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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 32994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32994 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 3714/2021 R.G. proposto da: LA VILLETTA SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Li Calsi;
ricorrente contro IMMOBILIARE VPS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Saeva;
controricorrente avverso la sentenza n. 1355/2020 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 19-9-2020, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-12-2025 dal consigliere AL NO, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, OGGETTO: appalto privato a “prezzo chiuso” RG. 3714/2021 P.U. 11-12-2025 Civile Sent. Sez. 2 Num. 32994 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 17/12/2025 2 udito l’avv. Alessandro Pucci in sostituzione dell’avv. Gianluca Saeva per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 1355/2020 depositata il 19-9-2020 la Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello proposto da Immobiliare VPS s.r.l. alla sentenza n. 1826/2014 del Tribunale di Agrigento, che aveva rigettato la sua domanda volta a ottenere dalla committente La LE soc. coop. a r. l. il pagamento di euro 194.418,45 a titolo di “prezzo chiuso” ex art. 45 L. Regione Sicilia 21/1985 come modificato dall’art. 57 L.R. Sicilia n.10/1993, in ragione del ritardo protratto più di un anno nella consegna dei lavori di costruzione di diciotto alloggi sociali in Agrigento all’interno della lottizzazione Valchiara, appaltati con contratto del 15-6-2001. La sentenza ha considerato che la disposizione invocata dall’appellante di cui all’art. 45 L.R. Sicilia n. 21/1985, espressamente richiamata dalla clausola n. 2 del contratto di appalto stipulato dalle parti, prevedeva: “quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte, o quella in cui è pervenuta l’offerta nel caso di trattativa privata senza gara, e la data di consegna anche parziale dei lavori, intercorre più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito”. Ha ritenuto che ricorrevano i presupposti teorici perché operasse la disposizione, poiché l’appalto era regolato con il sistema del prezzo chiuso, disponendo la clausola n. 4 co. 2 che i prezzi erano "fissi e invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità”, e tra la stipula del contratto nel giugno 2001 e la consegna dei lavori a settembre 2004 era intercorso più di un anno. La sentenza, esaminata analiticamente la giurisprudenza amministrativa in materia, ha rilevato che il primo giudice correttamente aveva dichiarato che la previsione costituiva un 3 meccanismo automatico di riequilibrio contrattuale che non assumeva carattere risarcitorio, in quanto prescindeva dall’accertamento della colpa del committente;
invece, erroneamente aveva dichiarato che non fosse configurabile ritardo per il fatto che le parti avevano esplicitamente subordinato l’avvio dei lavori di edificazione alla condizione sospensiva dell’ammissione della società cooperativa alle provvidenze pubbliche;
ciò in quanto la giurisprudenza imponeva di sondare le cause del ritardo nella consegna al solo fine di escludere profili di colpa dell’appaltatore, onde evitare che lo stesso potesse trarre profitto da una propria negligenza e invece ogni altra ragione giustificatrice del ritardo, riconducibile all’appaltante, integrava presupposto operativo di insorgenza del diritto di credito all’adeguamento del corrispettivo. Ha considerato che la circostanza che le parti avessero condizionato sospensivamente l’inizio dei lavori all’ottenimento dei finanziamenti pubblici da parte della committente confermava il diritto dell’appaltatrice all’aumento del corrispettivo, perché l’immodificabilità del prezzo e l’avvio procrastinato nel tempo dell’esecuzione dei lavori facevano apparire necessario l’intervento riequilibratore dell’incremento per il prezzo chiuso;
ha aggiunto che non era di ostacolo all’accoglimento della domanda l’eliminazione dal testo contrattuale dell’ultimo capoverso della clausola n. 4, che prevedeva la possibilità per l’appaltante di ricorrere al sistema del prezzo chiuso per l’ipotesi in cui la durata del contratto superasse i ventiquattro mesi;
