Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 59
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Difetto di legittimazione passiva

    Non specificato nella sentenza in quanto la decisione si basa sull'inammissibilità per tardività.

  • Altro
    Omessa notifica agli altri coeredi

    Non specificato nella sentenza in quanto la decisione si basa sull'inammissibilità per tardività.

  • Altro
    Omessa notifica atti presupposti

    Non specificato nella sentenza in quanto la decisione si basa sull'inammissibilità per tardività.

  • Altro
    Prescrizione

    Non specificato nella sentenza in quanto la decisione si basa sull'inammissibilità per tardività.

  • Altro
    Decadenza

    Non specificato nella sentenza in quanto la decisione si basa sull'inammissibilità per tardività.

  • Altro
    Calcolo illegittimo sanzioni

    Non specificato nella sentenza in quanto la decisione si basa sull'inammissibilità per tardività.

  • Accolto
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto che il ricorso sia stato notificato in data successiva al termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 59
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo