TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/11/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3099/2021 R.G., avente ad oggetto risarcimento del danno da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Cicala in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
quale impresa territorialmente designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv.
FR ME in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
1 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 19-10-2021 Parte_1
agiva in giudizio davanti al Tribunale di Potenza nei confronti di
[...]
in qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale provocato dal conducente di un veicolo non identificato.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 12-9-2020, alle ore 17,30 circa, mentre si trovava alla guida di una bicicletta in località Viggiano lungo Via Totaro con direzione di marcia
Laurenzana-Piazza San Giovanni XXIII, era stato urtato da un'autovettura non identificata, che, provenendo dall'opposto senso di marcia, aveva improvvisamente invaso completamente la sua corsia di marcia;
- in seguito all'improvvista invasione della sua corsia di marcia, egli si era spostato repentinamente sul margine destro rispetto al proprio senso di marcia per evitare l'impatto frontale con l'autovettura, la quale lo aveva comunque impattato, facendolo cadere rovinosamente a terra;
- a causa della caduta egli aveva riportato gravi lesioni personali per le quali era stata immediatamente trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Villa
2 d'Agri, dove gli erano state diagnosticate lesioni fisiche, come da referto in atti;
- a causa dell'incidente la bicicletta di sua proprietà aveva riportato danni quantificati nella somma complessiva di euro 680,00, Iva esclusa;
- nella relazione medico-legale a firma del dott. era stato Persona_1
accertato che in conseguenza dell'incidente egli aveva riportato lesioni personali che avevano determinato postumi permanenti quantificati nella percentuale di incidenza sulla sua integrità psico-fisica del 24%, oltre a un'invalidità temporanea assoluta di 41 giorni e a un'invalidità temporanea al 50% di 180 giorni;
- inoltre, a causa delle lesioni riportate nell'incidente egli aveva sostenuto esborsi per spese mediche ed aveva subito un turbamento dello stato d'animo a causa della gravità e della molteplicità delle lesioni anche di carattere estetico, oltre ad un mutamento delle sue abitudini quotidiane;
- le suddette lesioni, infine, gli avevano impedito e gli impedivano di svolgere la propria attività lavorativa di agente di vendita di caffè e prodotti affini;
- l'incidente si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, che aveva invaso completamente la corsia di marcia percorsa dalla bicicletta;
- la richiesta di risarcimento del danno inviata a mezzo Pec in data 29-10-2020 a
, quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, era rimasta priva di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, in qualità di Controparte_1
impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, venisse condannata al risarcimento in suo favore del danno non patrimoniale (comprensivo del danno alla salute, del
3 danno morale e del danno esistenziale) e del danno patrimoniale per danno emergente (per il danneggiamento della biciletta e per le spese mediche sostenute)
e per lucro cessante (per la riduzione della capacità lavorativa specifica), quantificato nella somma complessiva di euro 203.822,61 o nella diversa somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24-2-2022 si costituiva in giudizio quale impresa Controparte_1
territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, che negava la propria legittimazione passiva sotto il profilo del difetto dei presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia, contestava la riconducibilità dell'incidente ad un veicolo rimasto non identificato e il quantum del risarcimento del danno richiesto e chiedeva il rigetto della domanda o, in via subordinata, la condanna al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale articolata dall'attore e veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni personali riportate dall'attore in seguito all'incidente.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17
Settembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre rilevare che la domanda è procedibile, posto che l'attore ha dato prova di avere comunicato nel termine a tal fine assegnato nel corso del giudizio a quale impresa territorialmente Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione
4 assistita, che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, costituisce condizione di procedibilità nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (si veda l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita datato 29-4-2022 inviato a mezzo Pec in data 2-5-2022 e depositato in allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dall'attore in data 17-10-2022).
Sempre in via preliminare occorre evidenziare che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
[...]
Garanzia per le Vittime della Strada, è proponibile, avendo le parti concordemente allegato che il danneggiato ha inviato alla compagnia assicuratrice una richiesta di risarcimento del danno che la stessa ha respinto con nota inviata a mezzo Pec in data 13-1-2021.
Quanto al merito, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
in qualità di impresa territorialmente designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, ai sensi dell'articolo 283 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 205 del 2009, che stabilisce che è costituito presso la Consap un Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
I presupposti per la responsabilità risarcitoria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - limitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 283 (come modificato dall'articolo 1 comma 9 del Decreto legislativo n. 198 del 2007), nel caso di cui al comma 1 lettera a), al risarcimento del danno alla persona ed estesa soltanto nell'ipotesi di danni gravi alla persona ai danni alle cose il cui ammontare ecceda
5 euro 500,00 per la parte eccedente tale ammontare - sono 1) il sinistro deve essere riconducibile alla responsabilità esclusiva o concorrente del conducente di un veicolo non identificato, 2) il veicolo non identificato deve essere soggetto all'obbligo di assicurazione;
3) il suddetto veicolo deve essere rimasto non identificato per impossibilità incolpevole (perché il veicolo non si è fermato e il danneggiato non si trovava in condizione di attivarsi per la identificazione).
Premesso che grava sul danneggiato che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada la prova rigorosa della ricorrenza dei suddetti presupposti (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10762 del 1992 e Corte di cassazione n.
10540 del 2023), ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa l'attore abbia dimostrato che effettivamente l'incidente nel quale è rimasto coinvolto alla guida della bicicletta di sua proprietà è ascrivibile alla responsabilità, quantomeno concorrente, del conducente di un veicolo rimasto non identificato, che per veicolo danneggiante vi era l'obbligo dell'assicurazione e che non ha potuto procedere ad alcuna verifica strumentale alla identificazione del mezzo nell'immediatezza del fatto in quanto in seguito alla caduta si trovava in condizioni psico-fisiche tali da impedirgli di attivarsi in alcun modo.
