Settembre, n. 126, presso il difensore;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, giudice designando e contrariis reiectis,
- in via preliminare: per le motivazioni esposte sub capitolo II dell'esposizione sospendere immediatamente ex artt. 649 e 650 c.p.c. l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.4701/2000
D. I. Tribunale di Firenze nei confronti di CP_1 - nel merito: ancora per le motivazioni esposte sub capitolo II dell'esposizione, accogliere
l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. di revocando nei suoi confronti il decreto CP_1 ingiuntivo n.4701/2000 D. I. Tribunale di Firenze;
Vittoria di spese non imponibili e di compensi professionali del presente giudizio.”.
Parte opposta: “ che l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, per mancanza dei suoi presupposti consistenti nella qualifica di consumatore del debitore ingiunto signor e nella natura abusiva di alcune clausole contrattuali;
CP_1
- nel merito, in via principale, respingere l'opposizione proposta dal signor in CP_1 quanto del tutto infondata, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 4701/2000 (R.G. 4733/2000) dell'8 novembre 2000 in ogni sua parte.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio depositato il 7.11.2000, la otteneva Controparte_5 dal Tribunale di Firenze, in data 8.11.2000, il decreto ingiuntivo n. 4701/2000, provvisoriamente esecutivo, con cui ingiungeva al sig. il pagamento della somma di lire CP_1
343.154.586, oltre interessi e spese, in forza dei rapporti bancari intercorsi con la società RR
COSTRUZIONI DI RR EO. FA & C. S.R.L., della quale il sig. veva CP_1 prestato garanzia fideiussoria.
Sulla base del titolo monitorio veniva successivamente promossa, innanzi al Tribunale di
Grosseto, la procedura esecutiva immobiliare n. 125/2017 R.G.E., avente ad oggetto un immobile di proprietà del debitore esecutato e del coniuge.
Nell'ambito dell'esecuzione, si costituiva quale cessionaria del credito Controparte_2 originariamente detenuto da (a sua volta incorporante Controparte_6 Controparte_5
), in virtù di contratto di cessione stipulato nel dicembre 2020 ai sensi della L. 130/1999
[...]
e pubblicato in G.U., recante anche l'indicazione dei crediti ceduti.
Con ordinanza del 4 dicembre 2023, il Giudice dell'esecuzione rilevava che il decreto ingiuntivo azionato non conteneva alcuna valutazione in ordine alla eventuale abusività delle clausole contrattuali poste a fondamento della pretesa, ritenendo pertanto necessario verificare la possibile incidenza dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023. Disponeva, quindi, la sospensione della fase distributiva e l'acquisizione della documentazione contrattuale prodotta nel monitorio.
All'esito dell'udienza cartolare del 7 febbraio 2024, il G.E. avvisava il sig. della CP_1 possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., limitatamente all'eventuale abusività delle clausole del contratto stipulato con il professionista, qualora egli avesse rivestito la qualità di consumatore al momento della conclusione del rapporto.
In data 13 marzo 2024, il sig. roponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. CP_1
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha allegato che:
- aveva prestato, in data 5 novembre 1990, garanzia fideiussoria in favore della SE
Costruzioni di RR EO. FA & C. S.R.L., senza tuttavia rivestire alcun ruolo effettivo nella gestione della società, della quale non avrebbe mai curato la conduzione né assunto decisioni operative;
- la fideiussione sarebbe stata sottoscritta unicamente per ragioni personali e familiari, in assenza di una consapevole partecipazione all'attività imprenditoriale, sicché egli andrebbe qualificato come consumatore ai sensi del Codice del Consumo;
- la mancata considerazione, in sede monitoria, della sua qualità di consumatore integrerebbe una lesione del diritto alla tutela effettiva, in quanto le clausole contrattuali su cui si fonda la pretesa creditoria - in particolare quelle della fideiussione - non sarebbero state sottoposte al vaglio giudiziale richiesto dalla giurisprudenza unionale;
- l'emissione del decreto ingiuntivo senza un esame d'ufficio dell'eventuale abusività delle clausole determinerebbe l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., indipendentemente da vizi di notifica, ai sensi dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e recepiti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9479/2023.
