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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14273 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 47427 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Roma alla Via CodiceFiscale_2
Teulada n. 38/A, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Fenu che li rappresenta e difende in forza di procura in atti attori
e
(c.f./p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma alla Via Romeo Rodriguez Pereira n.129 B, presso lo studio dell'Avv. Stefania Ballarini che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
Oggetto: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
25 marzo 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per gli attori:
“- in via principale, per tutto quanto esposto nell'atto di citazione
e nel presente atto, previo accertamento dell'inadempimento
pagina 1 di 27 contrattuale da parte della , in persona Controparte_2 del legale rappresentante in carica, in relazione al contratto di appalto del 21.5.2020, per avere realizzato le opere di ristrutturazione dell'abitazione sita in Roma, Via Igino Papa n. 144, int. 2 in violazione delle regole dell'arte, presentando numerosi vizi
e difformità come risultanti dalla CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.g.n. 63103/2020, nonché per avere consegnato le opere in ritardo rispetto al termine previsto nel contratto di appalto del 21.5.2020, e per l'effetto, ai sensi degli artt. 1453, 1667 e 1668
c.c., previa eventuale risoluzione del contratto di appalto del
21.5.2020, condannare la in persona Controparte_2 del legale rappresentante in carica, a corrispondere ai Sigg.ri
[...]
e una somma in misura corrispondente al Parte_1 Parte_2 costo dei lavori di ripristino necessari per l'eliminazione dei vizi
e delle difformità da determinarsi in misura pari alla somma di euro
7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00), oltre oneri di legge, o in altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dall'evento, nonché a risarcire ai
Sigg.ri e il danno non Parte_1 Parte_2 patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile per la somma pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) o di altra somma che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., anche in via equitativa;
oltre la somma di euro (/00) per le spese di CTU sostenute dal Sig. e nel Parte_3 Parte_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al R.g.n. 63103/2020;
- in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale della convenuta, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque inammissibile, o, in subordine, ridurre l'importo richiesto in base alle risultante del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al
R.g.n. 63103/2020 e conseguentemente, in applicazione della compensazione fra i rispettivi crediti, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta in favore della Controparte_2
pagina 2 di 27 per essere compensato ogni eventuale credito con quello vantato dagli odierni attori in relazione al medesimo contratto.”
per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa,
a) Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande formulate dagli attori
b) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento degli attori al versamento del residuo corrispettivo dovuto e per l'effetto condannarli al pagamento della somma di € 4.435,55 oltre IVA o della diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi moratori al tasso del 5% come previsto in contratto, dalla data del 19/10/2020 all'effettivo soddisfo. In via subordinata condannare gli attori a titolo di arricchimento senza causa al pagamento in favore della convenuta del valore delle opere eseguite.
c) In ogni caso con vittoria delle spese di lite oltre accessori e spese generali come per legge ivi compresa la refusione delle spese sostenute per la consulenza tecnica preventiva.”
FATTO E DIRITTO
1. I sigg.ri e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio davanti al Tribunale di Roma la società Controparte_2
esponendo che:
[...]
- con contratto di appalto sottoscritto in data 21.5.2020 il Sig. aveva incaricato la di Parte_2 Controparte_2 effettuare i lavori di ristrutturazione dell'appartamento, sito in Roma alla Via Igino Papa n. 144, primo piano, int. 2, di cui era comproprietario unitamente alla sig.ra Parte_1
- i lavori erano iniziati in data 21.6.2020 ed erano terminati in data 17.10.2020, ben oltre il termine di giorni 30 previsto nel contratto di appalto;
pagina 3 di 27 - con nota del 19.10.2020, la aveva Controparte_2 chiesto agli odierni attori il pagamento della somma di euro 2.454,55, oltre iva, a titolo di saldo per i lavori contrattuali, e dell'ulteriore somma di euro 4.435,55, oltre iva per i lavori extracontrattuali, in realtà mai autorizzati;
- con lettera del 22.10.2020, inoltrata a mezzo pec in data
23.10.2020, gli attori, a mezzo del proprio legale, avevano denunciato formalmente alla società appaltatrice le difformità e i vizi riscontrati all'esito dell'esecuzione dei lavori appaltati ed avevano contestato la richiesta di pagamento dei lavori extracontrattuali in quanto mai autorizzati;
- dopo aver inviato altre lettere in data 26.10.2020 e in data
4.11.2020 per denunciare la presenza di ulteriori vizi i due attori avevano promosso nei confronti dell'odierna convenuta davanti a questo stesso Tribunale un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
- nel suddetto procedimento, iscritto al R.g.n. 63103/2020, si era costituita la ed era stato nominato un Controparte_2
CTU nella persona dell'arch. la quale, all'esito delle Persona_1 indagini svolte, aveva accertato la non corretta esecuzione a regola d'arte di molti dei lavori appaltati, sia di natura contrattuale che extracontrattuale per la presenza di numerosi vizi e imprecisioni, quali in particolare l'esistenza di irregolarità e dislivelli nella pavimentazione, la non corretta esecuzione delle opere di pittura (per la presenza di crepe), del controsoffitto (per la presenza di un rigonfiamento) e la mancata consegna delle certificazioni relative agli impianti;
- il consulente d'ufficio, pur avendo riconosciuto l'esistenza dei vizi lamentati dagli attori, era incorsa in numerosi errori e contraddizioni, valutando in maniera incongrua alcune voci di danno ed includendo nei conteggi il compenso per i lavori extracontrattuali non autorizzati dagli odierni attori ed oggetto di specifica contestazione;
pagina 4 di 27 - la spesa per l'esecuzione dei lavori di ripristino era stata quantificata dal CTU nella misura di euro 5.750,00, oltre oneri di legge, oltre euro 750,00 per materiali (come specificati nel computo metrico estimativo allegato alla relazione peritale);
- a tali somme doveva aggiungersi il costo per lo smontaggio, il deposito e il rimontaggio di tutto il mobilio presente all'interno dell'immobile, quantificato dal CTU nella misura di euro 1.000,00 circa, nonché la spesa necessaria per la demolizione e il rifacimento della porzione del controsoffitto del salotto, non realizzata a regola d'arte, per il quale era contrattualmente previsto un prezzo di euro
1.000,00;
- contrariamente a quanto affermato dal CTU, pure in assenza di penali nel contratto, doveva essere riconosciuto anche il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile quantificabile in via equitativa in euro 5.000,00, tenuto conto sia del ritardo nel completamento delle opere di oltre due mesi rispetto al termine di giorni 30 previsto nel contratto di appalto, sia del periodo necessario ad eseguire i lavori di ripristino volti all'eliminazione dei vizi e difformità riscontrate, sia dello stato di invalidità al 100% riconosciuto alla Sig.ra , che, oltre a rendere oltremodo gravoso Pt_1 ogni ulteriore trasloco, precludeva il normale utilizzo dell'immobile da parte della stessa attrice specialmente a causa dei dislivelli e delle imperfezioni presenti sulla pavimentazione all'interno dell'abitazione.
Invocando l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1453,
1667 e 1668 c.c., i sigg.ri e hanno quindi Parte_1 Pt_2 chiesto di accertare l'inadempimento contrattuale della società appaltatrice per i vizi e le difformità delle opere eseguite, così come risultanti dalla CTU espletata ante causam, e per il ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto e, previa eventuale risoluzione del contratto di appalto, di condannare la Controparte_2
, al pagamento della somma complessiva di euro 8.500,00 (oltre
[...] oneri di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria) pari al pagina 5 di 27 costo dei lavori di ripristino necessari per l'eliminazione dei vizi e delle difformità, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile in misura pari ad euro 5.000,00, oltre la somma di euro 1.063,64, oltre iva ed accessori di legge per le spese di CTU sostenute dai due attori nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al R.g.n. 63103/2020.
2. Con comparsa depositata in data 11 novembre 2022 si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato la Controparte_1 fondatezza di tutte le domande avversarie, chiedendone il rigetto e,
a sua volta, ha proposto domanda riconvenzionale per chiedere il pagamento del saldo dovuto per le opere contrattuali e per quelle extra contratto o, in subordine, di un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa.
In punto di fatto la convenuta ha, tra l'altro, precisato che:
- a causa della mancata consegna dell'appartamento alla data del
21/6/2020 previsto nel contratto di appalto, l'inizio dei lavori aveva subito un differimento di circa un mese;
- anche successivamente a tale data, i proprietari avevano lasciato nell'appartamento alcuni mobili determinando la necessità del loro continuo spostamento da un vano all'altro da parte degli operai della ditta appaltatrice con conseguente perdita di tempo nell'esecuzione dei lavori imputabile alla committenza;
- durante l'esecuzione delle opere, il committente, sempre presente in cantiere, aveva chiesto l'esecuzione di ulteriori opere extra preventivo ed in particolare: a) rivestimento bagno e cucina;
b) spalletta bagno (per spostamento porta); c) montaggio caldaia e termosifoni;
d) montaggio luce esterna balcone;
e) montaggio luce nicchia – led RGB;
f) allaccio lavabo bagno;
g) montaggio specchio bagno;
h) allaccio lavatrice esterna;
i)allaccio citofoni (2 allacci per cambio citofono); j) punti luce in più rispetto all'offerta contrattuale (42 rispetto ai 35 computati);k) montaggio staffe TV 2 staffe;
l) allaccio cucina;
m) montaggio box doccia;
pagina 6 di 27 - la ditta appaltatrice aveva eseguito a perfetta regola d'arte tutte le opere previste nel contratto nonché tutte le opere extra preventivo, per le quali era stato concordato un prezzo di € 1.695,00 oltre IVA;
- per dette lavorazioni extra preventivo la committenza, seppur con ritardo, aveva fornito i relativi materiali;
- durante le lavorazioni si era verificata una perdita d'acqua che aveva interessato la colonna condominiale e che di fatto aveva impedito alla ditta convenuta di lavorare per circa 11 giorni;
- durante l'apposizione della pavimentazione il sig. sempre Pt_2 presente in cantiere, usava camminarci sopra nonostante le zone interdette venissero debitamente segnalate;
- l'attore, ignorando il suggerimento e le indicazioni contrarie della ditta convenuta, aveva chiesto con insistenza che i battiscopa fossero montati prima delle porte, lasciando uno spazio libero in prossimità degli infissi per montare i telai delle porte;
- la committenza aveva stabilito che le pareti del soppalco non fossero oggetto di rasatura liscia in quanto parti non a vista ed aveva dato disposizioni in tal senso alla ditta convenuta;
- il posizionamento incrociato dei tubi della caldaia non comprometteva il normale funzionamento della stessa che era stata fornita dalla committenza dopo la realizzazione dell'impianto idrico effettuata quando non era ancora disponibile la relativa scheda tecnica;
- la ditta appaltatrice aveva correttamente eseguito il collegamento di due apparecchi all'impianto citofonico condominiale e il malfunzionamento dell'altoparlante esterno non dipendeva da un errato montaggio o collegamento da parte della convenuta;
Pa
- le staffe della erano state correttamente montate dalla ditta e successivamente, al termine dei lavori, erano state smontate e rimontate dagli attori su parete differente;
pagina 7 di 27 - la controparte non aveva mai provveduto allo smaltimento dei calcinacci.
La ha quindi contestato la fondatezza Controparte_1 delle pretese avversarie.
Con specifico riferimento ai lavori extra contrattuali la convenuta ha evidenziato che:
- l'importo di € 4.435,55 oltre IVA era in realtà la somma del saldo dovuto per le opere contrattuali pari ad € 2.454,55 e per quelle extra contratto ammontanti ad € 1.695,00 oltre iva;
- gran parte delle contestazioni mosse dagli attori con la lettera del 23/10/2020 e con quelle successive riguardavano proprio le lavorazioni extra contratto con ciò confermando come le stesse fossero state commissionate dalla proprietà, che peraltro aveva fornito alla ditta appaltatrice anche i materiali necessari alla realizzazione delle opere extra capitolato;
La convenuta, oltre a non condividere le avverse considerazioni critiche sulla relazione peritale resa all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, a sua volta ha contestato le risultanze della consulenza d'ufficio, deducendo: la non addebitabilità dei pretesi vizi alla convenuta, essendo per converso addebitabili, ove esistenti, al comportamento della controparte ed alle specifiche istruzioni di quest'ultima; l'erroneità della CTU nella parte in cui attestava la sussistenza di vizi delle opere e quantificava il loro deprezzamento e i costi pretesamente necessari alla eliminazione degli stessi vizi;
l'erroneità della CTU che, pur rilevando che i prezzi applicati dalla ditta fossero di gran lunga inferiori a quelli di mercato, aveva applicato ai prezzi delle opere extra capitolato una riduzione del 17% pari alla scontistica applicata dalla società convenuta in sede di offerta. ha inoltre eccepito: la totale Controparte_1 infondatezza della domanda di risoluzione del contratto formulata dalla controparte ai sensi dell'art. 1453 c.c., stante la specialità della norma di cui all'art. 1668 c.c. che ammette la risoluzione nella sola pagina 8 di 27 ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua complessità, risulti assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, circostanza non verificatasi nel caso di specie;
l'inammissibilità della domanda di eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, che non essendo stata formulata in via subordinata, è incompatibile con la domanda di risoluzione in quanto presuppone la persistente efficacia e validità del contratto.