I testimoni e - con dichiarazioni precise, Testimone_1 Testimone_2
circostanziate e sostanzialmente convergenti e della cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, in quanto rese da soggetti estranei agli interessi in causa - hanno riferito di avere assistito all'incidente per cui è causa da una posizione privilegiata perché nelle condizioni di luogo e di tempo descritte nell'atto di citazione stavano percorrendo a bordo dell'autovettura condotta da Tes_1
la stessa strada percorsa da a bordo della sua bicicletta e
[...] Parte_1
la seguivano, di aver visto un'autovettura di colore bianco invadere l'opposta corsia di marcia percorsa dalla biciletta condotta dall'attore, impattandola e
6 facendola cadere, nonostante si fosse spostato il più possibile sul Parte_1
lato destro della carreggiata al fine di evitare l'impatto, che il conducente dell'autovettura non si era fermato per prestare soccorso e che il ciclista, in seguito alla caduta, era rimasto ferito (si vedano le dichiarazioni rese da e riportate nel verbale di udienza del 16-2- Testimone_1 Testimone_2
2024).
Pertanto, acquisita la prova del verificarsi dell'incidente e del coinvolgimento di un veicolo per il quale vi è obbligo dell'assicurazione rimasto non identificato e riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'azione esercitata dal danneggiato nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, occorre valutare nel merito la fondatezza della domanda risarcitoria proposta da . Parte_1
Gli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio appaiono sufficienti ai fini della affermazione della responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione dell'incidente de quo per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
L'articolo 2054 secondo comma c.c., che stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli: pertanto, in caso di scontro fra veicoli si presume che ciascun conducente avvia concorso in ugual misura alla produzione dei danni.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli (applicabile anche nel caso in cui soltanto uno di essi abbia riportato danni - Corte costituzionale n. 205 del
1972) va riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non possa essere ricostruita l'effettiva dinamica del sinistro, perché non è possibile individuare il comportamento
7 specifico che ha causato l'evento dannoso, e non sia possibile verificare il positivo apporto di ciascuno dei soggetti coinvolti e, quindi, il grado di colpa attribuibile a ciascuno dei conducenti (Corte di cassazione n. 26004 del 2011 e Corte di cassazione n. 9353 del 2019).
Pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente e il grado di colpa attribuibile a ciascun conducente non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n. 2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929 del 1984 e Corte di cassazione n. 6941 del 2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al
8 comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 5679 del 1990).
Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che non si possa far ricorso al criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c., dal momento che - sulla base delle risultanze processuali e, in particolare, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio - appare possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa e attribuirne la responsabilità in misura concorrente e disomogenea ai conducenti dei due veicoli coinvolti.
I testimoni e hanno riferito di avere Testimone_1 Testimone_2
assistito all'incidente, in quanto stavano percorrendo la strada percorsa dall'attore in direzione Laurenzana-Piazza San Giovanni XXIII e di avere constatato che un'autovettura di colore bianco, rimasta non identificata, in quanto il conducente dopo l'incidente non si era fermato per prestare soccorso, e che procedeva nell'opposto senso di marcia rispetto alla bicicletta di proprietà e condotta da
, aveva invaso la corsia di marcia percorsa dalla biciletta, la aveva Parte_1
impattata, provocandone la caduta, e si era allontanata senza fermarsi.
Alla luce delle suddette deposizioni, che appaiono intrinsecamente attendibili e credibili per le ragioni già esposte, può ritenersi acquisita al processo la prova che il conducente del veicolo non identificato ha invaso l'opposta corsia di marcia percorsa dal veicolo condotto da , urtandolo e provocando in tal Parte_1
modo la caduta al suolo del suo conducente.
D'altra parte, il conducente della bicicletta la cui corsia di marcia è stata invasa dal veicolo antagonista non ha fornito la prova di essersi uniformato pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Infatti, i testi escussi, pur avendo dichiarato che in seguito all'invasione della sua
9 corsia di marcia il ciclista si è spostato il più possibile, per evitare lo scontro, sul margine destro della sua carreggiata, ponendo in essere le necessarie manovre di emergenza e usando la massima diligenza, non hanno fornito indicazioni in ordine alla condotta di guida del conducente della biciletta prima che il veicolo antagonista invadesse la corsia di sua pertinenza con riferimento alla velocità tenuta e alla posizione del mezzo all'interno della corsia di marcia e, quindi, al rispetto del precetto dettato dall'articolo 143 comma 1 del Decreto legislativo n.
285 del 1992, che impone ai veicoli di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della stessa, anche quando la strada è libera.
Ne consegue che, riconosciuta la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di nella misura che - tenendo conto di tutte le circostanze Parte_1
del caso concreto (perdita di controllo del veicolo antagonista e invasione della corsia di marcia opposta e difetto di prova in ordine al rispetto da parte del danneggiato delle norme sulla circolazione prima dell'invasione di corsia) - appare equo quantificare del 20% e del conducente del veicolo non identificato nella misura dell'80%, quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa dello scontro fra i veicoli nella misura dell'80%.
In ordine al quantum del danno risarcibile, ha chiesto il Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale per danno emergente (per il danneggiamento della bicicletta di sua proprietà e per le spese mediche sostenute) e per lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa specifica e il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, che prescinde dalla capacità del danneggiato di produrre reddito, del danno morale, inteso come turbamento dello stato d'animo riconducibile alle lesioni subite, e del danno esistenziale, quale menomazione
10 della libera esplicazione della personalità dell'individuo secondo le sue personali inclinazioni.
A tale ultimo proposito appare opportuno osservare che la categoria del danno non patrimoniale è stata di recente rivisitata sulla base di una diversa lettura dell'articolo 2059 c.c., il quale stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito soltanto nei casi determinati dalla legge.
