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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/07/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3984/2023
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3984/2023
promossa da:
Parte_1
(Avv. Alessandra Lucentini)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(Avv. Tiziana Di Modica)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis n. 39 c.p.c., Parte_1 nell'interesse della figlia minore Persona_1
Controparte 1 ,(nata a [...] il [...]), conveniva in giudizio la madre di quest'ultima,
chiedendo la modifica del regime di affidamento della bambina.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva che aveva conosciuto _1
[...] a DR nel febbraio del 2017 e dalla loro relazione sentimentale era nata la figlia PE il
02.11.2018; che già al momento della nascita della figlia erano frequenti litigi e dissapori tra i genitori;
che, conclusasi la relazione sentimentale, la resistente tornava a Lucca, ove, lasciata la casa familiare in cui aveva sempre convissuto con la madre, andava a vivere poco distante con la figlia;
che, con ricorso del 05.08.2021, conveniva in giudizio la resistente dinnanzi al Tribunale di Lucca, per ottenere l'affidamento esclusivo della minore e la collocazione della stessa presso la propria residenza a
DR, richiesta alla quale si opponeva Controparte_1 che, a sua volta, chiedeva l'affidamento esclusivo della figlia;
che il Tribunale, rilevata l'alta e radicata conflittualità fra le parti, affidava in via provvisoria la minore ai servizi sociali, disponendone la collocazione presso la madre, stabiliva incontri con il padre alla presenza di un operatore secondo un calendario stabilito dai servizi sociali e poneva a carico del padre, per il mantenimento della figlia, il pagamento della somma mensile di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che poco dopo, grazie alle positive osservazioni dei Servizi Sociali, il Tribunale autorizzava la libera frequentazione del padre con la figlia, anche attraverso quotidiane telefonate e videochiamate;
che la resistente si legava sentimentalmente a
Persona_2 rimanendo quasi subito in stato interessante;
che Controparte_1 e _2
,
[...] decidevano di trasferirsi da Lucca a Torre del Lago, ove prendevano in locazione un'abitazione a poca distanza dalla famiglia dello stesso, che diveniva una stabile presenza nella vita di PE che, nel mese di maggio 2022, dall'unione tra la resistente e Persona_2 nasceva R_
ma dopo poco cessava la relazione e la convivenza tra gli stessi, iniziando forti liti e tensioni;
che, congiuntamente alla resistente, aveva avanzato istanza per la ratifica di un accordo nel frattempo intervenuto, che veniva recepito integralmente dal Tribunale di Lucca con ordinanza del 01.06.2023,
con la quale veniva stabilito: l'affidamento della minore PE ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre in Torre del Lago (LU); il diritto del padre di liberamente parlare con la figlia ogni giorno al telefono e di liberamente frequentarla, pernottandovi insieme,
quando fosse stato in Italia;
il diritto del padre di trascorrere con la figlia un periodo continuativo di vacanza in Italia e all'estero d'estate e d'inverno; l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre la somma di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il monitoraggio per la durata di un anno da parte dei servizi sociali del nucleo familiare, costituito dalla _1 e dai due figli, con obbligo di relazione semestrale al
Giudice tutelare;
l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per la bambina;
che, nonostante l'accordo sopraindicato, dopo appena un mese dalla pronuncia del provvedimento giudiziale, il
12.07.2023 riceveva una pec da Controparte_1 con cui veniva informato dell'intenzione della stessa '
di trasferirsi con PE (e R_ in Sicilia nel successivo mese di agosto;
che si opponeva al trasferimento e informava i servizi sociali, i quali erano all'oscuro di tutto, nella speranza che dissuadessero la resistente dal suo proposito;
che, nonostante l'opposizione manifestata, gli giungevano notizie di un imminente trasferimento in Sicilia della resistente e di un già avvenuto recesso, da parte della stessa, dal contratto di locazione dell'abitazione sita in Torre del Lago;
che identica comunicazione veniva ricevuta da Persona_2 il quale, nel corso del procedimento nel frattempo instaurato per la regolamentazione della potestà genitoriale rispetto al figlio R_
proponeva istanza al Tribunale di Lucca per ottenere un provvedimento che, in via di urgenza,
impedisse il trasferimento del bambino;
che interveniva in tale procedimento, per far valere anch'egli il diritto della figlia PE a rimanere nell'ambiente familiare in cui sino a quel momento era vissuta con il fratello;
che, con provvedimento del 12.10.2023, il Tribunale di Lucca vietava il trasferimento in Sicilia della resistente;
che dalla metà del mese di luglio 2023, ossia da quando il ricorrente aveva espresso la propria contrarietà al trasferimento della figlia minorenne in Sicilia, Controparte_1 approfittando della distanza geografica che la separava dal ricorrente e dei poco penetranti poteri dei servizi sociali, aveva iniziato a disattendere il provvedimento del Tribunale di Lucca del 01.06.2023;
che, in particolare, la resistente aveva sistematicamente impedito alla figlia di parlare e di vedere in videochiamata il padre, anche per più giorni consecutivi;
che, in data 28.11.2023, dopo quattro giorni che non sentiva la figlia e nulla sapeva della stessa, era riuscito a parlarle e a vederla solo grazie alla videochiamata effettuata personalmente dalla educatrice domiciliare, Dott.ssa Tes_1 che in quel momento si trovava a casa della bambina;
che la stessa situazione si era ripetuta il successivo
11.12.2023; che, in data 07.12.2023, era stato costretto a richiedere l'intervento dei Carabinieri di
Torre del Lago;
che, inoltre, la resistente, in specifica ed ulteriore violazione del provvedimento giudiziale emesso, immotivatamente nulla aveva fatto per assicurare alla figlia il previsto supporto psicologico, necessario per le tante vicissitudini che nella sua breve vita aveva già attraversato;
che
Controparte_1 in violazione dei principi alla base dell'affidamento condiviso, aveva rifiutato anche
,
ogni tipo di coinvolgimento del padre nella vita della figlia, assumendo in assoluta autonomia tutte le decisioni che la riguardavano, quale, per esempio, quella di allontanare la figlia dall'ambiente familiare di Torre del Lago per trasferirsi in Sicilia, costringendo il ricorrente ad assumere iniziative giudiziali per impedirlo;
che lo stesso era avvenuto per le scelte riguardanti la salute e l'istruzione,
costringendo il ricorrente a prendere contatti direttamente con la pediatra della figlia e con la scuola materna da quest'ultima frequentata;
che era emerso che PE dal mese di settembre al mese di dicembre 2023 aveva accumulato oltre 36 giorni di assenza da scuola;
che, inoltre, la resistente non gli aveva comunicato l'avvenuta convalida di sfratto per morosità dalla casa familiare di Torre del
Lago, ove viveva la minore.
Stante la grave situazione verificatasi, fatta di gravi e di ripetuti inadempimenti della resistente al provvedimento pronunziato dal Tribunale di Lucca, di ripetuti atti tesi ad arrecare pregiudizio alla minore, ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento ed il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, il resistente chiedeva che, ferme le disposizioni del provvedimento giudiziale pronunziato nel mese di giugno 2023, ivi inclusa quella della collocazione della bambina presso la madre, venisse modificato nella parte in cui stabiliva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, revocandolo alla _1 e disponendolo, invece, in proprio favore ed in favore dei Servizi Sociali.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
,Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1 che contestava quanto ex adverso dedotto,
eccepito e prodotto.
In particolare, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda, rilevando che la modifica richiesta da parte ricorrente non era collocabile all'interno della disciplina richiamata in seno al ricorso (art. 473 bis n. 39 c.p.c.), bensì all'interno dell'art. 473 bis n. 29 c.p.c.; che, infatti, solo attraverso la disposizione da ultimo citata si poteva ricorrere al Giudice al fine di procedere, verificata la ricorrente dei sopravvenuti e giustificati motivi, ad una revisione delle condizioni come omologate nel provvedimento giurisdizionale del 01.06.2023; che, dunque, la modifica delle condizioni risultava inammissibile.
Controparte_1 spiegava domanda riconvenzionale, al fine di sentir condannare il ricorrente per l'inadempimento a quanto previsto dall'art 11 delle note congiunte, deducendo le circostanze meglio descritte nella comparsa di costituzione e risposta, ritenute asseritamente pregiudizievoli per la figlia minore.
La resistente, inoltre, chiedeva, qualora venisse accolta la domanda di controparte di modifica del provvedimento del 01.06.2023, il rigetto della domanda di affido della minore al ricorrente o ai servizi sociali.
Chiedeva, in via riconvenzionale, l'affidamento esclusivo della minore in proprio favore o, in subordine, attesa la lontananza del padre, che le venisse attribuita la facoltà decisionale limitatamente alle questioni di salute e scolastiche della minore, nonché la modifica della residenza abituale della minore presso di sé.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. All'udienza del 15.03.2024, il Collegio, riqualificata la domanda quale procedimento ex art. 473
bis.29 c.p.c., in via temporanea ed urgente così provvedeva: in considerazione dell'elevata conflittualità tra i genitori e della difficoltà di assumere decisioni concordate nell'interesse della minore, dispone l'affido della minore ai Servizi Sociali del Comune di Viareggio, con delega sulle questioni scolastiche e sanitarie, confermando per il resto i provvedimenti già in essere.
All'udienza del 06.12.2024, il Collegio, in via provvisoria ed urgente, in vista delle vacanze natalizie,
disponeva che il padre potesse tener con sé la figlia portandola a DR dal 20 al 29 dicembre, mentre la minore sarebbe stata con la madre dal 30 alla fine delle vacanze scolastiche.
Disponeva che le videochiamate tra la minore ed il genitore non collocatario dovessero svolgersi dalle ore 18 alle ore 19, salvo diverso orario da concordarsi giornalmente e da anticipare a mezzo whatsapp.
Confermava gli altri provvedimenti provvisori già in essere.
Nominava curatore speciale del minore, ai sensi dell'art. 473 bis.8, co. 2 e 3 c.p.c., l'Avv. Michele
Giorgetti, con poteri di rappresentanza sostanziale e con conseguente conferimento di ogni potere inerente le decisioni di maggiore interesse per la minore.
Disponeva che il passaporto e gli altri documenti di identità della minore venissero consegnati al curatore speciale.
Si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore, Avv. Michele Giorgetti, il quale rappresentava che si era attivato con i genitori della minore ed era stato in stretto e costante contatto con il Servizio Sociale del Comune di Carrara e di Viareggio, nelle persone delle Dr.sse [...]
ricevendo puntuali aggiornamenti sull'andamento del percorso e sulloCP_2 e Controparte_3
stato della minore;
che, in data 12.05.2025, aveva effettuato un accesso, unitamente alla Dr. [...]
CP_2 presso l'immobile sito in Carrara, Via Cafaggio n. 9, condotto in locazione dalla resistente,
ove la stessa viveva unitamente ai figli PE ed R_ che si trattava di un piccolo appartamento di vecchia costruzione, privo di fornitura gas, per riscaldare il quale la CP_1 ricorreva a stufe elettriche, utilizzando piastre ad induzione per cucinare ed avvalendosi di uno scaldabagno per l'erogazione dell'acqua calda;
che la piccola PE aveva un buon rapporto con la madre, oltre che con il fratello R_ e con il padre T_, al quale era fortemente legata, unitamente ai nonni ed allo zio paterni, con i quali riusciva a comunicare telefonicamente;
che la minore manifestava gioia quando riferiva dei periodi trascorsi con il padre e la famiglia paterna a DR, desumendosi da ciò
il desiderio della bambina di rivedere quanto prima suo papà e di poter trascorrere in Inghilterra dei periodi con lui;
che PE si presentava come una bambina sveglia, matura e ben disposta al dialogo ed al confronto anche con persone per lei nuove;
che la minore presentava un buon rendimento scolastico in tutte le materie;
che, dal punto di vista didattico, la minore aveva raggiunto gli obiettivi prefissati, avendo fin da subito un ottimo rapporto sia con i compagni, che con gli insegnanti,
partecipando con interesse alle varie attività; che l'istituto scolastico aveva riferito di avere buoni rapporti sia con la madre che con il padre, che, nonostante la lontananza, si era sempre interessato alla vita scolastica della figlia;
che aveva appreso dal Servizio sociale che la resistente era stata raggiunta dall'intimazione di sfratto per morosità, con udienza svoltasi dinnanzi al Tribunale di Massa
in data 08.05.2025; che, in ordine a tale procedimento, la resistente si era limitata a riferire che, da quando era entrata con i figli nell'abitazione sita in Via Cafaggio, non aveva mai pagato il canone di locazione;
che la stessa, inoltre, aveva dedotto di essersi opposta allo sfratto, ma non aveva riferito alcunché in ordine all'esito del procedimento;
che, tuttavia, aveva appreso direttamente dal legale di parte intimante che il Tribunale di Massa aveva emesso un'ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio, fissando il relativo termine al 09.06.2025; che la resistente gli aveva riferito di non essere preoccupata dell'emessa ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva, certa di non lasciare l'immobile; che Controparte_1 non lavorava per problematiche di salute, provvedendo alle sue necessità e a quelle dei figli facendo affidamento sull'assegno mensile di circa 430,00 euro ( cd.
assegno unico), nonché sui contributi mensili di euro 350,00 e 200,00 per il mantenimento rispettivamente della figlia PE e del figlio R_ che la minore si sarebbe trovata costretta a subire un'ulteriore esecuzione di sfratto per morosità, con conseguente rilascio forzoso dell'abitazione, il che avrebbe comportato l'inevitabile trasferimento della bambina in altro luogo ancora da definirsi,
con conseguente importante disagio per la minore, per il suo equilibrio e per la sua serenità; che PE aveva diritto ad una stabilità sia abitativa sia socio-ambientale, non potendosi concepire per la stessa una costante incertezza, che la vedeva coinvolta in inutili spostamenti, forieri soltanto di forte disagio psicologico;
che la resistente gli aveva riferito che, in caso di emergenza, si sarebbe rivolta alle Suore del Parte_2 per ricevere da loro ospitalità, senza, tuttavia, fornire un progetto che garantisca una stabilità per la propria figlia.
