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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/07/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 3629/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3629/2021
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 ll'avv na, sito in Roma Piazza Benedetto Cairoli n. 2, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
Giordan o in Civitavecchia via Zara n. 4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 731/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di di euro 28.500,00 oltre Controparte_1 interessi e spese. Deduceva, in particolare: -che con contratto di appalto stipulato in data 6.05.2020 aveva affidato ad Immobiliare Al Passo srlu i lavori di Pt_1 ristruttura qualificazione dell'immobile sito in Fiumicino, Via della Pesca n. 34 - Via dei Veienti n. 28/30: -che i lavori avevano ad oggetto il recupero di un preesistente fabbricato, fatiscente ed in stato di abbandono, al fine di ricavarne cinque unità immobiliari ed un locale da adibire a garage - cella frigorifera;
-che era stato fissato il termine di 200 giorni con scadenza il 18.12.2020; -che era stato pattuito un prezzo di euro 180.000,00 oltre iva da corrispondere a stato avanzamento lavori;
-che erano stati corrisposti euro 120.000,00; -che la società appaltatrice aveva accumulato ritardi sino a sospendere i lavori in data 12.05.2021; -che in seguito allo scioglimento del contratto aveva incaricato l'arch. di redigere una Pt_1 Persona_1 perizia su opere compiute dalla a a tale perizia ne era emersa la sussistenza di vizi per la cui rimozione era necessaria una spesa di euro 124.070,35; -che l'appaltatrice era responsabile anche di 158 giorni di ritardo e quindi era tenuta al pagamento della penale, prevista all'art. 8 del contratto di appalto, pari ad euro 15.800,00. Sulla scorta della considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “I) revocare il decreto ingiuntivo n. 731/2021 emesso da codesto Tribunale in data 1/7/2021 e depositato in data 14/7/2021 all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. r.g. 1962/2021 per carenza di idonea prova scritta del credito ingiunto;
II) comunque rigettare la domanda ex adverso monitoriamente azionata in quanto infondata in fatto ed in diritto;
III) condannare in via riconvenzionale la Immobiliare Al Passo S.r.l.u. al pagamento nei confronti del Sig. della penale dovuta per la ritardata Parte_1 ultimazione dei lavori, € 15.800, ovvero a quella diversa che sarà accertata in corso di causa;
IV) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento della Immobiliare Al Passo S.r.l.u. e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore dell'opponente della complessiva somma di € 124.070,35; IV) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo: -che l'opposizi iscritta;
-che l'appalto era stato sospeso in quanto non aveva saldato Pt_1 lo stato di avanzamento lavori;
-che nessun ritardo era imputabile in ragione delle ulteriori richieste di variante e di altri lavori avanzate dal committente;
-che i vizi non erano sussistenti e al momento del rilascio del cantiere l'appaltatrice aveva eseguito la quasi totalità delle prestazioni. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “- in via pregiudiziale, rilevare la tardiva iscrizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, notificata a mezzo PEC in data 26.10.2021 ed iscritta a ruolo in data 11.11.2021 e dunque oltre i 10 giorni previsti per legge dall'art. 165 c.p.c.. e per l'effetto dichiarare improcedibile l'opposizione svolta con conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo n.731/2021 emesso dal Tribunale civile di Civitavecchia. - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 731/2021, R.G. 1962/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 01.07.2021, nei confronti del sig. non Parte_1 essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- in via principale e comunque nel merito, per i motivi sopra esposti rigettare la svolta opposizione con tutte le domande ivi contenute perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.731/2021, R.G. 1962/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 01.07.2021, nei confronti del sig. ; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di Parte_1 riconoscimento i ella svolta domanda riconvenzionale disporre la compensazione totale o parziale degli importi richiesti dal con Pt_1 quelli dovuti nei confronti della . Con vittoria di spese e Controparte_1 compensi di causa”.
3.A seguito del rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. In rito l'eccezione di improcedibilità per la tardiva iscrizione dell'opposizione è infondata in quanto l'iscrizione della causa è avvenuta in data 3.11.2021 e quindi entro il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, avvenuta il 26.10.2021.
4.Nel merito deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
5.L'orientamento della Suprema Corte è nel senso che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato (quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa), non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 23/05/2024, n. 14399; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del 12/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 13/06/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9593 del 20/05/2004) Pertanto, l'appaltatore che chieda, come nella specie, il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 23/05/2024, n. 14399; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7536 del 21/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 2125 del 22/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007). Ciò premesso, a fronte della contestazione mossa dal committente, circa l'incompletezza e carenza delle opere oggetto di appalto, l'appaltatrice nulla ha dimostrato di avere compiuto e realizzato opere nella misura e per un valore superiore rispetto ai pagamenti di euro 120.000,00 corrisposti dal committente. La prova testimoniale escussa sotto questo profilo è apparsa generica e non specifica in ordine al valore e all'ammontare delle opere, atteso anche che in effetti risulta in atti relazione del direttore dei lavori del 4.05.2021 nella quale si riferisce della presenza di incompletezze delle opere, benchè non si specifichi -e non si riesca a desumere- il relativo ammontare. Lo stato dei luoghi è mutato per il decorso del tempo e la documentazione in atti non consentirebbe anche ad una ctu -che comunque le parti non hanno chiesto- una corretta contabilità delle opere eseguite e di quelle mancanti. In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
6.Muovendo alla domanda riconvenzionale, parte opponente ha chiesto il risarcimento del danno per i costi necessari alla rimozione dei vizi delle opere compiute dall'appaltatrice pari ad euro 124.070,35, nonché il pagamento della penale per il ritardo di 158 giorni ai sensi dell'art. 8 del contratto di appalto pari ad euro 13.500,00. Sulla domanda riconvenzionale, tuttavia, è l'opponente a rivestire la posizione di attore, gravato dell'onere della prova di dimostrare i danni patiti per il ripristino dei vizi che hanno attinto le opere. Sotto questo profilo, l'attore, però, non ha fornito adeguata prova della sussistenza e dell'ammontare dei danni. A questo riguardo non può valere come prova la mera perizia di parte depositata in giudizio, mentre la relazione del 4.05.2021 del direttore dei lavori Geom. non evidenzia la presenza di vizi ma di opere Pt_2 incomplete o i, sulle quali, come detto, non vi è allegazione alla relazione del DL stessa di documentazione fotografica pertinente e non vi è modo di poter appurare in effetti la concreta consistenza di tali carenze o di eventuali vizi ricorrenti.
7.Quanto alla domanda riconvenzionale di pagamento della penale per euro 13.500,00, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (cfr Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/05/2024, n. 12396). La prova testimoniale, anche a mezzo del direttore dei lavori, ha riscontrato che nel corso dell'appalto il committente ha richiesto plurime varianti delle opere. Ciò ha comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale non è stata conservata in mancanza di un comune accordo su un nuovo termine. In tal caso per il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera era del committente l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore, circostanza quest'ultima, lo si è detto, è rimasta incerta all'esito del processo, non avendosi prova della entità dei lavori svolti, del loro ammontare, della presenza di vizi o di carenze e di che entità, elementi questi necessari per comprendere se il ritardo era o meno giustificato e se al momento della sospensione dei lavori il committente era o meno in regola con i pagamenti. In conclusione, anche la domanda riconvenzionale va respinta.
8.Le spese di lite vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 731/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-RIGETTA la domanda riconvenzionale;
-COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Civitavecchia 23.07.2025
Il giudice
Daniele Sodani