Articolo 537 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 536Articolo 538
Versione
6 maggio 1952
Art. 537.
(Rappresentante del proprietario)


Chi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' stato designato a rappresentare il proprietario, a termini dell'articolo 54 del codice per la marina mercantile, deve entro sei mesi dalla data stessa presentare la dichiarazione di cui all'articolo 317 del presente regolamento.
In caso di mancata presentazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 318 e seguenti del regolamento stesso.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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