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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/09/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG 584/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/09/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Valentin, in sostituzione dell'avv. Mangeli, e, per parte resistente, il dott. Antonio Crusco della . Controparte_1
Parte ricorrente ribadisce la tardività della costituzione ministeriale. Insiste perché il c.t.u. venga chiamato a chiarimenti e in ogni caso per l'accoglimento delle conclusioni. Il dott. Crusco si riporta alla memoria difensiva ed insiste per il rigetto del ricorso.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 584/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Marta Mangeli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato di Trieste ed elettivamente domiciliato a Trieste, Piazza Dalmazia 3
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024, , capo squadra dei Vigili Pt_1 del Fuoco attualmente in quiescenza e già in servizio presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di , ha convenuto in giudizio CP_1
l'amministrazione per vedersi riconoscere lo status di «vittima del dovere» o di soggetto equiparato in conseguenza dell'invalidità complessiva in misura pari al 32% o al diverso grado accertato in sede istruttoria, derivante dall'ipoacusia suscitata dagli interventi eseguiti il 14.11.1982 allorché l'area di servizio era stata interessata da intense perturbazioni ed esondazioni di fiumi. Benché la patologia sia stata riconosciuta come dipendente da “causa di servizio”. la domanda amministrativa per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici, proposta il 23.06.2023, ha avuto esito negativo in ragione della asserita tardività della stessa. Su questi presupposti, egli ha agito in giudizio chiedendo la condanna dell'amministrazione a
- accertare e dichiarare che il sig. come sopra rappresentato Parte_1
e difeso, è Vittima del dovere ex art. 1 c. 563 L. n. 266/2005 e/o equiparato ex art. 1 comma 564 della L. 266/2005 in relazione alle lesioni sopra descritte riportate in servizio;
- accertare e dichiarare che l'invalidità complessiva conseguenza diretta delle lesioni occorse in servizio nel descritto evento, già riconosciute sì dipendenti da causa di servizio, corrisponde al 32% o al diverso grado risultante in seguito all'espletata istruttoria;
- accertare e dichiarare che il resistente è obbligato a riconoscere il CP_2 ricorrente Vittima del dovere e/o equiparato per le infermità riportate, con ogni consequenziale obbligo anche di inserimento del suo nominativo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006, nonché di ogni ulteriore incombenza di legge;
- accertare e dichiarare che il convenuto è obbligato al CP_2 riconoscimento in favore del ricorrente di tutti i benefici assistenziali previsti dalla vigente normativa per le Vittime del Dovere nei modi e nelle misure di legge tenuto conto della quantificazione della invalidità complessiva del 32% effettuata dal ctp o di quella risultante all'esito di eventuale espletanda ctu;
e conseguentemente
- condannare il resistente a riconoscere al ricorrente i benefici: CP_2
- della speciale elargizione in percentuale in relazione al grado di invalidità complessiva pari al 32% o al grado risultante in seguito all'espletata istruttoria;
- dell'assegno vitalizio mensile non reversibile di importo originario pari a € 258,23 di cui all'art. 2 c. 1 della L. 407/98, elevato a euro 500,00 ex art. 4 comma 238 della L. 358/2003, con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a decorrere dai 10 anni antecedenti alla domanda amministrativa del 23.06.2023 in relazione al grado di invalidità complessiva pari al 32% o al diverso grado risultante in seguito all'espletata istruttoria se non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
- dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di 1033 euro di cui all'art. 2 comma 105 della L. 244/2005 con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a far data dai 10 anni antecedenti alle domande amministrative in relazione al grado di invalidità complessiva pari al 32% o al grado risultante in seguito all'espletata istruttoria se non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
- degli ulteriori benefici che la Legge riconosce alla Vittime del dovere..
* 2. Il si è costituito in giudizio oltre il termine di Controparte_2 decadenza previsto dall'art. 416 c.p.c.1 chiedendo il rigetto del ricorso.
* 3. Istruita mediante c.t.u. medico-legale, la causa è stata di seguito discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va precisato che «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»
[Cass., n. 17440/2022]. Nella specie, dunque, non è dato ravvisare alcun ritardo nella formulazione dell'istanza. Quanto ai ratei oggetto del ricorso, il ricorrente ha comunque limitato la domanda a quanto maturato nei 10 anni antecedenti la domanda amministrativa.
