Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza breve 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 24/03/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Hossain ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Iacopo Casini Ropa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di AN, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in AN, corso Mazzini, 55;
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di AN in data ignota, mai notificato al ricorrente e conosciuto nei soli suoi effetti in data 14.07.2025, con il quale è stata “archiviata la pratica”, o meglio revocato il nulla osta al lavoro subordinato (Prot. N. P AN/L/Q/2023/102810) richiesto dal Sig. HO ON a favore del lavoratore Sig. SL Md AZ ed emesso dal SUI di AN in data 16.04.2025;
2) di ogni altro atto a questi presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2.2.2026:
3) del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di AN in data 02-03.12.2025, notificato in data 03.12.2025 con il quale è stata “confermata […] l’intervenuta decadenza del nulla osta n. P-N/L/Q/2023/102810” richiesto dal Sig. HO ON a favore del lavoratore Sig. SL Md AZ ed emesso dal SUI di AN in data 16.04.2025;
4) di ogni altro atto a questi presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa NA De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato che:
- con nota in data 14 luglio 2025, il SUI comunicava al ricorrente l’avvenuta archiviazione della pratica relativa alla richiesta di nulla osta al lavoro dallo stesso presentata e la revoca del nulla osta già rilasciato, dipesa dal solo fatto che fossero decorsi i termini di cui all’art. 22, comma 5 quinquies , del d.lgs. n. 286/1998 senza che la domanda fosse stata confermata dal datore di lavoro;
- detto provvedimento di archiviazione è stato impugnato con l’atto introduttivo del giudizio;
- con ordinanza n. 255/2025, l’istanza cautelare è stata accolta dalla Sezione ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione, dato che tale omessa conferma era dovuta all’utilizzo, da parte dell’istante, di un diverso indirizzo di posta elettronica rispetto a quello inserito nella domanda e che detto comportamento sembrava connotato da buona fede; tali circostanze, unitamente alla novità e alla complessità della normativa, oltre alla scarsa chiarezza per il pubblico delle istruzioni circa l’applicazione dei termini dalla stessa previsti, sono stati ritenuti dal Collegio elementi sufficienti a giustificare una rivalutazione da parte dell’Amministrazione della posizione del richiedente;
- il riesame è stato eseguito e si è concluso con il provvedimento confermativo prot. 165661 del 3 dicembre 2025, impugnato con motivi aggiunti;
- all’udienza camerale del 26 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso introduttivo sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che l’atto impugnato è stato superato dal nuovo diniego confermativo del primo, impugnato con motivi aggiunti;
Ritenuto che questi ultimi siano fondati e da accogliere, dal momento che:
- come evidenziato già nell’ordinanza di questa Sezione n. 255/2025, la revoca del nulla osta è dipesa dal solo fatto che fossero decorsi i termini di cui all’art. 22, comma 5 quinquies , del d.lgs. n. 286/1998 senza che la pratica fosse stata confermata dal datore di lavoro, ma non sono stati riscontrati motivi ostativi di carattere sostanziale a sostegno della scelta; in particolare, sia dalle allegazioni del ricorrente sia dalle allegazioni della stessa Amministrazione, nonché dalla documentazione agli atti, si ricava palesemente la circostanza che la mancata conferma del nulla osta sia dovuta ad una confusione di indirizzi di posta elettronica facenti capo all’istante e da quest’ultimo indicati per l’invio delle comunicazioni da parte dell’Amministrazione, essendo intervenute delle modifiche nel corso del procedimento;
- più in dettaglio, è accaduto che il CAF tramite cui la domanda era stata inizialmente presentata ha perso l’abilitazione, sicché il ricorrente è stato costretto a rivolgersi ad un diverso CAF, il che ha comportato una nuova elezione di domicilio presso un diverso indirizzo di posta elettronica per la ricezione del nulla osta (documento n. 3 allegato ai motivi aggiunti). E’ seguito uno scambio di comunicazioni, anche con richiesta di integrazione documentale, tra il SUI di AN e detto ultimo CAF al nuovo indirizzo indicato (documento n. 5 allegato ai motivi aggiunti);
- poiché, nel frattempo, è emerso un problema legato all’anagrafica del richiedente e, specificamente, alla sua data di nascita, che è risultata non corretta, è stato emanato un preavviso di revoca del nulla osta, cui è seguita l’apertura, da parte del SUI, di un ticket di assistenza per la risoluzione del problema (documenti n. 6 e 7 allegati ai motivi aggiunti);
- a partire da marzo 2025, è altresì intervenuto uno scambio di mail tra il ricorrente e il SUI per ottenere informazioni sullo stato della domanda, nelle quali l’interessato ha anche evidenziato la circostanza che il patronato che aveva inizialmente preso in carica la pratica non era più attivo e che era necessario indirizzare le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica personale da cui il ricorrente medesimo stava scrivendo; inoltre, dalle stesse mail si ricava che era emerso un problema al sistema interno del SUI, che non consentiva di caricare il nulla osta sul portale, rispetto al quale era stato aperto dall’Amministrazione un altro ticket di assistenza (documento n. 8 allegato ai motivi aggiunti);
- il provvedimento impugnato è intervenuto nelle more di tale scambio di comunicazioni tra il richiedente e il SUI;
Ritenuto che le suindicate circostanze di fatto, del tutto eccezionali, costituiscano elementi sufficienti a giustificare una rivalutazione da parte dell’Amministrazione della posizione del richiedente, soprattutto perché evidenziano la chiara intenzione del datore di lavoro di concludere il contratto di soggiorno e la sua buona fede; peraltro, emerge dagli atti che la stessa Amministrazione era ben disposta ad andare incontro alle esigenze dell’interessato e che ciò è stato reso impossibile da un mero automatismo del sistema. Pertanto, ignorando le risultanze documentali e le peculiari circostanze fattuali, l’Amministrazione ha agito in violazione del principio di collaborazione e di buona fede cui deve essere improntato il rapporto con i privati ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che invece impone di tenere conto delle manifestazioni di interesse del cittadino (in tal caso, del datore di lavoro) intervenute prima del diniego, anche laddove non sia stata correttamente conclusa la procedura automatica sul portale, non essendo ammissibili automatismi ostativi soprattutto ove vengano in rilievo i diritti fondamentali dell’uomo (TAR Lazio, Roma, Sez. V quater, 20 gennaio 2026, n. 1194). Peraltro, dalla documentazione in atti emergono chiaramente la volontà e l’interesse dell’istante nel portare avanti la procedura e la sua buona fede nell’utilizzo di diversi indirizzi di posta elettronica rispetto a quelli inizialmente comunicati;
Ritenuto, per quanto esposto, che il ricorso per motivi aggiunti vada accolto e che, per l’effetto, l’atto impugnato debba essere annullato;
Ritenuto, altresì, che le spese del giudizio possano essere compensate, dati i profili di novità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM AN, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
NA De IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA De IA | Renata EM AN |
IL SEGRETARIO