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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4809/2021 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Santaniello, elettiva- Parte_1
mente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv.to Carlo Faraco, elettivamente domiciliata come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Controparte_2
D'Agostino, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATI –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 873/2021 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore emessa in data 30/10/2020 e depositata in data 15/04/2021.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco-
1 ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice ha convenuto in giudizio e per ottenere il risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2
danni in relazione alle lesioni patite in occasione del sinistro del 17/03/2018, in atti meglio descritto. Con tale atto di citazione l'odierno attore deduceva quanto segue: che in data 17/03/2018, alle ore 7.45 circa in Pompei (NA), mentre si trovava alla guida del ciclomotore Honda e procedeva su via Arpaia, veniva investito da una
Fiat Panda di proprietà e condotta da che, uscendo da Controparte_2
una via privata ed immettendosi su via Arpaia, non concedeva la dovuta preceden- za. A seguito dell'impatto l'istante finiva a terra riportando lesioni personali.
Si costituiva in giudizio , la quale deduceva l'inammissibilità, Controparte_1
l'improcedibilità, l'improponibilità della proposta domanda nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
benché regolarmente evocato in giudizio, rimaneva con- Controparte_2
tumace.
La causa, istruita con produzione documentale, prova testimoniale e CTU medico legale, veniva rinviata per le conclusioni e successivamente riservata per la deci- sione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace rigettava la domanda perché non provata e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali, mentre le spese di CTU venivano poste a carico della CP_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva Parte_1
gravame avverso tale sentenza, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello.
Si costituivano in giudizio la , in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t e i quali chiedevano il rigetto dell'appello in Controparte_2
quanto infondato in fatto ed in diritto.
2 La causa, all'udienza del 26 gennaio 2022, veniva rinviata per le conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Parte attrice ora appellante non ha assolto l'onere probatorio a suo carico.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere di chi vuole far valere un diritto in giudizio pro- vare i fatti costitutivi della propria pretesa. Ebbene parte attrice non ha offerto, né chiesto di offrire, la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'incidente stradale per cui è causa. L'odierno attore non si è fatto carico dell'onere probatorio sullo stesso gravante, limitandosi esclusivamente a descrivere in citazione la dinamica del sinistro, senza però offrire alcun elemento di prova in ordine all'esistenza dello stesso. Difetta, in definitiva, la prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte dalla parte attrice e non risulta possibile verificare se le lesioni lamentate dal siano effettiva conseguenza del sinistro stesso. Pt_1
La dinamica del sinistro, benché genericamente confermata dal teste escusso in primo grado, non è supportata da ulteriori elementi.
Il teste unico teste escusso, forniva una deposizione lacunosa, Testimone_1
in quanto non ricordava il giorno del sinistro, non ricordava se il conducente dell'auto investitrice fosse un uomo o una donna, e non sapeva riferire delle lesioni subite sebbene fosse presente sui luoghi di causa.
Dunque, sulla base di siffatte considerazioni, il narrato testimoniale in esame, non può ritenersi univocamente idoneo circa l'effettiva dimostrazione della ricostruzio- ne del fatto nei termini come prospettati da parte attrice.
Infine, per completezza di esposizione, va anche evidenziato come non siano state allegate in atti da parte attrice riproduzioni fotografiche del luogo preciso in cui si
3 è verificato il sinistro de quo, con conseguente impossibilità della verifica di ri- scontro della peculiare dinamica dell'incidente per come descritta da parte attrice.
Quindi, in mancanza dell'assolvimento dei citati oneri probatori, la sentenza di primo grado va senz'altro confermata e l'appello de quo rigettato.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositi- vo.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unifi- cato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio a favore delle parti appellate che liquida in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore di parte appellata dichiaratosi Controparte_2
antistatario;
c) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria
Nocera Inferiore, 24/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
4
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4809/2021 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Santaniello, elettiva- Parte_1
mente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv.to Carlo Faraco, elettivamente domiciliata come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Controparte_2
D'Agostino, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATI –
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 873/2021 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore emessa in data 30/10/2020 e depositata in data 15/04/2021.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco-
1 ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice ha convenuto in giudizio e per ottenere il risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2
danni in relazione alle lesioni patite in occasione del sinistro del 17/03/2018, in atti meglio descritto. Con tale atto di citazione l'odierno attore deduceva quanto segue: che in data 17/03/2018, alle ore 7.45 circa in Pompei (NA), mentre si trovava alla guida del ciclomotore Honda e procedeva su via Arpaia, veniva investito da una
Fiat Panda di proprietà e condotta da che, uscendo da Controparte_2
una via privata ed immettendosi su via Arpaia, non concedeva la dovuta preceden- za. A seguito dell'impatto l'istante finiva a terra riportando lesioni personali.
Si costituiva in giudizio , la quale deduceva l'inammissibilità, Controparte_1
l'improcedibilità, l'improponibilità della proposta domanda nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
benché regolarmente evocato in giudizio, rimaneva con- Controparte_2
tumace.
La causa, istruita con produzione documentale, prova testimoniale e CTU medico legale, veniva rinviata per le conclusioni e successivamente riservata per la deci- sione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace rigettava la domanda perché non provata e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali, mentre le spese di CTU venivano poste a carico della CP_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva Parte_1
gravame avverso tale sentenza, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello.
Si costituivano in giudizio la , in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t e i quali chiedevano il rigetto dell'appello in Controparte_2
quanto infondato in fatto ed in diritto.
2 La causa, all'udienza del 26 gennaio 2022, veniva rinviata per le conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Parte attrice ora appellante non ha assolto l'onere probatorio a suo carico.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere di chi vuole far valere un diritto in giudizio pro- vare i fatti costitutivi della propria pretesa. Ebbene parte attrice non ha offerto, né chiesto di offrire, la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'incidente stradale per cui è causa. L'odierno attore non si è fatto carico dell'onere probatorio sullo stesso gravante, limitandosi esclusivamente a descrivere in citazione la dinamica del sinistro, senza però offrire alcun elemento di prova in ordine all'esistenza dello stesso. Difetta, in definitiva, la prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte dalla parte attrice e non risulta possibile verificare se le lesioni lamentate dal siano effettiva conseguenza del sinistro stesso. Pt_1
La dinamica del sinistro, benché genericamente confermata dal teste escusso in primo grado, non è supportata da ulteriori elementi.
Il teste unico teste escusso, forniva una deposizione lacunosa, Testimone_1
in quanto non ricordava il giorno del sinistro, non ricordava se il conducente dell'auto investitrice fosse un uomo o una donna, e non sapeva riferire delle lesioni subite sebbene fosse presente sui luoghi di causa.
Dunque, sulla base di siffatte considerazioni, il narrato testimoniale in esame, non può ritenersi univocamente idoneo circa l'effettiva dimostrazione della ricostruzio- ne del fatto nei termini come prospettati da parte attrice.
Infine, per completezza di esposizione, va anche evidenziato come non siano state allegate in atti da parte attrice riproduzioni fotografiche del luogo preciso in cui si
3 è verificato il sinistro de quo, con conseguente impossibilità della verifica di ri- scontro della peculiare dinamica dell'incidente per come descritta da parte attrice.
Quindi, in mancanza dell'assolvimento dei citati oneri probatori, la sentenza di primo grado va senz'altro confermata e l'appello de quo rigettato.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositi- vo.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unifi- cato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio a favore delle parti appellate che liquida in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore di parte appellata dichiaratosi Controparte_2
antistatario;
c) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria
Nocera Inferiore, 24/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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