ciò perché l’eliminazione della clausola, lungi dall’escludere il ricorso all’istituto, manifestava piuttosto la presa d’atto delle parti sull’inutilità della previsione, non solo perché nel concreto la durata dei lavori era stata stabilita nel più breve termine di venti mesi consecutivi alla clausola n. 8, ma anche perché le parti avevano già esplicitamente optato per il prezzo chiuso. 4 Quindi, la Corte di appello ha proceduto a quantificare il credito, pari al cinque per cento del prezzo dell’appalto moltiplicato per i tre anni trascorsi fra il primo giorno del secondo anno successivo alla stipula del contratto e la data di consegna dei lavori, per un totale di euro 145.021,08; per l’effetto, ha condannato La LE soc. coop. a r.l. al pagamento a favore di Immobiliare VPS s.r.l. di tale importo, con gli interessi e la rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. 2.La LE soc. coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di cinque motivi. Immobiliare VPS s.r.l. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del giorno 11-12-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e ha depositato memoria illustrativa la controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si dà atto che non produce effetto nel giudizio di cassazione il fatto che la società ricorrente sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto dichiarato dal difensore della società controricorrente nella memoria illustrativa;
la liquidazione coatta amministrativa di una società, al pari del suo fallimento, non determina l’interruzione del giudizio di cassazione, che è governato dall’impulso d’ufficio (v. Cass. Sez. 1 13-3-2024 n. 6642; Cass. Sez. 2 6-11-2023 n. 30785, per il caso di fallimento, e Cass. Sez. 1 22-11-1979 n. 6083, per il caso di liquidazione coatta amministrativa). 2. Con il primo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in punto di errata applicazione delle seguenti norme di diritto e in particolare della L.R. n. 21/1985”, la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto applicabile al contratto di appalto oggetto di causa l’art. 45 Legge Regione Sicilia 21/1985, secondo il 5 quale “Quando, fra data fissata come termine di ricezione delle offerte, o quella in cui è pervenuta l’offerta nel caso di trattativa privata senza gara, e la data di consegna anche parziale dei lavori, intercorre più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito”; evidenzia che il contratto era da qualificarsi come appalto privato e, perciò, non poteva trovare applicazione allo stesso la normativa regionale in materia di opere pubbliche, come già statuito da Cass. n. 22333/2011. 2.1. Il motivo è inammissibile, in via assorbente ai rilievi svolti dalla controricorrente, perché non coglie la ratio della pronuncia impugnata. La sentenza impugnata ha rilevato che la disposizione dell’art. 45 L.R. Sicilia 21/1985 si applicava in quanto richiamata dall’art. 2 del contratto di appalto concluso dalle parti;
in questo modo, la sentenza ha interpretato il contratto e ha ritenuto che la volontà delle parti fosse nel senso di sottoporre l’accordo alla disciplina regionale di cui alla legge Regione Sicilia 21/1985 e in particolare all’art. 45. Questa statuizione non è attinta in modo pertinente dalla ricorrente, perché la circostanza che la legge regionale non si applicasse agli appalti privati non esclude che le parti private, nel concludere il contratto di appalto, manifestassero la volontà di recepire le disposizioni regionali che, attraverso i richiami inseriti nell’accordo, venivano comprese nel loro programma contrattuale. Infatti, secondo i principi già enunciati da Cass. Sez. 1 19-7-2018 n. 19296 e Cass. Sez. 1 20-6-2020 n. 8384, al contratto sottoposto alla disciplina del codice civile non sono applicabili le disposizioni pubblicistiche, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell’accordo. Manca nel motivo un qualsiasi profilo di censura all’interpretazione dell’art. 2 del contratto eseguita dalla Corte d’appello, per cui non possono essere esaminate ulteriori questioni. 6 3. Con il secondo motivo, intitolato “violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per mancata ed errata applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.”, la società ricorrente denuncia che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dell’eliminazione dal testo del contratto dell’ultimo capoverso della clausola n. 4 del contratto, che risultava cancellato nella stesura definitiva sottoscritta dalle parti;
