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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 537.
(Rappresentante del proprietario)
Chi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' stato designato a rappresentare il proprietario, a termini dell'articolo 54 del codice per la marina mercantile, deve entro sei mesi dalla data stessa presentare la dichiarazione di cui all'articolo 317 del presente regolamento.
In caso di mancata presentazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 318 e seguenti del regolamento stesso.
(Rappresentante del proprietario)
Chi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' stato designato a rappresentare il proprietario, a termini dell'articolo 54 del codice per la marina mercantile, deve entro sei mesi dalla data stessa presentare la dichiarazione di cui all'articolo 317 del presente regolamento.
In caso di mancata presentazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 318 e seguenti del regolamento stesso.
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Titolo III ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI Capo I GIUDICE DELL'ESECUZIONE Art. 665. […]
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