Rappresentava, infine, nell'esclusivo interesse della minore e al fine di garantire alla stessa una maggiore stabilità di vita sociale e abitativa, al Tribunale di valutare l'opportunità e la necessità che la bambina venisse affidata al padre con trasferimento in Gran Bretagna, dove quest'ultimo aveva una stabile e regolare attività lavorativa e disponeva, unitamente ai genitori e al fratello, di una casa idonea a divenire luogo di vita della figlia.
La causa veniva istruita mediante CTU psicologica.
Con ordinanza del 26.06.2025 il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
A seguito di istanza formulata da parte ricorrente ex art 473 bis n. 38 c.p.c. relativa al conflitto insorto tra i genitori in ordine allo svolgimento delle vacanze estive della minore con il padre, il Tribunale
con provvedimento in data 2.07.2025 autorizzava la minore a trascorrere un periodo di vacanza pari a giorni 22 con il padre sia a DR che in Albania ove risiedono vari componenti del nucleo familiare paterno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
In via preliminare, occorre chiarire che, come già rilevato all'udienza del 15.03.2024, la domanda di parte ricorrente deve essere riqualificata quale azione ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale. In particolare, Parte_1 ha chiesto che venissero modificate le condizioni concernenti
l'affidamento della figlia minore Persona_1 stabilite concordemente dalle parti e recepite con ordinanza del Tribunale di Lucca del 01.06.2023, che prevedeva:
l'affidamento di PE ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre in Torre del Lago (LU);
il diritto del padre di liberamente parlare con la figlia ogni giorno al telefono e di liberamente frequentarla, pernottandovi insieme, quando fosse stato in Italia;
il diritto del padre di trascorrere con la figlia un periodo continuativo di vacanza in Italia e all'estero d'estate e d'inverno con le tempistiche in esso meglio indicate;
l'obbligo del padre di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 350,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il monitoraggio per la durata di un anno, da parte dei servizi sociali, del nucleo familiare,
costituito dalla _1 e dai due figli, con obbligo di relazione semestrale al Giudice tutelare;
l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per la bambina.
A fondamento della domanda, ha dedotto che la resistente gli ha ripetutamente impedito di parlare e vedere la figlia tramite chiamate e videochiamate, nonché ha, in violazione delle regole alla base dell'affidamento condiviso, rifiutato ogni coinvolgimento del ricorrente nella vita della figlia,
adottando in assoluta autonomia tutte le decisioni che la riguardavano.
Ha, altresì, rappresentato che vi era stata la convalida di sfratto per morosità dall'abitazione sita in
Torre del Lago, in cui la resistente conviveva con la figlia minore.
Sempre in via preliminare, appare infondata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato
Tribunale, sollevata da parte resistente nel corso del giudizio, per il sopravvenuto mutamento della residenza della minore, che, in corso di causa, si era trasferita, unitamente alla madre, presso un'abitazione sita in Carrara.
Ebbene, l'art. 473 bis. 11 c.p.c. dispone che "Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno,
competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo".
L'art. 5 c.p.c. stabilisce che “La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo".
In base al combinato disposto dei due articoli citati, competente all'adozione dei provvedimenti riguardanti un minore è il Tribunale del luogo dove si trova la residenza abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso (v. Cass., Sez. I, Ord. n. 26512 del 2024).
Nel caso di specie, è pacifico che, al momento della instaurazione del presente giudizio, la minore risiedeva stabilmente insieme alla madre presso l'abitazione sita in Torre del Lago, radicando la competenza territoriale del Tribunale adito, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da parte resistente.
Passando all'esame del merito, il Collegio condivide le articolate e motivate argomentazioni svolte dalla CTU in ordine alla capacità genitoriale delle parti, ai rapporti tra le stesse e la figlia minore,
nonché alla condizione psicologica ed affettiva di quest'ultima.
L'Ausiliario del Giudice, che ha svolto l'incarico con precisione, coerenza logica e rigore tecnico, ha esaminato gli atti del fascicolo, sentito i Servizi Sociali competenti, effettuato i colloqui con le parti in causa, con la minore PE con i nonni paterni e il nonno materno, svolto gli approfondimenti psicodiagnostici ritenuti necessari sui genitori e sulla figlia, fornendo risposte puntuali, esaurienti e motivate al quesito formulato dal Collegio.
Al riguardo, appaiono manifestamente infondate le deduzioni svolte dalla resistente in merito alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio da parte del CTU, che, contrariamente a quanto dedotto da Controparte 1 , ha correttamente svolto l'incarico peritale, come risulta chiaramente dalla risposta dell'Ausiliario del Giudice alle osservazioni delle parti e dalla documentazione alla stessa correlata.
Tanto chiarito, dall'esame dell'elaborato peritale emerge quanto segue. In merito alla condizione psicologica ed affettiva della minore e alla qualità della relazione tra la
Per_
stessa e i genitori, il CTU ha osservato che è una bambina vivace, intelligente, loquace ed emotivamente molto sensibile. Ciò non esime, però, dal considerare i suoi bisogni e i suoi desideri nel vivere la perdita dell'equilibrio familiare. Nel corso dei colloqui avuti con la bambina e dalla
Per_ valutazione psicodiagnostica dei test proiettivi, ha dimostrato di aver stabilito un forte legame con entrambi i genitori e di riconoscerne il ruolo e la presenza nella sua vita. Alla luce di quanto
Per_ emerso dal test, esprime il desiderio di un ricongiungimento "magico" della sua famiglia ed è
significativo che cerchi di esaudire tale desiderio proponendo a suoi genitori di disegnare “noi a
Per_ con i genitori, pertanto,DR" e intitolare il disegno "Famiglia”. È lo stile di attaccamento di la lente che ci permette di capire la qualità delle relazioni che la bimba vive e che la rendono "una bambina diversa quando è con il papà da quando è con la mamma" come rilevato dai Servizi Sociali
a cui la bambina è affidata.
Per Il legame di attaccamento con il Pt_3 è sicuro: sa che il padre c'è, lo vive e lo rappresenta dimostra di esserecome la persona "più felice della famiglia" così come il fratellino R_ Per_
consapevole che, anche quando il papà è lontano dalla sua vista, è comunque presente;
riferisce a proposito la Dott.ssa Per_4: "nonostante la distanza, quando si vedono è come se non si fossero mai lasciati". È stato osservato personalmente che una semplice spiegazione di dove si trovi il padre è
sufficiente a tranquillizzare la bambina e a farla rimanere concentrata nelle sue attività. Il padre alberga lo spazio di desiderio della figlia la quale afferma che le piace "dormire con il papà tutte le sere" pur non trovando ciò corrispondenza nella realtà data la distanza fisica tra i due. Da parte sua, il padre si dimostra pienamente consono nel suo ruolo di funzione e guida per la figlia che porta
Per e supporta in una visione del mondo reale e positiva. Egli condivide attivamente con lei idee e di esplorareproposte, le offre il suo aiuto ma senza mai sostituirsi e/o anticipare i tentativi diPer_ l'ambiente e le sue risorse personali. Il disegno congiunto padre-figlia raffigura una scena che esprime vitalità e scambio reciproco, un'interazione giocosa nella quale entrambi sono co-
protagonisti.
Lo stile di attaccamento alla Per_5 è definibile ansioso-ambivalente. Tale modalità desta, nella bambina, una preoccupazione verso la relazione con la mamma e il desiderio ardente della sua vicinanza. Ciò è necessario ma non sufficiente perché la bambina si senta rassicurata dei sentimenti della mamma nei suoi confronti. Di conseguenza la bambina appare eccessivamente dipendente e bisognosa di rassicurazioni costanti dalla mamma. Anche i Servizi hanno evidenziato tale atteggiamento della bambina che, in presenza della mamma, diventa "riservata, timorosa, ha sempre bisogno di avere l'approvazione della mamma in ciò che fa". La letteratura riporta che tale stile di attaccamento ha come conseguenza la paura opprimente di rimanere soli, una bassa stima di sé che sfocia, come contrappeso, a percepire il genitore in modo positivo fino ad idealizzarlo. Ciò trova
Per_ conferma anche negli eventi di vita che hanno coinvolto la quale, per volere della madre, l'ha sempre seguita nei suoi traslochi durante i quali si è affezionata ad altre figure di attaccamento
(nonna materna, il papà e la nonna paterna di R_ per poi esserne allontanata quando la mamma
Per ha bisognoha interrotto il rapporto con gli stessi. Quando la madre non è presente nella stanza,
di cercarla e, seppur rassicurata verbalmente della sua presenza, ha bisogno di vederla con i suoi occhi e sapere che sta bene. Si ricorda, infatti, come al termine del primo colloquio, la bimba abbia avuto bisogno dell'approvazione della mamma prima di andare in piscina con il padre e, al termine del secondo incontro, il fatto di ricevere una merendina da mangiare subito da parte della mamma e un'altra da portare con sé, l'ha rassicurata nel salutare la mamma e andare con la nonna paterna.
Ancor più significativo è che, in occasione dell'ultimo colloquio la bambina, abbia voluto attendere la madre nella sala d'attesa, la quale ha ritardato circa 30 minuti, prima di entrare nello studio. Il
disegno congiunto madre-figlia è molto ordinato ma spoglio ed è eseguito con 2 sfumature dello stesso colore;
appare significativo che la mamma, con il proprio colore, ripassi i confini delle nuvole disegnate dalla bimba quasi a contenerne l'espressività". Pt 3 haIn merito alla capacità genitoriale delle parti, l'Ausiliario del Giudice ha così risposto: "Il
mostrato un atteggiamento collaborativo nei diversi appuntamenti, mantenendo un approccio consono alla situazione. L'orientamento nello spazio, nel tempo, nei confronti delle persone e del contesto è risultato essere appropriato. Non si sono evidenziate in atto alterazioni a livello della coscienza dell'Io clinicamente rilevabili, assenti disturbi della senso-percezione quali illusioni,
allucinazioni, depersonalizzazione, assenti comportamenti bizzarri. La mimica facciale è apparsa congrua con i sentimenti espressi. Il comportamento e le verbalizzazioni sono apparsi congrui rispetto al contesto, con uno stile connotato da enfasi e coinvolgimento sulle tematiche affrontate,
soprattutto in relazione alla bambina, senza tuttavia veicolare istanze ansiose, seppur di preoccupazione per la situazione con la figura materna. Il signor Pt_1 ha partecipato regolarmente, mostrando un comportamento collaborativo, una significativa capacità di riflettere
Per_ (competenza riflessiva), manifestando sia sulla storia personale, di coppia e sul rapporto con nei riferiti, sia nel corso dell'incontro di osservazione della relazione con la figlia, un'attenzione allo
Per_ stato emotivo e ai bisogni di (funzione affettiva) prendendosi cura della figlia in maniera adeguata e coerente (criterio del genitore psicologico) e non volendo escludere la madre dalla vita della figlia (criterio dell'accesso), ma temendo che le attuali modalità di quest'ultima possano non garantire il benessere psicologico per la figlia e quindi aspettandosi una modificazione dei comportamenti materni. Il riferito dei servizi sociali in merito al padre è sempre stato positivo: è un
Per padre presente, capace di prendersi cura della figlia: “Quando è con lui è una bambina felice,
spensierata". È solito mandare mail nelle quali informa sul periodo di soggiorno con la figlia, le attività svolte, è riconoscente per il loro supporto alla figlia. Con loro è sempre attento e, nell'ultimo colloquio avuto, hanno evidenziato il suo "grido disperato di aiuto perché non escluso dalla vita della figlia.