Posto ciò, deducendo, quale unico motivo, la propria qualità di consumatore, sostenendo di essere sempre rimasto estraneo alla gestione della società debitrice principale e di non aver avuto alcun ruolo effettivo nell'attività imprenditoriale esercitata da RR COSTRUZIONI,
l'opponente allegava la violazione della competenza territoriale del “foro del consumatore”, da individuarsi, nel caso di specie, nel Tribunale di Arezzo, luogo della sua residenza alla data del ricorso monitorio. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione tardiva per difetto dei presupposti stabiliti dalle Sezioni Unite: da un lato, contestava che l'opponente rivestisse la qualità di consumatore, evidenziando – sulla base della visura camerale storica – che il sig. all'epoca della sottoscrizione della fideiussione del 5 CP_1 novembre 1990, rivestiva il ruolo di amministratore unico della società garantita e ne deteneva il 50% del capitale sociale;
dall'altro, rilevava che l'opponente non aveva sollevato alcuna eccezione di abusività delle clausole, limitandosi a dedurre l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Firenze, eccezione ritenuta comunque estranea all'ambito applicativo dell'art. 650 c.p.c. così come interpretato dalle Sezioni Unite.
La società opposta contestava inoltre la fondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 649 c.p.c., rilevandone la carente motivazione e l'assenza dei presupposti del fumus e del periculum.
Con ordinanza del 25 novembre 2024, l'Ufficio ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I., assegnando i termini di cui l'art. 183, comma 6, c.p.c..
Dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, all'udienza del 8 luglio 2025.
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1. Sull'eccezione di competenza territoriale sulla titolarità del credito
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, la quale invoca l'applicazione del foro del consumatore e, quindi, l'incompetenza del Tribunale adito nel giudizio monitorio. L'eccezione è del tutto infondata.
In punto di diritto, occorre ricordare che la disciplina del foro esclusivo del consumatore, prevista dall'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 206/2005, opera unicamente quando il soggetto convenuto riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, ossia quando stipula il contratto “per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. In tale ipotesi, la clausola pattizia che individui un foro diverso da quello della residenza o domicilio del consumatore è da considerarsi vessatoria e, come tale, nulla, con conseguente radicamento della competenza presso il foro del consumatore.
Diversamente, qualora il soggetto non rivesta la qualità di consumatore, opera la disciplina generale dei fori di cui agli artt. 18, 19, 20 c.p.c., e – con specifico riguardo alle obbligazioni pecuniarie – l'art. 1182 c.c., comma 3, che individua il luogo di pagamento del debito quale foro facoltativo per le azioni relative a somme di denaro liquide ed esigibili. Inoltre, nei rapporti tra professionisti o comunque in assenza della qualifica di consumatore, le clausole di deroga convenzionale della competenza territoriale sono pienamente valide ed efficaci, purché specificamente approvate, ai sensi dell'art. 28 c.p.c. Nel caso di specie, deve escludersi in radice che l'opponente ossa qualificarsi come CP_1 consumatore. Sul punto, questo Tribunale condivide integralmente le puntuali deduzioni della parte opposta, supportate da idonea documentazione, dalle quali emerge che il rapporto dall'opponente invocato quale fondamento della propria qualità di consumatore – e segnatamente il contratto di finanziamento – è stato chiaramente stipulato in funzione e a servizio dell'attività imprenditoriale del coniuge, nell'ambito di un rapporto familiare con evidente commistione patrimoniale, nel quale l'opponente ha agito come coobbligato a titolo di garanzia per esigenze economiche riconducibili all'attività della ditta individuale del coniuge medesimo.
Non da meno, come detto e provato dalla parte opposta, al momento del contratto di CP_1 finanziamento azionato, risultava essere (non solo) socio della RR COSTRUZIONI - di cui deteneva il 50% del capitale sociale -, ma (anche) amministratore (dapprima, insieme al sig.
RI SE, a partire dalla sua costituzione fino al 13 febbraio 1990), poi l'amministratore unico
(da tale data fino al 15 febbraio 1993), ovvero un consigliere di amministrazione (fino alla sua chiusura per fallimento).
Ne deriva che la posizione dell'opponente non è assimilabile a quella del consumatore, non ricorrendo il requisito della estraneità all'attività economica o professionale. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la qualifica di consumatore non può essere riconosciuta quando il soggetto “pur non esercitando personalmente l'attività imprenditoriale, si obblighi in funzione strettamente strumentale alle esigenze dell'impresa familiare o del coniuge imprenditore” (cfr. Cass. SU n. 9479/2023; Cass. SU n. 1869/2024; Cass. n. 23455/2022; Cass. n.
