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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3456/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3456/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Umberto Bianchelli;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Rosita Barucca.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
-ordinare al Comune di Senigallia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con piena facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2) La casa coniugale, sita a Ostra Vetere, Via Contrada Pellingara n. 8, acquistata con mutuo fondiario, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, verrà assegnata con relative pertinenze, mobili e suppellettili, in uso esclusivo al Sig.
[...]
, che continuerà a pagare per intero la rata di mutuo contratto da entrambi;
Parte_2
- 1 - 3) La sig.ra , che intende trasferirsi altrove, si impegna a lasciare la casa Parte_1 coniugale entro tre mesi dall'omologa della separazione, dando atto di aver già provveduto a ricercare una soluzione abitativa da locare e, contestualmente, si impegna a richiedere il godimento di una casa popolare
4) Le figlie minori saranno affidate, ad ogni effetto di legge e nel loro preminente interesse, ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, anche se con stabile collocazione e residenza anagrafica presso la madre. Pertanto i genitori eserciteranno sulle medesime, in maniera congiunta, la potestà parentale, in modo tale che possano compartecipare a tutte le decisioni ed alle scelte che si renderà necessario adottare, con particolare riguardo a quelle più importanti e maggiormente significative per il loro futuro, dando, quindi, atto che comunemente ed in maniera collaborativa essi vigileranno sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I coniugi, pertanto, manterranno un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine principale di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie minori con ciascuno di essi.
5) In caso di variazione di residenza o domicilio, le parti si impegnano reciprocamente a far conoscere all'altro il relativo indirizzo ovvero ogni altra eventuale variazione, nel superiore interesse delle figlie.
6) I coniugi convengono che i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore saranno ripartiti in maniera paritaria (a settimane alterne) e che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza.
7) Qualora, per qualunque causa e/o motivo, il suddetto collocamento paritario divenisse infattibile, ovvero se entrambe le minori dovessero decidere di abitare in maniera stabile con uno dei genitori, l'altro genitore si impegna a corrispondere al genitore collocatario, a titolo di mantenimento delle due minori, la somma di € 250 mensili oltre alle spese scolastiche nella misura indicata al punto 12;
8) Con riferimento alle festività e periodi di vacanza, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e quindi le figlie trascorreranno il periodo delle festività natalizie con ciascun genitore ad anni alterni ed a periodi alterni, in modo che nello stesso anno possano trascorrere il 24 e il 26 dicembre e l'1 gennaio con un genitore, il 25 e
- 2 - 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. Anche in occasione delle festività pasquali, le minori trascorreranno ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Le restanti festività verranno concordate di volta in volta rispettando comunque il criterio dell'alternanza delle figlie presso l'uno e l'altro dei genitori.
9) In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il
30 maggio di ogni anno.
10) In ogni caso, i coniugi s'impegnano a tenere conto e a rispettare le esigenze, i desideri ed i bisogni delle figlie nella gestione dei tempi e dei modi afferenti il diritto di tenerle con sé, con la reciproca disponibilità ad accudirle tutte le volte in cui le stesse avessero a richiederlo, nonché laddove l'uno o l'altro genitore non potrà occuparsene.
11) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla moglie, dal momento Parte_2 in cui lascerà la casa coniugale, quale contributo al pagamento dell'affitto, una somma pari al 50% del canone di locazione e comunque non superiore ad euro 150,00= mensili fintanto che la stessa non avrà reperito una casa popolare che si impegna fin d'ora a richiedere e comunque per un tempo non superiore ad un anno. Detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese.
12) I genitori concorreranno, al 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie o opportune per l'educazione, l'istruzione (comprese quelle di vitto ed alloggio presso l'Istituto di Istruzione Superiore Morea-Vivarelli di Fabriano), l'assistenza anche sanitaria delle figlie, tali intendendosi quelle indicate nel Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia elaborato dalla Conferenza Distrettuale sulla Riforma “Cartabia” in materia di famiglia al quale le parti si riportano integralmente.
13)L'assegno unico e universale per le figlie a carico sarà percepito interamente dalla sig.ra
. Parte_1
14) I coniugi dichiarano che ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale pendente tra gli stessi, è devoluta a separata sede.
15) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio e di quello per le minori.
- 3 - 16) I coniugi dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse.
17) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Durazzo (Albania) il 11/08/2006, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 15.10.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle due figlie, entrambe minorenni.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Durazzo (Albania) il 11/08/2006, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 64, parte 2, serie C dell'anno 2006;
- 4 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3456/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Umberto Bianchelli;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Rosita Barucca.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
-ordinare al Comune di Senigallia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con piena facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2) La casa coniugale, sita a Ostra Vetere, Via Contrada Pellingara n. 8, acquistata con mutuo fondiario, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, verrà assegnata con relative pertinenze, mobili e suppellettili, in uso esclusivo al Sig.
[...]
, che continuerà a pagare per intero la rata di mutuo contratto da entrambi;
Parte_2
- 1 - 3) La sig.ra , che intende trasferirsi altrove, si impegna a lasciare la casa Parte_1 coniugale entro tre mesi dall'omologa della separazione, dando atto di aver già provveduto a ricercare una soluzione abitativa da locare e, contestualmente, si impegna a richiedere il godimento di una casa popolare
4) Le figlie minori saranno affidate, ad ogni effetto di legge e nel loro preminente interesse, ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, anche se con stabile collocazione e residenza anagrafica presso la madre. Pertanto i genitori eserciteranno sulle medesime, in maniera congiunta, la potestà parentale, in modo tale che possano compartecipare a tutte le decisioni ed alle scelte che si renderà necessario adottare, con particolare riguardo a quelle più importanti e maggiormente significative per il loro futuro, dando, quindi, atto che comunemente ed in maniera collaborativa essi vigileranno sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I coniugi, pertanto, manterranno un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine principale di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie minori con ciascuno di essi.
5) In caso di variazione di residenza o domicilio, le parti si impegnano reciprocamente a far conoscere all'altro il relativo indirizzo ovvero ogni altra eventuale variazione, nel superiore interesse delle figlie.
6) I coniugi convengono che i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore saranno ripartiti in maniera paritaria (a settimane alterne) e che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza.
7) Qualora, per qualunque causa e/o motivo, il suddetto collocamento paritario divenisse infattibile, ovvero se entrambe le minori dovessero decidere di abitare in maniera stabile con uno dei genitori, l'altro genitore si impegna a corrispondere al genitore collocatario, a titolo di mantenimento delle due minori, la somma di € 250 mensili oltre alle spese scolastiche nella misura indicata al punto 12;
8) Con riferimento alle festività e periodi di vacanza, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e quindi le figlie trascorreranno il periodo delle festività natalizie con ciascun genitore ad anni alterni ed a periodi alterni, in modo che nello stesso anno possano trascorrere il 24 e il 26 dicembre e l'1 gennaio con un genitore, il 25 e
- 2 - 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. Anche in occasione delle festività pasquali, le minori trascorreranno ad anni alterni, la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Le restanti festività verranno concordate di volta in volta rispettando comunque il criterio dell'alternanza delle figlie presso l'uno e l'altro dei genitori.
9) In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il
30 maggio di ogni anno.
10) In ogni caso, i coniugi s'impegnano a tenere conto e a rispettare le esigenze, i desideri ed i bisogni delle figlie nella gestione dei tempi e dei modi afferenti il diritto di tenerle con sé, con la reciproca disponibilità ad accudirle tutte le volte in cui le stesse avessero a richiederlo, nonché laddove l'uno o l'altro genitore non potrà occuparsene.
11) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla moglie, dal momento Parte_2 in cui lascerà la casa coniugale, quale contributo al pagamento dell'affitto, una somma pari al 50% del canone di locazione e comunque non superiore ad euro 150,00= mensili fintanto che la stessa non avrà reperito una casa popolare che si impegna fin d'ora a richiedere e comunque per un tempo non superiore ad un anno. Detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese.
12) I genitori concorreranno, al 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie o opportune per l'educazione, l'istruzione (comprese quelle di vitto ed alloggio presso l'Istituto di Istruzione Superiore Morea-Vivarelli di Fabriano), l'assistenza anche sanitaria delle figlie, tali intendendosi quelle indicate nel Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia elaborato dalla Conferenza Distrettuale sulla Riforma “Cartabia” in materia di famiglia al quale le parti si riportano integralmente.
13)L'assegno unico e universale per le figlie a carico sarà percepito interamente dalla sig.ra
. Parte_1
14) I coniugi dichiarano che ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale pendente tra gli stessi, è devoluta a separata sede.
15) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio e di quello per le minori.
- 3 - 16) I coniugi dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse.
17) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a Durazzo (Albania) il 11/08/2006, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 15.10.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle due figlie, entrambe minorenni.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Durazzo (Albania) il 11/08/2006, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 64, parte 2, serie C dell'anno 2006;
- 4 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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