La signora _1 ha aderito agli incontri fissati. L'orientamento spazio-temporale è risultato essere appropriato. Non si sono evidenziate in atto alterazioni a livello della coscienza dell'Io
clinicamente rilevabili, assenti disturbi della senso-percezione quali illusioni, allucinazioni, depersonalizzazione, assenti comportamenti bizzarri. La sua mimica facciale si esprime, spesso,
attraverso la fissità che mantiene anche quando verbalizza o ascolta vissuti della figlia e talora non congrua rispetto al contenuto verbale esplicitato. La sua modalità di comunicazione, è risultata spesso a senso unico. Si è osservato, infatti, che la signora non è riuscita a mantenere un atteggiamento di ascolto nei confronti del signor T_ interrompendolo nel suo eloquio con riferimenti personali volti a esprimere il suo punto di vista su quanto appena esposto da lui. Bisogna
evidenziare che la signora _1 ha dimostrato nei confronti della consulenza un comportamento diffidente, una comunicazione prolissa ed autoriferita, ambigua e non chiara, mostrando tra l'altro una scarsa competenza riflessiva e un rapporto particolare con le regole (funzione normativa). Nel
Per_ corso degli incontri ha riportato un quadro emotivo di non corrispondente a quanto emerso dagli incontri con i servizi sociali e l'ha attribuito a comportamenti paterni inadeguati (funzione riflessiva).
La signora _1 è apparsa a suo agio e molto competente per quanto concerne l'aspetto ludico e creativo ma mostra difficoltà a riconoscere ed interpretare i bisogni emozionali della figlia. Sembra
tendere a percepire la bambina come "piccola adulta" che sa comprendere, catalogare e rimuovere le proprie emozioni per adeguarsi a quelle della madre. D'altronde questo è stato l'imprinting che la signora _1 ha subito dai suoi genitori: una famiglia con elevata e incontrollabile litigiosità
tanto da individuare come figura di accudimento solo la sorella maggiore. Ella tende, inoltre, a esercitare un marcato controllo sulle relazioni della figlia in base alle sue esigenze di evitamento confermando le proprie difficoltà a sentire e soddisfare i bisogni profondi della figlia al di fuori del volere materno (manipolabilità). La madre mostra un'importante carenza nel riuscire a decentrarsi
Per_ da sé e dalle proprie emozioni per connettersi a quelle della figlia (funzione affettiva) ed si identifica nella "persona meno felice della famiglia" stesso sentimento che attribuisce anche alla madre. Il perdurare di questa modalità espone al rischio che le necessità della figlia siano filtrate dai bisogni materni senza rendersi conto di quale impatto può avere sulla bambina stessa (criterio
Per_ della riflessività). Si ricorda, a questo proposito, quando si è presentata al padre con "il foglio delle regole" che la mamma avrebbe trascritto per volontà della bimba le quali specificavano che
Per_ non voleva avere contatti con il papà di R_ La bambina stessa avrebbe definito all'educatrice questo foglio "non importante" invitandola a "lasciar perdere" e guardare altre foto sul telefono del padre. La signora _1 vivrebbe la relazione con la figlia attraverso il filtro della perfezione attraverso il quale tutto ciò che riguarda lei e il rapporto con la figlia sarebbe perfetto;
ciò è coerente con i risultati dei test psicodiagnostici.
Durante le operazioni peritali, la madre ha mantenuto un'aderenza formale alle indicazioni accogliendo la possibilità alla cooperazione ma, di fatto, facendo fatica a tradurla praticamente mantenendo attivo l'utilizzo del canale giuridico senza utilizzare a pieno lo spazio creato come risorsa per poter comprendere prima, e ristrutturare poi, le modalità disfunzionali esistenti.
La madre sembra proteggere uno spazio esclusivo con la figlia: il mancato riconoscimento dell'altro genitore che si attua con il rifiuto/blocco delle videochiamate con la figlia, l'assunzione arbitraria
Per_ di decisioni che coinvolgono la bimba, ne depotenzia il ruolo davanti agli occhi di la quale si rappresenta senza un braccio nel disegno della famiglia. Per quanto riguarda il rapporto con i servizi sociali, viene riferito che la signora ha sospeso per sua volontà il servizio di educativa, non comunica con loro neppure per quanto riguarda le questioni scolastiche e sanitarie, non fornisce la documentazione richiesta anche a seguito dello sfratto. I servizi stessi riportano di essere rimasti all'oscuro circa il trasferimento della minore e solo successivamente allo sfratto hanno saputo il nuovo indirizzo dal legale della signora ma nessun'altra specifica richiesta. Come riporta la dott.ssa
Per 4 "la signora non si fida e non si affida" il che rende estremamente complesso il rapporto con i servizi stessi. Quando è con la madre, le educatrici osservano una bambina "cupa, pensierosa,
sempre alla ricerca dell'approvazione della mamma, non riesce a staccarsi da lei"".
In ordine all'atteggiamento reciproco tra i genitori influente sulla percezione dell'altro da parte della figlia, il CTU ha osservato che “La bigenitorialità è intrinsecamente collegata al valore che la coppia genitoriale è disposta a riconoscersi, alla legittimazione reciproca del proprio ruolo e all'esercizio congiunto della genitorialità. In particolare riguarda la possibilità di pensare che l'altro genitore ha valore ed è degno del figlio. L'espletarsi della CTU ha evidenziato un'alta conflittualità fra la signora CP_1 e il signor T_ che si trascina, ormai, da lungo tempo;
ciò spiega la loro separazione come coppia. Entrambi, durante la CTU, hanno ammesso di non avere fiducia reciprocamente uno nell'altra e tale atteggiamento non è mutato. È opportuno segnalare che il giorno 2 ottobre la madre
Per_ ha presentato domanda per il rilascio del passaporto di e il padre, il giorno 7 ottobre, ha firmata il trasferimento di residenza e il cambio scuola che il legale della signora riferisce l'assenso per avere già chiesto dal 25 settembre.
La risposta al quesito si basa, quindi, nel valutare la modalità di garantire l'accesso all'altro
Per_ genitore per il benessere psicologico di
Per quanto riguarda il Pt 3 egli ha dimostrato, anche nel corso della CTU, il riconoscimento
Per_ della signora come madre di e di saper mantenere un contatto telefonico quotidiano quando è
in Italia per le vacanze con la figlia così come informarla con anticipo di dove alloggerà con la bambina e per quanto tempo. Informarsi con il pediatra, l'iscrizione a scuola, la proposta di iscrivere la bambina a uno sport così da garantirne la socializzazione, condividersi con i servizi appaiono
Per_ e non tentativi persecutori rivolte alla madre, modi per essere presente anch'egli nella vita di come afferma la signora _1 La sua preoccupazione dovuta al fatto di essere tenuto all'oscuro delle decisioni che riguardano la figlia, lo spinge a chiedere "aiuto" ai servizi per parlare con la figlia e, cosa ancor più importante, per avere notizie certe, soprattutto nel delicato periodo precedente e successivo allo sfratto, sulla figlia e sui cambiamenti che la coinvolgeranno.
Dall'altro lato, la Per_5 ha continuato, anche nel corso della CTU, a non collaborare negli scambi della figlia con il padre. Più volte la mamma ha assunto e, assume, decisioni che coinvolgono la figlia non solo senza informare il padre e i servizi sociali, a cui la bambina è affidata, ma senza
Per condividere con loro la proposta. Si ricorda, a tale proposito, la vacanza di dalla zia, di cui il padre è venuto a conoscenza quando la figlia era già sul treno, il cambio del pediatra e le vicissitudini conseguenti allo sfratto. I Servizi Sociali condividono con apprensione la preoccupazione del padre poichè la madre ignora anche i loro messaggi. Il mancato adempimento delle videochiamate tra la figlia e il padre, le quali sono prima di tutto un diritto per la bambina, viene giustificato dalla madre come "rispettare la volontà della bambina che, se è stanca o impegnata a giocare, non può essere forzata. Un audio è meglio di niente". Tale modalità non trova corrispondenza con quanto rilevato dalle educatrici, sia la dott.ssa Tes_1 che la dott.ssa Per_4, le quali hanno osservato che la bambina
"manifesta spontaneamente e con insistenza il desiderio e il piacere di chiamare il papà". Il "fare muro", come la madre stessa ha ammesso più volte in CTU, rischia di minare gravemente il rapporto che la figlia ha con il padre che si trova privata di un importante figura di riferimento. Neppure aver reso edotta la madre in CTU che il tempo per il padre "non è un tempo che si trova ma un tempo che c'è" ha stimolato una disponibilità quotidiana nella signora”.
Il CTU ha, altresì, indicato altri elementi utili ai fini della valutazione dell'effettiva situazione della minore, che si richiamano integralmente (pp. da 65 a 68 elaborato peritale).
Relativamente al regime di regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la figlia, l'Ausiliario del
Giudice ha così risposto al quesito "La signora _1 è una madre single con 2 bambini. Le sue entrate economiche sicure sono l'assegno di inclusione e il mantenimento versato dai due papà.
Attualmente ha 2 contratti di lavoro a tempo determinato di cui uno in scadenza il 30 ottobre 2024 e l'altro il 30 dicembre 2024. Dalla nascita, ha vissuto 5 trasferimenti di residenza: nei primi mesi di vita ha abitato a DR con il papà e i nonni paterni presso la loro abitazione poi, a insaputa del padre, si è trasferita in Italia alloggiando prima a casa della madre, poi in un'altra abitazione a
Farneta, poi a Torre del Lago;
da qui la proposta di andare in Sicilia dalla sorella e infine a Carrara.
Durante questi spostamenti è stata affidata a diverse figure come la nonna materna e, all'inizio del loro rapporto, al padre del fratellino e alla sua famiglia, poi ad altre persone come la vicina di casa,
gli anziani proprietari della casa, la ragazza alla pari durante l'estate. Il legame con queste persone
è stato poi interrotto con i trasferimenti in particolare quello con la nonna materna che la bambina crede morta. È stato riferito, inoltre, un episodio confermato dalla sig.ra _1 stessa in cui la
bambina è stata affidata a "10 ragazzi di 20 anni, colleghi della mamma, che giocavano una partita a calcetto" in assenza della madre stessa. Attualmente si è trasferita in un appartamento con contratto di 3 anni + 2. Il servizio di educativa descrive "un nucleo avulso dall'esterno quello che
Per_ in quanto il piccolo R_ può vivere più lega la madre con i figli, soprattutto con frequentemente la relazione con il padre".
Il signor T_ è un padre single.
Le sue entrate economiche sicure provengono da un contratto a tempo indeterminato come come assistant manager. Dal trasferimento a DR, abita con i genitori in un'abitazione con un contratto della durata di dieci anni (aprile 2019-aprile 2028), rinnovabile alla sua scadenza per un'eguale durata. La casa ha anche un giardino privato.
Per-
In ipotesi di sua assenza per lavoro o motivi personali, è nella condizione di garantire ad la presenza continuativa di un familiare, senza dover ricorrere a figure estranee.
Nel tempo ha dimostrato interesse attivo affinchè la bambina abbia una ricca vita sociale sia attraverso l'impegno scolastico che extra-scolastico.
Per quanto riguarda il sistema familiare, l'esistenza di una coalizione al suo interno può favorire
Per_
a molti fattoril'emergere di "conflitti di lealtà" (Boszormenyi-Nagy, Spark 1973). Ciò espone di rischio fra cui l'impossibilità che si realizzi la cooperazione, la condivisione di significati e degli obiettivi che caratterizzano il sistema familiare funzionale. Si definisce, infatti, con questo termine l'alleanza che lega il figlio con il genitore percepito come più debole arrivando ad assimilarne
Per pensieri, emozioni e comportamenti a discapito dei propri. Si ricorda che definisce la mamma
"meno felice" e attribuisce, in misura ancora maggiore, tale vissuto a se stessa in quanto priva di un braccio e lontana dalle braccia degli altri.
Per tali e suddetti motivi si propone il regime di affido condiviso con collocamento prevalente della minore al padre.
Tale modalità viene considerata la più consona tenuto conto quanto espresso con preoccupazione
Per_ dai Servizi Sociali affidatari che si riporta brevemente: èuna bambina con tantissime fragilità
un bambino ha bisogno di sicurezze e che ha già un vissuto estremamente pesante addosso
Per_ certezze, non di questa guerriglia intorno (...) deve stare in un contesto sano per crescere in maniera adeguata e li avrebbe un contesto e un nucleo adeguato". Aggiungono inoltre "La
Per situazione in cui si trova adesso non è assolutamente idonea per una bambina di 6 anni;
da una parte ha un papà super presente, attento, e che ci tiene veramente (...). Dall'altra parte abbiamo una mamma in difficoltà che non riesce a percepire le proprie difficoltà e a farsi muro intorno non lasciandosi neanche aiutare, guidare. Quindi vede tutto quello che c'è intorno i papà,
Per nel contesto del papà è i servizi come ostacolo, come fossero tutti contro di lei. Sicuramente
Per_
è ben attaccata a questo papà, è solido rispetto a in un contesto sicuro ed emerge anche che quello che emerge con la mamma che diceva che Per_Per_ non ci voleva dormire mentre nel desiderio ha detto che dormiva con papà tutte le sere".