Secondo la giurisprudenza meno recente, dal momento che sulla base dell'articolo
185 c.p. ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole, la risarcibilità dei danni non patrimoniali poteva essere riconosciuta in tutti i casi in cui questi fossero conseguenza di un fatto illecito costituente reato, il cui accertamento poteva essere effettuato incidenter tantum dal Giudice civile, anche nell'ipotesi in cui in sede penale fosse stata esclusa la configurabilità di un reato o la punibilità del suo autore.
Alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, invece, il danno non patrimoniale disciplinato dall'articolo 2059 c.c., che non consiste soltanto nel danno morale soggettivo, ma anche nel danno biologico, può essere risarcito anche nell'ipotesi in cui in sede civile la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge (si veda Corte costituzionale n. 233 del 2003, che ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzione dell'articolo 2059
c.c. sul presupposto che - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso - il danno non patrimoniale ivi previsto, in quanto riferito ad una fattispecie astratta di reato, è risarcibile anche nel caso in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge).
Inoltre, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente la categoria del danno non patrimoniale deve essere intesa come una categoria unitaria comprensiva del danno biologico, del danno morale e di qualsiasi pregiudizio di
11 interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, con la conseguenza che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 26972 del 2008).
Ne consegue che il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale lamentati dall'attore devono essere risarciti non come autonome voci di danno, ma come componenti del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale.
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che
“stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il
Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020).
In relazione al danno esistenziale, dal momento che il grado di invalidità permanente esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, resta escluso in sede di personalizzazione del danno il risarcimento di ulteriori voci descrittive di tale pregiudizio (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) che non siano state specificamente allegate e provate al fine di consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito dalla vittima e di
12 incrementare l'importo dovuto a titolo di risarcimento in sede di personalizzazione della liquidazione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento,
Corte di cassazione n. 23778 del 2014 e Corte di cassazione n. 21716 del 2013).
Tanto premesso, ha dimostrato di avere riportato in seguito al Parte_1
sinistro per cui è causa lesioni personali, producendo tempestivamente in giudizio il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villa d'Agri, dal quale risulta che il giorno 12-9-2020, alle ore 19,00, è arrivato in Pronto Soccorso Parte_1
in seguito ad un incidente stradale e che, espletati gli accertamenti strumentali, gli sono stati diagnosticati “frattura della testa dell'omero sx, trauma cranico minore, contusioni multiple” (si veda il referto del Pronto soccorso prodotto al n. 2 nel fascicolo di parte attrice).
Dal momento che alla consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore non può essere riconosciuto pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni personali riportate da in seguito all'incidente per cui è causa. Parte_1
Il consulente medico-legale nominato nel corso del giudizio ha accertato, sulla base della documentazione clinica prodotta e delle risultanze degli esami effettuati
- con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici - che:
13 - in seguito al sinistro oggetto del presente giudizio, ha riportato Parte_1
frattura della testa dell'omero sinistro, trauma cranico minore, contusioni multiple e frattura pluriframmentaria prossimamente dell'omero sinistro con perdita di sostanza ossea;
- le lesioni refertate e certificate sono in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti;
- non risultano preesistenze concausali che abbiano influito sulla evoluzione delle lesioni/menomazioni subite;
- le lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti;
- la durata della ITT è stata quantificata in 14 giorni;
- la durata della ITP al 75% è stata quantificata in 90 giorni;
- sussiste rapporto causale fra le lesioni rilevate e un peggioramento permanente delle condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti;
- le lesioni hanno impedito l'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro e comportano uno sforzo usurante e costante in relazione all'attività lavorativa di gestione di distribuzione di bevande;
- il danno biologico permanente è quantificabile nella misura del 20%;
- i postumi permanenti risultano, dopo gli interventi eseguiti, stabilizzati;
- le spese documentate agli atti risultano congrue, in quanto necessarie in rapporto alle lesioni riportate (si veda la relazione peritale depositata dal dott. Per_2
in data 16-12-2024).
[...]
Alla luce delle conclusioni alle quali è prevenuto il consulente tecnico, che appaiono condivisibili, in quanto articolate facendo applicazione dei criteri tradizionali della medicina legale (cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, topografico, della continuità fenomenologica e quello di esclusione delle altre cause), occorre concludere che il danneggiato ha riportato in seguito al sinistro
14 oggetto del giudizio lesioni permanenti che gli hanno provocato postumi permanenti quantificati nella percentuale del 20% e gli hanno impedito di attendere alle sue ordinarie occupazioni per complessivi 131 giorni.
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale, escluso - a fronte di un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle macropermanenti (postumi superiori al 9%) - il ricorso agli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore ed esclusa l'applicabilità della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e del danno morale causati da sinistri stradali introdotta dal d.p.r. n. 12 del 2025 in attuazione della norma dettata dall'articolo 138 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, dal momento che l'articolo 5 del suddetto d.p.r. prevede che lo stesso si applica per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce efficacia paranormativa alle Tabelle per la liquidazione del danno alla persona elaborate dal
Tribunale di Milano, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo 2056 c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del
2020, Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del
2017 e Corte di cassazione n. 12408 del 2011).
In applicazione dei suddetti parametri, il danno non patrimoniale subito da
[...]
in seguito all'incidente per cui è causa deve essere liquidato in via Pt_1
equitativa, utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024 e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (41 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni, nella somma
15 complessiva di euro 95.377,50, comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva interiore, di cui euro 82.900,00 per invalidità permanente (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente, cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento dell'illecito) ed euro 12.477,50 per invalidità temporanea, di cui euro 4.715,00 per inabilità temporanea assoluta
(euro 115 x 41 giorni) ed euro 7.762,50 per inabilità temporanea parziale al 75%
(euro 86,25 x 90 giorni).