evidenzia che la clausola cancellata prevedeva la possibilità per l’appaltante di ricorrere al sistema del “prezzo chiuso” nel caso in cui la durata del contratto superasse i ventiquattro mesi, come previsto dalla disposizione regionale. Sostiene che l’affermazione della sentenza impugnata - secondo la quale l’eliminazione della clausola era una presa d’atto delle parti dell’inutilità della previsione, per essere già stato concordato il prezzo chiuso - è stata eseguita in violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., perché non vi era stata contestazione della controparte sull’eliminazione dell’art. 4 dal testo contrattuale, per cui è stata commessa anche violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 3.1. Il motivo è infondato, perché non sussistono nella sentenza impugnata le violazioni prospettate né dell’art. 115 né dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la sentenza esaminato e interpretato il testo contrattuale. Basti rilevare che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione dei documenti (Cass. Sez. 3 5-3-2020 n. 6172); quindi, non può riguardare neppure l’interpretazione del contratto, da eseguire secondo i canoni di cui all’art. 1362 e seguenti cod. civ. Ugualmente, si esclude che nell’eseguire l’interpretazione del contratto il giudice di merito possa incorrere nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il principio della corrispondenza tra il 7 chiesto e il pronunciato è violato se il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri petitum o causa petendi, oppure rilevi d’ufficio eccezione in senso stretto o ponga a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere;
invece il principio non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti (Cass. Sez. 3 12-3-2024 n. 6533, Cass. Sez.
6-L 11-1-2019 n. 513, Cass. Sez. 1 13-11-2018 n. 29200). Quindi, il principio non osta neppure a che il giudicante esegua un’interpretazione del contratto non corrispondente a quella prospettata dalle parti. 4. Con il terzo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per errata valutazione e omesso esame di un punto decisivo del giudizio esaminato dal secondo Giudice afferente all’effettiva consegna dei lavori e al termine da computare”, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della cancellazione dal testo contrattuale dell’ultimo capoverso della clausola n. 4 del contratto, che appunto prevedeva il ricorso al sistema del prezzo chiuso per l’ipotesi in cui la durata del contratto fosse superiore a ventiquattro mesi;
deduce anche che l’eliminazione della clausola n. 4 abbia comportato l’inapplicabilità dell’art. 45 co. 4 L. Regione Sicilia n.21/1985, escludendo espressamente l’applicazione di qualsiasi scadenza dei termini contrattuali. Aggiunge che non vi era stato ritardo nella consegna dei lavori perché, per espressa previsione contrattuale, l’inizio dei lavori era stato subordinato alla stipula del contratto di finanziamento, per cui la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare esattamente la condizione sospensiva iniziale. 4.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui contesta l’interpretazione del contenuto del contratto eseguita dalla sentenza impugnata, per la totale mancanza di indicazione dei canoni ermeneutici violati. Infatti, a fronte della specifica statuizione della 8 sentenza impugnata, secondo la quale con la clausola n. 2 del contratto le parti hanno voluto assoggettare il rapporto alla legge regionale e specificamente alla disciplina del ‘prezzo chiuso’, la ricorrente non poteva limitarsi a censurare il significato della cancellazione dal contratto dell’ultimo capoverso della clausola n. 4; avrebbe dovuto censurare, in termini ammissibili in questa sede, l’interpretazione della clausola n. 2, perché è sulla base del contenuto di questa clausola che la sentenza impugnata ha ritenuto l’irrilevanza della cancellazione dell’ultimo capoverso della clausola n. 4, per il fatto che le parti avevano già concordemente ed esplicitamente optato per il prezzo chiuso con la clausola n. 2. E’ consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale l’interpretazione del contratto, concretandosi in una operazione di accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito;
perciò il ricorrente, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di considerazioni illogiche o insufficienti;