* 5. Nel merito, è da ritenersi che la vicenda astratta valga ad integrare i presupposti per l'attribuzione al ricorrente dello status di vittima del dovere. Non è controverso che data il 14.11.1982, durante attività di Soccorso, a causa dell'esondazione del fiume Isonzo, si trovava ad operare in Pt_1 condizioni climatiche estreme con elevata umidità nonché utilizzo di strumentazione (tipo motopompe) senza utilizzo di idonei DPI in quanto non in dotazione. A fine turno, verso le 18.30, il ricorrente segnalò la comparsa di importanti dolori, acufeni e vertigini all'orecchio sinistro, tanto che si rese necessario accesso pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Cormons e successivo trasferimento e ricovero presso l'Ospedale di . CP_1
È indiscusso che l'ipoacusia sx che ne è derivata sia stata ricondotta a causa di servizio. In merito alla riconducibilità del ricorrente alla categoria delle vittime del dovere, è allora sufficiente ricordare il principio affermato dalla Cassazione per cui condizione per il riconoscimento del predetto status e dei relativi benefici è la circostanza che l'evento dannoso si sia verificato nel contesto delle complessive attività di cui all'art. 1, comma 563, legge n. 266 del 2005, tra cui rientrano le
“operazioni di soccorso” e le “attività di tutela della pubblica incolumità”, «senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria» [Cass., n. 9246/2023, che richiama Cass., ss.uu.,. n. 10791/2017 e Cass., n. 26012/2018].
* 6. In ordine alle conseguenze derivate in capo a , può farsi piano Pt_1 riferimento all'accertamento contenuto nell'elaborato peritale. Il c.t.u. ha descritto la situazione medica del ricorrente e i giudizi intervenuti al riguardo nel corso del tempo. Ha quindi osservato che «per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)... Residuano attualmente esiti stabilizzati, di ipoacusia neurosensoriale pantonale a sinistra. Con riferimento tabellare al danno Biologico secondo DM 12 luglio CP_3
2000, vengono prese in considerazione per analogia le voci di cui al n. 310, “Sordità completa unilaterale”: 12%. Tale valore è espressione di sordità completa, sicchè suscettibile di un ridimensionamento alla luce della condizione di ipoacusia e dell'attribuzione della sola causa relativa all'evento dell'1982 e non al blocco cocleare del 2013. Sulla base dell'esame audiometrico presente agli atti il valore corrispondente risulterebbe fra il 7-8% tabella , da cui si scorporerà il danno uditivo relativo al CP_3 solo evento - di cui non è presente un esame audiometrico ma la sola valutazione di CMO. Tale valore è pertanto instabile orientativamente attorno al 4%. Alla luce dei riferimenti normativi di cui al DPR 23/12/1978, n. 915, e successive modifiche e relative tabelle, ritenuto più favorevole parametro di riferimento, si segnala che la menomazione obiettivata è stata inizialmente valutata come ipoacusia con voce percepita a 5 non risultando ascrivibile ad alcuna categoria. Successivamente a seguito di un episodio di neuronite vestibolare valutata con Tc encefalo e visita neurologica nel 2013, portava la commissione ad ascrivere le menomazioni sommate alla VII categoria della Tabella A il 29.09.2005 dalla C.M.O. di Udine valutando "1) + 2) Ipoacusia neurosensoriale pantonale sinistra con P.P.T.: 60%, in esiti di blocco cocleo-vestibolare sinistro (constatato aggravamento)". Di tale valutazione, scorporando quanto attribuibile al blocco cocleare, la sola menomazione relata all'evento de quo risulta ascrivibile all'VIII CATEGORIA tab A, con voce: “Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico”, ovvero con intervallo di invalidità dal 21% al 30%, di cui si può indicare una valore medio fra l'esito iniziale di categoria non classificabile (0-10%) ed il valore minimo dell'VIII Cat. (21%). In considerazione dell'accreditato aggravamento presso la CMO, può essere indicata una una valutazione di invalidità permanente del 15% (quindici). Quale espressione del cambiamento delle abitudini di vita, dell'entità della sofferenza, viene indicato un valore medio di 1/2 della voce di danno biologico, ovvero 4%». Ha quindi concluso nel senso che, «applicando la formula sopra indicata IC= DB+DM+ (IP-DB), si ottiene: danno biologico (4) + danno morale (2) + [invalidità permanente (15) - danno biologico (4)] = Invalidità complessiva (17). Il Sig. Pt_1
a causa delle menomazioni occorsegli come vittima del dovere, ha riportato una invalidità complessiva nella misura del 17% (diciassette). Quanto alla data di stabilizzazione, può essere definita franca approssimativamente dopo 2 anni dall'evento». Si tratta di valutazioni metodologicamente corrette dalle quali non v'è motivo di discostarsi. È in particolare da disattendere la doglianza del c.t.p. di parte ricorrente secondo cui l'invalidità complessiva dovrebbe essere quantificata nel 26%, dal momento che, come già precisato dal c.t.u. in risposta a quest'osservazione, «la valutazione del danno biologico , da cui la valutazione del danno morale, è stata CP_3 ridimensionata per lo scorporo dell'evento successivo di blocco cocleare», emerso nel 2013 ed avulso, sotto il profilo eziologico, dall'evento lesivo del 1982 per cui è causa.
