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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/10/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 320/2024
N. R.G. 320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 320/2024 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mantovani
PARTE OPPOSTA
C O N T R O
, residente in [...] CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Renato Pulcini del foro di Brescia
PARTE OPPONENTE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte opposta così conclude:
“1. respingere l'opposizione di CP_1
2. condannare ai sensi dell'art.96/3-4 c.p.c. al pagamento in favore di CP_1 di una somma equitativamente determinata e in favore della cassa delle Parte_1 ammende di un importo nei limiti di cui all'art.96/4 c.p.c.; pagina 1 di 5 3. con vittoria di spese (anche generali) e compenso di avvocato, Iva e Cnpa.”
Parte opponente così conclude:
“- Preliminarmente, rilevare la mancanza di interesse ad agire venga ex art.100 c.p.c.;
c) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1242 e 1243 del c.c., la “compensazione” dei debiti che reciprocamente esistono tra le parti;
f) disporre la cessazione della detrazione del 1/5 della pensione intestata ad
[...]
e la ripetizione degli importi finora prelevati, per effetto della cassazione della CP_1 sent. 179/16 e caducazione della sent. 252/17, ai sensi del 2^ comma dell'art. 336 del c.p.c.;
g) condannare al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali e per la lite temeraria;
- dichiarare cessata la materia del contendere sulle domande a), b), d), e) di
[...]
” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per “opposizione all'atto esecutivo ex art. 615, C. 2 c.p.c.” dd. 23.10.2023 chiedeva, per quanto qui rileva, di sospendere la procedura CP_1 esecutiva immobiliare n° 151/2019 e di “accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1242 e 21243 del codice civile, la compensazione dei debiti che reciprocamente esistono tra le parti”.
Con provvedimento dd. 2.11.2023, l'adito giudice dell'esecuzione, rilevato, fra l'altro, che aveva proposto opposizione per eccepire l'avvenuta estinzione CP_1 del proprio debito per compensazione con la somma di € 180.000,00 portata in una cambiale emessa in suo favore dalla creditrice, con ciò facendo valere una ragione già dedotta in altro precedente analogo ricorso ex art. 615, 2° co., c.p.c., ravvisava un duplice profilo di inammissibilità: uno ex art. 669 septies c.p.c. (ritenuto applicabile anche all'istanza di sospensione, perché avente natura cautelare, in ragione del disposto dell'art. 669 quaterdecies c.p.c.) con specifico riferimento all'istanza presentata ai sensi dell'art. 624 c.p.c., in quanto preceduta da altra analoga istanza, e l'altro per tardività, per essere stata l'opposizione proposta dopo che era stata disposta la vendita nella procedura esecutiva;
pertanto, non concedeva inaudita altera parte l'invocata sospensione della procedura esecutiva e fissava l'udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale, con successivo provvedimento dd. 19.12.2023, rigettava l'istanza di sospensione, condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite e assegnava alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Nell'osservanza di tale termine conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per chiedere di respingere l'opposizione e di condannarlo ai sensi dell'art. 96, 3° e
[...]
4° co., c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata in suo favore e di una somma quantificata nei limiti di legge in favore della cassa delle ammende,
pagina 2 di 5 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto proposta dopo l'ordinanza di vendita, e per violazione dell'art. 669 septies c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito.
Nel costituirsi in giudizio, deduceva che l'iniziativa processuale di CP_1 controparte non era sorretta da interesse ad agire e che il proprio controcredito eccepito in compensazione trovava fondamento nella sentenza n° 325/2021 della sezione penale della locale Corte di Appello, da considerare quale “fatto sopravvenuto”, per aver riconosciuto l'autenticità della sottoscrizione di sulla cambiale di € 180.000,00 Parte_1 emessa in favore di suo padre , di cui egli era unico erede testamentario;
Persona_1 concludeva chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare la compensazione dei contrapposti debiti, nonché di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare e delle prenotazioni del diritto di ipoteca su alcuni immobili a lui intestati.
