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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6697/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120220000471931501 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7735/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Vercelli e Regione Calabria, LL IC ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, eccependo: il difetto di legittimazione passiva essendo solo chiamata all'eredità di Nominativo_2; l'omessa notifica agli altri coeredi;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione;
la decadenza;
il calcolo illegittimo delle sanzioni.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione che ha eccepito in via preliminare la inammissibilità del ricorso in quanto proposto in data 24.06.2024 a fronte della notifica dell'atto impugnato avvenuta il 09.04.2024. Nel merito ha dedotto la infondatezza del ricorso.
Si è costituita la Regione Calabria svolgendo le medesime difese di AdER.
All'udienza dell'08.04.2025 è stata disposta la rimessione degli atti al presidente per l'eventuale riunione con i ricorsi iscritti ai nn. 6698/24 e 6699/24 R.G..
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Giova premettere che l'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 fissa, per la proposizione del ricorso al
Giudice Tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Orbene risulta dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate Riscossione che l'atto impugnato è stato notificato in data 09.04.2024 a mani della ricorrente, contrariamente a quanto asserito in ricorso laddove si fa riferimento alla data del 24.04.2024.
Il ricorso risulta notificato in data 24.06.2024 e dunque ben oltre il sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti costituire AdER e Regione Calabria, delle spese di lite che liquida, per ciascuna, in €463,00, oltre accessori di legge. Reggio Calabria, 18.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6697/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120220000471931501 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7735/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Vercelli e Regione Calabria, LL IC ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, eccependo: il difetto di legittimazione passiva essendo solo chiamata all'eredità di Nominativo_2; l'omessa notifica agli altri coeredi;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione;
la decadenza;
il calcolo illegittimo delle sanzioni.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione che ha eccepito in via preliminare la inammissibilità del ricorso in quanto proposto in data 24.06.2024 a fronte della notifica dell'atto impugnato avvenuta il 09.04.2024. Nel merito ha dedotto la infondatezza del ricorso.
Si è costituita la Regione Calabria svolgendo le medesime difese di AdER.
All'udienza dell'08.04.2025 è stata disposta la rimessione degli atti al presidente per l'eventuale riunione con i ricorsi iscritti ai nn. 6698/24 e 6699/24 R.G..
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Giova premettere che l'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 fissa, per la proposizione del ricorso al
Giudice Tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Orbene risulta dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate Riscossione che l'atto impugnato è stato notificato in data 09.04.2024 a mani della ricorrente, contrariamente a quanto asserito in ricorso laddove si fa riferimento alla data del 24.04.2024.
Il ricorso risulta notificato in data 24.06.2024 e dunque ben oltre il sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti costituire AdER e Regione Calabria, delle spese di lite che liquida, per ciascuna, in €463,00, oltre accessori di legge. Reggio Calabria, 18.12.2025