* 7. Sul piano delle conseguenze, va accolta la pretesa volta ad ottenere la speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206 del 2004, a mente del quale, «l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale», oltre perequazione. Essa andrà parametrata al 17% d'invalidità accertata dal c.t.u.. Sono ugualmente da accogliere le domande volte ad ottenere il versamento, con decorrenza dal 23.06.2013, dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, legge n. 407 del 1998 nella misura di euro 500,00, oltre perequazione, e dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3 e 4, legge n. 206 del 2004. Va infine riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'assistenza psicologica ex art 6, comma 2, legge n. 206 del 2004.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistataria. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del
. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della condizione di «vittima del dovere» e condanna l'amministrazione ad inserirlo nell'elenco ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243 del 2006; condanna il alla liquidazione della speciale elargizione Controparte_2 ex art. 5, comma 1, legge n. 206 del 2004 sulla base della percentuale di invalidità complessiva pari al 17%, nonché, con decorrenza dal 23.06.2013, dell'assegno di cui all'art. 2, legge n. 407 del 1998, nella misura di euro 500,00 mensili, oltre perequazione, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3 e 4, legge n. 206 del 2004, nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
dichiara altresì il diritto di parte ricorrente all'assistenza psicologica ex art 6, comma 2, legge n. 206 del 2004; condanna il a rifondere al ricorrente le spese del Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 5.377,00, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato ove versato, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Marta Mangeli;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico del
. Controparte_2
Gorizia, 16 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fissata l'udienza per il giorno 11.02.2025, l'Amministrazione si è costituita solo il 04.02.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/09/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Valentin, in sostituzione dell'avv. Mangeli, e, per parte resistente, il dott. Antonio Crusco della . Controparte_1
Parte ricorrente ribadisce la tardività della costituzione ministeriale. Insiste perché il c.t.u. venga chiamato a chiarimenti e in ogni caso per l'accoglimento delle conclusioni. Il dott. Crusco si riporta alla memoria difensiva ed insiste per il rigetto del ricorso.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 584/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Marta Mangeli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato di Trieste ed elettivamente domiciliato a Trieste, Piazza Dalmazia 3
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024, , capo squadra dei Vigili Pt_1 del Fuoco attualmente in quiescenza e già in servizio presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di , ha convenuto in giudizio CP_1
l'amministrazione per vedersi riconoscere lo status di «vittima del dovere» o di soggetto equiparato in conseguenza dell'invalidità complessiva in misura pari al 32% o al diverso grado accertato in sede istruttoria, derivante dall'ipoacusia suscitata dagli interventi eseguiti il 14.11.1982 allorché l'area di servizio era stata interessata da intense perturbazioni ed esondazioni di fiumi. Benché la patologia sia stata riconosciuta come dipendente da “causa di servizio”. la domanda amministrativa per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici, proposta il 23.06.2023, ha avuto esito negativo in ragione della asserita tardività della stessa. Su questi presupposti, egli ha agito in giudizio chiedendo la condanna dell'amministrazione a
- accertare e dichiarare che il sig. come sopra rappresentato Parte_1
e difeso, è Vittima del dovere ex art. 1 c. 563 L. n. 266/2005 e/o equiparato ex art. 1 comma 564 della L. 266/2005 in relazione alle lesioni sopra descritte riportate in servizio;