Va preliminarmente rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni ha dedotto e documentato che medio tempore la procedura esecutiva CP_1 immobiliare n° 151/2019, nel cui ambito era stato depositato il ricorso ex art. 615, 2° co., c.p.c. introduttivo della precedente fase sommaria, è stata dichiarata esaurita con la distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato.
Tale sopravvenienza comporta, di fatto, la sostanziale cessazione della materia del contendere, non avendo più allo stato le parti un concreto interesse giuridico a una pronuncia nel merito, che va, quindi, esaminato unicamente ai fini della regolamentazione degli oneri di procedura in base al principio della soccombenza virtuale, che viene in rilievo quando, come nel caso di specie, sul punto non è stato raggiunto un accordo.
Al riguardo non appare condivisibile l'assunto di , secondo cui la CP_1 controparte, anche prima della detta sopravvenienza, non aveva alcun concreto interesse giuridico all'introduzione del presente giudizio.
Premesso che, avendo con il ricorso dd. 23.10.2023 eccepito CP_1
l'estinzione del credito azionato in executivis per compensazione ex artt. 1242, 1243 c.c. e, quindi, contestato il diritto della controparte a procedere in via esecutiva, il presente procedimento va ricondotto nel campo applicativo dell'art. 615 c.p.c., mette conto rilevare che, nel disciplinare il giudizio di opposizione dopo l'ultimazione della fase sommaria, il 2° della citata disposizione codicistica prevede che l'introduzione della successiva fase di merito sia effettuata “a cura della parte interessata”, che può essere individuata anche nel creditore procedente, essendo anche a lui riferibile un concreto interesse giuridico a conseguire una pronuncia con efficacia di giudicato sull'inammissibilità e/o sull'infondatezza dell'opposizione proposta dal debitore esecutato.
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è, infatti, avuto modo di precisare che “il provvedimento con cui viene decisa la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo” e che al creditore opposto è comunque pagina 3 di 5 ascrivibile l'interesse “ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, onde ottenere una decisione a cognizione piena, in primo luogo sulla stessa ammissibilità e procedibilità di detta opposizione…” e, quindi, “un accertamento definitivo a cognizione piena sulla sussistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato” (v., in motivazione, Cass., n° 3019/2021).
In adesione a tale impostazione interpretativa, da cui non vi è motivo di discostarsi, vi è, quindi, ragione di ritenere che l'iniziativa assunta da Parte_1 con la citazione introduttiva del presente giudizio fosse inizialmente sorretta da un interesse giuridico valorizzabile ai fini e per gi effetti di cui all'art. 100 c.p.c..
Ciò detto, mette conto rilevare che alla data di deposito del ricorso introduttivo della fase sommaria, era già stata ordinata la vendita con provvedimento dd. 28.11.2022 (v. doc. n° 8 di parte opposta), il che, stante il disposto del 2° co. dell'art. 615 c.p.c., avrebbe imposto una declaratoria di inammissibilità, ove nelle more del presente giudizio la procedura esecutiva non fosse stata portata a compimento con la vendita di quanto pignorato e la distribuzione del relativo ricavato.
Nel detto ricorso , infatti, non fece valere fatti sopravvenuti alla CP_1 detta ordinanza, avendo fondato l'eccezione di compensazione su cambiale dd. 7.8.2008, quindi emessa in epoca di gran lunga anteriore;
né sotto il profilo in esame è ascrivibile rilievo alla sentenza della sezione penale della locale Corte di Appello n° 325/2021 (che, stando alla prospettazione dell'opponente, avrebbe accertato l'autenticità della sottoscrizione a nome di apposta sul detto titolo di credito), sia perché ai Parte_1 fini dell'eccezione di compensazione rileva la data di emissione della detta cambiale, sia comunque perché, come si desume dai riferimenti temporali riportati dallo stesso in comparsa di costituzione, la sentenza in sede penale è stata emessa nel CP_1 dicembre 2021 ed è divenuta irrevocabile nel maggio dell'anno successivo, quindi prima del provvedimento con cui è stata disposta la vendita.
