Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Inammissibile
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01974/2026REG.PROV.COLL.
N. 01431/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2025, proposto da Consorzio A.S.I. AS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Fiorillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LE AR, RI AR, LI AR, IS AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Barbagallo e Valerio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Riardo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 06410/2024, resa tra le parti, avente ad oggetto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Riardo sulla istanza presentata dai ricorrenti il 28 marzo 2024 per ottenere la riclassificazione urbanistica delle aree riportate in Catasto al foglio 01 p.lle 8 e 5004; al foglio 2 p.lle 3-14-17-18 e 5015; al foglio 3 p.lla 7; foglio 5 p.lle 1-2- e 4; al foglio 2 p.lle 1-4 e 21 e del conseguente obbligo del Comune di Riardo di adottare un provvedimento di riclassificazione urbanistica in ordine alle aree sopra specificate.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LE AR, RI AR, LI AR e IS AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il Cons. RO RA e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, i sig. AR hanno proposto una azione avverso il silenzio serbato dal Comune di Riardo sull’istanza del 28 marzo 2024, avente ad oggetto la richiesta di riclassificazione urbanistica delle aree di loro proprietà a seguito della decadenza del vincolo preordinato all’esproprio contenuto nel piano regolatore generale, in recepimento delle prescrizioni di cui al piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di AS (di seguito, piano ASI), divenuto inefficace a partire dal 1980.
2. – Con apposita memoria, si è costituito il Consorzio per le aree di sviluppo industriale di AS (di seguito, Consorzio ASI), pure evocato in giudizio dai ricorrenti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha accolto il ricorso con conseguente condanna del Comune di Riardo a provvedere sull’istanza, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di mancata ottemperanza.
4. – Con atto di appello, il Consorzio ASI ha impugnato la sentenza contestando sia il merito della decisione, assumendo che nel caso di specie verrebbero in rilievo non vincoli espropriativi, ma vincoli conformativi non soggetti a decadenza, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse ad agire del ricorrente in primo grado.
5. – Con apposita memoria si sono costituiti i sig.ri AR, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. – All’udienza camerale del 15 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Successivamente al passaggio in decisione, è emersa la questione, rilevata d’ufficio, relativa alla possibile inammissibilità dell’appello per difetto di interesse in ragione della mancanza del presupposto della soccombenza del Consorzio ASI nel giudizio di primo grado.
8. – Con ordinanza del 17 luglio 2025, n. 6328, il Collegio ha rilevato la questione assegnando apposito termine alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
9. – Con memoria del 12 settembre 2025, il Consorzio ha dichiarato di avere interesse a contestare la motivazione utilizzata dal T.a.r. nella parte in cui si afferma che a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio i suoli di proprietà dei sig.ri AR sarebbero privi di disciplina urbanistica, mentre invece non sarebbe così, ribadendo come si tratti nella specie di vincoli conformativi e non espropriativi.
10. – All’udienza camerale del 13 novembre 2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
11. – L’appello è inammissibile.
12. – Come rilevato nell’ordinanza del 17 luglio 2025, n. 6328, la sentenza impugnata ha accolto l’azione avverso il silenzio rivolgendo l’ordine di provvedere solamente nei confronti del Comune di Riardo, con la conseguenza di dover ritenere che, non sussistendo alcun pronunciamento giurisdizionale sfavorevole nei confronti del Consorzio, quest’ultimo non abbia alcun interesse a contestare tale pronuncia, a prescindere dall’eccepito difetto di legittimazione passiva.
A ben vedere, infatti, la presente impugnazione ha ad oggetto una pronuncia resa nell’ambito di un giudizio sul silenzio vertente esclusivamente sulla sussistenza o meno di un obbligo di provvedere in capo ad un soggetto terzo (il Comune).
Pertanto, la statuizione di condanna resa nei confronti del Comune ha ad oggetto solamente l’obbligo di provvedere in relazione all’istanza di riclassificazione urbanistica proposta dai ricorrenti in primo grado, ferma restando la piena discrezionalità del Comune in ordine al contenuto del provvedimento da adottare.
Come dedotto dalla stessa parte appellante, peraltro, la questione in ordine alla effettiva natura del vincolo (espropriativo o conformativo) attiene al merito della vicenda ed esula dall’ambito di cognizione del giudizio sul silenzio.
Ne consegue, peraltro, che in capo al Consorzio non è neanche configurabile una formale soccombenza idonea a radicare l’interesse ad impugnare la decisione di primo grado, come confermato dallo stesso appellante nella parte in cui ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
13. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire.
14. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI RI, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
RO RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO RA | VI RI |
IL SEGRETARIO