Art. 17.
Il regolamento organico del personale e' deliberato dal Comitato centrale dell'Associazione ed e' approvato dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per la sanita'.
Al suddetto personale non puo' essere attribuito un trattamento giuridico ed economico piu' favorevole di quello previsto per il corrispondente personale dello Stato.
Le dotazioni organiche del suddetto personale non possono comunque superare nel complesso le cento unita' e non possono prevedere piu' di un posto corrispondente alla qualifica statale di direttore di divisione riservato al segretario generale.
Nel suindicato limite complessivo di personale non possono essere comunque superati i seguenti contingenti percentuali per ciascuna carriera:
a) carriera direttiva 15 per cento;
b) carriera di concetto 30 per cento;
c) carriera esecutiva 40 per cento;
d) carriera ausiliaria 15 per cento.
Il regolamento organico del personale e' deliberato dal Comitato centrale dell'Associazione ed e' approvato dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per la sanita'.
Al suddetto personale non puo' essere attribuito un trattamento giuridico ed economico piu' favorevole di quello previsto per il corrispondente personale dello Stato.
Le dotazioni organiche del suddetto personale non possono comunque superare nel complesso le cento unita' e non possono prevedere piu' di un posto corrispondente alla qualifica statale di direttore di divisione riservato al segretario generale.
Nel suindicato limite complessivo di personale non possono essere comunque superati i seguenti contingenti percentuali per ciascuna carriera:
a) carriera direttiva 15 per cento;
b) carriera di concetto 30 per cento;
c) carriera esecutiva 40 per cento;
d) carriera ausiliaria 15 per cento.