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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7524/2021 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Di Terlizzi, come da procura speciale Parte_1 alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: congedo di maternità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 28.10.2021, la ricorrente chiedeva accertarsi il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità per il periodo 8.8.2018-14.1.2019 chiedendo, altresì, per il medesimo periodo il riconoscimento del premio nascita. Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il congedo di maternità per il periodo agosto-2018-gennaio 2019, nonché il premio nascita;
per l'effetto condannare l Controparte_2 in persona del suo presidente o legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle prestazioni
[...] richieste, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito soddisfo” . Vinte le spese di lite.
pagina 1 di 4 Costituitosi in giudizio, l contestava in fatto e in diritto le Controparte_1 argomentazioni della ricorrente, chiedendo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza;
in subordine, chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso o comunque rigettarlo, per “avvenuto adempimento della prestazione in data anteriore al deposito del ricorso”.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
17.9.2025, tenuta secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Una parte delle domande azionate in ricorso può essere definita mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere. Per il resto, il ricorso è fondato.
2.1 La disciplina del congedo di maternità è stata regolamentata dal Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001), che ha stabilito un sistema articolato di tutele per le lavoratrici madri. La disciplina ha previsto che le lavoratrici dipendenti abbiano diritto a un periodo di astensione obbligatoria che si estende normalmente, dai due mesi precedenti la data del presunto parto fino ai tre mesi successivi al parto stesso. Durante questo periodo, l'art.22 del Testo
Unico ha riconosciuto che le “lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all' articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.633, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n.33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.”.
Il presente giudizio verte sul diritto al congedo di maternità per le lavoratrici disoccupate che percepiscono l'indennità NASpi, che è disciplinato dall'art. 24 del D.lgs. 151/2001 “prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico”. La norma citata ha stabilito che le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità, purché tra l'inizio della disoccupazione e quello del congedo non siano decorsi più di sessanta giorni. Il comma 4 ha previsto che “qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione”. Secondo la normativa citata, dunque, le lavoratrici disoccupate che percepiscono NASpi hanno pieno diritto al congedo di maternità e alla relativa indennità, che sostituisce temporaneamente l'indennità di disoccupazione durante il periodo di astensione obbligatoria.
Quanto al premio nascita, non si approfondirà la relativa disciplina, essendo intervenuto l'adempimento della prestazione, da parte dell' ancor prima del deposito del ricorso. CP_2
pagina 2 di 4 2.2 Nel caso di specie, la parte resistente, con memoria di costituzione e risposta, ha eccepito “l'avvenuto pagamento delle prestazioni richieste”, depositando i prospetti di pagamento dell'indennità di maternità e del premio nascita, (doc.1 e 2 – in uno alla memoria di costituzione e risposta del 13.6.2022).
Dalla documentazione versata in atti emerge che è stato riconosciuto, in data 15.11.2018, l'importo di €
3.528,00 (netto € 3.077,87) a titolo di indennità di maternità, per il solo periodo 8.8.2018 31.10.2018 e l'importo netto di € 800,00 a titolo di premio nascita in data 3.12.2018.
Entrambe le prestazioni citate sono state erogate da parte dell'Ente pubblico, prima del deposito del presente ricorso datato 28.10.2021.
La parte ricorrente, pur riconoscendo i pagamenti citati, ha lamentato con note del 8.5.2023,
l'immotivata interruzione dell'erogazione da parte dell' per il periodo successivo, ovvero CP_2 dall'1.11.2018 al 14.1.2019, pure richiesto in ricorso.
2.3 Con riferimento alla domanda relativa al premio nascita e al periodo di indennità di maternità per il periodo 8.8.2018 al 31.1.2018 può essere quindi dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che la parte ricorrente ha dichiarato e riconosciuto come avvenuti i relativi pagamenti.
Va puntualizzato che il Giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, può in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il
Giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie è documentalmente provato che l' abbia provveduto all'integrale erogazione del CP_2 premio di nascita richiesto dalla ricorrente, e seppure parzialmente quanto al periodo 8.8.2018-
31.10.2018, alla erogazione della indennità di maternità (doc. 1 e 2 - in uno alla memoria di costituzione e risposta).
Tali circostanze determinano il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito limitatamente a tale specifica domanda, dovendo dichiarare in parte qua la cessata materia del contendere.
2.4. Quanto, invece, alla richiesta relativa al riconoscimento dell'indennità di maternità per il periodo successivo, dal 1.11.2018 al 14.1.2019, la domanda merita integrale accoglimento.
L' ha regolarmente erogato, come detto, l'indennità di maternità al periodo precedente (8.8.2018 al CP_2
31.10.2018), riconoscendo la fondatezza del diritto, perciò l'interruzione dell'erogazione, per il periodo successivo dal 1.11.2018 al 14.1.2019, risulta del tutto immotivata.
pagina 3 di 4 Nella memoria di costituzione e risposta non è stata fornita alcuna spiegazione plausibile, né risulta documentato il venir meno dei presupposti che avevano legittimato l'erogazione del trattamento per il periodo precedente. CP_ L' non ha inteso replicare all'eccezione della parte ricorrente con note di trattazione scritta, non risultando agli atti alcun deposito.
Sul punto la disciplina sopra citata non prevede alcuna interruzione automatica dell'indennità di maternità durante il periodo di astensione obbligatoria, che deve considerarsi un continuum di tutela economica e sociale della lavoratrice madre. L'art. 23 del D.lgs. 151/2001 ha stabilito che l'indennità deve essere calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera del periodo immediatamente precedente l'inizio del congedo, senza soluzione di continuità per l'intero periodo di astensione obbligatoria.
Per tali ragioni deve riconoscersi il diritto della ricorrente al riconoscimento della indennità di maternità dall'1.11.2018 al 14.1.2019.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7524/2021, proposto dalla ricorrente, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere, relativamente alla domanda di riconoscimento del premio nascita e dell'indennità di maternità, per il periodo 8.8.2018 31.10.2018, per cui è intervenuto integrale pagamento delle somme;
- accoglie la domanda relativamente al riconoscimento del diritto all'indennità di maternità, per il periodo 1.11.2018 al 14.1.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_2 dell'indennità per il periodo dall'1.11.2018 al 14.1.2019, nella misura dell'80% della retribuzione giornaliera secondo i parametri di cui agli artt.22 e 23 del D.lgs. 151/2001, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna rata mensile sino al saldo;
- spese compensate.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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