Quanto all'incremento per sofferenza soggettiva interiore, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale che considera ammissibile la prova presuntiva del danno morale sulla base di un giudizio inferenziale logico- presuntivo di proporzionalità fra l'entità della lesione dell'integrità psico-fisica e l'insorgenza di una sofferenza soggettiva, sicchè tanto più basso è il grado di invalidità permanente tanto più deve ritenersi assorbito nella relativa liquidazione, salva la prova contraria, il danno da turbamento dello stato d'animo (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 19922 del 2023 e Corte di cassazione n. 6444 del
2023), ritiene questo Giudice che la sofferenza soggettiva subita dal danneggiato possa ritenersi provata presuntivamente in considerazione della gravità della lesione dell'integrità psico-fisica accertata nel corso del giudizio e della riconducibilità ad essa di un lungo periodo di riabilitazione (si vedano le dichiarazioni rese dal teste riportate nel verbale di udienza del 10-5- Tes_3
2025).
Non deve essere operato, invece, alcun aumento per la personalizzazione del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno esistenziale, dal momento che il danneggiato non ha allegato nè provato circostanze specifiche e peculiari ulteriori rispetto a quelle normali che da quel tipo di lesione dell'integrità psico-fisica possono derivare secondo l'id quod plerumque accidit (si veda in tal senso Corte
16 di cassazione n. 7513 del 2018), non essendo a tal fine sufficiente la generica allegazione, peraltro non suffragata dalla relativa prova, della incidenza delle stesse in modo significativo e permanente sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, l'attore ha allegato quale voce di danno emergente le spese mediche sostenute in seguito al sinistro, fornendo la prova dei relativi esborsi con la produzione in giudizio delle ricevute fiscali relative a visite di controllo e cicli di fisioterapia per un ammontare complessivo di euro 3.612,99 (si vedano le ricevute di pagamento prodotte al n. 11 nel fascicolo di parte attrice).
, poi, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per lucro Parte_1
cessante per la riduzione della capacità lavorativa specifica, intesa come idoneità a continuare a svolgere l'attività lavorativa esercitata dal danneggiato al momento dell'evento lesivo.
La suddetta posta di danno deve essere ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale da lucro cessante, evidenziando che, mentre nel sistema assicurativo di indennizzo tale voce di danno è oggetto di presunzione assoluta quando la CP_2
lesione all'integrità psico-fisica superi la misura del 16% e viene liquidata come incremento del danno biologico sulla scorta di una tabella di coefficienti, invece nel sistema risarcitorio civilistico deve essere escluso qualsiasi automatismo nel risarcimento, pur in presenza di una lesione fisica accertata. La giurisprudenza, mantenendo costante il suo orientamento sul punto, ha chiarito che "il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione
17 futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il Giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito" (in tal senso si vedano Corte di cassazione n.11361 del 2014 e Corte di cassazione n.21988 del 2019).
Dando seguito alla linea interpretativa richiamata nell'ipotesi che ci occupa, le lesioni all'integrità fisica riportate dall'attore nell'incidente per cui è causa rientrano nella categoria delle macropermanenti e il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio ha accertato che i postumi permanenti conseguenti a tali lesioni rendono più usurante lo svolgimento dell'attività precedentemente svolta, sicchè può presumersi un danno futuro in termini di perdita di guadagno;
però, il danneggiato non soltanto non ha fornito elementi sufficienti a provare l'entità della perdita reddituale, ma non ha neanche allegato le relative circostanze di fatto, limitandosi a richiamare genericamente l'incidenza dei postumi della lesione dell'integrità psico-fisica riportata nell'incidente sulla capacità lavorativa specifica ed a richiamare, ai fini della liquidazione, il criterio del triplo della pensione sociale, applicabile nel diverso caso in cui il danneggiato sia disoccupato al momento del fatto dannoso, ma senza allegare la circostanza sopravvenuta della disoccupazione e senza specificare in che termini la lesone dell'integrità psico- fisica riportata possa incidere sullo svolgimento dell'attività di vendita di caffè e di prodotti similari.
18 Pertanto, deve essere escluso che spetti all'attore il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa specifica.
Allo stesso modo deve essere escluso il risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento della bicicletta di proprietà dell'attore, posto che se in astratto la circostanza che il danneggiato abbia riportato lesioni gravi gli avrebbe consentito di ottenere il risarcimento anche di tale voce di danno, in concreto Parte_1
non ha fornito la prova non soltanto dell'entità del danno materiale, ma anche dell'effettivo verificarsi dello stesso danno;
infatti, nessuno dei testi presenti al momento dell'incidente ha riferito che in seguito all'impatto con il veicolo antagonista il velocipede abbia effettivamente riportato danni materiali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , riconosciuta la responsabilità Parte_1
concorrente nella misura dell'80% del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, quale Controparte_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 79.192,39 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attore devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (12-9-2020) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di
[...]
nella suddetta qualità, non potendo operare, Controparte_1
nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione
19 delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo
92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 32061 del 2022).
Le spese del giudizio devono essere attribuite all'avv. Amedeo Cicala per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e utilizzando il valore medio dello scaglione di riferimento relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la
20 liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di
[...]
nella suddetta qualità. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
LL, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 19-10-2021, da nei Parte_1
confronti di in qualità di impresa Controparte_1
territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara che l'incidente per cui è causa è ascrivibile alla responsabilità concorrente del conducente del veicolo rimasto non identificato nella misura dell'80%;
- condanna in qualità di impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento in favore di dell'importo Parte_1
complessivo di euro 79.192,39, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal
12-9-2020 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo;
21 - condanna quale impresa designata per Controparte_1
la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della
Strada, al pagamento in favore di delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in complessivi euro 14.580,00, di cui euro 477,00 per esborsi ed euro
14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuirsi all'avv. Amedeo Cicala per dichiarato anticipo;
- pone definitivamente a carico di quale Controparte_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, il pagamento delle spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 10-11-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella LL
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3099/2021 R.G., avente ad oggetto risarcimento del danno da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Cicala in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
quale impresa territorialmente designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv.
