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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/07/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 205/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERLUIGI Parte_1
MARTIRE
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. UMBERTO FERRATO, anche quale procuratore di Controparte_2 resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.01.2024 il Sig. Parte_1 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 33420230003971557000, notificato il 15.12.2023, con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di euro 3.407,60 a titolo di contributi IVS dovuti alla Gestione
Commercianti relativamente al periodo gennaio 2015/dicembre 2022.
Il ricorrente deduceva di aver regolarmente versato i contributi richiesti, assumendo che l' attese le generiche indicazioni contenute nell'avviso CP_1 di addebito, non offre alcuna prova del credito azionato.
Eccepiva l'avvenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.L.G.S.46/99 e la prescrizione dei crediti azionati.
1 Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto dell'opposizione in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.07.2025 e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di notte scritte.
La parte convenuta ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 10.07.2025.
Deve in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
CP_2
Invero, tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 CP_1 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Poiché il credito vantato riguarda i contributi dovuti alla Gestione
Commercianti per gli anni 2015/2022 non sussiste legittimazione della suddetta società.
Rileva, inoltre, il Tribunale che non è configurabile nel caso di specie la violazione dell'art. 25 del D.lgs. 46/1999, norma applicale alle ipotesi di riscossione dei crediti mediante iscrizione a ruolo esattoriale, laddove nel caso in esame la richiesta di pagamento è avvenuta attraverso il nuovo sistema di riscossione introdotto dal D.L. 78/2010.
E' infondata l'eccezione di prescrizione.
I contributi minimi obbligatori, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.
241/1997, devono essere corrisposti alle scadenze, rispettivamente, del 16 maggio (prima rata), del 16 agosto (seconda rata), del 16 novembre (terza rata) e del 16 febbraio successivo all'anno di imposizione (quarta rata).
Nel caso di specie i contributi richiesti si riferiscono alla quarta rata del
2015, con la conseguenza che il termine di scadenza era fissato al 16 febbraio 2016; alla prima, seconda e terza rata del 2017, con scadenza al 16 2 maggio, al 16 agosto e al 16 novembre 2017; alla quarta rata del 2021, con scadenza al 16 febbraio 2022; alla prima, seconda e terza rata 2022, con scadenza al 16 maggio, al 16 agosto e al 16 novembre 2017.
Ebbene, è noto che il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983.
La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi.
In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni.
In particolare, sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre, con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi
"dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all' CP_1 CP_3
La contenuta nella legge 335 del 1995 ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono "pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi".
Vi è stato un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative
(ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.
La disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art. 3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso.
E' stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art. 2 cit. 3 In tal modo la l. n. 335/95 ha disposto l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi.
La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto.
Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti:
1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al
17 agosto 1985;
2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto
1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n.
335/95.
Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
4 sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Tanto considerato, nessun credito può ritenersi prescritto.
Con riferimento alla quarta rata del 2015, il “dies a quo” della decorrenza del termine di prescrizione è da individuare, come detto, alla data del 16 febbraio 2016.
Il termine quinquennale, tenuto conto dei 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, si sarebbe compiuto il 24.12.2021, ma è stato interrotto prima in data 24.04.2021 con la notifica di una richiesta di pagamento dei relativi contributi e successivamente con la notifica dell'avviso di addebito opposto, eseguita il 15.12.2023.
Quanto alla prima, seconda e terza rata del 2017, il “dies a quo” del termine di prescrizione va individuato nelle date del 16 maggio, del 16 agosto e del
16 novembre 2017.
Il termine, che si sarebbe compiuto il 16 maggio, il 16 agosto ed il 16 novembre 2022, è stato interrotto in data 01.03.2022, con la notifica di una richiesta di maggiore contribuzione per “indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n.
208/15”; in seguito è stato interrotto con la notifica dell'avviso di addebito.
Quanto alla quarta rata del 2021 e alla prima, seconda e terza rata del 2022, la notifica, eseguita il 15.12.2023, dell'avviso di addebito n.
33420230003971557000 è intervenuta, con tutta evidenza, ben prima del compimento del quinquennio.
Nel merito si osserva che la difesa dell' si fonda sulla circostanza che a CP_1 seguito di una segnalazione da parte di Agenzia delle Entrate è stato accertato che il ricorrente ha indebitamente fruito del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n.