La convenuta ha poi evidenziato che il CTU aveva individuato il costo degli interventi in € 5.000,00 e non € 5.750,00 come erroneamente indicato dalla controparte.
Con specifico riferimento al preteso danno per mancato godimento dell'immobile la ha eccepito che: il sig. Controparte_1
, contrariamente agli accordi, non aveva provveduto alla Pt_2 liberazione dell'appartamento dal mobilio e dalle varie suppellettili, così di fatto determinando lo slittamento della data prefissata di inizio dei lavori di oltre un mese e poi costringendo gli operai della ditta convenuta a spostare i mobili da un vano all'altro causando ulteriore ritardo;
nel contratto non era stata prevista una penale in caso di superamento del termine di consegna delle opere;
nel corso delle lavorazioni erano state richieste opere aggiuntive che avevano determinato il prolungamento dei lavori;
un ulteriore differimento del termine era stato determinato dalla ritardata consegna da parte della committenza dei materiali, tra i quali, a titolo esemplificativo, la caldaia;
un differimento di oltre 11 giorni era stato determinato da una perdita di acqua che aveva interessato la colonna condominiale.
La ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande formulate dagli attori e, in via riconvenzionale, la condanna di questi ultimi al pagamento della somma di € 4.435,55 (oltre
IVA e interessi moratori al tasso del 5% previsto in contratto dalla data del 19/10/2020 all'effettivo soddisfo) a saldo del corrispettivo dovuto per le opere contrattuali e per quelle extra contratto o, in subordine, il pagamento, a titolo di arricchimento senza causa,
pagina 9 di 27 dell'importo corrispondente al valore delle opere eseguite dalla ditta appaltatrice.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa
è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti,
l'interrogatorio formale dei due attori e del legale rappresentante della società convenuta e l'esame di quattro testimoni.
All'udienza del 25 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e del successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
*******
4. Per quanto concordemente riferito dalle parti la sig.ra
[...]
e il di lei figlio , quali comproprietari Parte_1 Parte_2 dell'appartamento, sito in Roma alla Via Igino Papa n. 144, primo piano, int. 2, hanno concluso un contratto di appalto con la affidando a quest'ultima i lavori di Controparte_1 ristrutturazione del suddetto immobile. I lavori originariamente appaltati sono dettagliatamente descritti nel preventivo n. 43/1/2020 datato 21 maggio 2020 sottoscritto dall'arch. quale Persona_2 amministratore e legale rappresentante della società convenuta, e per accettazione dal sig. (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte Pt_2 convenuta). In particolare il preventivo sottoscritto dalle parti prevede: “1) rimozione intonaco e rifacimento dello stesso;
2) esecuzione tracce per realizzazione impianto elettrico sottotraccia;
3) realizzazione impianto elettrico, telefonico, Tv, citofono, interruttori normali e derivati, prese bipasso e Schuko, conforme alla
Norma CEI64-8 Livello 1 – a partire dal centralino domestico con tubazioni di distribuzione antifiamma, realizzato sotto traccia con conduttori di adeguata sezione con frutti in PVC linea e colore base
BTICINO, URMET o VIMAR, incluso di quadro elettrico conforme alla norma
CEI 64-8 Livello 1, lampade di emergenza. Cosa comprende 1 punto luce:
pagina 10 di 27 -ogni scatola 503 – ogni uscita corrugato a muro – ogni scatola di derivazione – ogni presa tv – ogni presa digitale – ogni presa satellitare – ogni presa telefono – ogni presa LAN – ogni punto citofonico – ogni lampada di emergenza;
4) rimozione pavimento e massetto. Posa pavimento;
5) realizzazione impianto idrico bagno e cucina, compreso scarichi, adduzione acqua calda e fredda e scarichi
e gas;
6) impianto termico, esclusa fornitura caldaia e termosifoni;
7) pittura completa dei soffitti e delle pareti dell'immobile mediante applicazione di due mani di tinta traspirante bianca, previo passaggio di prima mano con isolante;
8) realizzazione controsoffitto su tutti
i soffitti compreso soppalco nella zona ingresso con faretti;
9) carico
e trasporto a discarica di tutti i calcinacci”. Nell'offerta in esame
è indicato il corrispettivo previsto per ogni singola lavorazione per un totale complessivo di euro 12.085,00 che è stato ridotto ad euro
10.000,00 oltre IVA, così riconoscendo uno sconto ai committenti. Nella stessa scrittura negoziale è poi indicato il giorno 21 giugno 2020 quale data di inizio dei lavori per i quali è stata prevista “una durata di 30 gg lavorativi, salvo imprevisti al momento non evidenziabili e non a conoscenza delle parti”.
All'esito dell'istruttoria è emerso che durante l'esecuzione dell'appalto la parte committente ha chiesto l'esecuzione di ulteriori opere extra preventivo ed in particolare: a) rivestimento bagno e cucina;
b) spalletta bagno (per spostamento porta); c) montaggio caldaia e termosifoni;
d) montaggio luce esterna balcone;
e) montaggio luce led in una nicchia;
f) allaccio del lavabo del bagno;
g) montaggio dello specchio del bagno;
h) allaccio lavatrice esterna;
i) punti luce aggiuntivi;
l) montaggio 2 staffe TV.
La realizzazione di tali opere extra contratto è stata accertata dal
CTU nominato nel procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis
c.p.c. svoltosi ante causam tra le stesse parti.
L'assunto di parte attrice, secondo cui tali lavori aggiuntivi non sarebbero stati autorizzati dalla parte committente è smentito dalle lettere datate 22 ottobre 2020 e 26 ottobre 2020 (docc. 2 e 4 del pagina 11 di 27 fascicolo allegati al ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) con le quali il sig. , per il tramite del proprio legale, ha denunciato vizi e Pt_2 difformità concernenti anche le opere extra preventivo - quali, ad esempio, i rivestimenti di bagno e cucina, il montaggio della caldaia e termosifoni e l'allaccio del lavabo del bagno - così implicitamente ammettendo di averle autorizzate.
L'esecuzione di opere extra preventivo su richiesta della parte committente trova conferma anche nelle testimonianze rese da due operai che hanno partecipato all'esecuzione dei lavori oggetto di causa.
Ed infatti, il teste sul punto ha riferito: “Il sig. Testimone_1
si recava spesso in cantiere e quindi constatava personalmente Pt_2 le varie opere che venivano di volta in volta eseguite. Ricordo che il sig. chiese di spostare la spalletta dell'entrata del bagno da Pt_2 sinistra a destra;
chiese di spostare il termosifone del bagno, la caldaia e l'allaccio e lo scarico del lavandino del bagno”. Parimenti il teste interrogato in proposito ha affermato: “posso Testimone_2 dire che ci furono delle modifiche nel rivestimento delle pareti della cucina. Ricordo inoltre che il montaggio della caldaia non era inizialmente previsto e poi ci fu richiesto. Ricordo di aver montato la luce esterna sul balcone, ma non so se rientrava nel preventivo iniziale o meno. Ricordo che montammo il lavabo del bagno e il relativo specchio e che tali lavori furono richiesti successivamente rispetto al preventivo. Ricordo di aver predisposto lo scarico e l'allaccio dell'acqua su un balcone per la lavatrice. Tali lavori sono stati fatti successivamente e probabilmente non rientravano nel preventivo.
Ricordo che furono montate anche due staffe per posizionare la tv in una stanza, ma non ricordo esattamente quale. Sono stati fatti anche
i lavori di allaccio della cucina ma non so dire se rientrassero nel preventivo iniziale. E' stato montato anche il box doccia e anche in questo caso si trattava di una lavorazione successiva che non rientrava nel preventivo.”
Le dichiarazioni sopra riportate non possono ritenersi contraddette dalla testimonianza resa dalla compagna del sig. Parte_2 Tes_3
pagina 12 di 27 , la quale, pur avendo dichiarato “a me non risulta che ci Tes_4 siano state richieste successive da parte del mio compagno e della madre rispetto alle opere previste nel contratto iniziale”, potrebbe anche non essere a conoscenza di siffatta circostanza.
Del resto non è verosimile ipotizzare che le numerose lavorazioni non previste nell'originario capitolato ma eseguite dalla società convenuta (come accertato dal CTU) siano state realizzate contro la volontà del sig. , il quale, per quanto riferito dalla convenuta Pt_2
e confermato dai testimoni, era spesso presente in cantiere.
Dunque, per i maggiori lavori eseguiti la ditta appaltatrice ha diritto al compenso che, in mancanza di prova contraria, deve essere determinato nella stessa misura originariamente concordata, applicando, quindi, ai prezzi previsti per ciascuna lavorazione aggiuntiva la medesima percentuale di sconto (17,22%) riconosciuta nel contratto di appalto.
A questo punto occorre verificare gli inadempimenti ascritti all'impresa appaltatrice dai due attori, i quali, da un lato, lamentano la presenza di numerosi vizi e difformità nelle lavorazioni eseguite e, dall'altro, si dolgono per la ritardata consegna delle opere rispetto al termine di 30 giorni previsto nel contratto.
Con riferimento a quest'ultimo inadempimento, si osserva anzitutto che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, i lavori non hanno avuto inizio in data 21 giugno 2020 come inizialmente previsto nella scrittura negoziale sottoscritta dalle parti. Per quanto ammesso dai sigg.ri e durante l'interrogatorio Parte_1 Pt_2 formale, il cantiere è stato consegnato alla ditta appaltatrice i primi giorni di agosto 2020. La circostanza è stata confermata anche dai testi e Testimone_5 Testimone_1
Inoltre per quanto emerso all'esito dell'istruttoria l'appartamento da ristrutturare non è stato consegnato completamente libero dai mobili e suppellettili che durante l'esecuzione dell'appalto sono stati spostati da un vano all'altro con conseguente rallentamento dei lavori.
pagina 13 di 27 Ed infatti lo stesso sig. in sede di interrogatorio formale Pt_2 ha confermato che i mobili sono rimasti all'interno dell'appartamento per circa una o due settimane dall'inizio dei lavori. Anche il teste ha riferito che “il mobilio è rimasto dentro Testimone_5
l'appartamento oggetto di causa soltanto per pochi giorni”. Ed ancora il teste ha dichiarato: “ricordo che i mobili erano Testimone_1 stati tutti accatastati nella camera da letto della mamma del sig.
… nel corso delle prime tre settimane quando abbiamo dovuto Pt_2 lavorare all'interno della camera da letto della madre del sig. Pt_2
i mobili sono stati spostati in altre stanze.”. A sua volta il teste ha confermato che: “all'interno dell'appartamento, Testimone_2
c'era un frigorifero ed altro mobilio che era stato accatastato tutto in una stanza e protetto con teli. … c'è stata l'esigenza di spostarlo in altra stanza quando abbiamo dovuto iniziare a lavorare nella stanza dove si trovava inizialmente”.
E' stato, poi, accertato che i lavori sono stati sospesi per alcuni giorni a causa di una perdita d'acqua della colonna condominiale. Al riguardo il teste ha riferito: “durante i lavori ci Testimone_1 siamo resi conto che c'era una perdita proveniente dalla colonna condominiale di scarico posta tra il bagno del sig. ed il bagno Pt_2 del vicino. Noi abbiamo subito avvertito il sig. il quale su Pt_2 richiesta dell'amministratore del condominio ha chiesto alla ditta convenuta di interrompere i lavori per consentire le opportune riparazioni da parte del … ricordo che a causa delle CP_3 perdita della colonna condominiale i lavori nel bagno sono rimasti fermi per circa due settimane”. Il sig. a sua volta ha Testimone_2 dichiarato: “ricordo che ci furono problemi nella lavorazione del bagno dovute ad una perdita nella colonna dello scarico condominiale Per tali motivi abbiamo dovuto differire di qualche giorno il completamento dei lavori del bagno.”