Lo stesso dicasi per la sentenza della Corte di Cassazione n° 27101/2021 pure menzionata nel ricorso dd. 23.10.2023.
Il che appare sufficiente a giustificare una declaratoria di soccombenza virtuale a carico dell'opponente , ragion per cui va ritenuto superflua ogni ulteriore CP_1 considerazione sulle altre questioni dedotte in causa.
Le spese di lite, liquidate (previa riduzione dei valori medi, avuto riguardo alla non particolare complessità della causa, all'omesso espletamento di attività istruttoria e al fatto che in sede decisionale non vi è stata necessità di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi) come da dispositivo, devono, quindi, gravare su . CP_1
Appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. di in quanto l'opposizione de qua, risultando proposta per motivi Parte_1
(l'eccezione di compensazione ex art. 1243 c.c. e l'asserita incidenza della sentenza della Suprema Corte n° 27101/2021 sulla procedura esecutiva immobiliare n° 151/2019) già pagina 4 di 5 oggetto di precedenti analoghe istanze ex artt. 624, 615, 2° co., c.p.c. disattese dal giudice dell'esecuzione procedente con provvedimenti che, per quanto consta, non sono poi stati oggetto di reclamo, rivela una sostanziale consapevolezza, in capo all'opponente, dell'infondatezza della propria prospettazione (con ciò risolvendosi, di un fatto, in un abuso del processo) o quantomeno una grave carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di tale consapevolezza, il che è valorizzabile ai fini e per gli effetti del 3° e del 4° co. dell'art. 96 c.p.c., ragion per cui l'opponente va condannato a pagare (alla controparte e alla cassa delle ammende) gli ulteriori importi indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da nei confronti di , disattesa ogni diversa Parte_1 CP_1 domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in € 3.808,00 per compenso, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna, ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° co., c.p.c. a pagare la CP_1 somma di € 500,00 a e la somma di € 500,00 alla cassa delle Parte_1 ammende.
Così deciso in Trento in data 9.10.2025 Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 5 di 5
N. R.G. 320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 320/2024 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mantovani
PARTE OPPOSTA
C O N T R O
, residente in [...] CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Renato Pulcini del foro di Brescia
PARTE OPPONENTE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte opposta così conclude:
“1. respingere l'opposizione di CP_1
2. condannare ai sensi dell'art.96/3-4 c.p.c. al pagamento in favore di CP_1 di una somma equitativamente determinata e in favore della cassa delle Parte_1 ammende di un importo nei limiti di cui all'art.96/4 c.p.c.; pagina 1 di 5 3. con vittoria di spese (anche generali) e compenso di avvocato, Iva e Cnpa.”
Parte opponente così conclude:
“- Preliminarmente, rilevare la mancanza di interesse ad agire venga ex art.100 c.p.c.;
c) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1242 e 1243 del c.c., la “compensazione” dei debiti che reciprocamente esistono tra le parti;
f) disporre la cessazione della detrazione del 1/5 della pensione intestata ad
[...]
e la ripetizione degli importi finora prelevati, per effetto della cassazione della CP_1 sent. 179/16 e caducazione della sent. 252/17, ai sensi del 2^ comma dell'art. 336 del c.p.c.;
g) condannare al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali e per la lite temeraria;
- dichiarare cessata la materia del contendere sulle domande a), b), d), e) di
[...]
” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per “opposizione all'atto esecutivo ex art. 615, C. 2 c.p.c.” dd. 23.10.2023 chiedeva, per quanto qui rileva, di sospendere la procedura CP_1 esecutiva immobiliare n° 151/2019 e di “accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1242 e 21243 del codice civile, la compensazione dei debiti che reciprocamente esistono tra le parti”.
