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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7267/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Vallesi Cardillo Scimone;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace –
e
(c.f. ), parte rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Leonardo Giglio;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 13 gennaio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 18 luglio 2022 ha chiesto che venga Parte_1 dichiarata l'inesistenza dei crediti contributivi vantati dall' per gli anni 2010 (€ 2.307,27, di CP_1 cui alla cartella di pagamento n. 29620110010184421000) e 2016 (€ 4.737,48, di cui all'avviso di
1 addebito n. 59620170005310791000). A sostegno della superiore domanda il ricorrente, in primo luogo, ha sostenuto che già nel 2006 aveva cessato l'attività imprenditoriale cui si riferisce l'insussistente obbligo contributivo vantato dall'ente previdenziale;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale maturata dopo la notifica degli atti impositivi (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 febbraio 2024 Controparte_3
, premettendo che i crediti di cui alla cartella di pagamento sarebbero “estranei alla
[...] materia del contendere”, da un lato ha chiesto il rigetto dell'eccezione di prescrizione (visto che il decorso del relativo termine sarebbe stato interrotto in data 8 giugno 2022) e dall'altro lato ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni attinenti al merito della pretesa contributiva (cfr. memoria).
L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, cosicché ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
Ciò detto, va osservato quanto segue.
Oggetto della causa.
Contrariamente a quanto sostenuto dal concessionario, il ricorrente ha contestato tanto il credito di cui all'avviso di addebito n. 59620170005310791000 (€ 4.737,48), quanto quello di cui alla cartella di pagamento n. 29620110010184421000 (€ 2.307,27).
Sugli oneri di allegazione e prova.
Com'è noto, chi agisce in giudizio è tenuto ad allegare, prima, e dimostrare, poi, gli elementi costitutivi del diritto controverso, mentre l'avversario è onerato, nello stesso ordine, ad allegare e dimostrare gli eventuali eventi estintivi o modificativi.
L'onere di allegazione precede logicamente e necessariamente l'onere probatorio.
Chiarito quanto precede, va osservato che il concessionario ha allegato della documentazione non soltanto ulteriore e diversa rispetto a quella inserita nell'indice formulato in calce alla memoria di costituzione (cfr. tale atto ed i relativi allegati), ma soprattutto del tutto svincolata dai fatti allegati nel suo scritto difensivo.
Questo giudice, dunque, ha provveduto ad esaminare le contrapposte difese alla luce dei fatti compiutamente allegati dai contendenti, tralasciando ogni diversa indagine circa il contenuto degli ulteriori e diversi documenti prodotti da . Controparte_3
Cartella di pagamento n. 29620110010184421000.
2 Il credito di cui alla cartella di pagamento n. 29620110010184421000 va senz'altro dichiarato insussistente, perché, tralasciando il fatto che il concessionario non ha dimostrato di aver notificato l'atto impositivo, risulta accertato che tra l'asserita notifica del 21 settembre
2011 e l'intimazione di pagamento dell'8 luglio 2022 trascorreva un termine ben superiore a cinque anni senza che intervenisse alcun evento interruttivo.
Il credito, dunque, va dichiarato estinto per prescrizione.
Avviso di addebito n. 59620170005310791000.
Anche il credito di cui all'avviso di addebito n. 59620170005310791000 va dichiarato insussistente perché l' rimanendo contumace, non ha dimostrato di aver notificato l'atto CP_1 impositivo, con la conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione, visto che tra il 2016
(anno di maturazione dei crediti contributivi) e l'8 luglio 2022 trascorreva un termine superiore a cinque anni (rimanendo assorbita ogni questione relativa al merito della pretesa).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono all'integrale accoglimento del ricorso, nonché alla condanna dei due convenuti al rimborso delle spese giudiziali dell'avversario, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) e si distraggono in favore del procuratore del giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. (cfr. ricorso). Parte_1
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinti i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29620110010184421000 ed all'avviso di addebito n. 59620170005310791000; condanna l' e l al pagamento in favore CP_1 Controparte_3 dell'avv. Giovanni Vallesi Cardillo Scimone, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c. di , delle spese giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 2.697,00 per Parte_1 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7267/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Vallesi Cardillo Scimone;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
- resistente contumace –
e
(c.f. ), parte rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Leonardo Giglio;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 13 gennaio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 18 luglio 2022 ha chiesto che venga Parte_1 dichiarata l'inesistenza dei crediti contributivi vantati dall' per gli anni 2010 (€ 2.307,27, di CP_1 cui alla cartella di pagamento n. 29620110010184421000) e 2016 (€ 4.737,48, di cui all'avviso di
1 addebito n. 59620170005310791000). A sostegno della superiore domanda il ricorrente, in primo luogo, ha sostenuto che già nel 2006 aveva cessato l'attività imprenditoriale cui si riferisce l'insussistente obbligo contributivo vantato dall'ente previdenziale;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale maturata dopo la notifica degli atti impositivi (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 febbraio 2024 Controparte_3
, premettendo che i crediti di cui alla cartella di pagamento sarebbero “estranei alla
[...] materia del contendere”, da un lato ha chiesto il rigetto dell'eccezione di prescrizione (visto che il decorso del relativo termine sarebbe stato interrotto in data 8 giugno 2022) e dall'altro lato ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni attinenti al merito della pretesa contributiva (cfr. memoria).
L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, cosicché ne va dichiarata CP_1 la contumacia.
Ciò detto, va osservato quanto segue.
Oggetto della causa.
Contrariamente a quanto sostenuto dal concessionario, il ricorrente ha contestato tanto il credito di cui all'avviso di addebito n. 59620170005310791000 (€ 4.737,48), quanto quello di cui alla cartella di pagamento n. 29620110010184421000 (€ 2.307,27).
Sugli oneri di allegazione e prova.
Com'è noto, chi agisce in giudizio è tenuto ad allegare, prima, e dimostrare, poi, gli elementi costitutivi del diritto controverso, mentre l'avversario è onerato, nello stesso ordine, ad allegare e dimostrare gli eventuali eventi estintivi o modificativi.
L'onere di allegazione precede logicamente e necessariamente l'onere probatorio.
Chiarito quanto precede, va osservato che il concessionario ha allegato della documentazione non soltanto ulteriore e diversa rispetto a quella inserita nell'indice formulato in calce alla memoria di costituzione (cfr. tale atto ed i relativi allegati), ma soprattutto del tutto svincolata dai fatti allegati nel suo scritto difensivo.
Questo giudice, dunque, ha provveduto ad esaminare le contrapposte difese alla luce dei fatti compiutamente allegati dai contendenti, tralasciando ogni diversa indagine circa il contenuto degli ulteriori e diversi documenti prodotti da . Controparte_3
Cartella di pagamento n. 29620110010184421000.
2 Il credito di cui alla cartella di pagamento n. 29620110010184421000 va senz'altro dichiarato insussistente, perché, tralasciando il fatto che il concessionario non ha dimostrato di aver notificato l'atto impositivo, risulta accertato che tra l'asserita notifica del 21 settembre
2011 e l'intimazione di pagamento dell'8 luglio 2022 trascorreva un termine ben superiore a cinque anni senza che intervenisse alcun evento interruttivo.
Il credito, dunque, va dichiarato estinto per prescrizione.
Avviso di addebito n. 59620170005310791000.
Anche il credito di cui all'avviso di addebito n. 59620170005310791000 va dichiarato insussistente perché l' rimanendo contumace, non ha dimostrato di aver notificato l'atto CP_1 impositivo, con la conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione, visto che tra il 2016
(anno di maturazione dei crediti contributivi) e l'8 luglio 2022 trascorreva un termine superiore a cinque anni (rimanendo assorbita ogni questione relativa al merito della pretesa).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono all'integrale accoglimento del ricorso, nonché alla condanna dei due convenuti al rimborso delle spese giudiziali dell'avversario, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) e si distraggono in favore del procuratore del giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. (cfr. ricorso). Parte_1
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinti i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29620110010184421000 ed all'avviso di addebito n. 59620170005310791000; condanna l' e l al pagamento in favore CP_1 Controparte_3 dell'avv. Giovanni Vallesi Cardillo Scimone, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c. di , delle spese giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 2.697,00 per Parte_1 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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