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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/05/2024, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
N. 358/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine all' 8 marzo
2024) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 700/2022 pubblicata in data 20.4.2022 dal Giudice del Lavoro di Palmi vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avvocati Danilo Parte_1
Romano e Giovanni Taccone
– appellante -
E in proprio e quale mandatario di Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Fazio CP_2
nonchè
con l' Avv. Emilia Todarello Controparte_3
- appellati -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, chiedeva che venisse dichiarata Pt_1 l'illegittimità e, dunque, che si disponesse l'annullamento del ruolo di alcuni avvisi di addebito per contributi previdenziali, deducendo l'intervenuta prescrizione del relativo credito contributivo.
CP_ Nella contumacia dell e resistendo l' il giudice di primo Controparte_3
grado qualificava la domanda come di accertamento negativo del credito contributivo e, pur dando atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l'interesse ad agire, riteneva quest'ultimo sussistente.
Inoltre, dava atto dell'esistenza di difformità di opinioni giurisprudenziali relativamente alla durata del termine di prescrizione (se decennale o quinquennale) e dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da tale avviso di addebito, per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Dichiarava interamente compensate le spese tra le parti, motivando tale decisione con l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale (Il contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.).
Avverso la sentenza propone appello limitatamente alla disposta Pt_1
compensazione delle spese, premettendo che “Il contrasto al quale il Giudice si riferisce, è quello riguardante il termine di prescrizione della cartella esattoriale dopo la sua notifica”, e deducendo che esso era stato, in realtà, risolto, dall'intervento delle
SS.UU risalente al 2016, cui avevano fatto seguito altre sentenze confermative della durata quinquennale del termine.
CP_ L' e l' hanno chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_4
invocando anche l'applicazione dell'art. 3 bis d.L. 146/2021
Sono state depositate note nel termine del 8 marzo 2024; la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16.4. 2024.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va chiarito che nessuna influenza sull'odierno thema decidendum può assumere il disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e
12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15).
Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e
170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.
9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
Ciò posto, il regime di applicazione anche ai procedimenti pendenti della disposizione che limita a casi tassativi la possibilità di impugnare direttamente il ruolo o la cartella non notificata va però pur sempre coordinato con le regole che governano il procedimento, e specificamente con il principio della formazione del giudicato interno, che nella specie si è indubbiamente concretizzato per effetto della mancata impugnazione della statuizione espressa del giudice sulla sussistenza dell'interesse ad agire, essendo configurabile il giudicato interno anche con riguardo all'interesse ad agire (Sez. L, Sentenza n. 1981 del 08/03/1999).
La definitività di tale accertamento non può essere intaccata - per giurisprudenza costante – neppure dalle modifiche normative che siano intervenute nel corso del procedimento, come è avvenuto nel caso in esame, essendosi puntualizzato che
“Le modifiche normative incidenti sulla questione dedotta in lite, entrate in vigore nel corso del giudizio d'appello, non contenenti un'espressa previsione di retroattività, non possono essere invocate ed applicate in contrasto con il giudicato interno formatosi sulla questione, tanto più se la soluzione prospettata in conformità con la nuova norma comporti l'introduzione di una nuova "causa petendi", non compresa nella domanda originaria e nell'atto di appello. (Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 29/08/2007).
Con altra pronuncia, che tra l'altro si occupava dell'applicabilità di una norma –
l'art. 43 L. n. 289 del 2002 - la quale, dettando disposizioni in materia di contributi per i lavoratori dello spettacolo, prevedeva l'applicazione di esse “…anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge", ha tuttavia ribadito l'intangibilità del giudicato interno, precisando che “Lo “ius superveniens" è applicabile di ufficio, ma tale applicabilità va combinata col principio dell'onere di impugnazione e di preclusione.
L'applicabilità dello "ius superveniens" trova un limite nella formazione del giudicato interno. Se lo "ius superveniens" viene emanato, come nella fattispecie, pendente il giudizio di appello, occorre esaminare se sia formato tra le parti un giudicato interno in ragione della mancata impugnazione di una statuizione del giudice di primo grado. (Sez
L. Sentenza n. 21382 del 07/08/2008).
Nel caso in esame è indubbio che circa la sussistenza dell'interesse ad agire il giudice di primo grado si fosse espresso esplicitamente e che tale parte della pronuncia abbia dato luogo a un giudicato interno, in assenza di impugnazione (principale o incidentale) da parte degli odierni appellati.