14368/2021).
Le allegazioni dell'opponente, fondate sulla mera circostanza di non essere personalmente titolare di un'impresa, sono quindi del tutto insufficienti a radicare la qualità di consumatore, essendo documentalmente provato - come dedotto dalla parte opposta nella propria comparsa - che il finanziamento garantito dall'opponente era funzionale e strumentale all'attività economica del marito, e dunque rientrante nell'alveo dei rapporti professionali.
Esclusa la qualifica di consumatore, non può trovare applicazione il foro consumeristico. Deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace la clausola di deroga convenzionale della competenza territoriale contenuta nel contratto, specificamente approvata e non contestata nella sua validità, che individua il foro competente in quello di Firenze, ove il credito doveva essere adempiuto ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. e dove ha sede la parte creditrice.
L'eccezione di incompetenza territoriale va quindi rigettata, risultando il Tribunale di Firenze pienamente competente a conoscere della controversia.
2. sulla titolarità del credito
La parte opponente, è attuale titolare del diritto di credito portato dal decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 4701/2000 dell'8 novembre 2000, emesso dal Tribunale di Firenze, essendo subentrata nella posizione della originaria creditrice a seguito di operazione di Controparte_6 cartolarizzazione effettuata ai sensi della Legge n. 130/1999.
Come documentalmente dimostrato in atti, con contratto di cessione dei crediti del 10 dicembre
2020, stipulato ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. 130/1999, acquistato pro soluto CP_7 da un portafoglio di crediti deteriorati, individuati secondo i criteri Controparte_6 specificati nel relativo avviso di cessione.
I crediti oggetto di trasferimento sono espressamente elencati in una lista nominativa predisposta e messa a disposizione dal cedente e dal cessionario, ai sensi dell'art.
7.1 della L. 130/1999, sul sito istituzionale, nella quale è inclusa -– con il codice univoco NDG 2745331079000 - la posizione debitoria della RR COSTRUZIONI DI RR EO. FA & C., della quale l'odierno opponente risulta fideiussore.
La cessione è stata resa pubblica mediante pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, parte II, n. 145 del 12 dicembre 2020, produzione che l'opposta ha versato in atti, recando la piena opponibilità erga omnes ai sensi della normativa speciale in materia di cartolarizzazioni.
È noto, difatti, che l'art. 58 T.U.B. trova applicazione anche alle cessioni ex L. 130/1999, con la conseguenza che: la pubblicazione in G.U. e l'iscrizione nel Registro delle Imprese producono gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., sostituendo a tutti gli effetti la notifica ai debitori ceduti;
i privilegi e le garanzie, anche personali, prestati in favore del cedente si trasferiscono automaticamente al cessionario senza necessità di formalità ulteriori (“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi
e le garanzie di qualsiasi titolo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, a seguito della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, la cessione diviene opponibile ai debitori senza necessità di notifica individuale, né può il debitore pretendere la comunicazione nominativa dell'avvenuto trasferimento (cfr. v. Cass. n. 10200/2021).
Nel caso di specie, la resistente ha prodotto: l'avviso di cessione pubblicato in G.U.; la dichiarazione della cedente attestante l'inclusione della posizione NDG 2745331079000 tra i crediti ceduti;
l'estratto della lista dei crediti messa a disposizione ai sensi dell'art.
7.1 L. 130/1999, recante il medesimo codice identificativo.
Tale documentazione consente di ritenere integralmente provato il trasferimento del credito azionato in sede monitoria, essendo soddisfatti i requisiti sostanziali e pubblicitari richiesti dalla disciplina speciale.
3. il credito garantito
Sul punto non si pongono questioni particolari, non avendo parte opponente contestato la sussistenza e la quantificazione dell'obbligazione della debitrice principale.
4. conclusioni
L'opposizione va quindi respinta, confermando il D.I. n. 4701/2000, emesso dal Tribunale di
Firenze.
6. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare anche per la mediazione come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 177.224,55) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. 4701/2000, emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA il sig. a rimborsare, in favore della parte opposta, le spese CP_1 di lite che liquida in Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3048/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFINI ALFIO CP_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo Telematico del proprio C.F._2 difensore;
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
), in persona della procuratrice avv. (C.F. ), P.IVA_2 CP_4 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. ARMANI RICCI ELENA, elettivamente domiciliata in Firenze, cia XX Settembre, n. 126, presso il difensore;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, giudice designando e contrariis reiectis,
- in via preliminare: per le motivazioni esposte sub capitolo II dell'esposizione sospendere immediatamente ex artt. 649 e 650 c.p.c. l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.4701/2000
D. I. Tribunale di Firenze nei confronti di CP_1 - nel merito: ancora per le motivazioni esposte sub capitolo II dell'esposizione, accogliere
l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. di revocando nei suoi confronti il decreto CP_1 ingiuntivo n.4701/2000 D. I. Tribunale di Firenze;
Vittoria di spese non imponibili e di compensi professionali del presente giudizio.”.
Parte opposta: “ che l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, per mancanza dei suoi presupposti consistenti nella qualifica di consumatore del debitore ingiunto signor e nella natura abusiva di alcune clausole contrattuali;
CP_1
- nel merito, in via principale, respingere l'opposizione proposta dal signor in CP_1 quanto del tutto infondata, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 4701/2000 (R.G. 4733/2000) dell'8 novembre 2000 in ogni sua parte.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio depositato il 7.11.2000, la otteneva Controparte_5 dal Tribunale di Firenze, in data 8.11.2000, il decreto ingiuntivo n. 4701/2000, provvisoriamente esecutivo, con cui ingiungeva al sig. il pagamento della somma di lire CP_1
343.154.586, oltre interessi e spese, in forza dei rapporti bancari intercorsi con la società RR
COSTRUZIONI DI RR EO. FA & C. S.R.L., della quale il sig. veva CP_1 prestato garanzia fideiussoria.
Sulla base del titolo monitorio veniva successivamente promossa, innanzi al Tribunale di
Grosseto, la procedura esecutiva immobiliare n. 125/2017 R.G.E., avente ad oggetto un immobile di proprietà del debitore esecutato e del coniuge.
Nell'ambito dell'esecuzione, si costituiva quale cessionaria del credito Controparte_2 originariamente detenuto da (a sua volta incorporante Controparte_6 Controparte_5
), in virtù di contratto di cessione stipulato nel dicembre 2020 ai sensi della L. 130/1999
[...]
e pubblicato in G.U., recante anche l'indicazione dei crediti ceduti.
Con ordinanza del 4 dicembre 2023, il Giudice dell'esecuzione rilevava che il decreto ingiuntivo azionato non conteneva alcuna valutazione in ordine alla eventuale abusività delle clausole contrattuali poste a fondamento della pretesa, ritenendo pertanto necessario verificare la possibile incidenza dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023. Disponeva, quindi, la sospensione della fase distributiva e l'acquisizione della documentazione contrattuale prodotta nel monitorio.
All'esito dell'udienza cartolare del 7 febbraio 2024, il G.E. avvisava il sig. della CP_1 possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., limitatamente all'eventuale abusività delle clausole del contratto stipulato con il professionista, qualora egli avesse rivestito la qualità di consumatore al momento della conclusione del rapporto.
In data 13 marzo 2024, il sig. roponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. CP_1
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha allegato che:
- aveva prestato, in data 5 novembre 1990, garanzia fideiussoria in favore della SE
Costruzioni di RR EO. FA & C. S.R.L., senza tuttavia rivestire alcun ruolo effettivo nella gestione della società, della quale non avrebbe mai curato la conduzione né assunto decisioni operative;
- la fideiussione sarebbe stata sottoscritta unicamente per ragioni personali e familiari, in assenza di una consapevole partecipazione all'attività imprenditoriale, sicché egli andrebbe qualificato come consumatore ai sensi del Codice del Consumo;
- la mancata considerazione, in sede monitoria, della sua qualità di consumatore integrerebbe una lesione del diritto alla tutela effettiva, in quanto le clausole contrattuali su cui si fonda la pretesa creditoria - in particolare quelle della fideiussione - non sarebbero state sottoposte al vaglio giudiziale richiesto dalla giurisprudenza unionale;
- l'emissione del decreto ingiuntivo senza un esame d'ufficio dell'eventuale abusività delle clausole determinerebbe l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., indipendentemente da vizi di notifica, ai sensi dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e recepiti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9479/2023.