FR ME in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
1 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 19-10-2021 Parte_1
agiva in giudizio davanti al Tribunale di Potenza nei confronti di
[...]
in qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale provocato dal conducente di un veicolo non identificato.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 12-9-2020, alle ore 17,30 circa, mentre si trovava alla guida di una bicicletta in località Viggiano lungo Via Totaro con direzione di marcia
Laurenzana-Piazza San Giovanni XXIII, era stato urtato da un'autovettura non identificata, che, provenendo dall'opposto senso di marcia, aveva improvvisamente invaso completamente la sua corsia di marcia;
- in seguito all'improvvista invasione della sua corsia di marcia, egli si era spostato repentinamente sul margine destro rispetto al proprio senso di marcia per evitare l'impatto frontale con l'autovettura, la quale lo aveva comunque impattato, facendolo cadere rovinosamente a terra;
- a causa della caduta egli aveva riportato gravi lesioni personali per le quali era stata immediatamente trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Villa
2 d'Agri, dove gli erano state diagnosticate lesioni fisiche, come da referto in atti;
- a causa dell'incidente la bicicletta di sua proprietà aveva riportato danni quantificati nella somma complessiva di euro 680,00, Iva esclusa;
- nella relazione medico-legale a firma del dott. era stato Persona_1
accertato che in conseguenza dell'incidente egli aveva riportato lesioni personali che avevano determinato postumi permanenti quantificati nella percentuale di incidenza sulla sua integrità psico-fisica del 24%, oltre a un'invalidità temporanea assoluta di 41 giorni e a un'invalidità temporanea al 50% di 180 giorni;
- inoltre, a causa delle lesioni riportate nell'incidente egli aveva sostenuto esborsi per spese mediche ed aveva subito un turbamento dello stato d'animo a causa della gravità e della molteplicità delle lesioni anche di carattere estetico, oltre ad un mutamento delle sue abitudini quotidiane;
- le suddette lesioni, infine, gli avevano impedito e gli impedivano di svolgere la propria attività lavorativa di agente di vendita di caffè e prodotti affini;
- l'incidente si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, che aveva invaso completamente la corsia di marcia percorsa dalla bicicletta;
- la richiesta di risarcimento del danno inviata a mezzo Pec in data 29-10-2020 a
, quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, era rimasta priva di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, in qualità di Controparte_1
impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, venisse condannata al risarcimento in suo favore del danno non patrimoniale (comprensivo del danno alla salute, del
3 danno morale e del danno esistenziale) e del danno patrimoniale per danno emergente (per il danneggiamento della biciletta e per le spese mediche sostenute)
e per lucro cessante (per la riduzione della capacità lavorativa specifica), quantificato nella somma complessiva di euro 203.822,61 o nella diversa somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24-2-2022 si costituiva in giudizio quale impresa Controparte_1
territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, che negava la propria legittimazione passiva sotto il profilo del difetto dei presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia, contestava la riconducibilità dell'incidente ad un veicolo rimasto non identificato e il quantum del risarcimento del danno richiesto e chiedeva il rigetto della domanda o, in via subordinata, la condanna al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale articolata dall'attore e veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni personali riportate dall'attore in seguito all'incidente.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17
Settembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre rilevare che la domanda è procedibile, posto che l'attore ha dato prova di avere comunicato nel termine a tal fine assegnato nel corso del giudizio a quale impresa territorialmente Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione
4 assistita, che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, costituisce condizione di procedibilità nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (si veda l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita datato 29-4-2022 inviato a mezzo Pec in data 2-5-2022 e depositato in allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dall'attore in data 17-10-2022).
Sempre in via preliminare occorre evidenziare che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
[...]
Garanzia per le Vittime della Strada, è proponibile, avendo le parti concordemente allegato che il danneggiato ha inviato alla compagnia assicuratrice una richiesta di risarcimento del danno che la stessa ha respinto con nota inviata a mezzo Pec in data 13-1-2021.
Quanto al merito, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
in qualità di impresa territorialmente designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, ai sensi dell'articolo 283 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 205 del 2009, che stabilisce che è costituito presso la Consap un Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
I presupposti per la responsabilità risarcitoria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - limitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 283 (come modificato dall'articolo 1 comma 9 del Decreto legislativo n. 198 del 2007), nel caso di cui al comma 1 lettera a), al risarcimento del danno alla persona ed estesa soltanto nell'ipotesi di danni gravi alla persona ai danni alle cose il cui ammontare ecceda
5 euro 500,00 per la parte eccedente tale ammontare - sono 1) il sinistro deve essere riconducibile alla responsabilità esclusiva o concorrente del conducente di un veicolo non identificato, 2) il veicolo non identificato deve essere soggetto all'obbligo di assicurazione;
3) il suddetto veicolo deve essere rimasto non identificato per impossibilità incolpevole (perché il veicolo non si è fermato e il danneggiato non si trovava in condizione di attivarsi per la identificazione).
Premesso che grava sul danneggiato che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada la prova rigorosa della ricorrenza dei suddetti presupposti (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10762 del 1992 e Corte di cassazione n.
10540 del 2023), ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa l'attore abbia dimostrato che effettivamente l'incidente nel quale è rimasto coinvolto alla guida della bicicletta di sua proprietà è ascrivibile alla responsabilità, quantomeno concorrente, del conducente di un veicolo rimasto non identificato, che per veicolo danneggiante vi era l'obbligo dell'assicurazione e che non ha potuto procedere ad alcuna verifica strumentale alla identificazione del mezzo nell'immediatezza del fatto in quanto in seguito alla caduta si trovava in condizioni psico-fisiche tali da impedirgli di attivarsi in alcun modo.