non può la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. Sez. 1 9-4-2021 n. 9461, Cass. Sez. 3 28-11-2017 n. 28319, Cass. Sez. 1 15-11-2017 n. 27136). Il motivo è, inoltre, infondato nella parte in cui lamenta la mancata considerazione della condizione sospensiva iniziale, perché la sentenza 9 impugnata ha espressamente considerato tale dato. A pag. 8, la sentenza ha dichiarato che la circostanza che le parti avessero condizionato sospensivamente l’inizio dei lavori all’ottenimento dei finanziamenti pubblici da parte della committente confermava il diritto dell’appaltatrice all’aumento del corrispettivo, perché l’immodificabilità del prezzo e l’avvio procrastinato nel tempo dell’esecuzione dei lavori facevano risultare necessario l’intervento riequilibratore per il c.d. prezzo chiuso. Nessuno degli argomenti della ricorrente è idoneo a censurare il contenuto di tale pronuncia nei termini consentiti nel giudizio di legittimità. 5. Il quarto motivo è intitolato “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. perché ha omesso un fatto decisivo del giudizio afferente all’applicazione della condizione sospensiva che esclude la stessa ratio del “prezzo chiuso”, che presuppone il ritardo nell’esecuzione dei lavori” e con esso la ricorrente lamenta ulteriormente che la sentenza impugnata non abbia valutato la condizione sospensiva iniziale, in quanto i termini contrattuali non erano spirati, per il fatto che i lavori erano iniziati solo al momento dell’erogazione del finanziamento. 5.1. Il motivo è inammissibile, perché non considera il contenuto della decisione impugnata e perciò non la censura in modo pertinente. Come già evidenziato, la sentenza ha preso atto che sussisteva la condizione sospensiva e ha esposto le ragioni per le quali non rilevava il momento dell’erogazione del finanziamento, in quanto le cause del ritardo nella consegna del cantiere interessavano soltanto al fine di escludere profili di colpa dell’appaltatore. La ricorrente, non facendo neppure riferimento al contenuto preciso della clausola, non fornisce alcun elemento utile a ritenere che - sulla base dello specifico contenuto della clausola medesima - si dovesse considerare l’erogazione del finanziamento quale momento al quale rapportare i 10 prezzi fissi e perciò conteggiare il termine ai fini della previsione del citato art. 45. 6. Con il quinto motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in punto di errata interpretazione e applicazione dell’art. 45 della L.R. n. 21/1985 modificata dalla legge n. 10/1993”, la ricorrente evidenzia che, nell’appalto a prezzo chiuso, la finalità del meccanismo di revisione dei prezzi è quella di consentire di conservare nel tempo il valore del compenso, nel caso in cui, a fronte di significativa inflazione, il prezzo pattuito sia divenuto meno remunerativo;
ciò, allorquando si sia verificato il presupposto del prezzo chiuso, riferito all’inizio effettivo dei lavori, perché solo da tale momento si potrebbe verificare l’inflazione che incida sull’equilibrio sinallagmatico. Quindi sostiene che la sentenza avrebbe dovuto ritenere applicabile la disciplina del prezzo chiuso solo dal momento dell’avversarsi della condizione sospensiva apposta al contratto. 6.1. Il motivo è infondato. L’art. 45 L.R. Sicilia 21/1985 considera il tempo intercorrente tra la data in cui è intervenuta l’offerta nel caso di trattativa privata e la data di consegna dei lavori, quale momento nel quale l’appaltatore può iniziare a eseguire le opere appaltate;
se il tempo è superiore a un anno, trova applicazione il sistema del “prezzo chiuso”, sulla base del presupposto che il decorso del termine di un anno non giustifichi più la fissità dei prezzi e debba avere un contemperamento. Quindi, stante la ricezione pattizia della disciplina, non rileva la circostanza che il contratto di appalto dovesse essere concluso a seguito della concessione del finanziamento;
viene in rilievo il momento dell’offerta, quale momento nel quale sono determinati i prezzi e rispetto al quale deve essere valutato il ritardo nella consegna dei lavori. 11 La ricorrente nulla deduce al fine di poter ritenere che l’offerta fosse avvenuta al momento del finanziamento e quindi non intercetta alcun errore nella pronuncia impugnata. 7. In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la distrazione richiesta. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege, con distrazione a favore dell’avv. Gianluca Saeva dichiaratosi antistatario. Sussistono ex art. 13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione in data 11-12-2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AL NO LD RA