Posto ciò, deducendo, quale unico motivo, la propria qualità di consumatore, sostenendo di essere sempre rimasto estraneo alla gestione della società debitrice principale e di non aver avuto alcun ruolo effettivo nell'attività imprenditoriale esercitata da RR COSTRUZIONI,
l'opponente allegava la violazione della competenza territoriale del “foro del consumatore”, da individuarsi, nel caso di specie, nel Tribunale di Arezzo, luogo della sua residenza alla data del ricorso monitorio. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione tardiva per difetto dei presupposti stabiliti dalle Sezioni Unite: da un lato, contestava che l'opponente rivestisse la qualità di consumatore, evidenziando – sulla base della visura camerale storica – che il sig. all'epoca della sottoscrizione della fideiussione del 5 CP_1 novembre 1990, rivestiva il ruolo di amministratore unico della società garantita e ne deteneva il 50% del capitale sociale;
dall'altro, rilevava che l'opponente non aveva sollevato alcuna eccezione di abusività delle clausole, limitandosi a dedurre l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Firenze, eccezione ritenuta comunque estranea all'ambito applicativo dell'art. 650 c.p.c. così come interpretato dalle Sezioni Unite.
La società opposta contestava inoltre la fondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 649 c.p.c., rilevandone la carente motivazione e l'assenza dei presupposti del fumus e del periculum.
Con ordinanza del 25 novembre 2024, l'Ufficio ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I., assegnando i termini di cui l'art. 183, comma 6, c.p.c..
Dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, all'udienza del 8 luglio 2025.
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1. Sull'eccezione di competenza territoriale sulla titolarità del credito
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, la quale invoca l'applicazione del foro del consumatore e, quindi, l'incompetenza del Tribunale adito nel giudizio monitorio. L'eccezione è del tutto infondata.
In punto di diritto, occorre ricordare che la disciplina del foro esclusivo del consumatore, prevista dall'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 206/2005, opera unicamente quando il soggetto convenuto riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, ossia quando stipula il contratto “per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. In tale ipotesi, la clausola pattizia che individui un foro diverso da quello della residenza o domicilio del consumatore è da considerarsi vessatoria e, come tale, nulla, con conseguente radicamento della competenza presso il foro del consumatore.
Diversamente, qualora il soggetto non rivesta la qualità di consumatore, opera la disciplina generale dei fori di cui agli artt. 18, 19, 20 c.p.c., e – con specifico riguardo alle obbligazioni pecuniarie – l'art. 1182 c.c., comma 3, che individua il luogo di pagamento del debito quale foro facoltativo per le azioni relative a somme di denaro liquide ed esigibili. Inoltre, nei rapporti tra professionisti o comunque in assenza della qualifica di consumatore, le clausole di deroga convenzionale della competenza territoriale sono pienamente valide ed efficaci, purché specificamente approvate, ai sensi dell'art. 28 c.p.c. Nel caso di specie, deve escludersi in radice che l'opponente ossa qualificarsi come CP_1 consumatore. Sul punto, questo Tribunale condivide integralmente le puntuali deduzioni della parte opposta, supportate da idonea documentazione, dalle quali emerge che il rapporto dall'opponente invocato quale fondamento della propria qualità di consumatore – e segnatamente il contratto di finanziamento – è stato chiaramente stipulato in funzione e a servizio dell'attività imprenditoriale del coniuge, nell'ambito di un rapporto familiare con evidente commistione patrimoniale, nel quale l'opponente ha agito come coobbligato a titolo di garanzia per esigenze economiche riconducibili all'attività della ditta individuale del coniuge medesimo.
Non da meno, come detto e provato dalla parte opposta, al momento del contratto di CP_1 finanziamento azionato, risultava essere (non solo) socio della RR COSTRUZIONI - di cui deteneva il 50% del capitale sociale -, ma (anche) amministratore (dapprima, insieme al sig.
RI SE, a partire dalla sua costituzione fino al 13 febbraio 1990), poi l'amministratore unico
(da tale data fino al 15 febbraio 1993), ovvero un consigliere di amministrazione (fino alla sua chiusura per fallimento).
Ne deriva che la posizione dell'opponente non è assimilabile a quella del consumatore, non ricorrendo il requisito della estraneità all'attività economica o professionale. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la qualifica di consumatore non può essere riconosciuta quando il soggetto “pur non esercitando personalmente l'attività imprenditoriale, si obblighi in funzione strettamente strumentale alle esigenze dell'impresa familiare o del coniuge imprenditore” (cfr. Cass. SU n. 9479/2023; Cass. SU n. 1869/2024; Cass. n. 23455/2022; Cass. n.