- accertare e dichiarare che l'invalidità complessiva conseguenza diretta delle lesioni occorse in servizio nel descritto evento, già riconosciute sì dipendenti da causa di servizio, corrisponde al 32% o al diverso grado risultante in seguito all'espletata istruttoria;
- accertare e dichiarare che il resistente è obbligato a riconoscere il CP_2 ricorrente Vittima del dovere e/o equiparato per le infermità riportate, con ogni consequenziale obbligo anche di inserimento del suo nominativo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006, nonché di ogni ulteriore incombenza di legge;
- accertare e dichiarare che il convenuto è obbligato al CP_2 riconoscimento in favore del ricorrente di tutti i benefici assistenziali previsti dalla vigente normativa per le Vittime del Dovere nei modi e nelle misure di legge tenuto conto della quantificazione della invalidità complessiva del 32% effettuata dal ctp o di quella risultante all'esito di eventuale espletanda ctu;
e conseguentemente
- condannare il resistente a riconoscere al ricorrente i benefici: CP_2
- della speciale elargizione in percentuale in relazione al grado di invalidità complessiva pari al 32% o al grado risultante in seguito all'espletata istruttoria;
- dell'assegno vitalizio mensile non reversibile di importo originario pari a € 258,23 di cui all'art. 2 c. 1 della L. 407/98, elevato a euro 500,00 ex art. 4 comma 238 della L. 358/2003, con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a decorrere dai 10 anni antecedenti alla domanda amministrativa del 23.06.2023 in relazione al grado di invalidità complessiva pari al 32% o al diverso grado risultante in seguito all'espletata istruttoria se non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
- dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di 1033 euro di cui all'art. 2 comma 105 della L. 244/2005 con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a far data dai 10 anni antecedenti alle domande amministrative in relazione al grado di invalidità complessiva pari al 32% o al grado risultante in seguito all'espletata istruttoria se non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa;
- degli ulteriori benefici che la Legge riconosce alla Vittime del dovere..
* 2. Il si è costituito in giudizio oltre il termine di Controparte_2 decadenza previsto dall'art. 416 c.p.c.1 chiedendo il rigetto del ricorso.
* 3. Istruita mediante c.t.u. medico-legale, la causa è stata di seguito discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va precisato che «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»
[Cass., n. 17440/2022]. Nella specie, dunque, non è dato ravvisare alcun ritardo nella formulazione dell'istanza. Quanto ai ratei oggetto del ricorso, il ricorrente ha comunque limitato la domanda a quanto maturato nei 10 anni antecedenti la domanda amministrativa.
* 5. Nel merito, è da ritenersi che la vicenda astratta valga ad integrare i presupposti per l'attribuzione al ricorrente dello status di vittima del dovere. Non è controverso che data il 14.11.1982, durante attività di Soccorso, a causa dell'esondazione del fiume Isonzo, si trovava ad operare in Pt_1 condizioni climatiche estreme con elevata umidità nonché utilizzo di strumentazione (tipo motopompe) senza utilizzo di idonei DPI in quanto non in dotazione. A fine turno, verso le 18.30, il ricorrente segnalò la comparsa di importanti dolori, acufeni e vertigini all'orecchio sinistro, tanto che si rese necessario accesso pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Cormons e successivo trasferimento e ricovero presso l'Ospedale di . CP_1
È indiscusso che l'ipoacusia sx che ne è derivata sia stata ricondotta a causa di servizio. In merito alla riconducibilità del ricorrente alla categoria delle vittime del dovere, è allora sufficiente ricordare il principio affermato dalla Cassazione per cui condizione per il riconoscimento del predetto status e dei relativi benefici è la circostanza che l'evento dannoso si sia verificato nel contesto delle complessive attività di cui all'art. 1, comma 563, legge n. 266 del 2005, tra cui rientrano le
“operazioni di soccorso” e le “attività di tutela della pubblica incolumità”, «senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria» [Cass., n. 9246/2023, che richiama Cass., ss.uu.,. n. 10791/2017 e Cass., n. 26012/2018].