In considerazione di tutte le circostanze sopra accertate (ritardata consegna del cantiere da parte del committente, mancata liberazione dell'appartamento dal mobilio, affidamento in corso d'opera di numerose pagina 14 di 27 lavorazioni aggiuntive, sospensione dei lavori a causa di una perdita di acqua proveniente dalla colonna condominiale) deve escludersi la sussistenza di un ritardo imputabile a fatto e colpa dell'impresa appaltatrice rispetto al termine di 30 giorni (fissato nel contratto) che, peraltro, deve ritenersi superato proprio in considerazione delle nuove lavorazioni extra preventivo commissionate nel corso del rapporto contrattuale. Del resto detto termine non può considerarsi essenziale non essendo neanche presidiato da una clausola penale per il ritardo.
Passando ad esaminare l'altro inadempimento imputato all'impresa convenuta occorre prendere le mosse dalla relazione peritale (doc. 5 del fascicolo di parte attrice) redatta dall'Arch. quale Persona_1
CTU nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi ante causam tra le stesse parti.
All'esito degli accertamenti svolti il consulente d'ufficio ha concluso affermando che “tutti i lavori elencati sia nel “preventivo iniziale” sia nel preventivo dei “lavori extra” sono stati eseguiti ma molte lavorazioni non sono state eseguite a regola d'arte”.
Con riferimento ai lavori elencati nell'originario capitolato d'appalto il CTU si è così espresso:
“Punto 1 (Rimozione intonaco e rifacimento dello stesso). Dal sopralluogo effettuato non si evidenziano difetti, pertanto si può ritenere che la lavorazione sia stata eseguita a regola d'arte.
Punto 2 (Esecuzione tracce per realizzazione impianto elettrico sottotraccia). in merito a detta lavorazione, essendo un'opera non visibile non può essere oggetto di valutazione.
Punto 3 (Realizzazione impianto elettrico, telefonico, TV, citofono, interruttori normali e deviati, prese bipasso e omissis). La Per_3 presente voce del capitolato è stata eseguita a regola d'arte, fatta eccezione per quanto riguarda l'impianto citofonico e l'aspetto estetico del posizionamento di alcuni faretti e delle placche per la copertura dell'alloggio del contatore della energia elettrica e del quadro elettrico. Per quanto riguarda l'impianto citofonico lo stesso risulta non funzionante, come riportato sul verbale del sopralluogo.
pagina 15 di 27 Per la posa in opera dell'impianto di illuminazione si è rilevato che nella zona “ingresso/disimpegno” è presente un disallineamento tra il faretto centrale e gli altri due faretti. Inoltre, risultano non in linea le placche a copertura del contatore di energia elettrica e del quadro elettrico. (cfr All. n. 5 foto nn. 1-2).
Punto 4 (Rimozione pavimento e massetto. posa in opera pavimento).
Tale lavorazione non è stata eseguita a regola d'arte. La posa in opera del pavimento, piastrelle in gres porcellanato effetto legno, risulta essere irregolare in molti punti. La presenza di piccoli dislivelli rende la pavimentazione irregolare creando minimo disagio per una normale fruibilità. (cfr All. da foto n.3 a foto n.7).
La posa in opera del battiscopa risulta in alcuni punti essere approssimativa ed in altri punti risulta totalmente errata, come ad esempio in corrispondenza sia degli spigoli sia delle mostre delle porte interne. (cfr All. da foto n.8 a foto n.12).
Punto 5 (Realizzazione impianto idrico bagno e cucina, compresi di scarichi, adduzione acqua calda e fredda e gas). Dall'accertamento eseguito non si riscontrano imperfezioni nella realizzazione di queste opere. Si evidenzia, comunque, che la ditta appaltatrice non ha fornito le certificazioni degli impianti.
Punto 6 (Impianto termico, esclusa fornitura caldaia e termosifoni).
L'impianto termico risulta essere stato realizzato a regola d'arte. Si evidenzia la mancata consegna delle certificazioni di conformità.
Punto 7 (Pittura completa del soffitti e delle pareti dell'immobile omissis….) Detta lavorazione non è stata eseguita a regola d'arte. La tinteggiatura delle pareti e dei soffitti risulta essere non uniforme in diversi punti dell'appartamento. Sono infatti presenti diverse crepe superficiali e la stesura della tinta si presenta in più punti non omogenea e piuttosto ruvida, lasciando intravedere il passaggio del pennello. (cfr All. n. 5 foto nn. 13-14). Inoltre, le pareti ed i soffitti delle zone soppalcate non risultano rifiniti.
Punto 8 (Realizzazione controsoffitto su tutti i soffitti compreso soppalco nella zona ingresso con faretti). L'istallazione dei
pagina 16 di 27 controsoffitti e del soppalco nella zona ingresso è stata eseguita a regola d'arte ad eccezione dell'ambiente denominato “soggiorno”, nel quale è presente un rigonfiamento visibile in controluce (cfr All. n.
5 foto nn. 15).
Punto 9 (Carico e trasporto a discarica di tutti i calcinacci). Al momento del sopralluogo non si evidenziano tracce di scarti di materiale edile dovute alle lavorazioni.”
Il consulente d'ufficio ha poi provveduto a quantificare il valore dei lavori non correttamente eseguiti deprezzando il valore dell'opera per come riportata in preventivo. Al riguardo nella relazione peritale si legge:
“Punto 1 (Rimozione intonaco e rifacimento dello stesso) e 2
(Esecuzione tracce per realizzazione impianto elettrico sottotraccia).
I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed il loro valore è confermato come da preventivo. Tot. opera 3.000,00€
Punto 3 (Realizzazione impianto elettrico, telefonico, TV, citofono, interruttori normali e deviati, prese bipasso e omissis). Per Per_3 quanto attiene la realizzazione dell'impianto elettrico, lo stesso è stato parzialmente eseguito a regola d'arte. Vi sono imperfezioni estetiche ma non funzionali. La mancata correttezza nell'esecuzione delle opere può essere valutata nel deprezzamento per l'eventuale riposizionamento del faretto centrale dell'ingresso/disimpegno e nel riallineamento delle due placche copri quadro e contatore elettrico, il costo può essere quantificato in 200,00€, comprensivo delle opere di stuccatura e tinteggiatura. Valore opera da preventivo 1.820,00€ meno 200,00€ per deprezzamento: Tot. opera 1.620,00€
Punto 4 (Rimozione pavimento e massetto. posa in opera pavimento).
Per il costo relativo alla posa in opera della pavimentazione e del relativo battiscopa, viste le numerose imperfezioni riscontrate è stato previsto un deprezzato pari al 50%. Valore dell'opera da preventivo
2.660,00€ meno 50%€ di deprezzamento: Tot. opera 1.330,00€
Punto 5 (Realizzazione impianto idrico bagno e cucina, compresi di scarichi, adduzione acqua calda e fredda e gas). I lavori sono stati
pagina 17 di 27 eseguiti a regola d'arte ed il loro valore è confermato come da preventivo. Tot. opera 800,00€
Punto 6 (Impianto termico, esclusa fornitura caldaia e termosifoni).
I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed il loro valore è confermato come da preventivo. Tot. Opera 700,00€
Punto 7 (Pittura completa del soffitti e delle pareti dell'immobile omissis…..). Viste le numerose imperfezioni riscontrate nell'opera realizzata, si è ritenuto di applicare un deprezzato pari al 50%.
Valore dell'opera come da preventivo 1.500,00€, meno 50% di deprezzamento: Tot. opera 750,00€
Punto 8 (Realizzazione controsoffitto su tutti i soffitti compreso soppalco nella zona ingresso con faretti). Il valore è confermato come da preventivo. Tot. opera 1.000,00€
Punto 9 (Carico e trasporto a discarica di tutti i calcinacci). Alla data del sopraluogo non risultano residui di lavorazioni edili. Negli atti di causa il ricorrente dichiara che lo smaltimento di una parte dei detriti sia stato da lui effettuato.
Pertanto, se tale aspetto risulterà provato in giudizio, si ritiene opportuno applicare un deprezzamento pari al 50% del costo iniziale.
Valore opera da preventivo 600,00€ meno 50% di deprezzamento: Tot. opera pari a 300,00€.”
Quanto ai lavori extra preventivo che la parte convenuta ha contabilizzato nella nota datata 19 ottobre 2020 allegata al proprio fascicolo (doc. 2) il consulente d'ufficio ha svolto le seguenti considerazioni:
“• Rivestimento cucina-bagno: i rivestimenti della cucina e del bagno presentano delle imperfezioni nella posa in opera, ovvero, dei disallineamenti tra una piastrella e l'altra, le imperfezioni maggiori sono più evidenti nelle rifiniture delle parti terminali della posa in opera, come si può evincere dall'elaborato fotografico, (cfr All. n.
5 foto nn. 16-17-18-19) le piastrelle non sono state stuccate e non sono stati inseriti i righelli di finitura che usualmente vengo utilizzati affinché l'opera si possa considerare eseguita a regola
pagina 18 di 27 d'arte. Il suddetto lavoro, quantificato nel preventivo pari a
520,00€+IVA non è stato eseguito a regola d'arte e, pertanto, può essere deprezzato del 50% su quanto stabilito a causa dei lavori ancora da eseguire.
• Spalletta bagno per spostamento porta;
Il lavoro è stato eseguito
a regola d'arte. Si conferma il valore come da preventivo di
200,00€+IVA (100€ sono già stati corrisposti).
• Montaggio Caldaia e termosifoni;
Per quanto riguarda il montaggio dei termosifoni si evidenzia che la messa in opera dei termosifoni risulta eseguita a regola d'arte, si evidenzia che non sono presenti
i tappi copri foro ma questi ultimi non sono stati previsti nel preventivo e, pertanto, rimangono a carico della committenza. I tappi copri foro hanno una funzione puramente estetica e non funzionale. La caldaia, installata sul balcone di pertinenza dell'appartamento, risulta essere posizionata ad un'altezza elevata rispetto alla norma.
L'inversione dell'allaccio dei tubi di adduzione e mandata dell'acqua non compromette il funzionamento della caldaia. (cfr All. n. 5 foto n.
20). Si conferma il preventivo 600,00€+IVA.
• Montaggio luce esterna. La luce esterna risulta essere stata installata correttamente e risulta funzionante. Si conferma la somma stabilita in preventivo pari a 30,00€+IVA(cfr All. n. 5 foto n. 21).
• Montaggio luce nicchia (Ied). Tale lavorazione risulta installata correttamente e risulta funzionante. Si conferma la somma stabilita in preventivo pari a 30,00€+IVA. (cfr All. n. 5 foto n. 22)
• Allaccio lavabo bagno. L'allaccio risulta eseguito correttamente
e risulta altresì funzionante. Si conferma la somma come da preventivo in 30,00€+IVA.
• Montaggio specchio bagno. Lo specchio risulta installato correttamente. Si conferma quanto richiesto in preventivo, somma pari
a 30,00€+IVA.
• Allaccio lavatrice esterna. Tale lavorazione risulta eseguita in modo corretto. Si conferma quanto stabilito in preventivo per il costo di questa opera, 30,00€+IVA.
pagina 19 di 27 • Allaccio citofono – N. 2 allacci per cambio citofono. Il citofono installato presenta un mal funzionamento che non ne consente
l'utilizzo, inoltre, il citofono non è stato posizionato correttamente nella parete. Il costo di detta lavorazione pari ad 40,00€+IVA, andrà decurtato nella sua totalità.
• N. punti luce (42 – 35). In merito a tale lavorazione si conferma la somma dovuta come da preventivo pari a 245,00€+IVA.
• Montaggio staffe TV n. 2”. Come si può evincere dai rilievi fotografici, in una delle pareti nella zona soggiorno, sono presenti dei fori per il montaggio delle staffe. Tale opera non è stata eseguita
a regola d'arte. Il costo di tale lavorazione andrà decurta dai pagamenti da corrispondere 40,00€+IVA. Inoltre, i costi per il riportare in pristino la parte interessata dal precedente intervento
(stuccatura, rasatura e pittura) possono essere stimati in circa
200,00€+IVA, comprensivi di mano d'opera e materiali. (cfr All. n. 5 foto n. 22).”
