Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 02/12/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01383/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01778/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sportello Unico Immigrazione di Foggia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
del Provvedimento prot. n.P-FG/L/N/2025/110920 del 15-9-2025 con cui il SUI di Foggia ha decretato il rigetto dell'istanza 18-7-2025 -proposta ai sensi dell'art. 24 co.10 D.Lgs n.286/1998- di rilascio del nulla-osta per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nonchè di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi a quello impugnato, ivi compreso -ove occorrer possa- il parere negativo espresso dall'ITL di Foggia, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. OR OI e uditi per le parti i difensori, avv. Michele Maiellaro per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca per le Amministrazioni intimate;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con ricorso notificato il 22.10.2025 e depositato il 9.11.2025, la ricorrete, cittadina straniera, ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Foggia ha respinto la sua domanda di conversione del permesso di soggiorno, da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Rilevato che il provvedimento impugnato fonda il diniego esclusivamente sulla circostanza che l'istanza sarebbe stata presentata in data 18.7.2025, ossia oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza del precedente titolo di soggiorno per lavoro stagionale (intervenuta il 3.5.2025).
Considerato che la ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, evidenziando di aver già presentato una precedente istanza di conversione nel rispetto dei termini, respinta dall'Amministrazione per una mera irregolarità formale (indicazione errata della marca da bollo imputabile all'intermediario), e di aver riproposto la domanda oggetto del presente giudizio a breve distanza di tempo.
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, difendendo la legittimità dell'operato e la perentorietà dei termini procedimentali.
Ritenuto che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento nei limiti e per le motivazioni di seguito precisate.
Osservato che, in linea di principio, il rispetto dei termini per il rinnovo o la conversione del titolo di soggiorno costituisce un precetto volto a garantire la certezza delle posizioni giuridiche e il controllo dei flussi migratori, la cui inosservanza protratta (oltre i sessanta giorni, il cui fondamento è rinvenibile in via interpretativa dall'art. 13, co. 2, lett. b, del D.lgs. 286/1998) espone lo straniero al rischio di espulsione e al rigetto dell'istanza.
Ritenuto, tuttavia, che la peculiarità della fattispecie concreta imponga una valutazione più articolata, improntata ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'agire amministrativo, come evidenziato dalla difesa della ricorrente. Dagli atti di causa è emerso che questa non sia rimasta inerte dopo la scadenza del titolo, avendo attivato tempestivamente la procedura con una prima istanza, il cui esito negativo è dipeso da vizi di natura meramente formale e regolarizzabile (irregolarità della marca da bollo). La domanda successiva quindi, presentata il 18.7.2025, è intervenuta a soli quindici giorni circa dallo spirare del termine dei sessanta giorni (scaduto ai primi di luglio), ponendosi in una linea di sostanziale continuità con la precedente richiesta tempestiva.
Considerato che, in tale specifico contesto, l'automatismo espulsivo o il diniego fondato sul mero ritardo sono da considerarsi sproporzionati rispetto all'obiettivo di interesse pubblico perseguito. L'Amministrazione, in applicazione dei principi di leale collaborazione e buona fede (art. 1, comma 2- bis , L. 241/1990), avrebbe dovuto valorizzare la volontà inequivoca della straniera di regolarizzare la propria posizione lavorativa, manifestata già prima della scadenza dei termini, considerando la seconda istanza non come una nuova domanda, tardiva tout court , ma come una prosecuzione sostanziale del procedimento volto alla conversione, tesa a emendare l'errore formale precedente.
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato debba essere annullato per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di riesaminare l'istanza, verificando la sussistenza dei requisiti sostanziali alla data della prima domanda, previsti dall'art. 24, comma 10, del D.lgs. 286/98 (effettivo svolgimento del lavoro stagionale e validità della proposta contrattuale), senza opporre la tardività della presentazione della seconda domanda come causa ostativa automatica.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda e del fatto che il ritardo formale, seppur scusabile, sussisteva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO DA, Presidente
OR Ieva, Primo Referendario
OR OI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR OI | ZO DA |
IL SEGRETARIO