Per_ Pur salvaguardando il rapporto di con la madre e, quindi, la reciproca frequentazione,
l'obiettivo della consulenza è il best interest della minore che si esprime nel salvaguardare i bisogni della figlia i quali si esplicano nella continuità di rapporti con entrambi i genitori per garantire
Per l'ascolto dei bisogni di e nel dar voce a una modalità di affidamento che tenga conto del suo bisogno primario di trovare uno spazio accudente, accogliente, che sia in grado di prendersi cura di lei e che si renda concretizzabile nello stile di vita".
Alla luce delle suddette valutazioni, che sono da ritenersi condivisibili in quanto espresse dal CTU
tenendo in considerazione il preminente interesse di PE ritiene questo Collegio che, attesa la precaria condizione economico-abitativa della resistente, il modello che meglio risponde all'interesse della minore sia quello dell'affido in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre a DR.
Depongono in tal senso anche le valutazioni espresse dai Servizi Sociali competenti, nonché le circostanze rappresentate dal curatore speciale Avv. Michele Giorgetti, il quale, costituitosi in giudizio nell'interesse della minore, ha evidenziato che:
Controparte_2 pressoin data 12.05.2025, ha effettuato un accesso, unitamente alla Dr.ssa l'immobile sito in Carrara, Via Cafaggio n. 9, condotto in locazione dalla resistente, che ivi abitava unitamente ai figli PEe R_ l'immobile sopraindicato è costituito da un piccolo appartamento di vecchia costruzione, privo ricorre a stufe elettriche, utilizzandodi fornitura gas, per riscaldare il quale Controparte_1
piastre ad induzione per cucinare ed avvalendosi di uno scaldabagno per l'erogazione dell'acqua calda;
ha appreso dai Servizi Sociali che la resistente è stata raggiunta dall'intimazione di sfratto per morosità (in relazione all'immobile dalla stessa attualmente occupato), con udienza svoltasi dinnanzi al Tribunale di Massa in data 08.05.2025;
la resistente gli ha riferito che, da quando si è trasferita presso l'abitazione anzidetta, non ha
-
mai pagato il canone di locazione, rappresentandogli, inoltre, di essersi opposta allo sfratto,
ma non riferendo alcunché in merito all'esito del procedimento;
ha appreso direttamente dal legale di parte intimante che il Tribunale di Massa ha emesso ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio, fissando il relativo termine al 09.06.2025;
la Controparte_1 ha dichiarato di non essere preoccupata dell'ordinanza sopraindicata, certa
-
di non lasciare l'immobile occupato;
la resistente ha dichiarato al curatore speciale, nonché al Servizio Sociale, che, in caso di emergenza, si sarebbe rivolta alle Suore del Parte_2 per ricevere da loro ospitalità, senza,
,
tuttavia, fornire un progetto che garantisca una stabilità per la propria figlia;
la resistente non lavora, provvedendo alle sue necessità ed a quelle dei suoi figli facendo
-
affidamento su un emolumento mensile di circa 430,00 euro (assegno unico), oltre ai contributi mensili al mantenimento dei figli di euro 350,00 e 200,00 corrisposti rispettivamente dal ricorrente e da Persona_2
In sintesi, dalle risultanze dell'elaborato peritale e dalle circostanze compiutamente rappresentate dal curatore speciale della minore e dai Servizi Sociali competenti, è emerso che, sebbene le parti in causa abbiano entrambe un buon rapporto con la figlia, le condizioni socio-economiche delle stesse risultano essere diametralmente opposte. Da un lato, infatti, Controparte_1 che ha mostrato scarsa collaborazione con i Servizi Sociali e con
,
il curatore speciale, non dispone di una stabile occupazione lavorativa, né di una condizione abitativa idonea a garantire alla figlia equilibrio e serenità, essendo stata emessa dal Tribunale di Massa
ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio all'immobile attualmente occupato unitamente alla minore.
Inoltre, la resistente, che ha già effettuato ben 5 trasferimenti di residenza da quando è nata la figlia,
non può contare su un appoggio della famiglia per la gestione quotidiana della minore, che, infatti,
talvolta è stata affidata temporaneamente a persone estranee al nucleo familiare, come la vicina di casa, gli anziani proprietari della casa, la ragazza alla pari durante l'estate.
Diversamente, Parte_1 mostratosi sempre collaborativo con i Servizi Sociali e con il curatore speciale, ha un'occupazione lavorativa stabile, nonché un'adeguata e stabile sistemazione abitativa.
Lo stesso, inoltre, può contare sul supporto dei genitori, con i quali coabita, per la gestione quotidiana della figlia, senza dover ricorrere a soggetti estranei al nucleo familiare.
Il ricorrente ha, altresì, sempre mostrato un costante interesse per ogni ambito della vita della figlia,
garantendo alla stessa sempre la propria presenza e prendendosi cura della minore in maniera adeguata.
Ebbene, pur avendo PE un forte legame anche con la madre e pur riconoscendo il ruolo e la presenza della stessa nella propria vita, la collocazione presso la resistente rischia di pregiudicare le esigenze di stabilità e di tranquillità della figlia, che, attesa la tenera età ed il vissuto caratterizzato da dinamiche conflittuali tra i genitori e da ben 5 trasferimenti di residenza, necessita attualmente di un contesto familiare che le garantisca un corretto e sereno sviluppo psico-fisico.
Invero, l'atteggiamento poco collaborativo mostrato da Controparte_1 verso i servizi sociali, verso
il ricorrente e il curatore speciale, nonché la precaria condizione lavorativa ed abitativa della resistente, che non ha rappresentato alcun progetto di vita stabile per sé e per la figlia in caso di abbandono dell'immobile attualmente occupato, contribuiscono a creare un ambiente caratterizzato da instabilità e fonte di potenziali disagi psicologici per la minore, che, rimanendo collocata presso la madre, si troverebbe a vivere inevitabilmente una situazione di incertezza pregiudizievole.
Il trasferimento della bambina presso la residenza del ricorrente, inoltre, non appare fonte di possibili pregiudizi per la stessa, che già conosce la lingua inglese ed è ben inserita nel contesto familiare del padre, con il quale ha un solido ed ottimo rapporto.
Non può neppure considerarsi un fattore preclusivo al trasferimento della minore presso il ricorrente l'esigenza della bambina di convivere stabilmente con il fratellino R_
Infatti, come dedotto da parte ricorrente, il Tribunale di Massa, con decreto n. 682 del 13.06.2025,
sia pure pronunziato inaudita altera parte ex art. 473 bis. 15 c.p.c., ha ordinato la collocazione del minore presso il padre in Viareggio, ritenendo maggiormente rispondente all'interesse del bambino avere "una stabile organizzazione di vita", "un'abitazione adeguata e prossima ad altre figure familiari di riferimento (nonni paterni)", che, invece, la collocazione presso la madre non garantisce,
a causa del suo "stile di vita sregolato", caratterizzato da frequenti cambi di residenza collegati a lavori saltuari e a relazioni affettive precarie, nonché, in via decisiva, a causa della recentissima convalida di sfratto per morosità della casa in Carrara, a fronte della quale la _1 ha solo espresso l'idea di trovare accoglienza con i figli in un istituto di suore.
"A ciò si aggiunga che, attesi gli ottimi rapporti tra il ricorrente e Persona_2 padre di R_
gli stessi hanno manifestato la volontà di collaborare affinché i due fratelli possano mantenere un legame costante e continuativo, garantendo quotidiani contatti telefonici e videochiamate e facendoli incontrare quanto più possibile durante l'anno.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopraindicate, il Collegio ritiene che la soluzione maggiormente rispondente all'interesse di PE sia quella dell'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre a DR.
Giova precisare che il Tribunale ha ritenuto di non dover procedere all'ascolto della minore, in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età della stessa e degli esiti degli accertamenti peritali e dell'attività di osservazione svolta dai Servizi Sociali e dal curatore speciale,
che è stato nominato proprio al fine di rappresentare gli interessi della minore nel presente giudizio.
Quanto al regime di frequentazione della minore con la madre, alla luce delle condivisibili valutazioni espresse dal CTU, si dispone quanto segue.
Fermo restando l'obbligo per i genitori di condividere reciprocamente tutte le informazioni riguardanti la figlia (scuola, attività extrascolastiche, salute, amici, sport ecc.), si stabilisce che,
compatibilmente con gli interessi della minore e con i suoi impegni scolastici, Controparte 1 possa vedere e stare per un weekend al mese con la figlia PE preferibilmente anche insieme al fratello
Per 3 previo accordo con Parte_1 sui giorni e sul luogo di permanenza della bambina con la resistente, in Italia o a DR.
Come suggerito dalla CTU, qualora la resistente si rechi in visita dal proprio padre che risiede in
Inghilterra, potrà stare con la figlia anche per il pernottamento, purché ciò non comprometta la frequenza a scuola della stessa.
La resistente potrà telefonare e videochiamare la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli interessi della minore e con gli impegni scolastici della stessa, richiamandosi sul punto quanto
Per osservato dalla CTU "Nell'interesse psicologico ed emotivo di garantire il diritto ad di mantenere la relazione con entrambi i genitori si raccomanda che ciascuno di loro non solo mantenga il proprio telefono operativo, cioè utile allo scopo, ma che:
Per
- Sia messo a disposizione di un cellulare in disuso o, se nuovo, un modello base purché con connessione internet, attraverso il quale la bambina possa chiamare i genitori quando è con uno di
Per_ loro. Tale cellulare non sarà a disposizione di al di fuori delle videochiamate con i genitori ai quali spetta, però, il compito di assicurarsi che detto cellulare sia carico e funzionante. Si intende,
in questo modo, supportare soprattutto la madre la quale ha detto sia che il suo cellulare "è uno strumento di lavoro e spesso è scarico" e ciò può essere motivo della brevità delle videochiamate padre-figlia, sia che la disponibilità alle chiamate non sia vincolata alla sua presenza. -Si raccomanda che la durata delle videochiamate sia funzionale al mantenimento del diritto alla relazione della figlia con i genitori, pertanto sia riservato uno spazio personale e un tempo congruo considerata anche la propensione al dialogo della bambina.
In particolare quando la bambina si troverà con la madre, la stessa garantirà al padre di fornirgli informazioni aggiornate".
Per le festività natalizie (che si suddividono in due periodi da trascorrersi alternativamente con i genitori: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza.
Rispetto alle vacanze nel periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia 22
giorni, anche non consecutivi, in Italia o altrove, con la precisazione che la comunicazione del periodo e del luogo prescelto dovrà avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quanto riguarda il giorno del compleanno di PE si invitano i genitori mantenere la modalità
degli stessi individuata precedentemente o di trascorrerlo insieme alla figlia, rimanendo nella loro facoltà la scelta del luogo (Italia o DR) in cui festeggiare tale ricorrenza.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, compatibilmente con gli interessi del minore e con i suoi impegni scolastici.
Come suggerito dalla CTU (p. 72 elaborato peritale), si invita la resistente a seguire un percorso psicoterapeutico, nonché si pone a carico delle parti l'obbligo di far seguire alla minore un percorso psicoterapeutico.
Per quanto concerne le statuizioni economiche in merito al mantenimento della minore, attese la precaria condizione economica della resistente e la disponibilità manifestata dal padre di provvedere all'integrale mantenimento della figlia ordinario e straordinario (v. note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis.28 c.p.c. di parte ricorrente), si pongono integralmente a carico del ricorrente gli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario della stessa.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento
(indeterminabile - complessità bassa) ad esclusione della fase introduttiva e della fase istruttoria per le quali può essere applicata la tariffa minima.
Le spese di CTU e di CTP di parte ricorrente devono essere definitivamente poste a carico di parte resistente.