Le conclusioni raggiunte dal CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltasi ante causam devono essere condivise e fatte proprie da questo Tribunale, in quanto sono fondate su adeguate indagini e supportate da un iter logico e argomentativo convincente ed esente da censure.
Di contro vanno disattese le osservazioni critiche mosse da entrambe le parti sia nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che nel corso del presente giudizio.
In particolare per i lavori di cui al punto 4 del preventivo
(Rimozione pavimento e massetto. Posa in opera pavimento), gli attori sostengono che sarebbe più corretto applicare una riduzione del valore nella misura del 100% in quanto la nuova lavorazione dovrebbe riguardare l'intera sostituzione della pavimentazione poiché l'errata installazione delle piastrelle è molteplice e diffusa in tutto l'appartamento. Di contro per la società convenuta nessuna decurtazione dovrebbe essere applicata in quanto gli errori di posa del battiscopa e delle piastrelle sarebbero interamente imputabili alla committenza.
pagina 20 di 27 Ora dall'istruttoria svolta è emersa la responsabilità, quantomeno concorrente, del sig. in ordine alla non corretta esecuzione Pt_2 delle lavorazioni di cui al punto 4 del preventivo.
Ed invero l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di aver chiesto lui stesso il montaggio del battiscopa prima del montaggio delle porte, limitandosi ad escludere di avere concordato con la ditta lo spazio necessario per il montaggio delle porte. Quest'ultima affermazione è, tuttavia, smentita dai messaggi whatsapp prodotti dalla parte convenuta (doc. 11), la cui provenienza e il cui contenuto non sono stati messi in discussione dagli attori. In detti messaggi scambiati tra il sig. ed il sig. Parte_2 Persona_2
(amministratore della società convenuta) si legge testualmente:
“09/10/20, 12:05 - : Ciao guarda i battiscopa montameli Pt_2 Per_2 pure zona ingresso poi me la vedo io dopo che montano le Porte se è brutto da vedere o meno ma mettimeli cmq
09/10/20, 12:06 - Guarda che poi per staccarli ti Persona_2 viene via l'intonaco! Comunque come vuoi, riferisco
09/10/20, 12:07 - Mino:
09/10/20, 12:10 - : Mino stai sbagliando, ma faccio. Persona_2
Lascio 4 cm come richiesto
09/10/20, 12:14 - : Guarda lasciane 6 cm per sicurezza”. Pt_2
Gli elementi di prova raccolti hanno confermato anche l'ulteriore eccezione di parte convenuta, secondo cui durante l'apposizione della pavimentazione l'attore avrebbe più volte camminato sopra le piastrelle nelle zone interdette e debitamente segnalate dagli operai. Sul punto il teste ha così riferito: “non ho visto il sig. Testimone_1 Pt_2 camminare sul pavimento appena posato. Ricordo però che durante la posa dei mattoni io a fine giornata lasciavo dei regoli per terra per indicare le zone dove non si poteva camminare e le mattine successive trovavo i regoli spostati. Io ho chiesto al sig. se per caso Pt_2 aveva camminato sul pavimento appena posato e lui più volte mi ha risposto che era casa sua e poteva fare come voleva.”.
pagina 21 di 27 Alla luce delle circostanze di fatto sopra accertate deve quindi ritenersi provata la condotta colposa dell'attore che ha concorso a cagionare i vizi in relazione alle lavorazioni di cui al punto 4 del preventivo.
Di conseguenza, deve essere confermata la riduzione del valore dell'opera da euro 2.660,00 ad euro 1.330,00, ritenendo in via equitativa che l'attore abbia contribuito alla causazione di questa specifica voce di danno nella misura del 50%.
Per i lavori di cui al punto 5 del preventivo (Realizzazione impianto idrico bagno e cucina, compresi di scarichi, adduzione acqua calda e fredda e gas) e di cui al di cui al Punto 6 (Impianto termico, esclusa fornitura caldaia e termosifoni), gli attori lamentano che il CTU, pur avendo rilevato la mancata consegna della certificazione degli impianti, non ha applicato alcuna decurtazione.
Sul punto è sufficiente richiamare la comunicazione del 10.11.2020
(doc. 3 del fascicolo di parte convenuta), con la quale la società appaltatrice per il tramite del proprio legale aveva chiesto di concordare con urgenza la data e l'ora in cui il Responsabile tecnico poteva recarsi presso l'immobile per fare il collaudo dell'impianto gas, elettrico ed idrico e rilasciare le certificazioni di conformità.
Non avendo parte attrice dato alcun riscontro a detta richiesta nessuna responsabilità può essere ascritta alla convenuta per la mancata consegna della certificazione degli impianti.
Per i lavori di cui punto 7 del preventivo (Pittura completa del soffitti e delle pareti dell'immobile…) gli attori, sul presupposto che occorrerebbe procedere alla pitturazione di tutta la superficie delle pareti, sostengono che sarebbe più corretto applicare una riduzione del valore delle lavorazioni nella misura del 100%.
In realtà il CTU, già nella risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice, ha precisato che “la tinteggiatura è necessaria solo per alcune aree dell'appartamento e non per la totalità dell'immobile, come riscontrato durante il sopralluogo”. Pertanto, deve essere pagina 22 di 27 confermata la riduzione del valore della lavorazione de qua nella misura del 50%.
Per i lavori di cui al punto 8 del preventivo (Realizzazione controsoffitto su tutti i soffitti compreso soppalco nella zona ingresso con faretti) gli attori lamentano che il consulente d'ufficio, pur avendo rilevato nell'ambiente denominato “soggiorno” la presenza di un rigonfiamento, non ha applicato alcuna riduzione.
Anche su questo punto il CTU ha già risposto alle osservazioni del consulente di parte attrice evidenziando che “il controsoffitto presenta una lievissima bombatura centrale visibile solo in controluce, la quale non inficia la staticità del controsoffitto, né è motivo di deprezzamento del costo di realizzazione”. Dunque, anche in questo caso va confermata la valutazione del consulente d'ufficio e non si deve procedere ad alcuna riduzione del valore di € 1.000,00 indicato nel preventivo.
Infine, per i lavori di cui al punto 9 (Carico e trasporto a discarica di tutti i calcinacci) si osserva che la riduzione inizialmente ipotizzata dal CTU era condizionata alla dimostrazione che una parte dei detriti – comunque non presenti al momento del sopralluogo - fosse stata smaltita dal committente. Non avendo quest'ultimo fornito alcuna prova al riguardo non occorre procedere ad alcuna riduzione del valore di euro 600,00 indicato nel preventivo.
Quindi, sulla base degli accertamenti e delle stime operate dal CTU
e condivise da questo Tribunale, il valore delle opere eseguite al netto dello sconto del 17,22% (che, essendo stato riconosciuto nel contratto oggetto di causa, deve essere applicato a tutte le lavorazioni svolte) ammonta complessivamente ad euro 9.267,00 oltre iva di cui euro 8.112,44 per i lavori originariamente pattuiti ed euro
1.155,00 per i lavori extra preventivo.
Considerando che la parte committente ha già versato l'importo di euro 7.545,45 il saldo del corrispettivo dovuto per i lavori è pari ad euro 1.722,00 oltre iva.
pagina 23 di 27 Gli attori hanno invocato sia la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c. in materia di inadempimento contrattuale che la disciplina speciale dettata dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di difetti dell'opera appaltata ed hanno chiesto la risoluzione del contratto di appalto e, allo stesso tempo, la condanna della convenuta al pagamento di una somma corrispondente al costo dei lavori di ripristino necessari per l'eliminazione dei vizi e delle difformità da determinarsi.
In proposito giova richiamare la consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo cui l'applicabilità della speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. presuppone la definitiva consegna dell'opera operando, in caso contrario, la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455
c.c. (cfr. tra le tante Cass. 16/10/1998 n. 10255 Cass. 15/02/2006 n.
3302, Cass. 24/06/2011 n. 13983).
Nel caso di specie, per quanto sopra accertato, l'opera è stata interamente eseguita e nessun ritardo è imputabile all'impresa convenuta, sicché deve escludersi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Essendo stata, invece, accertata la presenza di difformità e vizi di alcune lavorazioni effettuate si deve ritenere applicabile la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 cod. civ.
Tuttavia la disciplina dettata dall'art. 1668 cod. civ., in deroga a quella stabilita in via generale in materia di inadempimento del contratto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione ovvero all'uso cui sia preordinata, non assumendo, al riguardo, rilevanza il profilo estetico dell'opera (Cass. ordinanza n. 26965 del 15/12/2011).
Nella fattispecie in esame, deve escludersi che i vizi e le difformità sopra accertate abbiano inciso in modo notevole sulla funzionalità dell'immobile ristrutturato o siano tali da renderlo inadatto alla sua destinazione d'uso, sicché va definitivamente respinta la domanda di pagina 24 di 27 risoluzione del contratto anche ai sensi della disciplina speciale di cui all'art. 1668 c.c.
Quanto agli altri rimedi previsti dal medesimo art. 1668 c.c. preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta di improponibilità della domanda di eliminazione dei vizi dell'opera per avere chiesto gli attori la risoluzione del contratto e ciò in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di appalto le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto (cfr. tra le tante Cass. Ordinanza n. 12803 del 14/05/2019).
Va quindi riconosciuto il diritto degli attori ad ottenere l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore.
Per quanto accertato dal consulente d'ufficio il costo degli interventi e dei materiali necessari per il ripristino dei lavori non eseguiti a regola d'arte, ammonta ad euro 5.750,00 (oltre oneri di legge) di cui euro 5.000,00 per lavori ed euro 750,00 per materiali.
A tale importo deve essere aggiunto il costo per lo smontaggio, il deposito e il rimontaggio di tutto il mobilio presente all'interno dell'immobile e tale spesa è stata stimata dal CTU dopo un'indagine di mercato in euro 1.000,00.
Non può invece essere riconosciuta la spesa per la demolizione e il rifacimento della porzione del controsoffitto del salotto, come preteso dagli attori, avendo il consulente d'ufficio escluso la necessità di effettuare tale rifacimento.
Parimenti va disattesa la richiesta di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile, dal momento che nessun ritardo è imputabile alla convenuta e che la minore fruibilità dell'immobile parzialmente compromessa dalle lavorazioni eseguite non a regola d'arte deve ritenersi già risarcita attraverso la decurtazione dei prezzi pagina 25 di 27 applicati alle singole lavorazioni viziate e attraverso la liquidazione del costo degli interventi e dei materiali necessari per il ripristino dei lavori non eseguiti a regola d'arte.
A titolo di danno patrimoniale emergente devono essere riconosciute alla parte attrice anche le spese di CTU sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso ante causam. Per quanto risulta dal decreto di liquidazione allegato in copia al fascicolo di parte attrice tali spese ammontano ad € 1.003,64. Nulla è dovuto per l'iva e per gli accessori di legge il cui ammontare non è stato precisato dagli attori che non ne hanno neanche documentato il pagamento.
In definitiva il credito vantato dagli attori ammonta a complessivi euro 9.018,64 di cui euro 7.015,00 (pari ad euro 5.750,00 oltre iva al
22%) per il costo degli interventi riparatori e dei materiali, euro
1.000,00 per il costo relativo al temporaneo trasloco del mobilio ed euro 1.003,64 per spese di CTU.
A sua volta l'impresa convenuta – che in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento del saldo relativo a tutti i lavori eseguiti - è creditrice, al netto dei pagamenti già ricevuti, della somma sopra accertata pari ad euro 1.722,00 oltre iva al 22% per complessivi euro
2.100,84.
Facendo quindi il saldo dare/avere tra le parti la Controparte_1 deve essere condannata a pagare in favore degli attori la
[...] somma di euro 6.917,80 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
5. In considerazione dell'esito della lite, della notevole riduzione del credito riconosciuto in favore degli attori e della sussistenza di un controcredito accertato per la le spese Controparte_1 di lite devono essere compensate per un mezzo, riversando il residuo mezzo sulla società convenuta comunque prevalentemente soccombente.
Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/14, così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
pagina 26 di 27
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta l'inadempimento della in Controparte_1 relazione al contratto di appalto oggetto di causa per la presenza dei vizi e delle difformità indicate in parte motiva;
− respinge la domanda attrice di risoluzione del contratto di appalto;
− condanna la a pagare in favore di Controparte_1
e la somma di euro 6.917,80 Parte_1 Parte_2 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
− compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta a rifondere ai due attori il restante mezzo liquidato in complessivi euro 2.538,00, per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 14 ottobre 2025
il Giudice dott. Giuseppe Russo
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 47427 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Roma alla Via CodiceFiscale_2
Teulada n. 38/A, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Fenu che li rappresenta e difende in forza di procura in atti attori
e
(c.f./p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma alla Via Romeo Rodriguez Pereira n.129 B, presso lo studio dell'Avv. Stefania Ballarini che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
Oggetto: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
25 marzo 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per gli attori:
“- in via principale, per tutto quanto esposto nell'atto di citazione
e nel presente atto, previo accertamento dell'inadempimento
pagina 1 di 27 contrattuale da parte della , in persona Controparte_2 del legale rappresentante in carica, in relazione al contratto di appalto del 21.5.2020, per avere realizzato le opere di ristrutturazione dell'abitazione sita in Roma, Via Igino Papa n. 144, int. 2 in violazione delle regole dell'arte, presentando numerosi vizi
e difformità come risultanti dalla CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.g.n. 63103/2020, nonché per avere consegnato le opere in ritardo rispetto al termine previsto nel contratto di appalto del 21.5.2020, e per l'effetto, ai sensi degli artt. 1453, 1667 e 1668
c.c., previa eventuale risoluzione del contratto di appalto del
21.5.2020, condannare la in persona Controparte_2 del legale rappresentante in carica, a corrispondere ai Sigg.ri
[...]
e una somma in misura corrispondente al Parte_1 Parte_2 costo dei lavori di ripristino necessari per l'eliminazione dei vizi
e delle difformità da determinarsi in misura pari alla somma di euro
7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00), oltre oneri di legge, o in altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dall'evento, nonché a risarcire ai
Sigg.ri e il danno non Parte_1 Parte_2 patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile per la somma pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) o di altra somma che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., anche in via equitativa;
oltre la somma di euro (/00) per le spese di CTU sostenute dal Sig. e nel Parte_3 Parte_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al R.g.n. 63103/2020;
- in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale della convenuta, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque inammissibile, o, in subordine, ridurre l'importo richiesto in base alle risultante del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al
R.g.n. 63103/2020 e conseguentemente, in applicazione della compensazione fra i rispettivi crediti, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta in favore della Controparte_2
pagina 2 di 27 per essere compensato ogni eventuale credito con quello vantato dagli odierni attori in relazione al medesimo contratto.”
per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa,
a) Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande formulate dagli attori
b) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento degli attori al versamento del residuo corrispettivo dovuto e per l'effetto condannarli al pagamento della somma di € 4.435,55 oltre IVA o della diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi moratori al tasso del 5% come previsto in contratto, dalla data del 19/10/2020 all'effettivo soddisfo. In via subordinata condannare gli attori a titolo di arricchimento senza causa al pagamento in favore della convenuta del valore delle opere eseguite.
c) In ogni caso con vittoria delle spese di lite oltre accessori e spese generali come per legge ivi compresa la refusione delle spese sostenute per la consulenza tecnica preventiva.”
FATTO E DIRITTO
1. I sigg.ri e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio davanti al Tribunale di Roma la società Controparte_2
esponendo che:
[...]
- con contratto di appalto sottoscritto in data 21.5.2020 il Sig. aveva incaricato la di Parte_2 Controparte_2 effettuare i lavori di ristrutturazione dell'appartamento, sito in Roma alla Via Igino Papa n. 144, primo piano, int. 2, di cui era comproprietario unitamente alla sig.ra Parte_1
- i lavori erano iniziati in data 21.6.2020 ed erano terminati in data 17.10.2020, ben oltre il termine di giorni 30 previsto nel contratto di appalto;
pagina 3 di 27 - con nota del 19.10.2020, la aveva Controparte_2 chiesto agli odierni attori il pagamento della somma di euro 2.454,55, oltre iva, a titolo di saldo per i lavori contrattuali, e dell'ulteriore somma di euro 4.435,55, oltre iva per i lavori extracontrattuali, in realtà mai autorizzati;
- con lettera del 22.10.2020, inoltrata a mezzo pec in data
23.10.2020, gli attori, a mezzo del proprio legale, avevano denunciato formalmente alla società appaltatrice le difformità e i vizi riscontrati all'esito dell'esecuzione dei lavori appaltati ed avevano contestato la richiesta di pagamento dei lavori extracontrattuali in quanto mai autorizzati;
- dopo aver inviato altre lettere in data 26.10.2020 e in data
4.11.2020 per denunciare la presenza di ulteriori vizi i due attori avevano promosso nei confronti dell'odierna convenuta davanti a questo stesso Tribunale un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
- nel suddetto procedimento, iscritto al R.g.n. 63103/2020, si era costituita la ed era stato nominato un Controparte_2
CTU nella persona dell'arch. la quale, all'esito delle Persona_1 indagini svolte, aveva accertato la non corretta esecuzione a regola d'arte di molti dei lavori appaltati, sia di natura contrattuale che extracontrattuale per la presenza di numerosi vizi e imprecisioni, quali in particolare l'esistenza di irregolarità e dislivelli nella pavimentazione, la non corretta esecuzione delle opere di pittura (per la presenza di crepe), del controsoffitto (per la presenza di un rigonfiamento) e la mancata consegna delle certificazioni relative agli impianti;
- il consulente d'ufficio, pur avendo riconosciuto l'esistenza dei vizi lamentati dagli attori, era incorsa in numerosi errori e contraddizioni, valutando in maniera incongrua alcune voci di danno ed includendo nei conteggi il compenso per i lavori extracontrattuali non autorizzati dagli odierni attori ed oggetto di specifica contestazione;
pagina 4 di 27 - la spesa per l'esecuzione dei lavori di ripristino era stata quantificata dal CTU nella misura di euro 5.750,00, oltre oneri di legge, oltre euro 750,00 per materiali (come specificati nel computo metrico estimativo allegato alla relazione peritale);
- a tali somme doveva aggiungersi il costo per lo smontaggio, il deposito e il rimontaggio di tutto il mobilio presente all'interno dell'immobile, quantificato dal CTU nella misura di euro 1.000,00 circa, nonché la spesa necessaria per la demolizione e il rifacimento della porzione del controsoffitto del salotto, non realizzata a regola d'arte, per il quale era contrattualmente previsto un prezzo di euro
1.000,00;
- contrariamente a quanto affermato dal CTU, pure in assenza di penali nel contratto, doveva essere riconosciuto anche il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile quantificabile in via equitativa in euro 5.000,00, tenuto conto sia del ritardo nel completamento delle opere di oltre due mesi rispetto al termine di giorni 30 previsto nel contratto di appalto, sia del periodo necessario ad eseguire i lavori di ripristino volti all'eliminazione dei vizi e difformità riscontrate, sia dello stato di invalidità al 100% riconosciuto alla Sig.ra , che, oltre a rendere oltremodo gravoso Pt_1 ogni ulteriore trasloco, precludeva il normale utilizzo dell'immobile da parte della stessa attrice specialmente a causa dei dislivelli e delle imperfezioni presenti sulla pavimentazione all'interno dell'abitazione.
Invocando l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1453,
1667 e 1668 c.c., i sigg.ri e hanno quindi Parte_1 Pt_2 chiesto di accertare l'inadempimento contrattuale della società appaltatrice per i vizi e le difformità delle opere eseguite, così come risultanti dalla CTU espletata ante causam, e per il ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto e, previa eventuale risoluzione del contratto di appalto, di condannare la Controparte_2
, al pagamento della somma complessiva di euro 8.500,00 (oltre
[...] oneri di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria) pari al pagina 5 di 27 costo dei lavori di ripristino necessari per l'eliminazione dei vizi e delle difformità, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile in misura pari ad euro 5.000,00, oltre la somma di euro 1.063,64, oltre iva ed accessori di legge per le spese di CTU sostenute dai due attori nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al R.g.n. 63103/2020.
2. Con comparsa depositata in data 11 novembre 2022 si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato la Controparte_1 fondatezza di tutte le domande avversarie, chiedendone il rigetto e,
a sua volta, ha proposto domanda riconvenzionale per chiedere il pagamento del saldo dovuto per le opere contrattuali e per quelle extra contratto o, in subordine, di un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa.
In punto di fatto la convenuta ha, tra l'altro, precisato che:
- a causa della mancata consegna dell'appartamento alla data del
21/6/2020 previsto nel contratto di appalto, l'inizio dei lavori aveva subito un differimento di circa un mese;
- anche successivamente a tale data, i proprietari avevano lasciato nell'appartamento alcuni mobili determinando la necessità del loro continuo spostamento da un vano all'altro da parte degli operai della ditta appaltatrice con conseguente perdita di tempo nell'esecuzione dei lavori imputabile alla committenza;
- durante l'esecuzione delle opere, il committente, sempre presente in cantiere, aveva chiesto l'esecuzione di ulteriori opere extra preventivo ed in particolare: a) rivestimento bagno e cucina;
b) spalletta bagno (per spostamento porta); c) montaggio caldaia e termosifoni;
d) montaggio luce esterna balcone;
e) montaggio luce nicchia – led RGB;
f) allaccio lavabo bagno;
g) montaggio specchio bagno;
h) allaccio lavatrice esterna;
i)allaccio citofoni (2 allacci per cambio citofono); j) punti luce in più rispetto all'offerta contrattuale (42 rispetto ai 35 computati);k) montaggio staffe TV 2 staffe;
l) allaccio cucina;
m) montaggio box doccia;
pagina 6 di 27 - la ditta appaltatrice aveva eseguito a perfetta regola d'arte tutte le opere previste nel contratto nonché tutte le opere extra preventivo, per le quali era stato concordato un prezzo di € 1.695,00 oltre IVA;
- per dette lavorazioni extra preventivo la committenza, seppur con ritardo, aveva fornito i relativi materiali;
- durante le lavorazioni si era verificata una perdita d'acqua che aveva interessato la colonna condominiale e che di fatto aveva impedito alla ditta convenuta di lavorare per circa 11 giorni;
- durante l'apposizione della pavimentazione il sig. sempre Pt_2 presente in cantiere, usava camminarci sopra nonostante le zone interdette venissero debitamente segnalate;
- l'attore, ignorando il suggerimento e le indicazioni contrarie della ditta convenuta, aveva chiesto con insistenza che i battiscopa fossero montati prima delle porte, lasciando uno spazio libero in prossimità degli infissi per montare i telai delle porte;
- la committenza aveva stabilito che le pareti del soppalco non fossero oggetto di rasatura liscia in quanto parti non a vista ed aveva dato disposizioni in tal senso alla ditta convenuta;
- il posizionamento incrociato dei tubi della caldaia non comprometteva il normale funzionamento della stessa che era stata fornita dalla committenza dopo la realizzazione dell'impianto idrico effettuata quando non era ancora disponibile la relativa scheda tecnica;
- la ditta appaltatrice aveva correttamente eseguito il collegamento di due apparecchi all'impianto citofonico condominiale e il malfunzionamento dell'altoparlante esterno non dipendeva da un errato montaggio o collegamento da parte della convenuta;
Pa
- le staffe della erano state correttamente montate dalla ditta e successivamente, al termine dei lavori, erano state smontate e rimontate dagli attori su parete differente;
pagina 7 di 27 - la controparte non aveva mai provveduto allo smaltimento dei calcinacci.
La ha quindi contestato la fondatezza Controparte_1 delle pretese avversarie.
Con specifico riferimento ai lavori extra contrattuali la convenuta ha evidenziato che:
- l'importo di € 4.435,55 oltre IVA era in realtà la somma del saldo dovuto per le opere contrattuali pari ad € 2.454,55 e per quelle extra contratto ammontanti ad € 1.695,00 oltre iva;
- gran parte delle contestazioni mosse dagli attori con la lettera del 23/10/2020 e con quelle successive riguardavano proprio le lavorazioni extra contratto con ciò confermando come le stesse fossero state commissionate dalla proprietà, che peraltro aveva fornito alla ditta appaltatrice anche i materiali necessari alla realizzazione delle opere extra capitolato;
La convenuta, oltre a non condividere le avverse considerazioni critiche sulla relazione peritale resa all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, a sua volta ha contestato le risultanze della consulenza d'ufficio, deducendo: la non addebitabilità dei pretesi vizi alla convenuta, essendo per converso addebitabili, ove esistenti, al comportamento della controparte ed alle specifiche istruzioni di quest'ultima; l'erroneità della CTU nella parte in cui attestava la sussistenza di vizi delle opere e quantificava il loro deprezzamento e i costi pretesamente necessari alla eliminazione degli stessi vizi;
l'erroneità della CTU che, pur rilevando che i prezzi applicati dalla ditta fossero di gran lunga inferiori a quelli di mercato, aveva applicato ai prezzi delle opere extra capitolato una riduzione del 17% pari alla scontistica applicata dalla società convenuta in sede di offerta. ha inoltre eccepito: la totale Controparte_1 infondatezza della domanda di risoluzione del contratto formulata dalla controparte ai sensi dell'art. 1453 c.c., stante la specialità della norma di cui all'art. 1668 c.c. che ammette la risoluzione nella sola pagina 8 di 27 ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua complessità, risulti assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, circostanza non verificatasi nel caso di specie;
l'inammissibilità della domanda di eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, che non essendo stata formulata in via subordinata, è incompatibile con la domanda di risoluzione in quanto presuppone la persistente efficacia e validità del contratto.
