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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 12608/2024 V.G. promossa con ricorso depositato il 30/10/2024
da con l'avv. SENATORE TANIA Parte_1
e
, con l'avv. SENATORE TANIA Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale.
Con ricorso congiunto depositato il 30/10/2024 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla regolamentazione delle visite e al mantenimento della LI minore , nata il Per_1
19.08.2021: 2
Per_
“1) affidare la LI minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della
LI, con collocamento prevalente presso la madre;
2) assegnare alla madre la casa familiare, di cui i genitori sono titolari della nuda proprietà per la quota del 50% ciascuno, insieme agli arredi e corredi affinchè vi possa risiedere con la LI;
3)
disporre che il padre avrà diritto di tenere con sé la minore presso la propria residenza,
infrasettimanalmente, due/tre giorni a settimana, dal pomeriggio dopo scuola o comunque dal termine del turno di lavoro del sig. sino alle 21.30 quando il padre si occuperà di Pt_1
accompagnare la LI a casa della madre. Il padre, poi, con il criterio dell'alternanza settimanale,
Per_ potrà tenere con sé dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera quando sarà
accompagnata a casa della madre entro le ore 21.30. In ogni caso, le parti concordano sin d'ora che potranno essere individuati diversi e ulteriori giorni in base alle esigenze della LI e dei genitori,
con preavviso telefonico di un giorno di anticipo.
Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé la LI per due settimane anche non consecutive. I periodi delle ferie estive saranno concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
Durante le festività natalizie, la LI trascorrerà la prima settimana di vacanza (sino al 30
dicembre) con un genitore e la seconda settimana (dal 31 dicembre) fino al termine delle vacanze con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza (Natale 2024 sarà trascorso con la madre). Per
le vacanze pasquali la LI rimarrà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì
dell'Angelo, in modo alternato, dividendo i giorni di vacanza parimenti tra i genitori (Pasqua
2025 sarà trascorsa con il padre). Le rimanenti vacanze scolastiche verranno gestite di volta in volta dai genitori di comune accordo.
4) stabilire che entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della
Per_ LI , corrisponderà a mezzo bonifico bancario a la Parte_1 Controparte_1
somma di € 300,00 (diconsi euro trecento), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT 3 dall'anno successivo all'udienza presidenziale, oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
4
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze, campi estivi.
Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Qualora uno dei genitori decidesse di sostenere spese straordinarie senza il preventivo accordo dell'altro genitore, la spesa verrà addebitata interamente a chi ha preso la decisione;
5) Il padre rilascia sin d'ora il proprio assenso alla concessione in favore della madre dell'assegno unico, la quale tratterrà per intero la relativa somma;
6) I genitori prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto,
consentendo l'inserimento della LI negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori e ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minore e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato che la condizione di cui al n. 5 ,
pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi,
costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese, stante la natura del procedimento e avendo le parti il medesimo
Procuratore.
P.Q.M.
prende atto delle condizioni contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
Nulla sulle spese.
Padova, 28.1.2025
Il Presidente rel.
Dott. Alina Rossato 5