Sicchè resta ferma la decisione sull'intervenuta prescrizione dei crediti.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile.
La decisione di compensare le spese del giudizio è stata motivata dal giudice di primo grado in ragione della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, che, però, non riguardava solo la durata del termine prescrizionale, come invece assume l'appellante, bensì anche l'interesse a proporre opposizione avverso gli estratti di ruolo, come si evince chiaramente dal fatto che la sentenza si dilunga nella illustrazione di tale contrasto, definendolo “serio” e dando atto di avere modificato il proprio ordinamento sul punto.
Non vi è ragione per ritenere che la sentenza, nel dare atto che “Il contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.” intendesse riferirsi solo alle diversità di opinioni giurisprudenziali riguardanti la durata del termine di prescrizione e non a quelle riferibili all'interesse ad agire, sia perché l'uso della parola “contrasto”, al singolare, non è significativa, ben potendo essere riferita all'intero quadro delle divergenze prima illustrate, sia perché non si comprenderebbe per quale motivo il giudice non avrebbe dovuto porre a base della decisione di compensare quel contrasto su cui si era ampiamente dilungato e rispetto al quale aveva addirittura spiegato di avere mutato la propria opinione.
Poiché l'appello non affronta per nulla questa parte della decisione sulla compensazione, esso è da qualificare come inammissibile, per violazione dei requisiti fissati dall'art. 434 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo al valore della causa, corrispondente all'importo delle spese cui avrebbe avuto diritto l'appellante per il giudizio di primo grado, se l'appello fosse stato accolto (€ 884,5 valori dimidiati ), con applicazione delle tariffe minime, stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
CP_
, ed avverso la sentenza n. 700/2022 Controparte_4 CP_2
pubblicata in data 20.4.2022 dal Giudice del Lavoro di Palmi :
dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante a rifondere agli appellati e da intendere quale unica CP_1 CP_2
parte) le spese di questo grado, che liquida in € 961,5, oltre accessori di legge;
nulla sulle spese, in favore dell' . Controparte_4
Dà atto che l'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16.4.2024 .
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine all' 8 marzo
2024) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 700/2022 pubblicata in data 20.4.2022 dal Giudice del Lavoro di Palmi vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avvocati Danilo Parte_1
Romano e Giovanni Taccone
– appellante -
E in proprio e quale mandatario di Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Fazio CP_2
nonchè
con l' Avv. Emilia Todarello Controparte_3
- appellati -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, chiedeva che venisse dichiarata Pt_1 l'illegittimità e, dunque, che si disponesse l'annullamento del ruolo di alcuni avvisi di addebito per contributi previdenziali, deducendo l'intervenuta prescrizione del relativo credito contributivo.
CP_ Nella contumacia dell e resistendo l' il giudice di primo Controparte_3
grado qualificava la domanda come di accertamento negativo del credito contributivo e, pur dando atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l'interesse ad agire, riteneva quest'ultimo sussistente.
Inoltre, dava atto dell'esistenza di difformità di opinioni giurisprudenziali relativamente alla durata del termine di prescrizione (se decennale o quinquennale) e dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da tale avviso di addebito, per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Dichiarava interamente compensate le spese tra le parti, motivando tale decisione con l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale (Il contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.).
Avverso la sentenza propone appello limitatamente alla disposta Pt_1
compensazione delle spese, premettendo che “Il contrasto al quale il Giudice si riferisce, è quello riguardante il termine di prescrizione della cartella esattoriale dopo la sua notifica”, e deducendo che esso era stato, in realtà, risolto, dall'intervento delle
SS.UU risalente al 2016, cui avevano fatto seguito altre sentenze confermative della durata quinquennale del termine.
CP_ L' e l' hanno chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_4
invocando anche l'applicazione dell'art. 3 bis d.L. 146/2021
Sono state depositate note nel termine del 8 marzo 2024; la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16.4. 2024.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va chiarito che nessuna influenza sull'odierno thema decidendum può assumere il disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e
12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15).
Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e
170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.
9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
Ciò posto, il regime di applicazione anche ai procedimenti pendenti della disposizione che limita a casi tassativi la possibilità di impugnare direttamente il ruolo o la cartella non notificata va però pur sempre coordinato con le regole che governano il procedimento, e specificamente con il principio della formazione del giudicato interno, che nella specie si è indubbiamente concretizzato per effetto della mancata impugnazione della statuizione espressa del giudice sulla sussistenza dell'interesse ad agire, essendo configurabile il giudicato interno anche con riguardo all'interesse ad agire (Sez. L, Sentenza n. 1981 del 08/03/1999).
La definitività di tale accertamento non può essere intaccata - per giurisprudenza costante – neppure dalle modifiche normative che siano intervenute nel corso del procedimento, come è avvenuto nel caso in esame, essendosi puntualizzato che
“Le modifiche normative incidenti sulla questione dedotta in lite, entrate in vigore nel corso del giudizio d'appello, non contenenti un'espressa previsione di retroattività, non possono essere invocate ed applicate in contrasto con il giudicato interno formatosi sulla questione, tanto più se la soluzione prospettata in conformità con la nuova norma comporti l'introduzione di una nuova "causa petendi", non compresa nella domanda originaria e nell'atto di appello. (Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 29/08/2007).
Con altra pronuncia, che tra l'altro si occupava dell'applicabilità di una norma –
l'art. 43 L. n. 289 del 2002 - la quale, dettando disposizioni in materia di contributi per i lavoratori dello spettacolo, prevedeva l'applicazione di esse “…anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge", ha tuttavia ribadito l'intangibilità del giudicato interno, precisando che “Lo “ius superveniens" è applicabile di ufficio, ma tale applicabilità va combinata col principio dell'onere di impugnazione e di preclusione.
L'applicabilità dello "ius superveniens" trova un limite nella formazione del giudicato interno. Se lo "ius superveniens" viene emanato, come nella fattispecie, pendente il giudizio di appello, occorre esaminare se sia formato tra le parti un giudicato interno in ragione della mancata impugnazione di una statuizione del giudice di primo grado. (Sez
L. Sentenza n. 21382 del 07/08/2008).
Nel caso in esame è indubbio che circa la sussistenza dell'interesse ad agire il giudice di primo grado si fosse espresso esplicitamente e che tale parte della pronuncia abbia dato luogo a un giudicato interno, in assenza di impugnazione (principale o incidentale) da parte degli odierni appellati.
Sicchè resta ferma la decisione sull'intervenuta prescrizione dei crediti.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile.
La decisione di compensare le spese del giudizio è stata motivata dal giudice di primo grado in ragione della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, che, però, non riguardava solo la durata del termine prescrizionale, come invece assume l'appellante, bensì anche l'interesse a proporre opposizione avverso gli estratti di ruolo, come si evince chiaramente dal fatto che la sentenza si dilunga nella illustrazione di tale contrasto, definendolo “serio” e dando atto di avere modificato il proprio ordinamento sul punto.
Non vi è ragione per ritenere che la sentenza, nel dare atto che “Il contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.” intendesse riferirsi solo alle diversità di opinioni giurisprudenziali riguardanti la durata del termine di prescrizione e non a quelle riferibili all'interesse ad agire, sia perché l'uso della parola “contrasto”, al singolare, non è significativa, ben potendo essere riferita all'intero quadro delle divergenze prima illustrate, sia perché non si comprenderebbe per quale motivo il giudice non avrebbe dovuto porre a base della decisione di compensare quel contrasto su cui si era ampiamente dilungato e rispetto al quale aveva addirittura spiegato di avere mutato la propria opinione.
Poiché l'appello non affronta per nulla questa parte della decisione sulla compensazione, esso è da qualificare come inammissibile, per violazione dei requisiti fissati dall'art. 434 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo al valore della causa, corrispondente all'importo delle spese cui avrebbe avuto diritto l'appellante per il giudizio di primo grado, se l'appello fosse stato accolto (€ 884,5 valori dimidiati ), con applicazione delle tariffe minime, stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
CP_
, ed avverso la sentenza n. 700/2022 Controparte_4 CP_2
pubblicata in data 20.4.2022 dal Giudice del Lavoro di Palmi :
dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante a rifondere agli appellati e da intendere quale unica CP_1 CP_2
parte) le spese di questo grado, che liquida in € 961,5, oltre accessori di legge;
nulla sulle spese, in favore dell' . Controparte_4
Dà atto che l'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16.4.2024 .
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)