La convenuta ha poi evidenziato che il CTU aveva individuato il costo degli interventi in € 5.000,00 e non € 5.750,00 come erroneamente indicato dalla controparte.
Con specifico riferimento al preteso danno per mancato godimento dell'immobile la ha eccepito che: il sig. Controparte_1
, contrariamente agli accordi, non aveva provveduto alla Pt_2 liberazione dell'appartamento dal mobilio e dalle varie suppellettili, così di fatto determinando lo slittamento della data prefissata di inizio dei lavori di oltre un mese e poi costringendo gli operai della ditta convenuta a spostare i mobili da un vano all'altro causando ulteriore ritardo;
nel contratto non era stata prevista una penale in caso di superamento del termine di consegna delle opere;
nel corso delle lavorazioni erano state richieste opere aggiuntive che avevano determinato il prolungamento dei lavori;
un ulteriore differimento del termine era stato determinato dalla ritardata consegna da parte della committenza dei materiali, tra i quali, a titolo esemplificativo, la caldaia;
un differimento di oltre 11 giorni era stato determinato da una perdita di acqua che aveva interessato la colonna condominiale.
La ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande formulate dagli attori e, in via riconvenzionale, la condanna di questi ultimi al pagamento della somma di € 4.435,55 (oltre
IVA e interessi moratori al tasso del 5% previsto in contratto dalla data del 19/10/2020 all'effettivo soddisfo) a saldo del corrispettivo dovuto per le opere contrattuali e per quelle extra contratto o, in subordine, il pagamento, a titolo di arricchimento senza causa,
pagina 9 di 27 dell'importo corrispondente al valore delle opere eseguite dalla ditta appaltatrice.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa
è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti,
l'interrogatorio formale dei due attori e del legale rappresentante della società convenuta e l'esame di quattro testimoni.
All'udienza del 25 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e del successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
*******
4. Per quanto concordemente riferito dalle parti la sig.ra
[...]
e il di lei figlio , quali comproprietari Parte_1 Parte_2 dell'appartamento, sito in Roma alla Via Igino Papa n. 144, primo piano, int. 2, hanno concluso un contratto di appalto con la affidando a quest'ultima i lavori di Controparte_1 ristrutturazione del suddetto immobile. I lavori originariamente appaltati sono dettagliatamente descritti nel preventivo n. 43/1/2020 datato 21 maggio 2020 sottoscritto dall'arch. quale Persona_2 amministratore e legale rappresentante della società convenuta, e per accettazione dal sig. (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte Pt_2 convenuta). In particolare il preventivo sottoscritto dalle parti prevede: “1) rimozione intonaco e rifacimento dello stesso;
2) esecuzione tracce per realizzazione impianto elettrico sottotraccia;
3) realizzazione impianto elettrico, telefonico, Tv, citofono, interruttori normali e derivati, prese bipasso e Schuko, conforme alla
Norma CEI64-8 Livello 1 – a partire dal centralino domestico con tubazioni di distribuzione antifiamma, realizzato sotto traccia con conduttori di adeguata sezione con frutti in PVC linea e colore base
BTICINO, URMET o VIMAR, incluso di quadro elettrico conforme alla norma
CEI 64-8 Livello 1, lampade di emergenza. Cosa comprende 1 punto luce:
pagina 10 di 27 -ogni scatola 503 – ogni uscita corrugato a muro – ogni scatola di derivazione – ogni presa tv – ogni presa digitale – ogni presa satellitare – ogni presa telefono – ogni presa LAN – ogni punto citofonico – ogni lampada di emergenza;
4) rimozione pavimento e massetto. Posa pavimento;
5) realizzazione impianto idrico bagno e cucina, compreso scarichi, adduzione acqua calda e fredda e scarichi
e gas;
6) impianto termico, esclusa fornitura caldaia e termosifoni;
7) pittura completa dei soffitti e delle pareti dell'immobile mediante applicazione di due mani di tinta traspirante bianca, previo passaggio di prima mano con isolante;
8) realizzazione controsoffitto su tutti
i soffitti compreso soppalco nella zona ingresso con faretti;
9) carico
e trasporto a discarica di tutti i calcinacci”. Nell'offerta in esame
è indicato il corrispettivo previsto per ogni singola lavorazione per un totale complessivo di euro 12.085,00 che è stato ridotto ad euro
10.000,00 oltre IVA, così riconoscendo uno sconto ai committenti. Nella stessa scrittura negoziale è poi indicato il giorno 21 giugno 2020 quale data di inizio dei lavori per i quali è stata prevista “una durata di 30 gg lavorativi, salvo imprevisti al momento non evidenziabili e non a conoscenza delle parti”.
All'esito dell'istruttoria è emerso che durante l'esecuzione dell'appalto la parte committente ha chiesto l'esecuzione di ulteriori opere extra preventivo ed in particolare: a) rivestimento bagno e cucina;
b) spalletta bagno (per spostamento porta); c) montaggio caldaia e termosifoni;
d) montaggio luce esterna balcone;
e) montaggio luce led in una nicchia;
f) allaccio del lavabo del bagno;
g) montaggio dello specchio del bagno;
h) allaccio lavatrice esterna;
i) punti luce aggiuntivi;
l) montaggio 2 staffe TV.
La realizzazione di tali opere extra contratto è stata accertata dal
CTU nominato nel procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis
c.p.c. svoltosi ante causam tra le stesse parti.
L'assunto di parte attrice, secondo cui tali lavori aggiuntivi non sarebbero stati autorizzati dalla parte committente è smentito dalle lettere datate 22 ottobre 2020 e 26 ottobre 2020 (docc. 2 e 4 del pagina 11 di 27 fascicolo allegati al ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) con le quali il sig. , per il tramite del proprio legale, ha denunciato vizi e Pt_2 difformità concernenti anche le opere extra preventivo - quali, ad esempio, i rivestimenti di bagno e cucina, il montaggio della caldaia e termosifoni e l'allaccio del lavabo del bagno - così implicitamente ammettendo di averle autorizzate.
L'esecuzione di opere extra preventivo su richiesta della parte committente trova conferma anche nelle testimonianze rese da due operai che hanno partecipato all'esecuzione dei lavori oggetto di causa.
Ed infatti, il teste sul punto ha riferito: “Il sig. Testimone_1
si recava spesso in cantiere e quindi constatava personalmente Pt_2 le varie opere che venivano di volta in volta eseguite. Ricordo che il sig. chiese di spostare la spalletta dell'entrata del bagno da Pt_2 sinistra a destra;
chiese di spostare il termosifone del bagno, la caldaia e l'allaccio e lo scarico del lavandino del bagno”. Parimenti il teste interrogato in proposito ha affermato: “posso Testimone_2 dire che ci furono delle modifiche nel rivestimento delle pareti della cucina. Ricordo inoltre che il montaggio della caldaia non era inizialmente previsto e poi ci fu richiesto. Ricordo di aver montato la luce esterna sul balcone, ma non so se rientrava nel preventivo iniziale o meno. Ricordo che montammo il lavabo del bagno e il relativo specchio e che tali lavori furono richiesti successivamente rispetto al preventivo. Ricordo di aver predisposto lo scarico e l'allaccio dell'acqua su un balcone per la lavatrice. Tali lavori sono stati fatti successivamente e probabilmente non rientravano nel preventivo.
Ricordo che furono montate anche due staffe per posizionare la tv in una stanza, ma non ricordo esattamente quale. Sono stati fatti anche
i lavori di allaccio della cucina ma non so dire se rientrassero nel preventivo iniziale. E' stato montato anche il box doccia e anche in questo caso si trattava di una lavorazione successiva che non rientrava nel preventivo.”
Le dichiarazioni sopra riportate non possono ritenersi contraddette dalla testimonianza resa dalla compagna del sig. Parte_2 Tes_3
pagina 12 di 27 , la quale, pur avendo dichiarato “a me non risulta che ci Tes_4 siano state richieste successive da parte del mio compagno e della madre rispetto alle opere previste nel contratto iniziale”, potrebbe anche non essere a conoscenza di siffatta circostanza.
Del resto non è verosimile ipotizzare che le numerose lavorazioni non previste nell'originario capitolato ma eseguite dalla società convenuta (come accertato dal CTU) siano state realizzate contro la volontà del sig. , il quale, per quanto riferito dalla convenuta Pt_2
e confermato dai testimoni, era spesso presente in cantiere.
Dunque, per i maggiori lavori eseguiti la ditta appaltatrice ha diritto al compenso che, in mancanza di prova contraria, deve essere determinato nella stessa misura originariamente concordata, applicando, quindi, ai prezzi previsti per ciascuna lavorazione aggiuntiva la medesima percentuale di sconto (17,22%) riconosciuta nel contratto di appalto.
A questo punto occorre verificare gli inadempimenti ascritti all'impresa appaltatrice dai due attori, i quali, da un lato, lamentano la presenza di numerosi vizi e difformità nelle lavorazioni eseguite e, dall'altro, si dolgono per la ritardata consegna delle opere rispetto al termine di 30 giorni previsto nel contratto.
Con riferimento a quest'ultimo inadempimento, si osserva anzitutto che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, i lavori non hanno avuto inizio in data 21 giugno 2020 come inizialmente previsto nella scrittura negoziale sottoscritta dalle parti. Per quanto ammesso dai sigg.ri e durante l'interrogatorio Parte_1 Pt_2 formale, il cantiere è stato consegnato alla ditta appaltatrice i primi giorni di agosto 2020. La circostanza è stata confermata anche dai testi e Testimone_5 Testimone_1
Inoltre per quanto emerso all'esito dell'istruttoria l'appartamento da ristrutturare non è stato consegnato completamente libero dai mobili e suppellettili che durante l'esecuzione dell'appalto sono stati spostati da un vano all'altro con conseguente rallentamento dei lavori.
pagina 13 di 27 Ed infatti lo stesso sig. in sede di interrogatorio formale Pt_2 ha confermato che i mobili sono rimasti all'interno dell'appartamento per circa una o due settimane dall'inizio dei lavori. Anche il teste ha riferito che “il mobilio è rimasto dentro Testimone_5
l'appartamento oggetto di causa soltanto per pochi giorni”. Ed ancora il teste ha dichiarato: “ricordo che i mobili erano Testimone_1 stati tutti accatastati nella camera da letto della mamma del sig.
… nel corso delle prime tre settimane quando abbiamo dovuto Pt_2 lavorare all'interno della camera da letto della madre del sig. Pt_2
i mobili sono stati spostati in altre stanze.”. A sua volta il teste ha confermato che: “all'interno dell'appartamento, Testimone_2
c'era un frigorifero ed altro mobilio che era stato accatastato tutto in una stanza e protetto con teli. … c'è stata l'esigenza di spostarlo in altra stanza quando abbiamo dovuto iniziare a lavorare nella stanza dove si trovava inizialmente”.
E' stato, poi, accertato che i lavori sono stati sospesi per alcuni giorni a causa di una perdita d'acqua della colonna condominiale. Al riguardo il teste ha riferito: “durante i lavori ci Testimone_1 siamo resi conto che c'era una perdita proveniente dalla colonna condominiale di scarico posta tra il bagno del sig. ed il bagno Pt_2 del vicino. Noi abbiamo subito avvertito il sig. il quale su Pt_2 richiesta dell'amministratore del condominio ha chiesto alla ditta convenuta di interrompere i lavori per consentire le opportune riparazioni da parte del … ricordo che a causa delle CP_3 perdita della colonna condominiale i lavori nel bagno sono rimasti fermi per circa due settimane”. Il sig. a sua volta ha Testimone_2 dichiarato: “ricordo che ci furono problemi nella lavorazione del bagno dovute ad una perdita nella colonna dello scarico condominiale Per tali motivi abbiamo dovuto differire di qualche giorno il completamento dei lavori del bagno.”
In considerazione di tutte le circostanze sopra accertate (ritardata consegna del cantiere da parte del committente, mancata liberazione dell'appartamento dal mobilio, affidamento in corso d'opera di numerose pagina 14 di 27 lavorazioni aggiuntive, sospensione dei lavori a causa di una perdita di acqua proveniente dalla colonna condominiale) deve escludersi la sussistenza di un ritardo imputabile a fatto e colpa dell'impresa appaltatrice rispetto al termine di 30 giorni (fissato nel contratto) che, peraltro, deve ritenersi superato proprio in considerazione delle nuove lavorazioni extra preventivo commissionate nel corso del rapporto contrattuale. Del resto detto termine non può considerarsi essenziale non essendo neanche presidiato da una clausola penale per il ritardo.
Passando ad esaminare l'altro inadempimento imputato all'impresa convenuta occorre prendere le mosse dalla relazione peritale (doc. 5 del fascicolo di parte attrice) redatta dall'Arch. quale Persona_1
CTU nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi ante causam tra le stesse parti.
All'esito degli accertamenti svolti il consulente d'ufficio ha concluso affermando che “tutti i lavori elencati sia nel “preventivo iniziale” sia nel preventivo dei “lavori extra” sono stati eseguiti ma molte lavorazioni non sono state eseguite a regola d'arte”.
Con riferimento ai lavori elencati nell'originario capitolato d'appalto il CTU si è così espresso:
“Punto 1 (Rimozione intonaco e rifacimento dello stesso). Dal sopralluogo effettuato non si evidenziano difetti, pertanto si può ritenere che la lavorazione sia stata eseguita a regola d'arte.
Punto 2 (Esecuzione tracce per realizzazione impianto elettrico sottotraccia). in merito a detta lavorazione, essendo un'opera non visibile non può essere oggetto di valutazione.
Punto 3 (Realizzazione impianto elettrico, telefonico, TV, citofono, interruttori normali e deviati, prese bipasso e omissis). La Per_3 presente voce del capitolato è stata eseguita a regola d'arte, fatta eccezione per quanto riguarda l'impianto citofonico e l'aspetto estetico del posizionamento di alcuni faretti e delle placche per la copertura dell'alloggio del contatore della energia elettrica e del quadro elettrico. Per quanto riguarda l'impianto citofonico lo stesso risulta non funzionante, come riportato sul verbale del sopralluogo.
pagina 15 di 27 Per la posa in opera dell'impianto di illuminazione si è rilevato che nella zona “ingresso/disimpegno” è presente un disallineamento tra il faretto centrale e gli altri due faretti. Inoltre, risultano non in linea le placche a copertura del contatore di energia elettrica e del quadro elettrico. (cfr All. n. 5 foto nn. 1-2).
Punto 4 (Rimozione pavimento e massetto. posa in opera pavimento).
Tale lavorazione non è stata eseguita a regola d'arte. La posa in opera del pavimento, piastrelle in gres porcellanato effetto legno, risulta essere irregolare in molti punti. La presenza di piccoli dislivelli rende la pavimentazione irregolare creando minimo disagio per una normale fruibilità. (cfr All. da foto n.3 a foto n.7).
La posa in opera del battiscopa risulta in alcuni punti essere approssimativa ed in altri punti risulta totalmente errata, come ad esempio in corrispondenza sia degli spigoli sia delle mostre delle porte interne. (cfr All. da foto n.8 a foto n.12).
Punto 5 (Realizzazione impianto idrico bagno e cucina, compresi di scarichi, adduzione acqua calda e fredda e gas). Dall'accertamento eseguito non si riscontrano imperfezioni nella realizzazione di queste opere. Si evidenzia, comunque, che la ditta appaltatrice non ha fornito le certificazioni degli impianti.
Punto 6 (Impianto termico, esclusa fornitura caldaia e termosifoni).
L'impianto termico risulta essere stato realizzato a regola d'arte. Si evidenzia la mancata consegna delle certificazioni di conformità.
Punto 7 (Pittura completa del soffitti e delle pareti dell'immobile omissis….) Detta lavorazione non è stata eseguita a regola d'arte. La tinteggiatura delle pareti e dei soffitti risulta essere non uniforme in diversi punti dell'appartamento. Sono infatti presenti diverse crepe superficiali e la stesura della tinta si presenta in più punti non omogenea e piuttosto ruvida, lasciando intravedere il passaggio del pennello. (cfr All. n. 5 foto nn. 13-14). Inoltre, le pareti ed i soffitti delle zone soppalcate non risultano rifiniti.
Punto 8 (Realizzazione controsoffitto su tutti i soffitti compreso soppalco nella zona ingresso con faretti). L'istallazione dei
pagina 16 di 27 controsoffitti e del soppalco nella zona ingresso è stata eseguita a regola d'arte ad eccezione dell'ambiente denominato “soggiorno”, nel quale è presente un rigonfiamento visibile in controluce (cfr All. n.
5 foto nn. 15).
Punto 9 (Carico e trasporto a discarica di tutti i calcinacci). Al momento del sopralluogo non si evidenziano tracce di scarti di materiale edile dovute alle lavorazioni.”
Il consulente d'ufficio ha poi provveduto a quantificare il valore dei lavori non correttamente eseguiti deprezzando il valore dell'opera per come riportata in preventivo. Al riguardo nella relazione peritale si legge:
“Punto 1 (Rimozione intonaco e rifacimento dello stesso) e 2
(Esecuzione tracce per realizzazione impianto elettrico sottotraccia).
I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed il loro valore è confermato come da preventivo. Tot. opera 3.000,00€
Punto 3 (Realizzazione impianto elettrico, telefonico, TV, citofono, interruttori normali e deviati, prese bipasso e omissis). Per Per_3 quanto attiene la realizzazione dell'impianto elettrico, lo stesso è stato parzialmente eseguito a regola d'arte. Vi sono imperfezioni estetiche ma non funzionali. La mancata correttezza nell'esecuzione delle opere può essere valutata nel deprezzamento per l'eventuale riposizionamento del faretto centrale dell'ingresso/disimpegno e nel riallineamento delle due placche copri quadro e contatore elettrico, il costo può essere quantificato in 200,00€, comprensivo delle opere di stuccatura e tinteggiatura. Valore opera da preventivo 1.820,00€ meno 200,00€ per deprezzamento: Tot. opera 1.620,00€
Punto 4 (Rimozione pavimento e massetto. posa in opera pavimento).
Per il costo relativo alla posa in opera della pavimentazione e del relativo battiscopa, viste le numerose imperfezioni riscontrate è stato previsto un deprezzato pari al 50%. Valore dell'opera da preventivo
2.660,00€ meno 50%€ di deprezzamento: Tot. opera 1.330,00€
Punto 5 (Realizzazione impianto idrico bagno e cucina, compresi di scarichi, adduzione acqua calda e fredda e gas). I lavori sono stati
pagina 17 di 27 eseguiti a regola d'arte ed il loro valore è confermato come da preventivo. Tot. opera 800,00€
Punto 6 (Impianto termico, esclusa fornitura caldaia e termosifoni).
I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed il loro valore è confermato come da preventivo. Tot. Opera 700,00€
Punto 7 (Pittura completa del soffitti e delle pareti dell'immobile omissis…..). Viste le numerose imperfezioni riscontrate nell'opera realizzata, si è ritenuto di applicare un deprezzato pari al 50%.
Valore dell'opera come da preventivo 1.500,00€, meno 50% di deprezzamento: Tot. opera 750,00€
Punto 8 (Realizzazione controsoffitto su tutti i soffitti compreso soppalco nella zona ingresso con faretti). Il valore è confermato come da preventivo. Tot. opera 1.000,00€
Punto 9 (Carico e trasporto a discarica di tutti i calcinacci). Alla data del sopraluogo non risultano residui di lavorazioni edili. Negli atti di causa il ricorrente dichiara che lo smaltimento di una parte dei detriti sia stato da lui effettuato.
Pertanto, se tale aspetto risulterà provato in giudizio, si ritiene opportuno applicare un deprezzamento pari al 50% del costo iniziale.
Valore opera da preventivo 600,00€ meno 50% di deprezzamento: Tot. opera pari a 300,00€.”
Quanto ai lavori extra preventivo che la parte convenuta ha contabilizzato nella nota datata 19 ottobre 2020 allegata al proprio fascicolo (doc. 2) il consulente d'ufficio ha svolto le seguenti considerazioni:
“• Rivestimento cucina-bagno: i rivestimenti della cucina e del bagno presentano delle imperfezioni nella posa in opera, ovvero, dei disallineamenti tra una piastrella e l'altra, le imperfezioni maggiori sono più evidenti nelle rifiniture delle parti terminali della posa in opera, come si può evincere dall'elaborato fotografico, (cfr All. n.
5 foto nn. 16-17-18-19) le piastrelle non sono state stuccate e non sono stati inseriti i righelli di finitura che usualmente vengo utilizzati affinché l'opera si possa considerare eseguita a regola
pagina 18 di 27 d'arte. Il suddetto lavoro, quantificato nel preventivo pari a
520,00€+IVA non è stato eseguito a regola d'arte e, pertanto, può essere deprezzato del 50% su quanto stabilito a causa dei lavori ancora da eseguire.
• Spalletta bagno per spostamento porta;
Il lavoro è stato eseguito
a regola d'arte. Si conferma il valore come da preventivo di
200,00€+IVA (100€ sono già stati corrisposti).
• Montaggio Caldaia e termosifoni;
Per quanto riguarda il montaggio dei termosifoni si evidenzia che la messa in opera dei termosifoni risulta eseguita a regola d'arte, si evidenzia che non sono presenti
i tappi copri foro ma questi ultimi non sono stati previsti nel preventivo e, pertanto, rimangono a carico della committenza. I tappi copri foro hanno una funzione puramente estetica e non funzionale. La caldaia, installata sul balcone di pertinenza dell'appartamento, risulta essere posizionata ad un'altezza elevata rispetto alla norma.
L'inversione dell'allaccio dei tubi di adduzione e mandata dell'acqua non compromette il funzionamento della caldaia. (cfr All. n. 5 foto n.
20). Si conferma il preventivo 600,00€+IVA.
• Montaggio luce esterna. La luce esterna risulta essere stata installata correttamente e risulta funzionante. Si conferma la somma stabilita in preventivo pari a 30,00€+IVA(cfr All. n. 5 foto n. 21).
• Montaggio luce nicchia (Ied). Tale lavorazione risulta installata correttamente e risulta funzionante. Si conferma la somma stabilita in preventivo pari a 30,00€+IVA. (cfr All. n. 5 foto n. 22)
• Allaccio lavabo bagno. L'allaccio risulta eseguito correttamente
e risulta altresì funzionante. Si conferma la somma come da preventivo in 30,00€+IVA.
• Montaggio specchio bagno. Lo specchio risulta installato correttamente. Si conferma quanto richiesto in preventivo, somma pari
a 30,00€+IVA.
• Allaccio lavatrice esterna. Tale lavorazione risulta eseguita in modo corretto. Si conferma quanto stabilito in preventivo per il costo di questa opera, 30,00€+IVA.
pagina 19 di 27 • Allaccio citofono – N. 2 allacci per cambio citofono. Il citofono installato presenta un mal funzionamento che non ne consente
l'utilizzo, inoltre, il citofono non è stato posizionato correttamente nella parete. Il costo di detta lavorazione pari ad 40,00€+IVA, andrà decurtato nella sua totalità.
• N. punti luce (42 – 35). In merito a tale lavorazione si conferma la somma dovuta come da preventivo pari a 245,00€+IVA.
• Montaggio staffe TV n. 2”. Come si può evincere dai rilievi fotografici, in una delle pareti nella zona soggiorno, sono presenti dei fori per il montaggio delle staffe. Tale opera non è stata eseguita
a regola d'arte. Il costo di tale lavorazione andrà decurta dai pagamenti da corrispondere 40,00€+IVA. Inoltre, i costi per il riportare in pristino la parte interessata dal precedente intervento
(stuccatura, rasatura e pittura) possono essere stimati in circa
200,00€+IVA, comprensivi di mano d'opera e materiali. (cfr All. n. 5 foto n. 22).”
Le conclusioni raggiunte dal CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltasi ante causam devono essere condivise e fatte proprie da questo Tribunale, in quanto sono fondate su adeguate indagini e supportate da un iter logico e argomentativo convincente ed esente da censure.
Di contro vanno disattese le osservazioni critiche mosse da entrambe le parti sia nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che nel corso del presente giudizio.
In particolare per i lavori di cui al punto 4 del preventivo
(Rimozione pavimento e massetto. Posa in opera pavimento), gli attori sostengono che sarebbe più corretto applicare una riduzione del valore nella misura del 100% in quanto la nuova lavorazione dovrebbe riguardare l'intera sostituzione della pavimentazione poiché l'errata installazione delle piastrelle è molteplice e diffusa in tutto l'appartamento. Di contro per la società convenuta nessuna decurtazione dovrebbe essere applicata in quanto gli errori di posa del battiscopa e delle piastrelle sarebbero interamente imputabili alla committenza.
pagina 20 di 27 Ora dall'istruttoria svolta è emersa la responsabilità, quantomeno concorrente, del sig. in ordine alla non corretta esecuzione Pt_2 delle lavorazioni di cui al punto 4 del preventivo.
Ed invero l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di aver chiesto lui stesso il montaggio del battiscopa prima del montaggio delle porte, limitandosi ad escludere di avere concordato con la ditta lo spazio necessario per il montaggio delle porte. Quest'ultima affermazione è, tuttavia, smentita dai messaggi whatsapp prodotti dalla parte convenuta (doc. 11), la cui provenienza e il cui contenuto non sono stati messi in discussione dagli attori. In detti messaggi scambiati tra il sig. ed il sig. Parte_2 Persona_2
(amministratore della società convenuta) si legge testualmente:
“09/10/20, 12:05 - : Ciao guarda i battiscopa montameli Pt_2 Per_2 pure zona ingresso poi me la vedo io dopo che montano le Porte se è brutto da vedere o meno ma mettimeli cmq
09/10/20, 12:06 - Guarda che poi per staccarli ti Persona_2 viene via l'intonaco! Comunque come vuoi, riferisco
09/10/20, 12:07 - Mino:
09/10/20, 12:10 - : Mino stai sbagliando, ma faccio. Persona_2
Lascio 4 cm come richiesto
09/10/20, 12:14 - : Guarda lasciane 6 cm per sicurezza”. Pt_2
Gli elementi di prova raccolti hanno confermato anche l'ulteriore eccezione di parte convenuta, secondo cui durante l'apposizione della pavimentazione l'attore avrebbe più volte camminato sopra le piastrelle nelle zone interdette e debitamente segnalate dagli operai. Sul punto il teste ha così riferito: “non ho visto il sig. Testimone_1 Pt_2 camminare sul pavimento appena posato. Ricordo però che durante la posa dei mattoni io a fine giornata lasciavo dei regoli per terra per indicare le zone dove non si poteva camminare e le mattine successive trovavo i regoli spostati. Io ho chiesto al sig. se per caso Pt_2 aveva camminato sul pavimento appena posato e lui più volte mi ha risposto che era casa sua e poteva fare come voleva.”.
pagina 21 di 27 Alla luce delle circostanze di fatto sopra accertate deve quindi ritenersi provata la condotta colposa dell'attore che ha concorso a cagionare i vizi in relazione alle lavorazioni di cui al punto 4 del preventivo.
Di conseguenza, deve essere confermata la riduzione del valore dell'opera da euro 2.660,00 ad euro 1.330,00, ritenendo in via equitativa che l'attore abbia contribuito alla causazione di questa specifica voce di danno nella misura del 50%.
Per i lavori di cui al punto 5 del preventivo (Realizzazione impianto idrico bagno e cucina, compresi di scarichi, adduzione acqua calda e fredda e gas) e di cui al di cui al Punto 6 (Impianto termico, esclusa fornitura caldaia e termosifoni), gli attori lamentano che il CTU, pur avendo rilevato la mancata consegna della certificazione degli impianti, non ha applicato alcuna decurtazione.
Sul punto è sufficiente richiamare la comunicazione del 10.11.2020
(doc. 3 del fascicolo di parte convenuta), con la quale la società appaltatrice per il tramite del proprio legale aveva chiesto di concordare con urgenza la data e l'ora in cui il Responsabile tecnico poteva recarsi presso l'immobile per fare il collaudo dell'impianto gas, elettrico ed idrico e rilasciare le certificazioni di conformità.
Non avendo parte attrice dato alcun riscontro a detta richiesta nessuna responsabilità può essere ascritta alla convenuta per la mancata consegna della certificazione degli impianti.
Per i lavori di cui punto 7 del preventivo (Pittura completa del soffitti e delle pareti dell'immobile…) gli attori, sul presupposto che occorrerebbe procedere alla pitturazione di tutta la superficie delle pareti, sostengono che sarebbe più corretto applicare una riduzione del valore delle lavorazioni nella misura del 100%.
In realtà il CTU, già nella risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice, ha precisato che “la tinteggiatura è necessaria solo per alcune aree dell'appartamento e non per la totalità dell'immobile, come riscontrato durante il sopralluogo”. Pertanto, deve essere pagina 22 di 27 confermata la riduzione del valore della lavorazione de qua nella misura del 50%.
Per i lavori di cui al punto 8 del preventivo (Realizzazione controsoffitto su tutti i soffitti compreso soppalco nella zona ingresso con faretti) gli attori lamentano che il consulente d'ufficio, pur avendo rilevato nell'ambiente denominato “soggiorno” la presenza di un rigonfiamento, non ha applicato alcuna riduzione.
Anche su questo punto il CTU ha già risposto alle osservazioni del consulente di parte attrice evidenziando che “il controsoffitto presenta una lievissima bombatura centrale visibile solo in controluce, la quale non inficia la staticità del controsoffitto, né è motivo di deprezzamento del costo di realizzazione”. Dunque, anche in questo caso va confermata la valutazione del consulente d'ufficio e non si deve procedere ad alcuna riduzione del valore di € 1.000,00 indicato nel preventivo.
Infine, per i lavori di cui al punto 9 (Carico e trasporto a discarica di tutti i calcinacci) si osserva che la riduzione inizialmente ipotizzata dal CTU era condizionata alla dimostrazione che una parte dei detriti – comunque non presenti al momento del sopralluogo - fosse stata smaltita dal committente. Non avendo quest'ultimo fornito alcuna prova al riguardo non occorre procedere ad alcuna riduzione del valore di euro 600,00 indicato nel preventivo.
Quindi, sulla base degli accertamenti e delle stime operate dal CTU
e condivise da questo Tribunale, il valore delle opere eseguite al netto dello sconto del 17,22% (che, essendo stato riconosciuto nel contratto oggetto di causa, deve essere applicato a tutte le lavorazioni svolte) ammonta complessivamente ad euro 9.267,00 oltre iva di cui euro 8.112,44 per i lavori originariamente pattuiti ed euro
1.155,00 per i lavori extra preventivo.
Considerando che la parte committente ha già versato l'importo di euro 7.545,45 il saldo del corrispettivo dovuto per i lavori è pari ad euro 1.722,00 oltre iva.
pagina 23 di 27 Gli attori hanno invocato sia la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c. in materia di inadempimento contrattuale che la disciplina speciale dettata dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di difetti dell'opera appaltata ed hanno chiesto la risoluzione del contratto di appalto e, allo stesso tempo, la condanna della convenuta al pagamento di una somma corrispondente al costo dei lavori di ripristino necessari per l'eliminazione dei vizi e delle difformità da determinarsi.
In proposito giova richiamare la consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo cui l'applicabilità della speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. presuppone la definitiva consegna dell'opera operando, in caso contrario, la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455
c.c. (cfr. tra le tante Cass. 16/10/1998 n. 10255 Cass. 15/02/2006 n.
3302, Cass. 24/06/2011 n. 13983).
Nel caso di specie, per quanto sopra accertato, l'opera è stata interamente eseguita e nessun ritardo è imputabile all'impresa convenuta, sicché deve escludersi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Essendo stata, invece, accertata la presenza di difformità e vizi di alcune lavorazioni effettuate si deve ritenere applicabile la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 cod. civ.
Tuttavia la disciplina dettata dall'art. 1668 cod. civ., in deroga a quella stabilita in via generale in materia di inadempimento del contratto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione ovvero all'uso cui sia preordinata, non assumendo, al riguardo, rilevanza il profilo estetico dell'opera (Cass. ordinanza n. 26965 del 15/12/2011).
Nella fattispecie in esame, deve escludersi che i vizi e le difformità sopra accertate abbiano inciso in modo notevole sulla funzionalità dell'immobile ristrutturato o siano tali da renderlo inadatto alla sua destinazione d'uso, sicché va definitivamente respinta la domanda di pagina 24 di 27 risoluzione del contratto anche ai sensi della disciplina speciale di cui all'art. 1668 c.c.
Quanto agli altri rimedi previsti dal medesimo art. 1668 c.c. preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta di improponibilità della domanda di eliminazione dei vizi dell'opera per avere chiesto gli attori la risoluzione del contratto e ciò in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di appalto le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto (cfr. tra le tante Cass. Ordinanza n. 12803 del 14/05/2019).
Va quindi riconosciuto il diritto degli attori ad ottenere l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore.
Per quanto accertato dal consulente d'ufficio il costo degli interventi e dei materiali necessari per il ripristino dei lavori non eseguiti a regola d'arte, ammonta ad euro 5.750,00 (oltre oneri di legge) di cui euro 5.000,00 per lavori ed euro 750,00 per materiali.
A tale importo deve essere aggiunto il costo per lo smontaggio, il deposito e il rimontaggio di tutto il mobilio presente all'interno dell'immobile e tale spesa è stata stimata dal CTU dopo un'indagine di mercato in euro 1.000,00.
Non può invece essere riconosciuta la spesa per la demolizione e il rifacimento della porzione del controsoffitto del salotto, come preteso dagli attori, avendo il consulente d'ufficio escluso la necessità di effettuare tale rifacimento.
Parimenti va disattesa la richiesta di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile, dal momento che nessun ritardo è imputabile alla convenuta e che la minore fruibilità dell'immobile parzialmente compromessa dalle lavorazioni eseguite non a regola d'arte deve ritenersi già risarcita attraverso la decurtazione dei prezzi pagina 25 di 27 applicati alle singole lavorazioni viziate e attraverso la liquidazione del costo degli interventi e dei materiali necessari per il ripristino dei lavori non eseguiti a regola d'arte.
A titolo di danno patrimoniale emergente devono essere riconosciute alla parte attrice anche le spese di CTU sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso ante causam. Per quanto risulta dal decreto di liquidazione allegato in copia al fascicolo di parte attrice tali spese ammontano ad € 1.003,64. Nulla è dovuto per l'iva e per gli accessori di legge il cui ammontare non è stato precisato dagli attori che non ne hanno neanche documentato il pagamento.
In definitiva il credito vantato dagli attori ammonta a complessivi euro 9.018,64 di cui euro 7.015,00 (pari ad euro 5.750,00 oltre iva al
22%) per il costo degli interventi riparatori e dei materiali, euro
1.000,00 per il costo relativo al temporaneo trasloco del mobilio ed euro 1.003,64 per spese di CTU.
A sua volta l'impresa convenuta – che in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento del saldo relativo a tutti i lavori eseguiti - è creditrice, al netto dei pagamenti già ricevuti, della somma sopra accertata pari ad euro 1.722,00 oltre iva al 22% per complessivi euro
2.100,84.
Facendo quindi il saldo dare/avere tra le parti la Controparte_1 deve essere condannata a pagare in favore degli attori la
[...] somma di euro 6.917,80 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
5. In considerazione dell'esito della lite, della notevole riduzione del credito riconosciuto in favore degli attori e della sussistenza di un controcredito accertato per la le spese Controparte_1 di lite devono essere compensate per un mezzo, riversando il residuo mezzo sulla società convenuta comunque prevalentemente soccombente.
Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/14, così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
pagina 26 di 27
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta l'inadempimento della in Controparte_1 relazione al contratto di appalto oggetto di causa per la presenza dei vizi e delle difformità indicate in parte motiva;
− respinge la domanda attrice di risoluzione del contratto di appalto;
− condanna la a pagare in favore di Controparte_1
e la somma di euro 6.917,80 Parte_1 Parte_2 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
− compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta a rifondere ai due attori il restante mezzo liquidato in complessivi euro 2.538,00, per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 14 ottobre 2025
il Giudice dott. Giuseppe Russo
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