* 6. In ordine alle conseguenze derivate in capo a , può farsi piano Pt_1 riferimento all'accertamento contenuto nell'elaborato peritale. Il c.t.u. ha descritto la situazione medica del ricorrente e i giudizi intervenuti al riguardo nel corso del tempo. Ha quindi osservato che «per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)... Residuano attualmente esiti stabilizzati, di ipoacusia neurosensoriale pantonale a sinistra. Con riferimento tabellare al danno Biologico secondo DM 12 luglio CP_3
2000, vengono prese in considerazione per analogia le voci di cui al n. 310, “Sordità completa unilaterale”: 12%. Tale valore è espressione di sordità completa, sicchè suscettibile di un ridimensionamento alla luce della condizione di ipoacusia e dell'attribuzione della sola causa relativa all'evento dell'1982 e non al blocco cocleare del 2013. Sulla base dell'esame audiometrico presente agli atti il valore corrispondente risulterebbe fra il 7-8% tabella , da cui si scorporerà il danno uditivo relativo al CP_3 solo evento - di cui non è presente un esame audiometrico ma la sola valutazione di CMO. Tale valore è pertanto instabile orientativamente attorno al 4%. Alla luce dei riferimenti normativi di cui al DPR 23/12/1978, n. 915, e successive modifiche e relative tabelle, ritenuto più favorevole parametro di riferimento, si segnala che la menomazione obiettivata è stata inizialmente valutata come ipoacusia con voce percepita a 5 non risultando ascrivibile ad alcuna categoria. Successivamente a seguito di un episodio di neuronite vestibolare valutata con Tc encefalo e visita neurologica nel 2013, portava la commissione ad ascrivere le menomazioni sommate alla VII categoria della Tabella A il 29.09.2005 dalla C.M.O. di Udine valutando "1) + 2) Ipoacusia neurosensoriale pantonale sinistra con P.P.T.: 60%, in esiti di blocco cocleo-vestibolare sinistro (constatato aggravamento)". Di tale valutazione, scorporando quanto attribuibile al blocco cocleare, la sola menomazione relata all'evento de quo risulta ascrivibile all'VIII CATEGORIA tab A, con voce: “Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico”, ovvero con intervallo di invalidità dal 21% al 30%, di cui si può indicare una valore medio fra l'esito iniziale di categoria non classificabile (0-10%) ed il valore minimo dell'VIII Cat. (21%). In considerazione dell'accreditato aggravamento presso la CMO, può essere indicata una una valutazione di invalidità permanente del 15% (quindici). Quale espressione del cambiamento delle abitudini di vita, dell'entità della sofferenza, viene indicato un valore medio di 1/2 della voce di danno biologico, ovvero 4%». Ha quindi concluso nel senso che, «applicando la formula sopra indicata IC= DB+DM+ (IP-DB), si ottiene: danno biologico (4) + danno morale (2) + [invalidità permanente (15) - danno biologico (4)] = Invalidità complessiva (17). Il Sig. Pt_1
a causa delle menomazioni occorsegli come vittima del dovere, ha riportato una invalidità complessiva nella misura del 17% (diciassette). Quanto alla data di stabilizzazione, può essere definita franca approssimativamente dopo 2 anni dall'evento». Si tratta di valutazioni metodologicamente corrette dalle quali non v'è motivo di discostarsi. È in particolare da disattendere la doglianza del c.t.p. di parte ricorrente secondo cui l'invalidità complessiva dovrebbe essere quantificata nel 26%, dal momento che, come già precisato dal c.t.u. in risposta a quest'osservazione, «la valutazione del danno biologico , da cui la valutazione del danno morale, è stata CP_3 ridimensionata per lo scorporo dell'evento successivo di blocco cocleare», emerso nel 2013 ed avulso, sotto il profilo eziologico, dall'evento lesivo del 1982 per cui è causa.
* 7. Sul piano delle conseguenze, va accolta la pretesa volta ad ottenere la speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 206 del 2004, a mente del quale, «l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale», oltre perequazione. Essa andrà parametrata al 17% d'invalidità accertata dal c.t.u.. Sono ugualmente da accogliere le domande volte ad ottenere il versamento, con decorrenza dal 23.06.2013, dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, legge n. 407 del 1998 nella misura di euro 500,00, oltre perequazione, e dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3 e 4, legge n. 206 del 2004. Va infine riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'assistenza psicologica ex art 6, comma 2, legge n. 206 del 2004.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistataria. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del
. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della condizione di «vittima del dovere» e condanna l'amministrazione ad inserirlo nell'elenco ex art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243 del 2006; condanna il alla liquidazione della speciale elargizione Controparte_2 ex art. 5, comma 1, legge n. 206 del 2004 sulla base della percentuale di invalidità complessiva pari al 17%, nonché, con decorrenza dal 23.06.2013, dell'assegno di cui all'art. 2, legge n. 407 del 1998, nella misura di euro 500,00 mensili, oltre perequazione, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3 e 4, legge n. 206 del 2004, nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
dichiara altresì il diritto di parte ricorrente all'assistenza psicologica ex art 6, comma 2, legge n. 206 del 2004; condanna il a rifondere al ricorrente le spese del Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 5.377,00, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato ove versato, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Marta Mangeli;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico del
. Controparte_2
Gorizia, 16 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fissata l'udienza per il giorno 11.02.2025, l'Amministrazione si è costituita solo il 04.02.2025.