ricorrente contro IMMOBILIARE VPS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Saeva;
controricorrente avverso la sentenza n. 1355/2020 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 19-9-2020, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-12-2025 dal consigliere AL NO, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, OGGETTO: appalto privato a “prezzo chiuso” RG. 3714/2021 P.U. 11-12-2025 Civile Sent. Sez. 2 Num. 32994 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 17/12/2025 2 udito l’avv. Alessandro Pucci in sostituzione dell’avv. Gianluca Saeva per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 1355/2020 depositata il 19-9-2020 la Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello proposto da Immobiliare VPS s.r.l. alla sentenza n. 1826/2014 del Tribunale di Agrigento, che aveva rigettato la sua domanda volta a ottenere dalla committente La LE soc. coop. a r. l. il pagamento di euro 194.418,45 a titolo di “prezzo chiuso” ex art. 45 L. Regione Sicilia 21/1985 come modificato dall’art. 57 L.R. Sicilia n.10/1993, in ragione del ritardo protratto più di un anno nella consegna dei lavori di costruzione di diciotto alloggi sociali in Agrigento all’interno della lottizzazione Valchiara, appaltati con contratto del 15-6-2001. La sentenza ha considerato che la disposizione invocata dall’appellante di cui all’art. 45 L.R. Sicilia n. 21/1985, espressamente richiamata dalla clausola n. 2 del contratto di appalto stipulato dalle parti, prevedeva: “quando, fra la data fissata come termine di ricezione delle offerte, o quella in cui è pervenuta l’offerta nel caso di trattativa privata senza gara, e la data di consegna anche parziale dei lavori, intercorre più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito”. Ha ritenuto che ricorrevano i presupposti teorici perché operasse la disposizione, poiché l’appalto era regolato con il sistema del prezzo chiuso, disponendo la clausola n. 4 co. 2 che i prezzi erano "fissi e invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità”, e tra la stipula del contratto nel giugno 2001 e la consegna dei lavori a settembre 2004 era intercorso più di un anno. La sentenza, esaminata analiticamente la giurisprudenza amministrativa in materia, ha rilevato che il primo giudice correttamente aveva dichiarato che la previsione costituiva un 3 meccanismo automatico di riequilibrio contrattuale che non assumeva carattere risarcitorio, in quanto prescindeva dall’accertamento della colpa del committente;
invece, erroneamente aveva dichiarato che non fosse configurabile ritardo per il fatto che le parti avevano esplicitamente subordinato l’avvio dei lavori di edificazione alla condizione sospensiva dell’ammissione della società cooperativa alle provvidenze pubbliche;
ciò in quanto la giurisprudenza imponeva di sondare le cause del ritardo nella consegna al solo fine di escludere profili di colpa dell’appaltatore, onde evitare che lo stesso potesse trarre profitto da una propria negligenza e invece ogni altra ragione giustificatrice del ritardo, riconducibile all’appaltante, integrava presupposto operativo di insorgenza del diritto di credito all’adeguamento del corrispettivo. Ha considerato che la circostanza che le parti avessero condizionato sospensivamente l’inizio dei lavori all’ottenimento dei finanziamenti pubblici da parte della committente confermava il diritto dell’appaltatrice all’aumento del corrispettivo, perché l’immodificabilità del prezzo e l’avvio procrastinato nel tempo dell’esecuzione dei lavori facevano apparire necessario l’intervento riequilibratore dell’incremento per il prezzo chiuso;
ha aggiunto che non era di ostacolo all’accoglimento della domanda l’eliminazione dal testo contrattuale dell’ultimo capoverso della clausola n. 4, che prevedeva la possibilità per l’appaltante di ricorrere al sistema del prezzo chiuso per l’ipotesi in cui la durata del contratto superasse i ventiquattro mesi;