Con provvedimento dd. 2.11.2023, l'adito giudice dell'esecuzione, rilevato, fra l'altro, che aveva proposto opposizione per eccepire l'avvenuta estinzione CP_1 del proprio debito per compensazione con la somma di € 180.000,00 portata in una cambiale emessa in suo favore dalla creditrice, con ciò facendo valere una ragione già dedotta in altro precedente analogo ricorso ex art. 615, 2° co., c.p.c., ravvisava un duplice profilo di inammissibilità: uno ex art. 669 septies c.p.c. (ritenuto applicabile anche all'istanza di sospensione, perché avente natura cautelare, in ragione del disposto dell'art. 669 quaterdecies c.p.c.) con specifico riferimento all'istanza presentata ai sensi dell'art. 624 c.p.c., in quanto preceduta da altra analoga istanza, e l'altro per tardività, per essere stata l'opposizione proposta dopo che era stata disposta la vendita nella procedura esecutiva;
pertanto, non concedeva inaudita altera parte l'invocata sospensione della procedura esecutiva e fissava l'udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale, con successivo provvedimento dd. 19.12.2023, rigettava l'istanza di sospensione, condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite e assegnava alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Nell'osservanza di tale termine conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per chiedere di respingere l'opposizione e di condannarlo ai sensi dell'art. 96, 3° e
[...]
4° co., c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata in suo favore e di una somma quantificata nei limiti di legge in favore della cassa delle ammende,
pagina 2 di 5 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto proposta dopo l'ordinanza di vendita, e per violazione dell'art. 669 septies c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito.
Nel costituirsi in giudizio, deduceva che l'iniziativa processuale di CP_1 controparte non era sorretta da interesse ad agire e che il proprio controcredito eccepito in compensazione trovava fondamento nella sentenza n° 325/2021 della sezione penale della locale Corte di Appello, da considerare quale “fatto sopravvenuto”, per aver riconosciuto l'autenticità della sottoscrizione di sulla cambiale di € 180.000,00 Parte_1 emessa in favore di suo padre , di cui egli era unico erede testamentario;
Persona_1 concludeva chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare la compensazione dei contrapposti debiti, nonché di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare e delle prenotazioni del diritto di ipoteca su alcuni immobili a lui intestati.
Va preliminarmente rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni ha dedotto e documentato che medio tempore la procedura esecutiva CP_1 immobiliare n° 151/2019, nel cui ambito era stato depositato il ricorso ex art. 615, 2° co., c.p.c. introduttivo della precedente fase sommaria, è stata dichiarata esaurita con la distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato.
Tale sopravvenienza comporta, di fatto, la sostanziale cessazione della materia del contendere, non avendo più allo stato le parti un concreto interesse giuridico a una pronuncia nel merito, che va, quindi, esaminato unicamente ai fini della regolamentazione degli oneri di procedura in base al principio della soccombenza virtuale, che viene in rilievo quando, come nel caso di specie, sul punto non è stato raggiunto un accordo.
Al riguardo non appare condivisibile l'assunto di , secondo cui la CP_1 controparte, anche prima della detta sopravvenienza, non aveva alcun concreto interesse giuridico all'introduzione del presente giudizio.
Premesso che, avendo con il ricorso dd. 23.10.2023 eccepito CP_1
l'estinzione del credito azionato in executivis per compensazione ex artt. 1242, 1243 c.c. e, quindi, contestato il diritto della controparte a procedere in via esecutiva, il presente procedimento va ricondotto nel campo applicativo dell'art. 615 c.p.c., mette conto rilevare che, nel disciplinare il giudizio di opposizione dopo l'ultimazione della fase sommaria, il 2° della citata disposizione codicistica prevede che l'introduzione della successiva fase di merito sia effettuata “a cura della parte interessata”, che può essere individuata anche nel creditore procedente, essendo anche a lui riferibile un concreto interesse giuridico a conseguire una pronuncia con efficacia di giudicato sull'inammissibilità e/o sull'infondatezza dell'opposizione proposta dal debitore esecutato.
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è, infatti, avuto modo di precisare che “il provvedimento con cui viene decisa la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo” e che al creditore opposto è comunque pagina 3 di 5 ascrivibile l'interesse “ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, onde ottenere una decisione a cognizione piena, in primo luogo sulla stessa ammissibilità e procedibilità di detta opposizione…” e, quindi, “un accertamento definitivo a cognizione piena sulla sussistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato” (v., in motivazione, Cass., n° 3019/2021).