I testimoni e - con dichiarazioni precise, Testimone_1 Testimone_2
circostanziate e sostanzialmente convergenti e della cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, in quanto rese da soggetti estranei agli interessi in causa - hanno riferito di avere assistito all'incidente per cui è causa da una posizione privilegiata perché nelle condizioni di luogo e di tempo descritte nell'atto di citazione stavano percorrendo a bordo dell'autovettura condotta da Tes_1
la stessa strada percorsa da a bordo della sua bicicletta e
[...] Parte_1
la seguivano, di aver visto un'autovettura di colore bianco invadere l'opposta corsia di marcia percorsa dalla biciletta condotta dall'attore, impattandola e
6 facendola cadere, nonostante si fosse spostato il più possibile sul Parte_1
lato destro della carreggiata al fine di evitare l'impatto, che il conducente dell'autovettura non si era fermato per prestare soccorso e che il ciclista, in seguito alla caduta, era rimasto ferito (si vedano le dichiarazioni rese da e riportate nel verbale di udienza del 16-2- Testimone_1 Testimone_2
2024).
Pertanto, acquisita la prova del verificarsi dell'incidente e del coinvolgimento di un veicolo per il quale vi è obbligo dell'assicurazione rimasto non identificato e riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'azione esercitata dal danneggiato nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, occorre valutare nel merito la fondatezza della domanda risarcitoria proposta da . Parte_1
Gli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio appaiono sufficienti ai fini della affermazione della responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione dell'incidente de quo per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
L'articolo 2054 secondo comma c.c., che stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli: pertanto, in caso di scontro fra veicoli si presume che ciascun conducente avvia concorso in ugual misura alla produzione dei danni.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli (applicabile anche nel caso in cui soltanto uno di essi abbia riportato danni - Corte costituzionale n. 205 del
1972) va riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non possa essere ricostruita l'effettiva dinamica del sinistro, perché non è possibile individuare il comportamento
7 specifico che ha causato l'evento dannoso, e non sia possibile verificare il positivo apporto di ciascuno dei soggetti coinvolti e, quindi, il grado di colpa attribuibile a ciascuno dei conducenti (Corte di cassazione n. 26004 del 2011 e Corte di cassazione n. 9353 del 2019).
Pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente e il grado di colpa attribuibile a ciascun conducente non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n. 2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929 del 1984 e Corte di cassazione n. 6941 del 2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al
8 comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 5679 del 1990).
Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che non si possa far ricorso al criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c., dal momento che - sulla base delle risultanze processuali e, in particolare, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio - appare possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa e attribuirne la responsabilità in misura concorrente e disomogenea ai conducenti dei due veicoli coinvolti.
I testimoni e hanno riferito di avere Testimone_1 Testimone_2
assistito all'incidente, in quanto stavano percorrendo la strada percorsa dall'attore in direzione Laurenzana-Piazza San Giovanni XXIII e di avere constatato che un'autovettura di colore bianco, rimasta non identificata, in quanto il conducente dopo l'incidente non si era fermato per prestare soccorso, e che procedeva nell'opposto senso di marcia rispetto alla bicicletta di proprietà e condotta da
, aveva invaso la corsia di marcia percorsa dalla biciletta, la aveva Parte_1
impattata, provocandone la caduta, e si era allontanata senza fermarsi.
Alla luce delle suddette deposizioni, che appaiono intrinsecamente attendibili e credibili per le ragioni già esposte, può ritenersi acquisita al processo la prova che il conducente del veicolo non identificato ha invaso l'opposta corsia di marcia percorsa dal veicolo condotto da , urtandolo e provocando in tal Parte_1
modo la caduta al suolo del suo conducente.
D'altra parte, il conducente della bicicletta la cui corsia di marcia è stata invasa dal veicolo antagonista non ha fornito la prova di essersi uniformato pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Infatti, i testi escussi, pur avendo dichiarato che in seguito all'invasione della sua
9 corsia di marcia il ciclista si è spostato il più possibile, per evitare lo scontro, sul margine destro della sua carreggiata, ponendo in essere le necessarie manovre di emergenza e usando la massima diligenza, non hanno fornito indicazioni in ordine alla condotta di guida del conducente della biciletta prima che il veicolo antagonista invadesse la corsia di sua pertinenza con riferimento alla velocità tenuta e alla posizione del mezzo all'interno della corsia di marcia e, quindi, al rispetto del precetto dettato dall'articolo 143 comma 1 del Decreto legislativo n.
285 del 1992, che impone ai veicoli di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della stessa, anche quando la strada è libera.
Ne consegue che, riconosciuta la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di nella misura che - tenendo conto di tutte le circostanze Parte_1
del caso concreto (perdita di controllo del veicolo antagonista e invasione della corsia di marcia opposta e difetto di prova in ordine al rispetto da parte del danneggiato delle norme sulla circolazione prima dell'invasione di corsia) - appare equo quantificare del 20% e del conducente del veicolo non identificato nella misura dell'80%, quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa dello scontro fra i veicoli nella misura dell'80%.
In ordine al quantum del danno risarcibile, ha chiesto il Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale per danno emergente (per il danneggiamento della bicicletta di sua proprietà e per le spese mediche sostenute) e per lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa specifica e il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, che prescinde dalla capacità del danneggiato di produrre reddito, del danno morale, inteso come turbamento dello stato d'animo riconducibile alle lesioni subite, e del danno esistenziale, quale menomazione
10 della libera esplicazione della personalità dell'individuo secondo le sue personali inclinazioni.
A tale ultimo proposito appare opportuno osservare che la categoria del danno non patrimoniale è stata di recente rivisitata sulla base di una diversa lettura dell'articolo 2059 c.c., il quale stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito soltanto nei casi determinati dalla legge.
Secondo la giurisprudenza meno recente, dal momento che sulla base dell'articolo
185 c.p. ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole, la risarcibilità dei danni non patrimoniali poteva essere riconosciuta in tutti i casi in cui questi fossero conseguenza di un fatto illecito costituente reato, il cui accertamento poteva essere effettuato incidenter tantum dal Giudice civile, anche nell'ipotesi in cui in sede penale fosse stata esclusa la configurabilità di un reato o la punibilità del suo autore.
Alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, invece, il danno non patrimoniale disciplinato dall'articolo 2059 c.c., che non consiste soltanto nel danno morale soggettivo, ma anche nel danno biologico, può essere risarcito anche nell'ipotesi in cui in sede civile la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge (si veda Corte costituzionale n. 233 del 2003, che ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzione dell'articolo 2059
c.c. sul presupposto che - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso - il danno non patrimoniale ivi previsto, in quanto riferito ad una fattispecie astratta di reato, è risarcibile anche nel caso in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge).
Inoltre, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente la categoria del danno non patrimoniale deve essere intesa come una categoria unitaria comprensiva del danno biologico, del danno morale e di qualsiasi pregiudizio di
11 interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, con la conseguenza che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni Unite n. 26972 del 2008).
Ne consegue che il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale lamentati dall'attore devono essere risarciti non come autonome voci di danno, ma come componenti del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale.
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che
“stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il
Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020).
In relazione al danno esistenziale, dal momento che il grado di invalidità permanente esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, resta escluso in sede di personalizzazione del danno il risarcimento di ulteriori voci descrittive di tale pregiudizio (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) che non siano state specificamente allegate e provate al fine di consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito dalla vittima e di
12 incrementare l'importo dovuto a titolo di risarcimento in sede di personalizzazione della liquidazione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento,
Corte di cassazione n. 23778 del 2014 e Corte di cassazione n. 21716 del 2013).
Tanto premesso, ha dimostrato di avere riportato in seguito al Parte_1
sinistro per cui è causa lesioni personali, producendo tempestivamente in giudizio il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villa d'Agri, dal quale risulta che il giorno 12-9-2020, alle ore 19,00, è arrivato in Pronto Soccorso Parte_1
in seguito ad un incidente stradale e che, espletati gli accertamenti strumentali, gli sono stati diagnosticati “frattura della testa dell'omero sx, trauma cranico minore, contusioni multiple” (si veda il referto del Pronto soccorso prodotto al n. 2 nel fascicolo di parte attrice).
Dal momento che alla consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore non può essere riconosciuto pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni personali riportate da in seguito all'incidente per cui è causa. Parte_1
Il consulente medico-legale nominato nel corso del giudizio ha accertato, sulla base della documentazione clinica prodotta e delle risultanze degli esami effettuati
- con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici - che:
13 - in seguito al sinistro oggetto del presente giudizio, ha riportato Parte_1
frattura della testa dell'omero sinistro, trauma cranico minore, contusioni multiple e frattura pluriframmentaria prossimamente dell'omero sinistro con perdita di sostanza ossea;
- le lesioni refertate e certificate sono in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti;
- non risultano preesistenze concausali che abbiano influito sulla evoluzione delle lesioni/menomazioni subite;
- le lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti;
- la durata della ITT è stata quantificata in 14 giorni;
- la durata della ITP al 75% è stata quantificata in 90 giorni;
- sussiste rapporto causale fra le lesioni rilevate e un peggioramento permanente delle condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti;
- le lesioni hanno impedito l'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro e comportano uno sforzo usurante e costante in relazione all'attività lavorativa di gestione di distribuzione di bevande;
- il danno biologico permanente è quantificabile nella misura del 20%;
- i postumi permanenti risultano, dopo gli interventi eseguiti, stabilizzati;
- le spese documentate agli atti risultano congrue, in quanto necessarie in rapporto alle lesioni riportate (si veda la relazione peritale depositata dal dott. Per_2
in data 16-12-2024).
[...]
Alla luce delle conclusioni alle quali è prevenuto il consulente tecnico, che appaiono condivisibili, in quanto articolate facendo applicazione dei criteri tradizionali della medicina legale (cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, topografico, della continuità fenomenologica e quello di esclusione delle altre cause), occorre concludere che il danneggiato ha riportato in seguito al sinistro
14 oggetto del giudizio lesioni permanenti che gli hanno provocato postumi permanenti quantificati nella percentuale del 20% e gli hanno impedito di attendere alle sue ordinarie occupazioni per complessivi 131 giorni.
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale, escluso - a fronte di un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle macropermanenti (postumi superiori al 9%) - il ricorso agli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore ed esclusa l'applicabilità della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e del danno morale causati da sinistri stradali introdotta dal d.p.r. n. 12 del 2025 in attuazione della norma dettata dall'articolo 138 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, dal momento che l'articolo 5 del suddetto d.p.r. prevede che lo stesso si applica per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce efficacia paranormativa alle Tabelle per la liquidazione del danno alla persona elaborate dal
Tribunale di Milano, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo 2056 c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del
2020, Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del
2017 e Corte di cassazione n. 12408 del 2011).
In applicazione dei suddetti parametri, il danno non patrimoniale subito da
[...]
in seguito all'incidente per cui è causa deve essere liquidato in via Pt_1
equitativa, utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024 e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (41 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni, nella somma
15 complessiva di euro 95.377,50, comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva interiore, di cui euro 82.900,00 per invalidità permanente (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente, cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento dell'illecito) ed euro 12.477,50 per invalidità temporanea, di cui euro 4.715,00 per inabilità temporanea assoluta
(euro 115 x 41 giorni) ed euro 7.762,50 per inabilità temporanea parziale al 75%
(euro 86,25 x 90 giorni).
Quanto all'incremento per sofferenza soggettiva interiore, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale che considera ammissibile la prova presuntiva del danno morale sulla base di un giudizio inferenziale logico- presuntivo di proporzionalità fra l'entità della lesione dell'integrità psico-fisica e l'insorgenza di una sofferenza soggettiva, sicchè tanto più basso è il grado di invalidità permanente tanto più deve ritenersi assorbito nella relativa liquidazione, salva la prova contraria, il danno da turbamento dello stato d'animo (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 19922 del 2023 e Corte di cassazione n. 6444 del
2023), ritiene questo Giudice che la sofferenza soggettiva subita dal danneggiato possa ritenersi provata presuntivamente in considerazione della gravità della lesione dell'integrità psico-fisica accertata nel corso del giudizio e della riconducibilità ad essa di un lungo periodo di riabilitazione (si vedano le dichiarazioni rese dal teste riportate nel verbale di udienza del 10-5- Tes_3
2025).
Non deve essere operato, invece, alcun aumento per la personalizzazione del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno esistenziale, dal momento che il danneggiato non ha allegato nè provato circostanze specifiche e peculiari ulteriori rispetto a quelle normali che da quel tipo di lesione dell'integrità psico-fisica possono derivare secondo l'id quod plerumque accidit (si veda in tal senso Corte
16 di cassazione n. 7513 del 2018), non essendo a tal fine sufficiente la generica allegazione, peraltro non suffragata dalla relativa prova, della incidenza delle stesse in modo significativo e permanente sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, l'attore ha allegato quale voce di danno emergente le spese mediche sostenute in seguito al sinistro, fornendo la prova dei relativi esborsi con la produzione in giudizio delle ricevute fiscali relative a visite di controllo e cicli di fisioterapia per un ammontare complessivo di euro 3.612,99 (si vedano le ricevute di pagamento prodotte al n. 11 nel fascicolo di parte attrice).
, poi, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per lucro Parte_1
cessante per la riduzione della capacità lavorativa specifica, intesa come idoneità a continuare a svolgere l'attività lavorativa esercitata dal danneggiato al momento dell'evento lesivo.
La suddetta posta di danno deve essere ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale da lucro cessante, evidenziando che, mentre nel sistema assicurativo di indennizzo tale voce di danno è oggetto di presunzione assoluta quando la CP_2
lesione all'integrità psico-fisica superi la misura del 16% e viene liquidata come incremento del danno biologico sulla scorta di una tabella di coefficienti, invece nel sistema risarcitorio civilistico deve essere escluso qualsiasi automatismo nel risarcimento, pur in presenza di una lesione fisica accertata. La giurisprudenza, mantenendo costante il suo orientamento sul punto, ha chiarito che "il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione
17 futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il Giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito" (in tal senso si vedano Corte di cassazione n.11361 del 2014 e Corte di cassazione n.21988 del 2019).
Dando seguito alla linea interpretativa richiamata nell'ipotesi che ci occupa, le lesioni all'integrità fisica riportate dall'attore nell'incidente per cui è causa rientrano nella categoria delle macropermanenti e il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio ha accertato che i postumi permanenti conseguenti a tali lesioni rendono più usurante lo svolgimento dell'attività precedentemente svolta, sicchè può presumersi un danno futuro in termini di perdita di guadagno;
però, il danneggiato non soltanto non ha fornito elementi sufficienti a provare l'entità della perdita reddituale, ma non ha neanche allegato le relative circostanze di fatto, limitandosi a richiamare genericamente l'incidenza dei postumi della lesione dell'integrità psico-fisica riportata nell'incidente sulla capacità lavorativa specifica ed a richiamare, ai fini della liquidazione, il criterio del triplo della pensione sociale, applicabile nel diverso caso in cui il danneggiato sia disoccupato al momento del fatto dannoso, ma senza allegare la circostanza sopravvenuta della disoccupazione e senza specificare in che termini la lesone dell'integrità psico- fisica riportata possa incidere sullo svolgimento dell'attività di vendita di caffè e di prodotti similari.
18 Pertanto, deve essere escluso che spetti all'attore il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa specifica.
Allo stesso modo deve essere escluso il risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento della bicicletta di proprietà dell'attore, posto che se in astratto la circostanza che il danneggiato abbia riportato lesioni gravi gli avrebbe consentito di ottenere il risarcimento anche di tale voce di danno, in concreto Parte_1
non ha fornito la prova non soltanto dell'entità del danno materiale, ma anche dell'effettivo verificarsi dello stesso danno;
infatti, nessuno dei testi presenti al momento dell'incidente ha riferito che in seguito all'impatto con il veicolo antagonista il velocipede abbia effettivamente riportato danni materiali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , riconosciuta la responsabilità Parte_1
concorrente nella misura dell'80% del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro, quale Controparte_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 79.192,39 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attore devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (12-9-2020) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di
[...]
nella suddetta qualità, non potendo operare, Controparte_1
nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione
19 delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo
92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 32061 del 2022).
Le spese del giudizio devono essere attribuite all'avv. Amedeo Cicala per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e utilizzando il valore medio dello scaglione di riferimento relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la
20 liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di
[...]
nella suddetta qualità. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
LL, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 19-10-2021, da nei Parte_1
confronti di in qualità di impresa Controparte_1
territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara che l'incidente per cui è causa è ascrivibile alla responsabilità concorrente del conducente del veicolo rimasto non identificato nella misura dell'80%;
- condanna in qualità di impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento in favore di dell'importo Parte_1
complessivo di euro 79.192,39, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal
12-9-2020 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo;
21 - condanna quale impresa designata per Controparte_1
la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della
Strada, al pagamento in favore di delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in complessivi euro 14.580,00, di cui euro 477,00 per esborsi ed euro
14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuirsi all'avv. Amedeo Cicala per dichiarato anticipo;
- pone definitivamente a carico di quale Controparte_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, il pagamento delle spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 10-11-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella LL
22