ciò perché l’eliminazione della clausola, lungi dall’escludere il ricorso all’istituto, manifestava piuttosto la presa d’atto delle parti sull’inutilità della previsione, non solo perché nel concreto la durata dei lavori era stata stabilita nel più breve termine di venti mesi consecutivi alla clausola n. 8, ma anche perché le parti avevano già esplicitamente optato per il prezzo chiuso. 4 Quindi, la Corte di appello ha proceduto a quantificare il credito, pari al cinque per cento del prezzo dell’appalto moltiplicato per i tre anni trascorsi fra il primo giorno del secondo anno successivo alla stipula del contratto e la data di consegna dei lavori, per un totale di euro 145.021,08; per l’effetto, ha condannato La LE soc. coop. a r.l. al pagamento a favore di Immobiliare VPS s.r.l. di tale importo, con gli interessi e la rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. 2.La LE soc. coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di cinque motivi. Immobiliare VPS s.r.l. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del giorno 11-12-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e ha depositato memoria illustrativa la controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si dà atto che non produce effetto nel giudizio di cassazione il fatto che la società ricorrente sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto dichiarato dal difensore della società controricorrente nella memoria illustrativa;
la liquidazione coatta amministrativa di una società, al pari del suo fallimento, non determina l’interruzione del giudizio di cassazione, che è governato dall’impulso d’ufficio (v. Cass. Sez. 1 13-3-2024 n. 6642; Cass. Sez. 2 6-11-2023 n. 30785, per il caso di fallimento, e Cass. Sez. 1 22-11-1979 n. 6083, per il caso di liquidazione coatta amministrativa). 2. Con il primo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in punto di errata applicazione delle seguenti norme di diritto e in particolare della L.R. n. 21/1985”, la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto applicabile al contratto di appalto oggetto di causa l’art. 45 Legge Regione Sicilia 21/1985, secondo il 5 quale “Quando, fra data fissata come termine di ricezione delle offerte, o quella in cui è pervenuta l’offerta nel caso di trattativa privata senza gara, e la data di consegna anche parziale dei lavori, intercorre più di un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, anche se inizialmente non stabilito”; evidenzia che il contratto era da qualificarsi come appalto privato e, perciò, non poteva trovare applicazione allo stesso la normativa regionale in materia di opere pubbliche, come già statuito da Cass. n. 22333/2011. 2.1. Il motivo è inammissibile, in via assorbente ai rilievi svolti dalla controricorrente, perché non coglie la ratio della pronuncia impugnata. La sentenza impugnata ha rilevato che la disposizione dell’art. 45 L.R. Sicilia 21/1985 si applicava in quanto richiamata dall’art. 2 del contratto di appalto concluso dalle parti;
in questo modo, la sentenza ha interpretato il contratto e ha ritenuto che la volontà delle parti fosse nel senso di sottoporre l’accordo alla disciplina regionale di cui alla legge Regione Sicilia 21/1985 e in particolare all’art. 45. Questa statuizione non è attinta in modo pertinente dalla ricorrente, perché la circostanza che la legge regionale non si applicasse agli appalti privati non esclude che le parti private, nel concludere il contratto di appalto, manifestassero la volontà di recepire le disposizioni regionali che, attraverso i richiami inseriti nell’accordo, venivano comprese nel loro programma contrattuale. Infatti, secondo i principi già enunciati da Cass. Sez. 1 19-7-2018 n. 19296 e Cass. Sez. 1 20-6-2020 n. 8384, al contratto sottoposto alla disciplina del codice civile non sono applicabili le disposizioni pubblicistiche, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell’accordo. Manca nel motivo un qualsiasi profilo di censura all’interpretazione dell’art. 2 del contratto eseguita dalla Corte d’appello, per cui non possono essere esaminate ulteriori questioni. 6 3. Con il secondo motivo, intitolato “violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per mancata ed errata applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.”, la società ricorrente denuncia che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dell’eliminazione dal testo del contratto dell’ultimo capoverso della clausola n. 4 del contratto, che risultava cancellato nella stesura definitiva sottoscritta dalle parti;