Compensa le spese di lite nei rapporti tra il curatore speciale (il cui compenso da porsi a carico dell'Erario è liquidato con separato decreto) e le parti, non ravvisandosi una soccombenza in senso tecnico in quanto la nomina del curatore speciale si è resa necessaria, nell'interesse della minore, in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in modifica delle condizioni previste con ordinanza n. 2945/2023 del 01/06/2023, dispone l'affido in forma condivisa di PE ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il ricorrente a DR;
2) dispone, quanto al regime di frequentazione della minore con il genitore non collocatario e all'obbligo di mantenimento, come in parte motiva;
3) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 6111,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, spese per marca da bollo e spese di notifica;
4) Pone le spese di CTU e di CTP di parte ricorrente a carico di parte resistente. 5) Compensa le spese di lite nei rapporti tra le parti ed il Curatore Speciale.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
3) Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3984/2023
promossa da:
Parte_1
(Avv. Alessandra Lucentini)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(Avv. Tiziana Di Modica)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis n. 39 c.p.c., Parte_1 nell'interesse della figlia minore Persona_1
Controparte 1 ,(nata a [...] il [...]), conveniva in giudizio la madre di quest'ultima,
chiedendo la modifica del regime di affidamento della bambina.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva che aveva conosciuto _1
[...] a DR nel febbraio del 2017 e dalla loro relazione sentimentale era nata la figlia PE il
02.11.2018; che già al momento della nascita della figlia erano frequenti litigi e dissapori tra i genitori;
che, conclusasi la relazione sentimentale, la resistente tornava a Lucca, ove, lasciata la casa familiare in cui aveva sempre convissuto con la madre, andava a vivere poco distante con la figlia;
che, con ricorso del 05.08.2021, conveniva in giudizio la resistente dinnanzi al Tribunale di Lucca, per ottenere l'affidamento esclusivo della minore e la collocazione della stessa presso la propria residenza a
DR, richiesta alla quale si opponeva Controparte_1 che, a sua volta, chiedeva l'affidamento esclusivo della figlia;
che il Tribunale, rilevata l'alta e radicata conflittualità fra le parti, affidava in via provvisoria la minore ai servizi sociali, disponendone la collocazione presso la madre, stabiliva incontri con il padre alla presenza di un operatore secondo un calendario stabilito dai servizi sociali e poneva a carico del padre, per il mantenimento della figlia, il pagamento della somma mensile di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che poco dopo, grazie alle positive osservazioni dei Servizi Sociali, il Tribunale autorizzava la libera frequentazione del padre con la figlia, anche attraverso quotidiane telefonate e videochiamate;
che la resistente si legava sentimentalmente a
Persona_2 rimanendo quasi subito in stato interessante;
che Controparte_1 e _2
,
[...] decidevano di trasferirsi da Lucca a Torre del Lago, ove prendevano in locazione un'abitazione a poca distanza dalla famiglia dello stesso, che diveniva una stabile presenza nella vita di PE che, nel mese di maggio 2022, dall'unione tra la resistente e Persona_2 nasceva R_
ma dopo poco cessava la relazione e la convivenza tra gli stessi, iniziando forti liti e tensioni;
che, congiuntamente alla resistente, aveva avanzato istanza per la ratifica di un accordo nel frattempo intervenuto, che veniva recepito integralmente dal Tribunale di Lucca con ordinanza del 01.06.2023,
con la quale veniva stabilito: l'affidamento della minore PE ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre in Torre del Lago (LU); il diritto del padre di liberamente parlare con la figlia ogni giorno al telefono e di liberamente frequentarla, pernottandovi insieme,
quando fosse stato in Italia;
il diritto del padre di trascorrere con la figlia un periodo continuativo di vacanza in Italia e all'estero d'estate e d'inverno; l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre la somma di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il monitoraggio per la durata di un anno da parte dei servizi sociali del nucleo familiare, costituito dalla _1 e dai due figli, con obbligo di relazione semestrale al
Giudice tutelare;
l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per la bambina;
che, nonostante l'accordo sopraindicato, dopo appena un mese dalla pronuncia del provvedimento giudiziale, il
12.07.2023 riceveva una pec da Controparte_1 con cui veniva informato dell'intenzione della stessa '
di trasferirsi con PE (e R_ in Sicilia nel successivo mese di agosto;
che si opponeva al trasferimento e informava i servizi sociali, i quali erano all'oscuro di tutto, nella speranza che dissuadessero la resistente dal suo proposito;
che, nonostante l'opposizione manifestata, gli giungevano notizie di un imminente trasferimento in Sicilia della resistente e di un già avvenuto recesso, da parte della stessa, dal contratto di locazione dell'abitazione sita in Torre del Lago;
che identica comunicazione veniva ricevuta da Persona_2 il quale, nel corso del procedimento nel frattempo instaurato per la regolamentazione della potestà genitoriale rispetto al figlio R_
proponeva istanza al Tribunale di Lucca per ottenere un provvedimento che, in via di urgenza,
impedisse il trasferimento del bambino;
che interveniva in tale procedimento, per far valere anch'egli il diritto della figlia PE a rimanere nell'ambiente familiare in cui sino a quel momento era vissuta con il fratello;
che, con provvedimento del 12.10.2023, il Tribunale di Lucca vietava il trasferimento in Sicilia della resistente;
che dalla metà del mese di luglio 2023, ossia da quando il ricorrente aveva espresso la propria contrarietà al trasferimento della figlia minorenne in Sicilia, Controparte_1 approfittando della distanza geografica che la separava dal ricorrente e dei poco penetranti poteri dei servizi sociali, aveva iniziato a disattendere il provvedimento del Tribunale di Lucca del 01.06.2023;
che, in particolare, la resistente aveva sistematicamente impedito alla figlia di parlare e di vedere in videochiamata il padre, anche per più giorni consecutivi;
che, in data 28.11.2023, dopo quattro giorni che non sentiva la figlia e nulla sapeva della stessa, era riuscito a parlarle e a vederla solo grazie alla videochiamata effettuata personalmente dalla educatrice domiciliare, Dott.ssa Tes_1 che in quel momento si trovava a casa della bambina;
che la stessa situazione si era ripetuta il successivo
11.12.2023; che, in data 07.12.2023, era stato costretto a richiedere l'intervento dei Carabinieri di
Torre del Lago;
che, inoltre, la resistente, in specifica ed ulteriore violazione del provvedimento giudiziale emesso, immotivatamente nulla aveva fatto per assicurare alla figlia il previsto supporto psicologico, necessario per le tante vicissitudini che nella sua breve vita aveva già attraversato;
che
Controparte_1 in violazione dei principi alla base dell'affidamento condiviso, aveva rifiutato anche
,
ogni tipo di coinvolgimento del padre nella vita della figlia, assumendo in assoluta autonomia tutte le decisioni che la riguardavano, quale, per esempio, quella di allontanare la figlia dall'ambiente familiare di Torre del Lago per trasferirsi in Sicilia, costringendo il ricorrente ad assumere iniziative giudiziali per impedirlo;
che lo stesso era avvenuto per le scelte riguardanti la salute e l'istruzione,
costringendo il ricorrente a prendere contatti direttamente con la pediatra della figlia e con la scuola materna da quest'ultima frequentata;
che era emerso che PE dal mese di settembre al mese di dicembre 2023 aveva accumulato oltre 36 giorni di assenza da scuola;
che, inoltre, la resistente non gli aveva comunicato l'avvenuta convalida di sfratto per morosità dalla casa familiare di Torre del
Lago, ove viveva la minore.
Stante la grave situazione verificatasi, fatta di gravi e di ripetuti inadempimenti della resistente al provvedimento pronunziato dal Tribunale di Lucca, di ripetuti atti tesi ad arrecare pregiudizio alla minore, ad ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento ed il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, il resistente chiedeva che, ferme le disposizioni del provvedimento giudiziale pronunziato nel mese di giugno 2023, ivi inclusa quella della collocazione della bambina presso la madre, venisse modificato nella parte in cui stabiliva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, revocandolo alla _1 e disponendolo, invece, in proprio favore ed in favore dei Servizi Sociali.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
,Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1 che contestava quanto ex adverso dedotto,
eccepito e prodotto.
In particolare, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda, rilevando che la modifica richiesta da parte ricorrente non era collocabile all'interno della disciplina richiamata in seno al ricorso (art. 473 bis n. 39 c.p.c.), bensì all'interno dell'art. 473 bis n. 29 c.p.c.; che, infatti, solo attraverso la disposizione da ultimo citata si poteva ricorrere al Giudice al fine di procedere, verificata la ricorrente dei sopravvenuti e giustificati motivi, ad una revisione delle condizioni come omologate nel provvedimento giurisdizionale del 01.06.2023; che, dunque, la modifica delle condizioni risultava inammissibile.
Controparte_1 spiegava domanda riconvenzionale, al fine di sentir condannare il ricorrente per l'inadempimento a quanto previsto dall'art 11 delle note congiunte, deducendo le circostanze meglio descritte nella comparsa di costituzione e risposta, ritenute asseritamente pregiudizievoli per la figlia minore.
La resistente, inoltre, chiedeva, qualora venisse accolta la domanda di controparte di modifica del provvedimento del 01.06.2023, il rigetto della domanda di affido della minore al ricorrente o ai servizi sociali.
Chiedeva, in via riconvenzionale, l'affidamento esclusivo della minore in proprio favore o, in subordine, attesa la lontananza del padre, che le venisse attribuita la facoltà decisionale limitatamente alle questioni di salute e scolastiche della minore, nonché la modifica della residenza abituale della minore presso di sé.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. All'udienza del 15.03.2024, il Collegio, riqualificata la domanda quale procedimento ex art. 473
bis.29 c.p.c., in via temporanea ed urgente così provvedeva: in considerazione dell'elevata conflittualità tra i genitori e della difficoltà di assumere decisioni concordate nell'interesse della minore, dispone l'affido della minore ai Servizi Sociali del Comune di Viareggio, con delega sulle questioni scolastiche e sanitarie, confermando per il resto i provvedimenti già in essere.
All'udienza del 06.12.2024, il Collegio, in via provvisoria ed urgente, in vista delle vacanze natalizie,
disponeva che il padre potesse tener con sé la figlia portandola a DR dal 20 al 29 dicembre, mentre la minore sarebbe stata con la madre dal 30 alla fine delle vacanze scolastiche.
Disponeva che le videochiamate tra la minore ed il genitore non collocatario dovessero svolgersi dalle ore 18 alle ore 19, salvo diverso orario da concordarsi giornalmente e da anticipare a mezzo whatsapp.
Confermava gli altri provvedimenti provvisori già in essere.
Nominava curatore speciale del minore, ai sensi dell'art. 473 bis.8, co. 2 e 3 c.p.c., l'Avv. Michele
Giorgetti, con poteri di rappresentanza sostanziale e con conseguente conferimento di ogni potere inerente le decisioni di maggiore interesse per la minore.
Disponeva che il passaporto e gli altri documenti di identità della minore venissero consegnati al curatore speciale.
Si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore, Avv. Michele Giorgetti, il quale rappresentava che si era attivato con i genitori della minore ed era stato in stretto e costante contatto con il Servizio Sociale del Comune di Carrara e di Viareggio, nelle persone delle Dr.sse [...]
ricevendo puntuali aggiornamenti sull'andamento del percorso e sulloCP_2 e Controparte_3
stato della minore;
che, in data 12.05.2025, aveva effettuato un accesso, unitamente alla Dr. [...]
CP_2 presso l'immobile sito in Carrara, Via Cafaggio n. 9, condotto in locazione dalla resistente,
ove la stessa viveva unitamente ai figli PE ed R_ che si trattava di un piccolo appartamento di vecchia costruzione, privo di fornitura gas, per riscaldare il quale la CP_1 ricorreva a stufe elettriche, utilizzando piastre ad induzione per cucinare ed avvalendosi di uno scaldabagno per l'erogazione dell'acqua calda;
che la piccola PE aveva un buon rapporto con la madre, oltre che con il fratello R_ e con il padre T_, al quale era fortemente legata, unitamente ai nonni ed allo zio paterni, con i quali riusciva a comunicare telefonicamente;
che la minore manifestava gioia quando riferiva dei periodi trascorsi con il padre e la famiglia paterna a DR, desumendosi da ciò
il desiderio della bambina di rivedere quanto prima suo papà e di poter trascorrere in Inghilterra dei periodi con lui;
che PE si presentava come una bambina sveglia, matura e ben disposta al dialogo ed al confronto anche con persone per lei nuove;
che la minore presentava un buon rendimento scolastico in tutte le materie;
che, dal punto di vista didattico, la minore aveva raggiunto gli obiettivi prefissati, avendo fin da subito un ottimo rapporto sia con i compagni, che con gli insegnanti,
partecipando con interesse alle varie attività; che l'istituto scolastico aveva riferito di avere buoni rapporti sia con la madre che con il padre, che, nonostante la lontananza, si era sempre interessato alla vita scolastica della figlia;
che aveva appreso dal Servizio sociale che la resistente era stata raggiunta dall'intimazione di sfratto per morosità, con udienza svoltasi dinnanzi al Tribunale di Massa
in data 08.05.2025; che, in ordine a tale procedimento, la resistente si era limitata a riferire che, da quando era entrata con i figli nell'abitazione sita in Via Cafaggio, non aveva mai pagato il canone di locazione;
che la stessa, inoltre, aveva dedotto di essersi opposta allo sfratto, ma non aveva riferito alcunché in ordine all'esito del procedimento;
che, tuttavia, aveva appreso direttamente dal legale di parte intimante che il Tribunale di Massa aveva emesso un'ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio, fissando il relativo termine al 09.06.2025; che la resistente gli aveva riferito di non essere preoccupata dell'emessa ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva, certa di non lasciare l'immobile; che Controparte_1 non lavorava per problematiche di salute, provvedendo alle sue necessità e a quelle dei figli facendo affidamento sull'assegno mensile di circa 430,00 euro ( cd.
assegno unico), nonché sui contributi mensili di euro 350,00 e 200,00 per il mantenimento rispettivamente della figlia PE e del figlio R_ che la minore si sarebbe trovata costretta a subire un'ulteriore esecuzione di sfratto per morosità, con conseguente rilascio forzoso dell'abitazione, il che avrebbe comportato l'inevitabile trasferimento della bambina in altro luogo ancora da definirsi,
con conseguente importante disagio per la minore, per il suo equilibrio e per la sua serenità; che PE aveva diritto ad una stabilità sia abitativa sia socio-ambientale, non potendosi concepire per la stessa una costante incertezza, che la vedeva coinvolta in inutili spostamenti, forieri soltanto di forte disagio psicologico;
che la resistente gli aveva riferito che, in caso di emergenza, si sarebbe rivolta alle Suore del Parte_2 per ricevere da loro ospitalità, senza, tuttavia, fornire un progetto che garantisca una stabilità per la propria figlia.
