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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2893/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2508/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401457721 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, in proprio, impugna l'avviso di accertamento TARI e TEFA n.112401457721, anni 2018-2023, notificato da Roma Capitale il 08/11/2024.
Il ricorrente a motivo del ricorso eccepisce la mancanza del presupposto impositivo, evidenziando che per l'immobile in Roma, Indirizzo_1 , risultava attiva utenza/posizione TARI intestata alla madre convivente, con numero occupanti pari a 2, e che, dopo il decesso della madre (14/06/2015), egli ha proseguito nel pagamento regolare degli avvisi TARI/TEFA ricevuti per le annualità 2018-2023, pur avendo omesso la voltura nei tempi;
ha inoltre rappresentato di avere presentato istanza di autotutela in data
08/11/2024 (Prot. E241100226431) e di avere avviato la procedura di subentro, chiede l'accoglimento del ricorso.
Roma Capitale dichiara e documenta che l'atto opposto è stato annullato e pertanto chiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte in composizione monocratica che il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma Il d.lgs. 546/92.
Roma Capitale documenta che è intervenuto un provvedimento di sgravio con conseguente richiesta di estinzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza virtuale considerato che lo sgravio dell'atto opposto è stato fatto dopo la presentazione del ricorso
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio e condanna Roma Capitale alle spese liquidate in € 400,00 (quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti.
Roma lì 24 febbraio 2026
Il Giudice Unico
NC SI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2508/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401457721 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, in proprio, impugna l'avviso di accertamento TARI e TEFA n.112401457721, anni 2018-2023, notificato da Roma Capitale il 08/11/2024.
Il ricorrente a motivo del ricorso eccepisce la mancanza del presupposto impositivo, evidenziando che per l'immobile in Roma, Indirizzo_1 , risultava attiva utenza/posizione TARI intestata alla madre convivente, con numero occupanti pari a 2, e che, dopo il decesso della madre (14/06/2015), egli ha proseguito nel pagamento regolare degli avvisi TARI/TEFA ricevuti per le annualità 2018-2023, pur avendo omesso la voltura nei tempi;
ha inoltre rappresentato di avere presentato istanza di autotutela in data
08/11/2024 (Prot. E241100226431) e di avere avviato la procedura di subentro, chiede l'accoglimento del ricorso.
Roma Capitale dichiara e documenta che l'atto opposto è stato annullato e pertanto chiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte in composizione monocratica che il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma Il d.lgs. 546/92.
Roma Capitale documenta che è intervenuto un provvedimento di sgravio con conseguente richiesta di estinzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza virtuale considerato che lo sgravio dell'atto opposto è stato fatto dopo la presentazione del ricorso
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio e condanna Roma Capitale alle spese liquidate in € 400,00 (quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti.
Roma lì 24 febbraio 2026
Il Giudice Unico
NC SI