14368/2021).
Le allegazioni dell'opponente, fondate sulla mera circostanza di non essere personalmente titolare di un'impresa, sono quindi del tutto insufficienti a radicare la qualità di consumatore, essendo documentalmente provato - come dedotto dalla parte opposta nella propria comparsa - che il finanziamento garantito dall'opponente era funzionale e strumentale all'attività economica del marito, e dunque rientrante nell'alveo dei rapporti professionali.
Esclusa la qualifica di consumatore, non può trovare applicazione il foro consumeristico. Deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace la clausola di deroga convenzionale della competenza territoriale contenuta nel contratto, specificamente approvata e non contestata nella sua validità, che individua il foro competente in quello di Firenze, ove il credito doveva essere adempiuto ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. e dove ha sede la parte creditrice.
L'eccezione di incompetenza territoriale va quindi rigettata, risultando il Tribunale di Firenze pienamente competente a conoscere della controversia.
2. sulla titolarità del credito
La parte opponente, è attuale titolare del diritto di credito portato dal decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 4701/2000 dell'8 novembre 2000, emesso dal Tribunale di Firenze, essendo subentrata nella posizione della originaria creditrice a seguito di operazione di Controparte_6 cartolarizzazione effettuata ai sensi della Legge n. 130/1999.
Come documentalmente dimostrato in atti, con contratto di cessione dei crediti del 10 dicembre
2020, stipulato ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. 130/1999, acquistato pro soluto CP_7 da un portafoglio di crediti deteriorati, individuati secondo i criteri Controparte_6 specificati nel relativo avviso di cessione.
I crediti oggetto di trasferimento sono espressamente elencati in una lista nominativa predisposta e messa a disposizione dal cedente e dal cessionario, ai sensi dell'art.
7.1 della L. 130/1999, sul sito istituzionale, nella quale è inclusa -– con il codice univoco NDG 2745331079000 - la posizione debitoria della RR COSTRUZIONI DI RR EO. FA & C., della quale l'odierno opponente risulta fideiussore.
La cessione è stata resa pubblica mediante pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, parte II, n. 145 del 12 dicembre 2020, produzione che l'opposta ha versato in atti, recando la piena opponibilità erga omnes ai sensi della normativa speciale in materia di cartolarizzazioni.
È noto, difatti, che l'art. 58 T.U.B. trova applicazione anche alle cessioni ex L. 130/1999, con la conseguenza che: la pubblicazione in G.U. e l'iscrizione nel Registro delle Imprese producono gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., sostituendo a tutti gli effetti la notifica ai debitori ceduti;
i privilegi e le garanzie, anche personali, prestati in favore del cedente si trasferiscono automaticamente al cessionario senza necessità di formalità ulteriori (“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi
e le garanzie di qualsiasi titolo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”).
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, a seguito della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, la cessione diviene opponibile ai debitori senza necessità di notifica individuale, né può il debitore pretendere la comunicazione nominativa dell'avvenuto trasferimento (cfr. v. Cass. n. 10200/2021).
Nel caso di specie, la resistente ha prodotto: l'avviso di cessione pubblicato in G.U.; la dichiarazione della cedente attestante l'inclusione della posizione NDG 2745331079000 tra i crediti ceduti;
l'estratto della lista dei crediti messa a disposizione ai sensi dell'art.
7.1 L. 130/1999, recante il medesimo codice identificativo.
Tale documentazione consente di ritenere integralmente provato il trasferimento del credito azionato in sede monitoria, essendo soddisfatti i requisiti sostanziali e pubblicitari richiesti dalla disciplina speciale.
3. il credito garantito
Sul punto non si pongono questioni particolari, non avendo parte opponente contestato la sussistenza e la quantificazione dell'obbligazione della debitrice principale.
4. conclusioni
L'opposizione va quindi respinta, confermando il D.I. n. 4701/2000, emesso dal Tribunale di
Firenze.
6. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare anche per la mediazione come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 177.224,55) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONFERMA il D.I. 4701/2000, emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA il sig. a rimborsare, in favore della parte opposta, le spese CP_1 di lite che liquida in Euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi