CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN AU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/09/2025 del Tribunale di Frosinone. Udita la relazione svolta dal Consigliere ND HI;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale Cinzia Parasporo, che concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Frosinone, a seguito di precedente annullamento da parte della Suprema Corte (Sez. 6, sent. n. 40629/24, applicava la confisca c.d. “di sproporzione” e vincolava ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. la somma di millenovecentoventi euro rinvenuti nella disponibilità di AU NN, al quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., era stata applicata la pena concordata per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990. Tale decisione interveniva dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, che aveva rilevato un difetto di motivazione in ordine ai presupposti per disporre la confisca. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di AU NN, che deduceva, quale unico motivo, violazione di legge (art. 240-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: la giustificazione a supporto della confisca sarebbe apparente in quanto il Giudice, pur avendo identificato quali fossero “in astratto” presupposti per applicare la confisca prevista dall’art. 240- Penale Sent. Sez. 2 Num. 3202 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 13/01/2026 2 bis cod. pen., “in concreto” offriva una motivazione insufficiente limitandosi a rilevare che il NN non aveva fornito alcuna prova della provenienza lecita delle somme di denaro sequestrate e rilevava che il NN non aveva prodotto nessuna documentazione che consentisse di ricondurre il denaro sequestrato ad entrate lecite;
sarebbe stato, pertanto, travisato per omissione quanto allegato nel corso dell'interrogatorio di garanzia ovvero la busta paga che documentava la sussistenza di un regolare e remunerativo rapporto di lavoro che giustificava la detenzione della somma vincolata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. L’unico motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato. 1.2. Il Collegio rileva che a pag. 2 dell’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari rilevava che il denaro sequestrato - ovvero millenoventoventi euro suddivisi in diciannove banconote da cinquanta euro, quarantadue banconote euro da venti euro, tredici banconote da dieci euro - era compatibile con le cessioni di stupefacente accertate;
rilevava inoltre che il NN non aveva prodotto alcuna dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito né altra documentazione tale da poter ricondurre il denaro sequestrato ad entrate lecite. 1.3. Il difensore, con il ricorso denunciava un travisamento per omissione, rilevando che nel corso dell'interrogatorio di garanzia era stata prodotta una busta paga che attestava la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro che poteva giustificare le somme la disponibilità delle somme rinvenute. Invero, nel corso dell’udienza di convalida, il NN si limitava a dichiarare spontaneamente che il denaro rinvenuto era della madre e che lui lavorava presso l’officina del padre, senza allegare alcun documento. 1.4. Escluso il denunciato travisamento, il Collegio rileva che la motivazione in ordine alla confisca non è affatto carente dato che il provvedimento impugnato spiega le ragioni del vincolo valorizzando l’assenza di prove in ordine alla provenienza lecita del denaro, alla sproporzione rispetto alle (peraltro non documentate) entrate lecite del NN ed alla compatibilità della somma rinvenuta (anche in ragione del taglio delle banconote) con l’attività di spaccio accertata: pronuncia che tiene conto del disposto precedente annullamento della Suprema Corte che aveva censurato la pregressa mancata valutazione dei presupposti per disporre la confisca a norma dell’art. 240-bis cod. pen. 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., 3 la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 13 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ND HI AN GR
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale Cinzia Parasporo, che concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Frosinone, a seguito di precedente annullamento da parte della Suprema Corte (Sez. 6, sent. n. 40629/24, applicava la confisca c.d. “di sproporzione” e vincolava ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. la somma di millenovecentoventi euro rinvenuti nella disponibilità di AU NN, al quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., era stata applicata la pena concordata per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990. Tale decisione interveniva dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, che aveva rilevato un difetto di motivazione in ordine ai presupposti per disporre la confisca. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore di AU NN, che deduceva, quale unico motivo, violazione di legge (art. 240-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: la giustificazione a supporto della confisca sarebbe apparente in quanto il Giudice, pur avendo identificato quali fossero “in astratto” presupposti per applicare la confisca prevista dall’art. 240- Penale Sent. Sez. 2 Num. 3202 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 13/01/2026 2 bis cod. pen., “in concreto” offriva una motivazione insufficiente limitandosi a rilevare che il NN non aveva fornito alcuna prova della provenienza lecita delle somme di denaro sequestrate e rilevava che il NN non aveva prodotto nessuna documentazione che consentisse di ricondurre il denaro sequestrato ad entrate lecite;
sarebbe stato, pertanto, travisato per omissione quanto allegato nel corso dell'interrogatorio di garanzia ovvero la busta paga che documentava la sussistenza di un regolare e remunerativo rapporto di lavoro che giustificava la detenzione della somma vincolata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. L’unico motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato. 1.2. Il Collegio rileva che a pag. 2 dell’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari rilevava che il denaro sequestrato - ovvero millenoventoventi euro suddivisi in diciannove banconote da cinquanta euro, quarantadue banconote euro da venti euro, tredici banconote da dieci euro - era compatibile con le cessioni di stupefacente accertate;
rilevava inoltre che il NN non aveva prodotto alcuna dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito né altra documentazione tale da poter ricondurre il denaro sequestrato ad entrate lecite. 1.3. Il difensore, con il ricorso denunciava un travisamento per omissione, rilevando che nel corso dell'interrogatorio di garanzia era stata prodotta una busta paga che attestava la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro che poteva giustificare le somme la disponibilità delle somme rinvenute. Invero, nel corso dell’udienza di convalida, il NN si limitava a dichiarare spontaneamente che il denaro rinvenuto era della madre e che lui lavorava presso l’officina del padre, senza allegare alcun documento. 1.4. Escluso il denunciato travisamento, il Collegio rileva che la motivazione in ordine alla confisca non è affatto carente dato che il provvedimento impugnato spiega le ragioni del vincolo valorizzando l’assenza di prove in ordine alla provenienza lecita del denaro, alla sproporzione rispetto alle (peraltro non documentate) entrate lecite del NN ed alla compatibilità della somma rinvenuta (anche in ragione del taglio delle banconote) con l’attività di spaccio accertata: pronuncia che tiene conto del disposto precedente annullamento della Suprema Corte che aveva censurato la pregressa mancata valutazione dei presupposti per disporre la confisca a norma dell’art. 240-bis cod. pen. 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., 3 la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 13 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ND HI AN GR