Rappresentava, infine, nell'esclusivo interesse della minore e al fine di garantire alla stessa una maggiore stabilità di vita sociale e abitativa, al Tribunale di valutare l'opportunità e la necessità che la bambina venisse affidata al padre con trasferimento in Gran Bretagna, dove quest'ultimo aveva una stabile e regolare attività lavorativa e disponeva, unitamente ai genitori e al fratello, di una casa idonea a divenire luogo di vita della figlia.
La causa veniva istruita mediante CTU psicologica.
Con ordinanza del 26.06.2025 il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
A seguito di istanza formulata da parte ricorrente ex art 473 bis n. 38 c.p.c. relativa al conflitto insorto tra i genitori in ordine allo svolgimento delle vacanze estive della minore con il padre, il Tribunale
con provvedimento in data 2.07.2025 autorizzava la minore a trascorrere un periodo di vacanza pari a giorni 22 con il padre sia a DR che in Albania ove risiedono vari componenti del nucleo familiare paterno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate.
In via preliminare, occorre chiarire che, come già rilevato all'udienza del 15.03.2024, la domanda di parte ricorrente deve essere riqualificata quale azione ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale. In particolare, Parte_1 ha chiesto che venissero modificate le condizioni concernenti
l'affidamento della figlia minore Persona_1 stabilite concordemente dalle parti e recepite con ordinanza del Tribunale di Lucca del 01.06.2023, che prevedeva:
l'affidamento di PE ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre in Torre del Lago (LU);
il diritto del padre di liberamente parlare con la figlia ogni giorno al telefono e di liberamente frequentarla, pernottandovi insieme, quando fosse stato in Italia;
il diritto del padre di trascorrere con la figlia un periodo continuativo di vacanza in Italia e all'estero d'estate e d'inverno con le tempistiche in esso meglio indicate;
l'obbligo del padre di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 350,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il monitoraggio per la durata di un anno, da parte dei servizi sociali, del nucleo familiare,
costituito dalla _1 e dai due figli, con obbligo di relazione semestrale al Giudice tutelare;
l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per la bambina.
A fondamento della domanda, ha dedotto che la resistente gli ha ripetutamente impedito di parlare e vedere la figlia tramite chiamate e videochiamate, nonché ha, in violazione delle regole alla base dell'affidamento condiviso, rifiutato ogni coinvolgimento del ricorrente nella vita della figlia,
adottando in assoluta autonomia tutte le decisioni che la riguardavano.
Ha, altresì, rappresentato che vi era stata la convalida di sfratto per morosità dall'abitazione sita in
Torre del Lago, in cui la resistente conviveva con la figlia minore.
Sempre in via preliminare, appare infondata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato
Tribunale, sollevata da parte resistente nel corso del giudizio, per il sopravvenuto mutamento della residenza della minore, che, in corso di causa, si era trasferita, unitamente alla madre, presso un'abitazione sita in Carrara.
Ebbene, l'art. 473 bis. 11 c.p.c. dispone che "Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno,
competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo".
L'art. 5 c.p.c. stabilisce che “La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo".
In base al combinato disposto dei due articoli citati, competente all'adozione dei provvedimenti riguardanti un minore è il Tribunale del luogo dove si trova la residenza abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso (v. Cass., Sez. I, Ord. n. 26512 del 2024).
Nel caso di specie, è pacifico che, al momento della instaurazione del presente giudizio, la minore risiedeva stabilmente insieme alla madre presso l'abitazione sita in Torre del Lago, radicando la competenza territoriale del Tribunale adito, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da parte resistente.
Passando all'esame del merito, il Collegio condivide le articolate e motivate argomentazioni svolte dalla CTU in ordine alla capacità genitoriale delle parti, ai rapporti tra le stesse e la figlia minore,
nonché alla condizione psicologica ed affettiva di quest'ultima.
L'Ausiliario del Giudice, che ha svolto l'incarico con precisione, coerenza logica e rigore tecnico, ha esaminato gli atti del fascicolo, sentito i Servizi Sociali competenti, effettuato i colloqui con le parti in causa, con la minore PE con i nonni paterni e il nonno materno, svolto gli approfondimenti psicodiagnostici ritenuti necessari sui genitori e sulla figlia, fornendo risposte puntuali, esaurienti e motivate al quesito formulato dal Collegio.
Al riguardo, appaiono manifestamente infondate le deduzioni svolte dalla resistente in merito alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio da parte del CTU, che, contrariamente a quanto dedotto da Controparte 1 , ha correttamente svolto l'incarico peritale, come risulta chiaramente dalla risposta dell'Ausiliario del Giudice alle osservazioni delle parti e dalla documentazione alla stessa correlata.
Tanto chiarito, dall'esame dell'elaborato peritale emerge quanto segue. In merito alla condizione psicologica ed affettiva della minore e alla qualità della relazione tra la
Per_
stessa e i genitori, il CTU ha osservato che è una bambina vivace, intelligente, loquace ed emotivamente molto sensibile. Ciò non esime, però, dal considerare i suoi bisogni e i suoi desideri nel vivere la perdita dell'equilibrio familiare. Nel corso dei colloqui avuti con la bambina e dalla
Per_ valutazione psicodiagnostica dei test proiettivi, ha dimostrato di aver stabilito un forte legame con entrambi i genitori e di riconoscerne il ruolo e la presenza nella sua vita. Alla luce di quanto
Per_ emerso dal test, esprime il desiderio di un ricongiungimento "magico" della sua famiglia ed è
significativo che cerchi di esaudire tale desiderio proponendo a suoi genitori di disegnare “noi a
Per_ con i genitori, pertanto,DR" e intitolare il disegno "Famiglia”. È lo stile di attaccamento di la lente che ci permette di capire la qualità delle relazioni che la bimba vive e che la rendono "una bambina diversa quando è con il papà da quando è con la mamma" come rilevato dai Servizi Sociali
a cui la bambina è affidata.
Per Il legame di attaccamento con il Pt_3 è sicuro: sa che il padre c'è, lo vive e lo rappresenta dimostra di esserecome la persona "più felice della famiglia" così come il fratellino R_ Per_
consapevole che, anche quando il papà è lontano dalla sua vista, è comunque presente;
riferisce a proposito la Dott.ssa Per_4: "nonostante la distanza, quando si vedono è come se non si fossero mai lasciati". È stato osservato personalmente che una semplice spiegazione di dove si trovi il padre è
sufficiente a tranquillizzare la bambina e a farla rimanere concentrata nelle sue attività. Il padre alberga lo spazio di desiderio della figlia la quale afferma che le piace "dormire con il papà tutte le sere" pur non trovando ciò corrispondenza nella realtà data la distanza fisica tra i due. Da parte sua, il padre si dimostra pienamente consono nel suo ruolo di funzione e guida per la figlia che porta
Per e supporta in una visione del mondo reale e positiva. Egli condivide attivamente con lei idee e di esplorareproposte, le offre il suo aiuto ma senza mai sostituirsi e/o anticipare i tentativi diPer_ l'ambiente e le sue risorse personali. Il disegno congiunto padre-figlia raffigura una scena che esprime vitalità e scambio reciproco, un'interazione giocosa nella quale entrambi sono co-
protagonisti.
Lo stile di attaccamento alla Per_5 è definibile ansioso-ambivalente. Tale modalità desta, nella bambina, una preoccupazione verso la relazione con la mamma e il desiderio ardente della sua vicinanza. Ciò è necessario ma non sufficiente perché la bambina si senta rassicurata dei sentimenti della mamma nei suoi confronti. Di conseguenza la bambina appare eccessivamente dipendente e bisognosa di rassicurazioni costanti dalla mamma. Anche i Servizi hanno evidenziato tale atteggiamento della bambina che, in presenza della mamma, diventa "riservata, timorosa, ha sempre bisogno di avere l'approvazione della mamma in ciò che fa". La letteratura riporta che tale stile di attaccamento ha come conseguenza la paura opprimente di rimanere soli, una bassa stima di sé che sfocia, come contrappeso, a percepire il genitore in modo positivo fino ad idealizzarlo. Ciò trova
Per_ conferma anche negli eventi di vita che hanno coinvolto la quale, per volere della madre, l'ha sempre seguita nei suoi traslochi durante i quali si è affezionata ad altre figure di attaccamento
(nonna materna, il papà e la nonna paterna di R_ per poi esserne allontanata quando la mamma
Per ha bisognoha interrotto il rapporto con gli stessi. Quando la madre non è presente nella stanza,
di cercarla e, seppur rassicurata verbalmente della sua presenza, ha bisogno di vederla con i suoi occhi e sapere che sta bene. Si ricorda, infatti, come al termine del primo colloquio, la bimba abbia avuto bisogno dell'approvazione della mamma prima di andare in piscina con il padre e, al termine del secondo incontro, il fatto di ricevere una merendina da mangiare subito da parte della mamma e un'altra da portare con sé, l'ha rassicurata nel salutare la mamma e andare con la nonna paterna.
Ancor più significativo è che, in occasione dell'ultimo colloquio la bambina, abbia voluto attendere la madre nella sala d'attesa, la quale ha ritardato circa 30 minuti, prima di entrare nello studio. Il
disegno congiunto madre-figlia è molto ordinato ma spoglio ed è eseguito con 2 sfumature dello stesso colore;
appare significativo che la mamma, con il proprio colore, ripassi i confini delle nuvole disegnate dalla bimba quasi a contenerne l'espressività". Pt 3 haIn merito alla capacità genitoriale delle parti, l'Ausiliario del Giudice ha così risposto: "Il
mostrato un atteggiamento collaborativo nei diversi appuntamenti, mantenendo un approccio consono alla situazione. L'orientamento nello spazio, nel tempo, nei confronti delle persone e del contesto è risultato essere appropriato. Non si sono evidenziate in atto alterazioni a livello della coscienza dell'Io clinicamente rilevabili, assenti disturbi della senso-percezione quali illusioni,
allucinazioni, depersonalizzazione, assenti comportamenti bizzarri. La mimica facciale è apparsa congrua con i sentimenti espressi. Il comportamento e le verbalizzazioni sono apparsi congrui rispetto al contesto, con uno stile connotato da enfasi e coinvolgimento sulle tematiche affrontate,
soprattutto in relazione alla bambina, senza tuttavia veicolare istanze ansiose, seppur di preoccupazione per la situazione con la figura materna. Il signor Pt_1 ha partecipato regolarmente, mostrando un comportamento collaborativo, una significativa capacità di riflettere
Per_ (competenza riflessiva), manifestando sia sulla storia personale, di coppia e sul rapporto con nei riferiti, sia nel corso dell'incontro di osservazione della relazione con la figlia, un'attenzione allo
Per_ stato emotivo e ai bisogni di (funzione affettiva) prendendosi cura della figlia in maniera adeguata e coerente (criterio del genitore psicologico) e non volendo escludere la madre dalla vita della figlia (criterio dell'accesso), ma temendo che le attuali modalità di quest'ultima possano non garantire il benessere psicologico per la figlia e quindi aspettandosi una modificazione dei comportamenti materni. Il riferito dei servizi sociali in merito al padre è sempre stato positivo: è un
Per padre presente, capace di prendersi cura della figlia: “Quando è con lui è una bambina felice,
spensierata". È solito mandare mail nelle quali informa sul periodo di soggiorno con la figlia, le attività svolte, è riconoscente per il loro supporto alla figlia. Con loro è sempre attento e, nell'ultimo colloquio avuto, hanno evidenziato il suo "grido disperato di aiuto perché non escluso dalla vita della figlia.