evidenzia che la clausola cancellata prevedeva la possibilità per l’appaltante di ricorrere al sistema del “prezzo chiuso” nel caso in cui la durata del contratto superasse i ventiquattro mesi, come previsto dalla disposizione regionale. Sostiene che l’affermazione della sentenza impugnata - secondo la quale l’eliminazione della clausola era una presa d’atto delle parti dell’inutilità della previsione, per essere già stato concordato il prezzo chiuso - è stata eseguita in violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., perché non vi era stata contestazione della controparte sull’eliminazione dell’art. 4 dal testo contrattuale, per cui è stata commessa anche violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 3.1. Il motivo è infondato, perché non sussistono nella sentenza impugnata le violazioni prospettate né dell’art. 115 né dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la sentenza esaminato e interpretato il testo contrattuale. Basti rilevare che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione dei documenti (Cass. Sez. 3 5-3-2020 n. 6172); quindi, non può riguardare neppure l’interpretazione del contratto, da eseguire secondo i canoni di cui all’art. 1362 e seguenti cod. civ. Ugualmente, si esclude che nell’eseguire l’interpretazione del contratto il giudice di merito possa incorrere nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il principio della corrispondenza tra il 7 chiesto e il pronunciato è violato se il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri petitum o causa petendi, oppure rilevi d’ufficio eccezione in senso stretto o ponga a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere;
invece il principio non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti (Cass. Sez. 3 12-3-2024 n. 6533, Cass. Sez.
6-L 11-1-2019 n. 513, Cass. Sez. 1 13-11-2018 n. 29200). Quindi, il principio non osta neppure a che il giudicante esegua un’interpretazione del contratto non corrispondente a quella prospettata dalle parti. 4. Con il terzo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per errata valutazione e omesso esame di un punto decisivo del giudizio esaminato dal secondo Giudice afferente all’effettiva consegna dei lavori e al termine da computare”, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della cancellazione dal testo contrattuale dell’ultimo capoverso della clausola n. 4 del contratto, che appunto prevedeva il ricorso al sistema del prezzo chiuso per l’ipotesi in cui la durata del contratto fosse superiore a ventiquattro mesi;
deduce anche che l’eliminazione della clausola n. 4 abbia comportato l’inapplicabilità dell’art. 45 co. 4 L. Regione Sicilia n.21/1985, escludendo espressamente l’applicazione di qualsiasi scadenza dei termini contrattuali. Aggiunge che non vi era stato ritardo nella consegna dei lavori perché, per espressa previsione contrattuale, l’inizio dei lavori era stato subordinato alla stipula del contratto di finanziamento, per cui la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare esattamente la condizione sospensiva iniziale. 4.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui contesta l’interpretazione del contenuto del contratto eseguita dalla sentenza impugnata, per la totale mancanza di indicazione dei canoni ermeneutici violati. Infatti, a fronte della specifica statuizione della 8 sentenza impugnata, secondo la quale con la clausola n. 2 del contratto le parti hanno voluto assoggettare il rapporto alla legge regionale e specificamente alla disciplina del ‘prezzo chiuso’, la ricorrente non poteva limitarsi a censurare il significato della cancellazione dal contratto dell’ultimo capoverso della clausola n. 4; avrebbe dovuto censurare, in termini ammissibili in questa sede, l’interpretazione della clausola n. 2, perché è sulla base del contenuto di questa clausola che la sentenza impugnata ha ritenuto l’irrilevanza della cancellazione dell’ultimo capoverso della clausola n. 4, per il fatto che le parti avevano già concordemente ed esplicitamente optato per il prezzo chiuso con la clausola n. 2. E’ consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale l’interpretazione del contratto, concretandosi in una operazione di accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito;
perciò il ricorrente, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di considerazioni illogiche o insufficienti;