208/2015. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il 5 principio di diritto secondo cui “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio
l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass. sez. lav. n. 5137 del 9.3.2006; in senso conf. Cass. sez. lav. n. 16351 del 24.7.2007”, richiamate nella più recente ordinanza n. 1157/2018).
Già in precedenza (Cass. 6807/2003) la Corte aveva statuito che “…in particolare, è da osservare che il beneficio dello sgravio non costituisce il diritto al pagamento d'una somma corrispondente, bensì il diritto al non pagamento del debito contributivo. L'istituto che neghi questo diritto al datore, il quale godendo del beneficio non abbia pagato i contributi, non invoca pertanto un indebito, bensì
l'adempimento d'un debito che il datore, con lo stesso fatto di aver invocato gli sgravi, riconosce. In tal modo, ove sia in controversia il diritto agli sgravi,
l'esistenza dell'obbligo contributivo (cui gli sgravi accedono) non esige prova: prova è necessaria (ex art. 2697 secondo comma cod. civ.) per negare questo obbligo attraverso il diritto agli sgravi (che diventa l'oggetto della prova). Nel caso in esame, oggetto della controversia non è il diritto dell all'adempimento CP_4 dell'obbligo contributivo, bensì il diritto agli sgravi contributivi, sostenuto dalle società e negato dall' . E con la propria pretesa agli sgravi la società CP_4 riconosce la preesisteva del proprio obbligo contributivo, che del diritto è il presupposto”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'opponente non abbia fornito la prova del proprio diritto di fruire del regime forfettario.
Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190: “I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 6 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”.
L'opponente, a riscontro del diritto alla fruizione del beneficio, nulla, infatti, ha documentato, limitandosi a dedurre di aver corrisposto il dovuto.
In ragione dei pagamenti documentati si è addivenuti alla determinazione di disporre una CTU contabile, sottoponendo al consulente il seguente quesito: “Accerti il CTU, sulla base della documentazione in atti e di altra eventualmente necessaria che l'Ausiliare è autorizzato ad acquisire dalle parti, se gli importi richiesti all'opponente con l'avviso di addebito n. Parte_1
33420230003971557000 siano stati in tutto o in parte corrisposti, indicando in caso di pagamento parziale l'importo residuo dovuto all . CP_1
Ebbene l'Ausiliare ha accertato che l'opponente è debitore dell di un CP_1 importo pari ad euro 1.514,56, di cui euro 875,23 a titolo di contributi ed euro 639,33 a titolo di sanzioni.
In particolare, dall'accertamento peritale è risultato che al netto dei versamenti eseguiti per l'anno 2022, per il quale vi è corrispondenza tra importo dovuto ed importo versato, il ricorrente deve, appunto, ancora corrispondere un importo complessivo di euro 1.514,56.
Il computo eseguito dal CTU è corretto, in quanto fondato sui documenti di causa da cui risultano i pagamenti parziali eseguiti.
L'accertamento è stato condivisibilmente confermato anche in risposta alle osservazioni della parte opponente nei seguenti termini: “…il CTP ha inteso mettere in rilievo la presenza di un altro avviso di addebito emesso dall al n. CP_1
3342022000521535000 di euro 1.859,01 cui il ricorrente sta procedendo al pagamento per mezzo dell'accolta rateazione nel febbraio 2023. Tenuto conto del 7 suddetto avviso allegato e corredato di n. 28 pagamenti rateali mensili eseguiti fino al mese di Maggio 2025, e sulla scorta di una comparazione con l'avviso di addebito oggetto di causa il CTP riscontra “come l'anno 2015 sia stato pagato totalmente, mentre per l'anno 2017 i crediti vantati non sono dovuti e devono essere messi in compensazione con l'anno 2021. In definitiva il ricorrente è Parte_1 creditore dell' per la somma di euro 340,25… il CTU, non ritiene aderire a CP_1 quanto prospettato dal CTP in ragione dell'estraneità dell'avviso di addebito non oggetto di causa che si aggiunge all'estraneità dei debiti contributivi in esso contenuti giacché individuati nelle rate per il secondo e terzo trimestre per
l'annualità 2015 e 2021...”.
L'avviso di addebito va, pertanto, annullato e il ricorrente condannato al pagamento del residuo importo di euro 1.514,56, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Annulla l'avviso di addebito opposto e condanna l'opponente Pt_1
a corrispondere all' la somma di euro 1.514,56, oltre interessi
[...] CP_1 legali dal dovuto al soddisfo.
Compensa le spese di lite.
Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Cosenza, 15/07/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 205/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERLUIGI Parte_1
MARTIRE
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. UMBERTO FERRATO, anche quale procuratore di Controparte_2 resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.01.2024 il Sig. Parte_1 proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 33420230003971557000, notificato il 15.12.2023, con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di euro 3.407,60 a titolo di contributi IVS dovuti alla Gestione
Commercianti relativamente al periodo gennaio 2015/dicembre 2022.
Il ricorrente deduceva di aver regolarmente versato i contributi richiesti, assumendo che l' attese le generiche indicazioni contenute nell'avviso CP_1 di addebito, non offre alcuna prova del credito azionato.
Eccepiva l'avvenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.L.G.S.46/99 e la prescrizione dei crediti azionati.
1 Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto dell'opposizione in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.07.2025 e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di notte scritte.
La parte convenuta ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 10.07.2025.
Deve in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
CP_2
Invero, tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 CP_1 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Poiché il credito vantato riguarda i contributi dovuti alla Gestione
Commercianti per gli anni 2015/2022 non sussiste legittimazione della suddetta società.
Rileva, inoltre, il Tribunale che non è configurabile nel caso di specie la violazione dell'art. 25 del D.lgs. 46/1999, norma applicale alle ipotesi di riscossione dei crediti mediante iscrizione a ruolo esattoriale, laddove nel caso in esame la richiesta di pagamento è avvenuta attraverso il nuovo sistema di riscossione introdotto dal D.L. 78/2010.
E' infondata l'eccezione di prescrizione.
I contributi minimi obbligatori, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.
241/1997, devono essere corrisposti alle scadenze, rispettivamente, del 16 maggio (prima rata), del 16 agosto (seconda rata), del 16 novembre (terza rata) e del 16 febbraio successivo all'anno di imposizione (quarta rata).
Nel caso di specie i contributi richiesti si riferiscono alla quarta rata del
2015, con la conseguenza che il termine di scadenza era fissato al 16 febbraio 2016; alla prima, seconda e terza rata del 2017, con scadenza al 16 2 maggio, al 16 agosto e al 16 novembre 2017; alla quarta rata del 2021, con scadenza al 16 febbraio 2022; alla prima, seconda e terza rata 2022, con scadenza al 16 maggio, al 16 agosto e al 16 novembre 2017.
Ebbene, è noto che il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983.
La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi.
In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni.
In particolare, sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre, con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi
"dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all' CP_1 CP_3
La contenuta nella legge 335 del 1995 ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono "pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi".
Vi è stato un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative
(ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.
La disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art. 3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso.
E' stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art. 2 cit. 3 In tal modo la l. n. 335/95 ha disposto l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi.
La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto.
Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti:
1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al
17 agosto 1985;
2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto
1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n.
335/95.
Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
4 sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Tanto considerato, nessun credito può ritenersi prescritto.
Con riferimento alla quarta rata del 2015, il “dies a quo” della decorrenza del termine di prescrizione è da individuare, come detto, alla data del 16 febbraio 2016.
Il termine quinquennale, tenuto conto dei 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, si sarebbe compiuto il 24.12.2021, ma è stato interrotto prima in data 24.04.2021 con la notifica di una richiesta di pagamento dei relativi contributi e successivamente con la notifica dell'avviso di addebito opposto, eseguita il 15.12.2023.
Quanto alla prima, seconda e terza rata del 2017, il “dies a quo” del termine di prescrizione va individuato nelle date del 16 maggio, del 16 agosto e del
16 novembre 2017.
Il termine, che si sarebbe compiuto il 16 maggio, il 16 agosto ed il 16 novembre 2022, è stato interrotto in data 01.03.2022, con la notifica di una richiesta di maggiore contribuzione per “indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n.
208/15”; in seguito è stato interrotto con la notifica dell'avviso di addebito.
Quanto alla quarta rata del 2021 e alla prima, seconda e terza rata del 2022, la notifica, eseguita il 15.12.2023, dell'avviso di addebito n.
33420230003971557000 è intervenuta, con tutta evidenza, ben prima del compimento del quinquennio.
Nel merito si osserva che la difesa dell' si fonda sulla circostanza che a CP_1 seguito di una segnalazione da parte di Agenzia delle Entrate è stato accertato che il ricorrente ha indebitamente fruito del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n.
208/2015. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il 5 principio di diritto secondo cui “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio
l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass. sez. lav. n. 5137 del 9.3.2006; in senso conf. Cass. sez. lav. n. 16351 del 24.7.2007”, richiamate nella più recente ordinanza n. 1157/2018).
Già in precedenza (Cass. 6807/2003) la Corte aveva statuito che “…in particolare, è da osservare che il beneficio dello sgravio non costituisce il diritto al pagamento d'una somma corrispondente, bensì il diritto al non pagamento del debito contributivo. L'istituto che neghi questo diritto al datore, il quale godendo del beneficio non abbia pagato i contributi, non invoca pertanto un indebito, bensì
l'adempimento d'un debito che il datore, con lo stesso fatto di aver invocato gli sgravi, riconosce. In tal modo, ove sia in controversia il diritto agli sgravi,
l'esistenza dell'obbligo contributivo (cui gli sgravi accedono) non esige prova: prova è necessaria (ex art. 2697 secondo comma cod. civ.) per negare questo obbligo attraverso il diritto agli sgravi (che diventa l'oggetto della prova). Nel caso in esame, oggetto della controversia non è il diritto dell all'adempimento CP_4 dell'obbligo contributivo, bensì il diritto agli sgravi contributivi, sostenuto dalle società e negato dall' . E con la propria pretesa agli sgravi la società CP_4 riconosce la preesisteva del proprio obbligo contributivo, che del diritto è il presupposto”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'opponente non abbia fornito la prova del proprio diritto di fruire del regime forfettario.
Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190: “I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 6 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”.
L'opponente, a riscontro del diritto alla fruizione del beneficio, nulla, infatti, ha documentato, limitandosi a dedurre di aver corrisposto il dovuto.
In ragione dei pagamenti documentati si è addivenuti alla determinazione di disporre una CTU contabile, sottoponendo al consulente il seguente quesito: “Accerti il CTU, sulla base della documentazione in atti e di altra eventualmente necessaria che l'Ausiliare è autorizzato ad acquisire dalle parti, se gli importi richiesti all'opponente con l'avviso di addebito n. Parte_1
33420230003971557000 siano stati in tutto o in parte corrisposti, indicando in caso di pagamento parziale l'importo residuo dovuto all . CP_1
Ebbene l'Ausiliare ha accertato che l'opponente è debitore dell di un CP_1 importo pari ad euro 1.514,56, di cui euro 875,23 a titolo di contributi ed euro 639,33 a titolo di sanzioni.
In particolare, dall'accertamento peritale è risultato che al netto dei versamenti eseguiti per l'anno 2022, per il quale vi è corrispondenza tra importo dovuto ed importo versato, il ricorrente deve, appunto, ancora corrispondere un importo complessivo di euro 1.514,56.
Il computo eseguito dal CTU è corretto, in quanto fondato sui documenti di causa da cui risultano i pagamenti parziali eseguiti.
L'accertamento è stato condivisibilmente confermato anche in risposta alle osservazioni della parte opponente nei seguenti termini: “…il CTP ha inteso mettere in rilievo la presenza di un altro avviso di addebito emesso dall al n. CP_1
3342022000521535000 di euro 1.859,01 cui il ricorrente sta procedendo al pagamento per mezzo dell'accolta rateazione nel febbraio 2023. Tenuto conto del 7 suddetto avviso allegato e corredato di n. 28 pagamenti rateali mensili eseguiti fino al mese di Maggio 2025, e sulla scorta di una comparazione con l'avviso di addebito oggetto di causa il CTP riscontra “come l'anno 2015 sia stato pagato totalmente, mentre per l'anno 2017 i crediti vantati non sono dovuti e devono essere messi in compensazione con l'anno 2021. In definitiva il ricorrente è Parte_1 creditore dell' per la somma di euro 340,25… il CTU, non ritiene aderire a CP_1 quanto prospettato dal CTP in ragione dell'estraneità dell'avviso di addebito non oggetto di causa che si aggiunge all'estraneità dei debiti contributivi in esso contenuti giacché individuati nelle rate per il secondo e terzo trimestre per
l'annualità 2015 e 2021...”.
L'avviso di addebito va, pertanto, annullato e il ricorrente condannato al pagamento del residuo importo di euro 1.514,56, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Annulla l'avviso di addebito opposto e condanna l'opponente Pt_1
a corrispondere all' la somma di euro 1.514,56, oltre interessi
[...] CP_1 legali dal dovuto al soddisfo.
Compensa le spese di lite.
Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Cosenza, 15/07/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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