Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 247/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in IA LIBERTÀ N.193 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LIZIO GIADA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA LIBERTA', 193 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LIZIO GIADA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 14 febbraio 2014 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20 gennaio 2025 e sottoscritto il 17 gennaio 2025; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi resta libero di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno e potrà mutare detta residenza o domicilio senza bisogno di reciproco consenso, con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro coniuge al solo fine di definire il Ricorso Consensuale Congiunto di
Separazione dei Coniugi e di Cessazione Degli Effetti Civili del Matrimonio;
3) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza nessun obbligo a carico dell'altro, rinunciando i coniugi reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o contributo di mantenimento per sé stessi, essendo entrambi economicamente indipendenti e autonomi, avendo ognuno il proprio reddito, infatti il Sig. è impiegato Pt_1 presso Costruzioni S.r.l. di Napoli Benedetto mentre la sig.ra Parte_2
lavora presso Almaviva Contact S.P.A.
[...]
4) I coniugi dichiarano di non avere beni in comune;
5) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, per alcun titolo e ragione;
6) Inoltre, i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare al tentativo di conciliazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., davanti al Giudice del Tribunale di Palermo e di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti davanti allo stesso Tribunale con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
7) Infine, stante:
- che entrambi i coniugi sono autonomi economicamente;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione
2 della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 247/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 20 gennaio 2025 e sottoscritto il 17 gennaio 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 14, p.
I, dell'anno 2014).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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