non può la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. Sez. 1 9-4-2021 n. 9461, Cass. Sez. 3 28-11-2017 n. 28319, Cass. Sez. 1 15-11-2017 n. 27136). Il motivo è, inoltre, infondato nella parte in cui lamenta la mancata considerazione della condizione sospensiva iniziale, perché la sentenza 9 impugnata ha espressamente considerato tale dato. A pag. 8, la sentenza ha dichiarato che la circostanza che le parti avessero condizionato sospensivamente l’inizio dei lavori all’ottenimento dei finanziamenti pubblici da parte della committente confermava il diritto dell’appaltatrice all’aumento del corrispettivo, perché l’immodificabilità del prezzo e l’avvio procrastinato nel tempo dell’esecuzione dei lavori facevano risultare necessario l’intervento riequilibratore per il c.d. prezzo chiuso. Nessuno degli argomenti della ricorrente è idoneo a censurare il contenuto di tale pronuncia nei termini consentiti nel giudizio di legittimità. 5. Il quarto motivo è intitolato “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. perché ha omesso un fatto decisivo del giudizio afferente all’applicazione della condizione sospensiva che esclude la stessa ratio del “prezzo chiuso”, che presuppone il ritardo nell’esecuzione dei lavori” e con esso la ricorrente lamenta ulteriormente che la sentenza impugnata non abbia valutato la condizione sospensiva iniziale, in quanto i termini contrattuali non erano spirati, per il fatto che i lavori erano iniziati solo al momento dell’erogazione del finanziamento. 5.1. Il motivo è inammissibile, perché non considera il contenuto della decisione impugnata e perciò non la censura in modo pertinente. Come già evidenziato, la sentenza ha preso atto che sussisteva la condizione sospensiva e ha esposto le ragioni per le quali non rilevava il momento dell’erogazione del finanziamento, in quanto le cause del ritardo nella consegna del cantiere interessavano soltanto al fine di escludere profili di colpa dell’appaltatore. La ricorrente, non facendo neppure riferimento al contenuto preciso della clausola, non fornisce alcun elemento utile a ritenere che - sulla base dello specifico contenuto della clausola medesima - si dovesse considerare l’erogazione del finanziamento quale momento al quale rapportare i 10 prezzi fissi e perciò conteggiare il termine ai fini della previsione del citato art. 45. 6. Con il quinto motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in punto di errata interpretazione e applicazione dell’art. 45 della L.R. n. 21/1985 modificata dalla legge n. 10/1993”, la ricorrente evidenzia che, nell’appalto a prezzo chiuso, la finalità del meccanismo di revisione dei prezzi è quella di consentire di conservare nel tempo il valore del compenso, nel caso in cui, a fronte di significativa inflazione, il prezzo pattuito sia divenuto meno remunerativo;
ciò, allorquando si sia verificato il presupposto del prezzo chiuso, riferito all’inizio effettivo dei lavori, perché solo da tale momento si potrebbe verificare l’inflazione che incida sull’equilibrio sinallagmatico. Quindi sostiene che la sentenza avrebbe dovuto ritenere applicabile la disciplina del prezzo chiuso solo dal momento dell’avversarsi della condizione sospensiva apposta al contratto. 6.1. Il motivo è infondato. L’art. 45 L.R. Sicilia 21/1985 considera il tempo intercorrente tra la data in cui è intervenuta l’offerta nel caso di trattativa privata e la data di consegna dei lavori, quale momento nel quale l’appaltatore può iniziare a eseguire le opere appaltate;
se il tempo è superiore a un anno, trova applicazione il sistema del “prezzo chiuso”, sulla base del presupposto che il decorso del termine di un anno non giustifichi più la fissità dei prezzi e debba avere un contemperamento. Quindi, stante la ricezione pattizia della disciplina, non rileva la circostanza che il contratto di appalto dovesse essere concluso a seguito della concessione del finanziamento;
viene in rilievo il momento dell’offerta, quale momento nel quale sono determinati i prezzi e rispetto al quale deve essere valutato il ritardo nella consegna dei lavori. 11 La ricorrente nulla deduce al fine di poter ritenere che l’offerta fosse avvenuta al momento del finanziamento e quindi non intercetta alcun errore nella pronuncia impugnata. 7. In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la distrazione richiesta. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege, con distrazione a favore dell’avv. Gianluca Saeva dichiaratosi antistatario. Sussistono ex art. 13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione in data 11-12-2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AL NO LD RA