La signora _1 ha aderito agli incontri fissati. L'orientamento spazio-temporale è risultato essere appropriato. Non si sono evidenziate in atto alterazioni a livello della coscienza dell'Io
clinicamente rilevabili, assenti disturbi della senso-percezione quali illusioni, allucinazioni, depersonalizzazione, assenti comportamenti bizzarri. La sua mimica facciale si esprime, spesso,
attraverso la fissità che mantiene anche quando verbalizza o ascolta vissuti della figlia e talora non congrua rispetto al contenuto verbale esplicitato. La sua modalità di comunicazione, è risultata spesso a senso unico. Si è osservato, infatti, che la signora non è riuscita a mantenere un atteggiamento di ascolto nei confronti del signor T_ interrompendolo nel suo eloquio con riferimenti personali volti a esprimere il suo punto di vista su quanto appena esposto da lui. Bisogna
evidenziare che la signora _1 ha dimostrato nei confronti della consulenza un comportamento diffidente, una comunicazione prolissa ed autoriferita, ambigua e non chiara, mostrando tra l'altro una scarsa competenza riflessiva e un rapporto particolare con le regole (funzione normativa). Nel
Per_ corso degli incontri ha riportato un quadro emotivo di non corrispondente a quanto emerso dagli incontri con i servizi sociali e l'ha attribuito a comportamenti paterni inadeguati (funzione riflessiva).
La signora _1 è apparsa a suo agio e molto competente per quanto concerne l'aspetto ludico e creativo ma mostra difficoltà a riconoscere ed interpretare i bisogni emozionali della figlia. Sembra
tendere a percepire la bambina come "piccola adulta" che sa comprendere, catalogare e rimuovere le proprie emozioni per adeguarsi a quelle della madre. D'altronde questo è stato l'imprinting che la signora _1 ha subito dai suoi genitori: una famiglia con elevata e incontrollabile litigiosità
tanto da individuare come figura di accudimento solo la sorella maggiore. Ella tende, inoltre, a esercitare un marcato controllo sulle relazioni della figlia in base alle sue esigenze di evitamento confermando le proprie difficoltà a sentire e soddisfare i bisogni profondi della figlia al di fuori del volere materno (manipolabilità). La madre mostra un'importante carenza nel riuscire a decentrarsi
Per_ da sé e dalle proprie emozioni per connettersi a quelle della figlia (funzione affettiva) ed si identifica nella "persona meno felice della famiglia" stesso sentimento che attribuisce anche alla madre. Il perdurare di questa modalità espone al rischio che le necessità della figlia siano filtrate dai bisogni materni senza rendersi conto di quale impatto può avere sulla bambina stessa (criterio
Per_ della riflessività). Si ricorda, a questo proposito, quando si è presentata al padre con "il foglio delle regole" che la mamma avrebbe trascritto per volontà della bimba le quali specificavano che
Per_ non voleva avere contatti con il papà di R_ La bambina stessa avrebbe definito all'educatrice questo foglio "non importante" invitandola a "lasciar perdere" e guardare altre foto sul telefono del padre. La signora _1 vivrebbe la relazione con la figlia attraverso il filtro della perfezione attraverso il quale tutto ciò che riguarda lei e il rapporto con la figlia sarebbe perfetto;
ciò è coerente con i risultati dei test psicodiagnostici.
Durante le operazioni peritali, la madre ha mantenuto un'aderenza formale alle indicazioni accogliendo la possibilità alla cooperazione ma, di fatto, facendo fatica a tradurla praticamente mantenendo attivo l'utilizzo del canale giuridico senza utilizzare a pieno lo spazio creato come risorsa per poter comprendere prima, e ristrutturare poi, le modalità disfunzionali esistenti.
La madre sembra proteggere uno spazio esclusivo con la figlia: il mancato riconoscimento dell'altro genitore che si attua con il rifiuto/blocco delle videochiamate con la figlia, l'assunzione arbitraria
Per_ di decisioni che coinvolgono la bimba, ne depotenzia il ruolo davanti agli occhi di la quale si rappresenta senza un braccio nel disegno della famiglia. Per quanto riguarda il rapporto con i servizi sociali, viene riferito che la signora ha sospeso per sua volontà il servizio di educativa, non comunica con loro neppure per quanto riguarda le questioni scolastiche e sanitarie, non fornisce la documentazione richiesta anche a seguito dello sfratto. I servizi stessi riportano di essere rimasti all'oscuro circa il trasferimento della minore e solo successivamente allo sfratto hanno saputo il nuovo indirizzo dal legale della signora ma nessun'altra specifica richiesta. Come riporta la dott.ssa
Per 4 "la signora non si fida e non si affida" il che rende estremamente complesso il rapporto con i servizi stessi. Quando è con la madre, le educatrici osservano una bambina "cupa, pensierosa,
sempre alla ricerca dell'approvazione della mamma, non riesce a staccarsi da lei"".
In ordine all'atteggiamento reciproco tra i genitori influente sulla percezione dell'altro da parte della figlia, il CTU ha osservato che “La bigenitorialità è intrinsecamente collegata al valore che la coppia genitoriale è disposta a riconoscersi, alla legittimazione reciproca del proprio ruolo e all'esercizio congiunto della genitorialità. In particolare riguarda la possibilità di pensare che l'altro genitore ha valore ed è degno del figlio. L'espletarsi della CTU ha evidenziato un'alta conflittualità fra la signora CP_1 e il signor T_ che si trascina, ormai, da lungo tempo;
ciò spiega la loro separazione come coppia. Entrambi, durante la CTU, hanno ammesso di non avere fiducia reciprocamente uno nell'altra e tale atteggiamento non è mutato. È opportuno segnalare che il giorno 2 ottobre la madre
Per_ ha presentato domanda per il rilascio del passaporto di e il padre, il giorno 7 ottobre, ha firmata il trasferimento di residenza e il cambio scuola che il legale della signora riferisce l'assenso per avere già chiesto dal 25 settembre.
La risposta al quesito si basa, quindi, nel valutare la modalità di garantire l'accesso all'altro
Per_ genitore per il benessere psicologico di
Per quanto riguarda il Pt 3 egli ha dimostrato, anche nel corso della CTU, il riconoscimento
Per_ della signora come madre di e di saper mantenere un contatto telefonico quotidiano quando è
in Italia per le vacanze con la figlia così come informarla con anticipo di dove alloggerà con la bambina e per quanto tempo. Informarsi con il pediatra, l'iscrizione a scuola, la proposta di iscrivere la bambina a uno sport così da garantirne la socializzazione, condividersi con i servizi appaiono
Per_ e non tentativi persecutori rivolte alla madre, modi per essere presente anch'egli nella vita di come afferma la signora _1 La sua preoccupazione dovuta al fatto di essere tenuto all'oscuro delle decisioni che riguardano la figlia, lo spinge a chiedere "aiuto" ai servizi per parlare con la figlia e, cosa ancor più importante, per avere notizie certe, soprattutto nel delicato periodo precedente e successivo allo sfratto, sulla figlia e sui cambiamenti che la coinvolgeranno.
Dall'altro lato, la Per_5 ha continuato, anche nel corso della CTU, a non collaborare negli scambi della figlia con il padre. Più volte la mamma ha assunto e, assume, decisioni che coinvolgono la figlia non solo senza informare il padre e i servizi sociali, a cui la bambina è affidata, ma senza
Per condividere con loro la proposta. Si ricorda, a tale proposito, la vacanza di dalla zia, di cui il padre è venuto a conoscenza quando la figlia era già sul treno, il cambio del pediatra e le vicissitudini conseguenti allo sfratto. I Servizi Sociali condividono con apprensione la preoccupazione del padre poichè la madre ignora anche i loro messaggi. Il mancato adempimento delle videochiamate tra la figlia e il padre, le quali sono prima di tutto un diritto per la bambina, viene giustificato dalla madre come "rispettare la volontà della bambina che, se è stanca o impegnata a giocare, non può essere forzata. Un audio è meglio di niente". Tale modalità non trova corrispondenza con quanto rilevato dalle educatrici, sia la dott.ssa Tes_1 che la dott.ssa Per_4, le quali hanno osservato che la bambina
"manifesta spontaneamente e con insistenza il desiderio e il piacere di chiamare il papà". Il "fare muro", come la madre stessa ha ammesso più volte in CTU, rischia di minare gravemente il rapporto che la figlia ha con il padre che si trova privata di un importante figura di riferimento. Neppure aver reso edotta la madre in CTU che il tempo per il padre "non è un tempo che si trova ma un tempo che c'è" ha stimolato una disponibilità quotidiana nella signora”.
Il CTU ha, altresì, indicato altri elementi utili ai fini della valutazione dell'effettiva situazione della minore, che si richiamano integralmente (pp. da 65 a 68 elaborato peritale).
Relativamente al regime di regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la figlia, l'Ausiliario del
Giudice ha così risposto al quesito "La signora _1 è una madre single con 2 bambini. Le sue entrate economiche sicure sono l'assegno di inclusione e il mantenimento versato dai due papà.
Attualmente ha 2 contratti di lavoro a tempo determinato di cui uno in scadenza il 30 ottobre 2024 e l'altro il 30 dicembre 2024. Dalla nascita, ha vissuto 5 trasferimenti di residenza: nei primi mesi di vita ha abitato a DR con il papà e i nonni paterni presso la loro abitazione poi, a insaputa del padre, si è trasferita in Italia alloggiando prima a casa della madre, poi in un'altra abitazione a
Farneta, poi a Torre del Lago;
da qui la proposta di andare in Sicilia dalla sorella e infine a Carrara.
Durante questi spostamenti è stata affidata a diverse figure come la nonna materna e, all'inizio del loro rapporto, al padre del fratellino e alla sua famiglia, poi ad altre persone come la vicina di casa,
gli anziani proprietari della casa, la ragazza alla pari durante l'estate. Il legame con queste persone
è stato poi interrotto con i trasferimenti in particolare quello con la nonna materna che la bambina crede morta. È stato riferito, inoltre, un episodio confermato dalla sig.ra _1 stessa in cui la
bambina è stata affidata a "10 ragazzi di 20 anni, colleghi della mamma, che giocavano una partita a calcetto" in assenza della madre stessa. Attualmente si è trasferita in un appartamento con contratto di 3 anni + 2. Il servizio di educativa descrive "un nucleo avulso dall'esterno quello che
Per_ in quanto il piccolo R_ può vivere più lega la madre con i figli, soprattutto con frequentemente la relazione con il padre".
Il signor T_ è un padre single.
Le sue entrate economiche sicure provengono da un contratto a tempo indeterminato come come assistant manager. Dal trasferimento a DR, abita con i genitori in un'abitazione con un contratto della durata di dieci anni (aprile 2019-aprile 2028), rinnovabile alla sua scadenza per un'eguale durata. La casa ha anche un giardino privato.
Per-
In ipotesi di sua assenza per lavoro o motivi personali, è nella condizione di garantire ad la presenza continuativa di un familiare, senza dover ricorrere a figure estranee.
Nel tempo ha dimostrato interesse attivo affinchè la bambina abbia una ricca vita sociale sia attraverso l'impegno scolastico che extra-scolastico.
Per quanto riguarda il sistema familiare, l'esistenza di una coalizione al suo interno può favorire
Per_
a molti fattoril'emergere di "conflitti di lealtà" (Boszormenyi-Nagy, Spark 1973). Ciò espone di rischio fra cui l'impossibilità che si realizzi la cooperazione, la condivisione di significati e degli obiettivi che caratterizzano il sistema familiare funzionale. Si definisce, infatti, con questo termine l'alleanza che lega il figlio con il genitore percepito come più debole arrivando ad assimilarne
Per pensieri, emozioni e comportamenti a discapito dei propri. Si ricorda che definisce la mamma
"meno felice" e attribuisce, in misura ancora maggiore, tale vissuto a se stessa in quanto priva di un braccio e lontana dalle braccia degli altri.
Per tali e suddetti motivi si propone il regime di affido condiviso con collocamento prevalente della minore al padre.
Tale modalità viene considerata la più consona tenuto conto quanto espresso con preoccupazione
Per_ dai Servizi Sociali affidatari che si riporta brevemente: èuna bambina con tantissime fragilità
un bambino ha bisogno di sicurezze e che ha già un vissuto estremamente pesante addosso
Per_ certezze, non di questa guerriglia intorno (...) deve stare in un contesto sano per crescere in maniera adeguata e li avrebbe un contesto e un nucleo adeguato". Aggiungono inoltre "La
Per situazione in cui si trova adesso non è assolutamente idonea per una bambina di 6 anni;
da una parte ha un papà super presente, attento, e che ci tiene veramente (...). Dall'altra parte abbiamo una mamma in difficoltà che non riesce a percepire le proprie difficoltà e a farsi muro intorno non lasciandosi neanche aiutare, guidare. Quindi vede tutto quello che c'è intorno i papà,
Per nel contesto del papà è i servizi come ostacolo, come fossero tutti contro di lei. Sicuramente
Per_
è ben attaccata a questo papà, è solido rispetto a in un contesto sicuro ed emerge anche che quello che emerge con la mamma che diceva che Per_Per_ non ci voleva dormire mentre nel desiderio ha detto che dormiva con papà tutte le sere".