In adesione a tale impostazione interpretativa, da cui non vi è motivo di discostarsi, vi è, quindi, ragione di ritenere che l'iniziativa assunta da Parte_1 con la citazione introduttiva del presente giudizio fosse inizialmente sorretta da un interesse giuridico valorizzabile ai fini e per gi effetti di cui all'art. 100 c.p.c..
Ciò detto, mette conto rilevare che alla data di deposito del ricorso introduttivo della fase sommaria, era già stata ordinata la vendita con provvedimento dd. 28.11.2022 (v. doc. n° 8 di parte opposta), il che, stante il disposto del 2° co. dell'art. 615 c.p.c., avrebbe imposto una declaratoria di inammissibilità, ove nelle more del presente giudizio la procedura esecutiva non fosse stata portata a compimento con la vendita di quanto pignorato e la distribuzione del relativo ricavato.
Nel detto ricorso , infatti, non fece valere fatti sopravvenuti alla CP_1 detta ordinanza, avendo fondato l'eccezione di compensazione su cambiale dd. 7.8.2008, quindi emessa in epoca di gran lunga anteriore;
né sotto il profilo in esame è ascrivibile rilievo alla sentenza della sezione penale della locale Corte di Appello n° 325/2021 (che, stando alla prospettazione dell'opponente, avrebbe accertato l'autenticità della sottoscrizione a nome di apposta sul detto titolo di credito), sia perché ai Parte_1 fini dell'eccezione di compensazione rileva la data di emissione della detta cambiale, sia comunque perché, come si desume dai riferimenti temporali riportati dallo stesso in comparsa di costituzione, la sentenza in sede penale è stata emessa nel CP_1 dicembre 2021 ed è divenuta irrevocabile nel maggio dell'anno successivo, quindi prima del provvedimento con cui è stata disposta la vendita.
Lo stesso dicasi per la sentenza della Corte di Cassazione n° 27101/2021 pure menzionata nel ricorso dd. 23.10.2023.
Il che appare sufficiente a giustificare una declaratoria di soccombenza virtuale a carico dell'opponente , ragion per cui va ritenuto superflua ogni ulteriore CP_1 considerazione sulle altre questioni dedotte in causa.
Le spese di lite, liquidate (previa riduzione dei valori medi, avuto riguardo alla non particolare complessità della causa, all'omesso espletamento di attività istruttoria e al fatto che in sede decisionale non vi è stata necessità di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi) come da dispositivo, devono, quindi, gravare su . CP_1
Appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. di in quanto l'opposizione de qua, risultando proposta per motivi Parte_1
(l'eccezione di compensazione ex art. 1243 c.c. e l'asserita incidenza della sentenza della Suprema Corte n° 27101/2021 sulla procedura esecutiva immobiliare n° 151/2019) già pagina 4 di 5 oggetto di precedenti analoghe istanze ex artt. 624, 615, 2° co., c.p.c. disattese dal giudice dell'esecuzione procedente con provvedimenti che, per quanto consta, non sono poi stati oggetto di reclamo, rivela una sostanziale consapevolezza, in capo all'opponente, dell'infondatezza della propria prospettazione (con ciò risolvendosi, di un fatto, in un abuso del processo) o quantomeno una grave carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di tale consapevolezza, il che è valorizzabile ai fini e per gli effetti del 3° e del 4° co. dell'art. 96 c.p.c., ragion per cui l'opponente va condannato a pagare (alla controparte e alla cassa delle ammende) gli ulteriori importi indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da nei confronti di , disattesa ogni diversa Parte_1 CP_1 domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in € 3.808,00 per compenso, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna, ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° co., c.p.c. a pagare la CP_1 somma di € 500,00 a e la somma di € 500,00 alla cassa delle Parte_1 ammende.
Così deciso in Trento in data 9.10.2025 Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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