Per_ Pur salvaguardando il rapporto di con la madre e, quindi, la reciproca frequentazione,
l'obiettivo della consulenza è il best interest della minore che si esprime nel salvaguardare i bisogni della figlia i quali si esplicano nella continuità di rapporti con entrambi i genitori per garantire
Per l'ascolto dei bisogni di e nel dar voce a una modalità di affidamento che tenga conto del suo bisogno primario di trovare uno spazio accudente, accogliente, che sia in grado di prendersi cura di lei e che si renda concretizzabile nello stile di vita".
Alla luce delle suddette valutazioni, che sono da ritenersi condivisibili in quanto espresse dal CTU
tenendo in considerazione il preminente interesse di PE ritiene questo Collegio che, attesa la precaria condizione economico-abitativa della resistente, il modello che meglio risponde all'interesse della minore sia quello dell'affido in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre a DR.
Depongono in tal senso anche le valutazioni espresse dai Servizi Sociali competenti, nonché le circostanze rappresentate dal curatore speciale Avv. Michele Giorgetti, il quale, costituitosi in giudizio nell'interesse della minore, ha evidenziato che:
Controparte_2 pressoin data 12.05.2025, ha effettuato un accesso, unitamente alla Dr.ssa l'immobile sito in Carrara, Via Cafaggio n. 9, condotto in locazione dalla resistente, che ivi abitava unitamente ai figli PEe R_ l'immobile sopraindicato è costituito da un piccolo appartamento di vecchia costruzione, privo ricorre a stufe elettriche, utilizzandodi fornitura gas, per riscaldare il quale Controparte_1
piastre ad induzione per cucinare ed avvalendosi di uno scaldabagno per l'erogazione dell'acqua calda;
ha appreso dai Servizi Sociali che la resistente è stata raggiunta dall'intimazione di sfratto per morosità (in relazione all'immobile dalla stessa attualmente occupato), con udienza svoltasi dinnanzi al Tribunale di Massa in data 08.05.2025;
la resistente gli ha riferito che, da quando si è trasferita presso l'abitazione anzidetta, non ha
-
mai pagato il canone di locazione, rappresentandogli, inoltre, di essersi opposta allo sfratto,
ma non riferendo alcunché in merito all'esito del procedimento;
ha appreso direttamente dal legale di parte intimante che il Tribunale di Massa ha emesso ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio, fissando il relativo termine al 09.06.2025;
la Controparte_1 ha dichiarato di non essere preoccupata dell'ordinanza sopraindicata, certa
-
di non lasciare l'immobile occupato;
la resistente ha dichiarato al curatore speciale, nonché al Servizio Sociale, che, in caso di emergenza, si sarebbe rivolta alle Suore del Parte_2 per ricevere da loro ospitalità, senza,
,
tuttavia, fornire un progetto che garantisca una stabilità per la propria figlia;
la resistente non lavora, provvedendo alle sue necessità ed a quelle dei suoi figli facendo
-
affidamento su un emolumento mensile di circa 430,00 euro (assegno unico), oltre ai contributi mensili al mantenimento dei figli di euro 350,00 e 200,00 corrisposti rispettivamente dal ricorrente e da Persona_2
In sintesi, dalle risultanze dell'elaborato peritale e dalle circostanze compiutamente rappresentate dal curatore speciale della minore e dai Servizi Sociali competenti, è emerso che, sebbene le parti in causa abbiano entrambe un buon rapporto con la figlia, le condizioni socio-economiche delle stesse risultano essere diametralmente opposte. Da un lato, infatti, Controparte_1 che ha mostrato scarsa collaborazione con i Servizi Sociali e con
,
il curatore speciale, non dispone di una stabile occupazione lavorativa, né di una condizione abitativa idonea a garantire alla figlia equilibrio e serenità, essendo stata emessa dal Tribunale di Massa
ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio all'immobile attualmente occupato unitamente alla minore.
Inoltre, la resistente, che ha già effettuato ben 5 trasferimenti di residenza da quando è nata la figlia,
non può contare su un appoggio della famiglia per la gestione quotidiana della minore, che, infatti,
talvolta è stata affidata temporaneamente a persone estranee al nucleo familiare, come la vicina di casa, gli anziani proprietari della casa, la ragazza alla pari durante l'estate.
Diversamente, Parte_1 mostratosi sempre collaborativo con i Servizi Sociali e con il curatore speciale, ha un'occupazione lavorativa stabile, nonché un'adeguata e stabile sistemazione abitativa.
Lo stesso, inoltre, può contare sul supporto dei genitori, con i quali coabita, per la gestione quotidiana della figlia, senza dover ricorrere a soggetti estranei al nucleo familiare.
Il ricorrente ha, altresì, sempre mostrato un costante interesse per ogni ambito della vita della figlia,
garantendo alla stessa sempre la propria presenza e prendendosi cura della minore in maniera adeguata.
Ebbene, pur avendo PE un forte legame anche con la madre e pur riconoscendo il ruolo e la presenza della stessa nella propria vita, la collocazione presso la resistente rischia di pregiudicare le esigenze di stabilità e di tranquillità della figlia, che, attesa la tenera età ed il vissuto caratterizzato da dinamiche conflittuali tra i genitori e da ben 5 trasferimenti di residenza, necessita attualmente di un contesto familiare che le garantisca un corretto e sereno sviluppo psico-fisico.
Invero, l'atteggiamento poco collaborativo mostrato da Controparte_1 verso i servizi sociali, verso
il ricorrente e il curatore speciale, nonché la precaria condizione lavorativa ed abitativa della resistente, che non ha rappresentato alcun progetto di vita stabile per sé e per la figlia in caso di abbandono dell'immobile attualmente occupato, contribuiscono a creare un ambiente caratterizzato da instabilità e fonte di potenziali disagi psicologici per la minore, che, rimanendo collocata presso la madre, si troverebbe a vivere inevitabilmente una situazione di incertezza pregiudizievole.
Il trasferimento della bambina presso la residenza del ricorrente, inoltre, non appare fonte di possibili pregiudizi per la stessa, che già conosce la lingua inglese ed è ben inserita nel contesto familiare del padre, con il quale ha un solido ed ottimo rapporto.
Non può neppure considerarsi un fattore preclusivo al trasferimento della minore presso il ricorrente l'esigenza della bambina di convivere stabilmente con il fratellino R_
Infatti, come dedotto da parte ricorrente, il Tribunale di Massa, con decreto n. 682 del 13.06.2025,
sia pure pronunziato inaudita altera parte ex art. 473 bis. 15 c.p.c., ha ordinato la collocazione del minore presso il padre in Viareggio, ritenendo maggiormente rispondente all'interesse del bambino avere "una stabile organizzazione di vita", "un'abitazione adeguata e prossima ad altre figure familiari di riferimento (nonni paterni)", che, invece, la collocazione presso la madre non garantisce,
a causa del suo "stile di vita sregolato", caratterizzato da frequenti cambi di residenza collegati a lavori saltuari e a relazioni affettive precarie, nonché, in via decisiva, a causa della recentissima convalida di sfratto per morosità della casa in Carrara, a fronte della quale la _1 ha solo espresso l'idea di trovare accoglienza con i figli in un istituto di suore.
"A ciò si aggiunga che, attesi gli ottimi rapporti tra il ricorrente e Persona_2 padre di R_
gli stessi hanno manifestato la volontà di collaborare affinché i due fratelli possano mantenere un legame costante e continuativo, garantendo quotidiani contatti telefonici e videochiamate e facendoli incontrare quanto più possibile durante l'anno.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopraindicate, il Collegio ritiene che la soluzione maggiormente rispondente all'interesse di PE sia quella dell'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre a DR.
Giova precisare che il Tribunale ha ritenuto di non dover procedere all'ascolto della minore, in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età della stessa e degli esiti degli accertamenti peritali e dell'attività di osservazione svolta dai Servizi Sociali e dal curatore speciale,
che è stato nominato proprio al fine di rappresentare gli interessi della minore nel presente giudizio.
Quanto al regime di frequentazione della minore con la madre, alla luce delle condivisibili valutazioni espresse dal CTU, si dispone quanto segue.
Fermo restando l'obbligo per i genitori di condividere reciprocamente tutte le informazioni riguardanti la figlia (scuola, attività extrascolastiche, salute, amici, sport ecc.), si stabilisce che,
compatibilmente con gli interessi della minore e con i suoi impegni scolastici, Controparte 1 possa vedere e stare per un weekend al mese con la figlia PE preferibilmente anche insieme al fratello
Per 3 previo accordo con Parte_1 sui giorni e sul luogo di permanenza della bambina con la resistente, in Italia o a DR.
Come suggerito dalla CTU, qualora la resistente si rechi in visita dal proprio padre che risiede in
Inghilterra, potrà stare con la figlia anche per il pernottamento, purché ciò non comprometta la frequenza a scuola della stessa.
La resistente potrà telefonare e videochiamare la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli interessi della minore e con gli impegni scolastici della stessa, richiamandosi sul punto quanto
Per osservato dalla CTU "Nell'interesse psicologico ed emotivo di garantire il diritto ad di mantenere la relazione con entrambi i genitori si raccomanda che ciascuno di loro non solo mantenga il proprio telefono operativo, cioè utile allo scopo, ma che:
Per
- Sia messo a disposizione di un cellulare in disuso o, se nuovo, un modello base purché con connessione internet, attraverso il quale la bambina possa chiamare i genitori quando è con uno di
Per_ loro. Tale cellulare non sarà a disposizione di al di fuori delle videochiamate con i genitori ai quali spetta, però, il compito di assicurarsi che detto cellulare sia carico e funzionante. Si intende,
in questo modo, supportare soprattutto la madre la quale ha detto sia che il suo cellulare "è uno strumento di lavoro e spesso è scarico" e ciò può essere motivo della brevità delle videochiamate padre-figlia, sia che la disponibilità alle chiamate non sia vincolata alla sua presenza. -Si raccomanda che la durata delle videochiamate sia funzionale al mantenimento del diritto alla relazione della figlia con i genitori, pertanto sia riservato uno spazio personale e un tempo congruo considerata anche la propensione al dialogo della bambina.
In particolare quando la bambina si troverà con la madre, la stessa garantirà al padre di fornirgli informazioni aggiornate".
Per le festività natalizie (che si suddividono in due periodi da trascorrersi alternativamente con i genitori: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza.
Rispetto alle vacanze nel periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia 22
giorni, anche non consecutivi, in Italia o altrove, con la precisazione che la comunicazione del periodo e del luogo prescelto dovrà avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quanto riguarda il giorno del compleanno di PE si invitano i genitori mantenere la modalità
degli stessi individuata precedentemente o di trascorrerlo insieme alla figlia, rimanendo nella loro facoltà la scelta del luogo (Italia o DR) in cui festeggiare tale ricorrenza.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, compatibilmente con gli interessi del minore e con i suoi impegni scolastici.
Come suggerito dalla CTU (p. 72 elaborato peritale), si invita la resistente a seguire un percorso psicoterapeutico, nonché si pone a carico delle parti l'obbligo di far seguire alla minore un percorso psicoterapeutico.
Per quanto concerne le statuizioni economiche in merito al mantenimento della minore, attese la precaria condizione economica della resistente e la disponibilità manifestata dal padre di provvedere all'integrale mantenimento della figlia ordinario e straordinario (v. note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis.28 c.p.c. di parte ricorrente), si pongono integralmente a carico del ricorrente gli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario della stessa.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento
(indeterminabile - complessità bassa) ad esclusione della fase introduttiva e della fase istruttoria per le quali può essere applicata la tariffa minima.
Le spese di CTU e di CTP di parte ricorrente devono essere definitivamente poste a carico di parte resistente.
Compensa le spese di lite nei rapporti tra il curatore speciale (il cui compenso da porsi a carico dell'Erario è liquidato con separato decreto) e le parti, non ravvisandosi una soccombenza in senso tecnico in quanto la nomina del curatore speciale si è resa necessaria, nell'interesse della minore, in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in modifica delle condizioni previste con ordinanza n. 2945/2023 del 01/06/2023, dispone l'affido in forma condivisa di PE ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il ricorrente a DR;
2) dispone, quanto al regime di frequentazione della minore con il genitore non collocatario e all'obbligo di mantenimento, come in parte motiva;
3) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 6111,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, spese per marca da bollo e spese di notifica;
4) Pone le spese di CTU e di CTP di parte ricorrente a carico di parte resistente. 5) Compensa le spese di lite nei rapporti tra le parti ed il Curatore Speciale.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli