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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 771 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 6 maggio 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA. Parte_1
), in persona del suo procuratore rappresentata e P.IVA_1 Parte_2
difesa dall'avv. Carlo Varvaro, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
1 Palermo, via Giovanni Bonanno, n. 59; impugnante contro
(C.F. e P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Palmigiano e Licia Tavormina, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via Rosolino Pilo, n. 11; impugnata
Oggetto: “Impugnazione di lodi nazionali”
CONCLUSIONI
- per parte impugnante:
“nel contestare le avverse difese insiste in tutto quanto dedotto nei propri atti difensivi”
(“-Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ritenere e dichiarare, per tutto quanto esposto e dedotto, ricorrendo la previsione di cui al 1° comma dell'art.819 ter, la nullità del lodo reso il 21 febbraio 2024
(doc. 1) dal Collegio arbitrale composto dall'avv. , dall'avv. Ivana CP_2
Mazzola e dal dott. all'esito del procedimento arbitrale che era Controparte_3
stato avviato dalla in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, mediante atto notificato il 07/07/2022 alla
[...]
avente ad oggetto la risoluzione della Parte_1
controversia insorta in ordine alla validità del contratto normativo stipulato in
2 data 25/11/2005 e del successivo accordo per la stipulazione di derivati nonché dei singoli contratti di investimento, in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 18.2 del predetto contratto del 25/11/2005;
- Condannare conseguentemente la Controparte_4
al pagamento delle spese del giudizio arbitrale, e
[...]
per effetto condannare la stessa a restituire alla Parte_1
la complessiva somma di € 131.957,61 da questa corrisposta in esecuzione
[...]
del lodo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”)
- per parte impugnata:
“1) Rigettare l'impugnazione del lodo arbitrale perché inammissibile improponibile improcedibile oltre che infondato in fatto ed in diritto e confermare la validità del lodo arbitrale del 21/7/2024
2) Con vittoria di spese e distrazione a favore dei procuratori antistatati come dichiarano.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di nomina di arbitro notificato in data 7 luglio 2022,
[...]
dava avvio al procedimento arbitrale nei confronti di Controparte_1 [...]
esponendo di aver sottoscritto in data 25 novembre Parte_1
2005 con (poi confluita in un Controparte_5 Parte_1
3 accordo quadro con cui le parti avrebbero potuto concludere i seguenti contratti:
A) Contratto Foward rate agreement; B) Contratto di Swap; C) contratto di
Opzione. La sottoscrizione dell'accordo e l'investimento in prodotti derivati veniva posta, secondo la prospettazione di , come condicio sine qua non per la CP_1
concessione di un finanziamento necessario alla società per realizzare, tramite la società controllata TA OR s.r.l., un'operazione di acquisto di un albergo a
TArmina.
esponeva che, in esecuzione di tale contratto, venivano successivamente CP_1
sottoscritti il contratto di Fix Floater Swap Amm. del 30 novembre 2006, il contratto di Fix Floater Amm. del 14 maggio 2007 e il contratto di Fix floater +
Acquisto Digital Floor del 29 ottobre 2007, e che in forza di tali operazioni la aveva subìto perdite per complessivi euro 2.206.575,55, addebitati sul conto CP_1
corrente n. 11075 Y.
, in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 18.2 del suddetto CP_1
contratto quadro, chiedeva al Collegio Arbitrale di accertare e dichiarare la nullità per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c., per difetto di causa concreta (cioè della tipica funzione di copertura) e di accordo ex artt. 1418 e 1425 c.c., nonché la sussistenza di vizi genetici quali un “mispricing” al momento della sottoscrizione del contratto, l'assenza di accordo su tutti gli scenari probabilistici e l'indeterminabilità del c.d. mark to market del contratto normativo del 25 novembre
2005 e del successivo accordo del 13 marzo 2008, nonché dei singoli contratti di investimento in Fix Floater Swap. In via subordinata, chiedeva di dichiarare CP_1
la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della Pt_1
4 per la violazione delle norme di legge e regolamentari, con conseguente risoluzione dei contratti di acquisto dei suddetti derivati per fatto e colpa della Banca e, in via ulteriormente subordinata, chiedeva di dichiarare la nullità dei contratti normativi e dei contratti di acquisto dei suddetti prodotti derivati per violazione delle norme imperative previste dal T.U.F., oppure, l'annullamento dei contratti di acquisto dei suddetti derivati, perché viziati da dolo o, comunque, da errore, ovvero perché stipulati in conflitto di interesse, ovvero ancora a titolo di aliud pro alio.
La società chiedeva fossero dichiarati non dovuti gli addebiti pari ad euro
2.206.575,55 annotati sul conto corrente di , con la condanna della CP_1 Pt_1
alla restituzione e/o al risarcimento di euro 2.206.575,55 come danni subiti in dipendenza dei contratti stessi, oltre a ulteriori danni, interessi legali e rivalutazione monetaria, con rideterminazione del saldo del conto corrente.
contestava integralmente le domande dell'istante Parte_1
ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità o l'improcedibilità delle domande formulate da perché in tutte o in parte assorbite dal giudicato formatosi sulle CP_1
statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di AD n. 1656/2020, con la quale il Giudice aveva rigettato la domanda di di accertare l'inadempimento di CP_1
Contro agli obblighi derivanti dall'avere proposto contratti derivati presentanti caratteristiche di stipulazione illegittime, in violazione delle vigenti normative in materia e con asimmetrie di rischio in danno di . Nel merito, contestava CP_1
l'asserita insussistenza di una funzione di copertura dei contratti di Swap, individuando i relativi rapporti sottostanti e allegando la sussistenza di elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dello strumento che costituisce
5 l'oggetto della copertura e lo strumento finanziario utilizzato con questa finalità; allegava che i contratti di Swap, anche in ragione del contenuto dall'accordo quadro, contenevano tutte le informazioni concernenti gli scenari probabilistici Contro sotto il profilo della misura qualitativa e quantitativa dell'alea e dei costi. rilevava che, sulla base della disciplina vigente alla data di stipula dei contratti di
Swap, la dichiarazione di essere un operatore qualificato comportasse la disapplicazione delle norme relative al conflitto di interessi, della disciplina delle informazioni tra intermediari e investitori e viceversa, della normativa sull'adeguatezza delle operazioni, della disciplina del contratto con gli investitori, fatta eccezione per il servizio di gestione, e della normativa sulla best execution.
Respingeva, per l'effetto, le tesi di parte istante in tema di nullità, di inadempimento, di violazione di norme imperative, nonché di profili di Contro annullabilità dei citati contratti. In subordine, evidenziava l'erroneità della quantificazione dei danni effettuata da , pari all'intero saldo passivo del CP_1
conto corrente su cui venivano regolati i flussi di tali contratti, e chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda di ripetizione e risarcitoria, rilevando che avrebbe potuto essere disposta la sola rettifica del conto corrente, con l'eliminazione di tutte le poste contabili relative agli addebiti come anche agli accrediti provenienti dai suddetti contratti e interessi maturati sui saldi periodici, non avendo mai CP_1
versato in favore della alcuna somma di denaro per ripianare la propria Pt_1
esposizione debitoria generata per effetto dei contratti per l'acquisto dei derivati de quibus, come si evince dell'estratto conto di chiusura del rapporto alla data del 17 gennaio 2017 con un saldo debitore pari a euro 2.206.575,55.
6 Con ordinanza emessa e comunicata alle parti in data 16 giugno 2023, il Collegio disponeva CTU, nominando a tal fine il dott. . Persona_1
All'esito del deposito della disposta consulenza tecnica e sulla base delle conclusioni cui il perito era pervenuto, con lodo del 21 febbraio 2024, il Collegio arbitrale così decideva:
“A. dichiara la nullità del contratto denominato “Fix Floater Swap Amm.” del
30/11/2006, del contratto denominato “Fix Floater Swap Amm.” del 14/05/2007 e del contratto denominato “Fix Floater Swap + Digital Cap” del 29/10/2007;
B. accerta l'illegittimità degli accrediti e addebiti intervenuti sul conto corrente n.
631188.84, già n. 11075.29, a far data dal momento di ciascun accredito e addebito, come analiticamente evidenziati dal CTU nelle tabelle poste a pagg. 27-
31 della sua relazione finale del 20/09/2023, per un importo complessivo pari ad
€ 1.127.733,58 in favore di Controparte_1
C. dichiara assorbita ogni altra questione, anche in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”;
D. liquida in via definitiva le spese di funzionamento del Collegio e gli onorari degli Arbitri, nella complessiva misura di euro 114.700,00, di cui euro 40.700,00 per compenso del Presidente del Collegio ed euro 37.000,00 per compenso di ciascun Arbitro, oltre cassa previdenza ed IVA, oltre euro 160,00 per imposta di bollo anticipata dal Presidente, ponendole, nei rapporti interni, per tre quarti a carico di e per un quarto a carico di Parte_1
fermo il vincolo di solidarietà di entrambe le Parti ai Controparte_1
sensi dell'art. 814 c.p.c.;
7 - pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, per la quota di tre quarti a carico di e per il restante a carico Parte_1
di Controparte_1
- liquida in euro 1.000,00 il compenso del Segretario, a carico del Presidente del
Collegio, oltre CPA e IVA;
- liquida le spese di difesa in favore della parte istante in complessivi euro
37.371,00, come da nota spese depositata da di cui Controparte_1
dispone la compensazione tra le Parti nella misura del 50%, e pone la restante quota del 50% a carico di oltre spese Parte_1
generali, CPA ed IVA”.
Il Collegio arbitrale, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di giudicato considerata la pendenza dell'appello proposto da , mentre accoglieva CP_1
parzialmente l'eccezione di incompetenza a decidere su controversia già decisa dal
Tribunale ex art. 819-ter c.p.c. chiarendo che “la potestas iudicandi del Collegio risulta esclusa solamente con riferimento all'accertamento della eventuale mancanza di collegamento dei derivati alle operazioni di finanziamento concluse da , questione già oggetto di decisione nella sentenza inter partes n. CP_1
1656/2020 del Tribunale di AD […] residuando, per converso la potestas su tutte le altre domande”.
Quanto al merito, il Collegio riteneva fondata la domanda di nullità dei singoli contratti di investimento in Fix Floater Swap in quanto dagli stessi non risultavano determinate né le formule matematiche per effettuare la quantificazione del mark to market iniziale, né erano indicati i costi impliciti e gli eventuali scenari
8 probabilistici.
Quanto alla domanda di accertamento della non debenza degli addebiti effettuati dalla e di rideterminazione del saldo del conto corrente, il Collegio limitava Pt_1
la rettifica delle operazioni effettuate nel conto corrente ai flussi finanziari illegittimi documentati in atti, determinando il saldo al 17 gennaio 2017 in euro
1.078.841,97 a debito del correntista e rigettava la domanda di ripetizione
“mancando il requisito dell'intervenuto pagamento dell'indebito” poiché “risulta documentato che non ha effettivamente pagato alla i flussi finanziari CP_1 Pt_1
passivi derivanti dai contratti di Swap oggetto di domanda, in quanto essi sono stati addebitati nel suddetto conto corrente” e “l'operazione di addebito è rimasta confinata nell'ambito delle annotazioni contabili”.
Avverso il lodo, con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2024,
[...]
ha proposto tempestiva impugnazione invocandone la nullità Parte_1
ex art. 829, n. 4), c.p.c. per aver il Collegio deciso il merito della controversia in un caso in cui non poteva essere deciso, ex art. 819-ter, comma 1, c.p.c., nella parte in cui prevede che “La mancata proposizione dell'eccezione [di incompetenza del giudice] esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.”.
Parte impugnata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1° ottobre 2024, ha contestato l'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza in quanto tardiva e comunque la sua fondatezza.
9 Con ordinanza del 31 ottobre 2024, sono stati fissati i termini di cui all'art. 352
c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto Contro Il lodo impugnato, nel decidere l'eccezione formulata da ai sensi dell'art.819- ter, comma 1, quarto periodo c.p.c. (“la mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio”), relativa alla ritenuta incompetenza del Collegio arbitrale a decidere sulla
“controversia decisa” dal Tribunale di AD con la sentenza n.1656/2020 ha così statuito:
“Nel caso che ci occupa occorre, pertanto, valutare se la controversia decisa dal
Contro
Tribunale tra e coincida, in tutto o anche solo in parte, con la CP_1
controversia tra le medesime Parti oggetto del presente giudizio arbitrale.
Rileva il Collegio che ha agito in giudizio innanzi al G.O. per far valere CP_1
l'asserito inadempimento dell'istituto di credito alle obbligazioni derivanti dal contratto di advisoring del 29/06/2007, stipulato tra l'allora e Controparte_5
la società TA OR s.r.l., con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
ha affermato la propria legittimazione, in ordine a tale domanda, CP_1
sostenendo di dovere beneficiare del contenuto del contratto di advisoring, quale allora controllante al 100% della TA OR nonché per l 'asserita sostituzione a
10 quest'ultima nella esecuzione dell'art. 8 del contratto di advisoring.
Più in particolare, innanzi al Tribunale di AD ha allegato CP_1
l'inadempimento della all'obbligo di eseguire il proprio incarico secondo Pt_1
la diligenza del “buon banchiere”, in relazione alla stipulazione dei tre contratti derivati oggetto del presente giudizio arbitrale.
Decidendo su tale domanda, il Tribunale di AD con la sentenza n. 1656/2020 ha escluso (coerentemente con quanto precedentemente statuito in relazione a TA
OR) che la Banca si fosse impegnata, con il contratto di advisoring, a svolgere attività di consulenza in ordine alla individuazione delle soluzioni di mercato più vantaggiose;
ha, altresì, escluso che il contratto di advisoring potesse impegnare la responsabilità dell'istituto di credito nei confronti di che non era parte CP_1
di quel contratto;
ha, infine, ritenuto non provato l'asserito collegamento tra i derivati in parola ed il contratto di mandato del 29/06/2007 di cui non era CP_1
parte. Nell'ambito di tale statuizione, il Tribunale ha espressamente accertato che
i derivati sottoscritti da “riguardano la copertura di un “rischio tassi” di CP_1
operazioni riconducibili esclusivamente a;
più in Controparte_1
particolare, il Tribunale ha statuito che “emerge il collegamento del primo derivato (fix floater swap amm. del 12 dicembre 2006 con importo di riferimento pari a euro 765.000,00) alla linea di credito di euro 800.000,00 concessa a CP_1
nel novembre 2005 sul c/c n. 11075.29 (circostanza allegata financo dalle attrici a
p. 32 dell'atto di citazione); il collegamento del secondo derivato (fix floater amm. del 15 giugno 2007 con nozionale di euro 4.601.571,43) al finanziamento fondiario concluso da con atto del 13 dicembre 2005 (rep. n. 17838, notaio CP_1 Per_2
11 di Cefalù), atteso che il nozionale del derivato corrisponde al debito Per_3
residuo di alla data del 10 aprile 2007 relativamente al finanziamento de CP_1
quo (cfr. doc. 13 di parte attrice); il collegamento del terzo derivato (digital floor del 6 novembre 2007 con importo di riferimento pari a euro 3.000.000,00) al contratto di leasing concluso da con Credito Siciliano s.p.a.”. CP_1
Conseguentemente, il Tribunale ha statuito la insussistenza di una causa di nullità di tali contratti, sotto tale specifico profilo.
Premesso quanto sopra, la potestas iudicandi del Collegio risulta esclusa solamente con riferimento all'accertamento della eventuale mancanza di collegamento dei derivati alle operazioni di finanziamento concluse da , CP_1
questione già oggetto di decisione nella sentenza inter partes n. 1656/2020 del
Tribunale di AD.
Ne discende quale ultima conseguenza che è esclusa la potestas iudicandi di questo
Collegio arbitrale relativamente alla sola domanda di nullità dei singoli contratti di investimento in Fix Floater Swap, conclusi tra la e CP_1 [...]
Contro (oggi per difetto di meritevolezza della tutela ex art. 1322 Controparte_5
c.c. , con specifico riferimento alla sussistenza o meno della funzione di copertura del rischio con riferimento ad altri rapporti sottostanti (formulata da nell' CP_1
atto di nomina di Arbitro ex art. 810 c.p.c., Sezione “In Diritto ”, paragrafo 1, profilo di nullità elencato sub lettera A), pag. 7 e ss.), residuando, per converso la potestas su tutte le altre domande pure formulate con l'atto di nomina di Arbitro ex art. 810 c.p.c. di , ivi compresi gli ulteriori invocati profili di nullità di CP_1
12 tali contratti, in relazione ai quali non è stata formulata alcuna domanda nel giudizio pendente avanti al Giudice statale.
Con riferimento agli ulteriori accertamenti sottoposti da alla cognizione CP_1
arbitrale, tenuto conto che esulano dai termini della controversia sottoposta al
Giudice ordinario, come sopra ricordata, nonché dalla decisione di prime cure già emessa dal Tribunale di AD, può affermarsi che non sussiste alcuna limitazione al potere di cognizione e di giudizio di questo Collegio.” (v. pagg.16-
19 del lodo).
In estrema sintesi, il Collegio arbitrale ha ritenuto di poter valutare tutti i profili di nullità del contratto normativo e dei singoli contratti di investimento in derivati, conclusi da con l'allora con la sola eccezione del CP_1 Controparte_5
profilo relativo al difetto di meritevolezza della tutela ex art. 1322 c.c., con riferimento alla sussistenza o meno della funzione di copertura del rischio rispetto ai rapporti sottostanti in quanto la funzione di copertura era già stata ritenuta sussistente dal Tribunale di AD.
Contro Con l'unico motivo di impugnazione proposto, afferma la nullità del lodo, ricorrendo l'ipotesi di cui al n.4) dell'art.829 c.p.c., avendo il Collegio deciso il merito della controversia in un caso in cui non poteva essere deciso ex art.819-ter, comma 1, c.p.c. nella parte in cui prevede che la mancata proposizione dell'eccezione di esistenza della clausola arbitrale dinanzi al Giudice ordinario esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.
13 A sostegno del motivo, l'impugnante assume che la causa decisa dal Tribunale di
AD – impugnata in appello – comprenderebbe ogni profilo di nullità dei contratti per derivati e non solo il motivo di nullità espressamente dedotto
“trattandosi, la domanda di nullità, di un diritto autodeterminato ed individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, tale che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile. […] Quindi, poiché come risulta dagli atti e dallo stesso lodo, la aveva spiegato una domanda di nullità dei contratti Controparte_1
derivati dinanzi al giudice ordinario, e detta controversia è tutt'ora pendente dinanzi la Corte d'Appello di Venezia, il Collegio Arbitrale non avrebbe dovuto e potuto emettere il lodo, ma dichiararsi incompetente, in quanto atteso che tra le parti del giudizio arbitrale pendeva dinanzi al Giudice ordinario una causa avente ad oggetto la nullità dei derivati (per quanto dedotta sotto profili diversi rispetto a quelli dedotti nell'arbitrato) la potestas iudicandi del Collegio avrebbe dovuto essere esclusa. ” (pag.
9-10 dell'atto di impugnazione).
Osserva la Corte, in punto di ammissibilità del motivo, che è pacifico che il rapporto tra Giudice ordinario e Giudizio arbitrale si pone come questione di competenza in senso proprio (Cass. SU 24153/13). Mentre l'art. 819-ter c.p.c. prevede la proponibilità del regolamento di competenza nei confronti della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza (affermandola o negandola), tale
14 rimedio non è invece previsto contro la decisione degli arbitri sulla loro competenza.
In tale contesto deve ritenersi – come anche affermato dai commentatori della riforma in materia di arbitrato – che la pronuncia affermativa o negativa della potestas iudicandi in sede di arbitrato (qualificata dalla Suprema Corte, nel rapporto tra Giudice ordinario e Collegio arbitrale in termini di competenza “…il contrasto circa l'attribuzione della cognizione al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario integra una questione di competenza”, Cass. 24153/13 cit.) non possa essere sottratta al giudizio di impugnativa per nullità ex art. 829 n. 4), nel caso di pronuncia positiva sulla competenza, ed ex art. 829 n. 10) nel caso di pronuncia negativa. Se tale valutazione fosse sempre sottratta al sindacato di nullità, ne deriverebbe la sostanziale inapplicabilità generalizzata delle norme sulla nullità di cui al n. 4) o al n.10), limitata a questioni formali, e deriverebbe altresì
l'insindacabilità della decisone sulla sussistenza della potestas iudicandi in sede giurisdizionale.
Quanto alla fondatezza della censura formulata dall'impugnante, occorre verificare se nel giudizio n.9333/2016 R.G. avanti al Tribunale di AD avesse CP_1
effettivamente proposto domanda di accertamento della nullità dei contratti derivati.
Dall'esame degli atti del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di AD e della sentenza resa all'esito si evince che le società attrici e la controllata CP_1
TA OR s.r.l.) avevano proposto domanda di accertamento dell'inadempimento Contro di alle obbligazioni derivanti dal contratto di advisoring stipulato in data 29
15 Contro giugno 2007 tra (oggi e la società TA OR (oggi Controparte_5
e conseguente domanda di risarcimento dei danni patiti in forza della CP_7
condotta inadempiente dell'istituto di credito. Le attrici avevano allegato l'inadempimento della convenuta all'obbligo di eseguire il proprio incarico Pt_1
secondo la diligenza del “buon banchiere”, sotto i seguenti profili: I) stipulazione di contratti di finanziamento con se stessa, senza prospettare alla TA OR s.r.l.
l'esistenza di alternative ulteriori e più convenienti rispetto a quelle proposte, oltre che in difetto di ogni sindacazione in pool;
II) stipulazione di contratti di finanziamento (bridge loan e senior loan) svantaggiosi per la con CP_7
previsione di interessi corrispettivi e moratori usurari;
III) stipulazione con la controllante di contratti derivati collegati alle operazioni di finanziamento CP_1
poste in essere con la TA OR s.r.l., caratterizzati da un'alea fortemente sbilanciata in favore della Banca.
Non erano stati lamentati profili di nullità dei derivati, né erano state formulate domande di accertamento in tal senso, bensì “stipulazioni illegittime” ed “addebiti illegittimi”, con consequenziale proposizione – come sopra esposto – di “domanda di risarcimento dei danni subiti”.
Ciò trova conferma nella sentenza d'appello – n. 2675/2025 del 31 luglio 2025 – che, nel respingere il gravame, ha ben chiarito che “ non ha invocato CP_1
l'inadempimento ai contratti in “derivati”, ma al contratto di advisoring (in attuazione del quale assume essere stati conclusi i contratti in derivati) e ha prospettato la produzione di danni in conseguenza della non corretta esecuzione del predetto contratto di advisoring (del quale non è pacificamente parte). Non vi
16 è, in altri termini, la deduzione in giudizio della stipulazione del contratto quale
“fatto” (illecito) dal quale sarebbero derivati danni a ma di un CP_7
inadempimento contrattuale, il che vale a restringere la cerchia dei legittimati alle parti di quel negozio. L'appellante nel chiarire l'ambito della sua domanda, ribadisce che la quantificazione dei danni in questa sede richiesti «non tende ad una azione di ripetizione di indebito in conseguenza dell'accertamento della nullità di tali derivati per assenza di funzione di garanzia, ma rappresenta il parametro dei danni derivanti dall'inadempimento della al contratto di advisoring e, Pt_1
in particolare, al punto 8 “Hedging”, che avrebbe potuto condurre la Pt_1
tenuta ad operare con la diligenza del buon banchiere sia nell'interesse di che di quello della garante dai rischi di variazione di tasso , a CP_7 CP_1
porre in essere la prevista “politica di copertura del rischio di tasso di interesse sul Finanziamento almeno sulla quota di euro 5 mln”, individuando e facendo stipulare alla garante una effettiva garanzia di copertura di tale rischio con il minor onere possibile esistente sul mercato». Il punto era già stato sottolineato nella sentenza gravata, ove si osservava che “pare arduo comprendere in base a quale titolo l'istituto di credito possa essere ritenuto responsabile nei confronti di
all'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto del quale CP_1
pacificamente non era parte” (sentenza appellata, pag. 19 s.).” (v. pagg.11- CP_1
12 della sentenza d'appello).
Il Tribunale di AD, invero, aveva altresì rilevato: “… le attrici non hanno fornito adeguati elementi di prova in grado di ricollegare i derivati in parola al contratto di mandato del 29 giugno 2007. Come ricostruito dal CTU in seguito
17 all'esame dei documenti di causa, i derivati oggetto di esame, oltre a essere stati stipulati da (che, come detto, non è parte del contratto di mandato), CP_1
risultano essere stati sottoscritti in un arco temporale variabile tra il dicembre
2006 e il novembre 2007, per importi non riconducibili ai contratti di finanziamento bridge loan e senior loan stipulati dalla TA OR s.r.l.; né la clausola hedging appare riconducibile ai “derivati” sottoscritti da «sia CP_1
nella considerazione che la stessa non è parte del contratto stipulato con TA
OR S.R.L., sia in quanto è dimostrato che i “derivati” sottoscritti da
[...]
per temporalità della loro sottoscrizione e per importo, Controparte_1
riguardano la copertura di un “rischio tassi” di operazioni riconducibili esclusivamente a .” (pag. 20). Controparte_1
Pertanto, è solo limitatamente a tale accertamento (evidenziato con nostra sottolineatura) che va esclusa la potestas iudicandi del Collegio arbitrale, come dal predetto correttamente ritenuto.
In definitiva, per quanto sopra esposto, con il lodo impugnato il Collegio arbitrale non è incorso nella violazione di cui all'art.829 n.4) c.p.c. per avere deciso il merito della controversia non potendolo fare, non risultando preclusa nel caso di specie la declaratoria di nullità dei derivati di cui al punto A. del dispositivo del lodo.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico di
[...]
secondo la regola della soccombenza, e vanno Parte_1
liquidate in importo compreso tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 (da euro 1.000.001 ad euro 2.000.000,00), considerato che il
18 valore della controversia (euro 1.259.000,00) è prossimo al minimo dello scaglione, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'impugnazione;
2. condanna alla rifusione a favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 18.000,00 per
[...]
compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 5 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 6 maggio 2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA. Parte_1
), in persona del suo procuratore rappresentata e P.IVA_1 Parte_2
difesa dall'avv. Carlo Varvaro, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
1 Palermo, via Giovanni Bonanno, n. 59; impugnante contro
(C.F. e P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Palmigiano e Licia Tavormina, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via Rosolino Pilo, n. 11; impugnata
Oggetto: “Impugnazione di lodi nazionali”
CONCLUSIONI
- per parte impugnante:
“nel contestare le avverse difese insiste in tutto quanto dedotto nei propri atti difensivi”
(“-Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ritenere e dichiarare, per tutto quanto esposto e dedotto, ricorrendo la previsione di cui al 1° comma dell'art.819 ter, la nullità del lodo reso il 21 febbraio 2024
(doc. 1) dal Collegio arbitrale composto dall'avv. , dall'avv. Ivana CP_2
Mazzola e dal dott. all'esito del procedimento arbitrale che era Controparte_3
stato avviato dalla in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, mediante atto notificato il 07/07/2022 alla
[...]
avente ad oggetto la risoluzione della Parte_1
controversia insorta in ordine alla validità del contratto normativo stipulato in
2 data 25/11/2005 e del successivo accordo per la stipulazione di derivati nonché dei singoli contratti di investimento, in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 18.2 del predetto contratto del 25/11/2005;
- Condannare conseguentemente la Controparte_4
al pagamento delle spese del giudizio arbitrale, e
[...]
per effetto condannare la stessa a restituire alla Parte_1
la complessiva somma di € 131.957,61 da questa corrisposta in esecuzione
[...]
del lodo.
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”)
- per parte impugnata:
“1) Rigettare l'impugnazione del lodo arbitrale perché inammissibile improponibile improcedibile oltre che infondato in fatto ed in diritto e confermare la validità del lodo arbitrale del 21/7/2024
2) Con vittoria di spese e distrazione a favore dei procuratori antistatati come dichiarano.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di nomina di arbitro notificato in data 7 luglio 2022,
[...]
dava avvio al procedimento arbitrale nei confronti di Controparte_1 [...]
esponendo di aver sottoscritto in data 25 novembre Parte_1
2005 con (poi confluita in un Controparte_5 Parte_1
3 accordo quadro con cui le parti avrebbero potuto concludere i seguenti contratti:
A) Contratto Foward rate agreement; B) Contratto di Swap; C) contratto di
Opzione. La sottoscrizione dell'accordo e l'investimento in prodotti derivati veniva posta, secondo la prospettazione di , come condicio sine qua non per la CP_1
concessione di un finanziamento necessario alla società per realizzare, tramite la società controllata TA OR s.r.l., un'operazione di acquisto di un albergo a
TArmina.
esponeva che, in esecuzione di tale contratto, venivano successivamente CP_1
sottoscritti il contratto di Fix Floater Swap Amm. del 30 novembre 2006, il contratto di Fix Floater Amm. del 14 maggio 2007 e il contratto di Fix floater +
Acquisto Digital Floor del 29 ottobre 2007, e che in forza di tali operazioni la aveva subìto perdite per complessivi euro 2.206.575,55, addebitati sul conto CP_1
corrente n. 11075 Y.
, in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 18.2 del suddetto CP_1
contratto quadro, chiedeva al Collegio Arbitrale di accertare e dichiarare la nullità per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c., per difetto di causa concreta (cioè della tipica funzione di copertura) e di accordo ex artt. 1418 e 1425 c.c., nonché la sussistenza di vizi genetici quali un “mispricing” al momento della sottoscrizione del contratto, l'assenza di accordo su tutti gli scenari probabilistici e l'indeterminabilità del c.d. mark to market del contratto normativo del 25 novembre
2005 e del successivo accordo del 13 marzo 2008, nonché dei singoli contratti di investimento in Fix Floater Swap. In via subordinata, chiedeva di dichiarare CP_1
la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della Pt_1
4 per la violazione delle norme di legge e regolamentari, con conseguente risoluzione dei contratti di acquisto dei suddetti derivati per fatto e colpa della Banca e, in via ulteriormente subordinata, chiedeva di dichiarare la nullità dei contratti normativi e dei contratti di acquisto dei suddetti prodotti derivati per violazione delle norme imperative previste dal T.U.F., oppure, l'annullamento dei contratti di acquisto dei suddetti derivati, perché viziati da dolo o, comunque, da errore, ovvero perché stipulati in conflitto di interesse, ovvero ancora a titolo di aliud pro alio.
La società chiedeva fossero dichiarati non dovuti gli addebiti pari ad euro
2.206.575,55 annotati sul conto corrente di , con la condanna della CP_1 Pt_1
alla restituzione e/o al risarcimento di euro 2.206.575,55 come danni subiti in dipendenza dei contratti stessi, oltre a ulteriori danni, interessi legali e rivalutazione monetaria, con rideterminazione del saldo del conto corrente.
contestava integralmente le domande dell'istante Parte_1
ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità o l'improcedibilità delle domande formulate da perché in tutte o in parte assorbite dal giudicato formatosi sulle CP_1
statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di AD n. 1656/2020, con la quale il Giudice aveva rigettato la domanda di di accertare l'inadempimento di CP_1
Contro agli obblighi derivanti dall'avere proposto contratti derivati presentanti caratteristiche di stipulazione illegittime, in violazione delle vigenti normative in materia e con asimmetrie di rischio in danno di . Nel merito, contestava CP_1
l'asserita insussistenza di una funzione di copertura dei contratti di Swap, individuando i relativi rapporti sottostanti e allegando la sussistenza di elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dello strumento che costituisce
5 l'oggetto della copertura e lo strumento finanziario utilizzato con questa finalità; allegava che i contratti di Swap, anche in ragione del contenuto dall'accordo quadro, contenevano tutte le informazioni concernenti gli scenari probabilistici Contro sotto il profilo della misura qualitativa e quantitativa dell'alea e dei costi. rilevava che, sulla base della disciplina vigente alla data di stipula dei contratti di
Swap, la dichiarazione di essere un operatore qualificato comportasse la disapplicazione delle norme relative al conflitto di interessi, della disciplina delle informazioni tra intermediari e investitori e viceversa, della normativa sull'adeguatezza delle operazioni, della disciplina del contratto con gli investitori, fatta eccezione per il servizio di gestione, e della normativa sulla best execution.
Respingeva, per l'effetto, le tesi di parte istante in tema di nullità, di inadempimento, di violazione di norme imperative, nonché di profili di Contro annullabilità dei citati contratti. In subordine, evidenziava l'erroneità della quantificazione dei danni effettuata da , pari all'intero saldo passivo del CP_1
conto corrente su cui venivano regolati i flussi di tali contratti, e chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda di ripetizione e risarcitoria, rilevando che avrebbe potuto essere disposta la sola rettifica del conto corrente, con l'eliminazione di tutte le poste contabili relative agli addebiti come anche agli accrediti provenienti dai suddetti contratti e interessi maturati sui saldi periodici, non avendo mai CP_1
versato in favore della alcuna somma di denaro per ripianare la propria Pt_1
esposizione debitoria generata per effetto dei contratti per l'acquisto dei derivati de quibus, come si evince dell'estratto conto di chiusura del rapporto alla data del 17 gennaio 2017 con un saldo debitore pari a euro 2.206.575,55.
6 Con ordinanza emessa e comunicata alle parti in data 16 giugno 2023, il Collegio disponeva CTU, nominando a tal fine il dott. . Persona_1
All'esito del deposito della disposta consulenza tecnica e sulla base delle conclusioni cui il perito era pervenuto, con lodo del 21 febbraio 2024, il Collegio arbitrale così decideva:
“A. dichiara la nullità del contratto denominato “Fix Floater Swap Amm.” del
30/11/2006, del contratto denominato “Fix Floater Swap Amm.” del 14/05/2007 e del contratto denominato “Fix Floater Swap + Digital Cap” del 29/10/2007;
B. accerta l'illegittimità degli accrediti e addebiti intervenuti sul conto corrente n.
631188.84, già n. 11075.29, a far data dal momento di ciascun accredito e addebito, come analiticamente evidenziati dal CTU nelle tabelle poste a pagg. 27-
31 della sua relazione finale del 20/09/2023, per un importo complessivo pari ad
€ 1.127.733,58 in favore di Controparte_1
C. dichiara assorbita ogni altra questione, anche in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”;
D. liquida in via definitiva le spese di funzionamento del Collegio e gli onorari degli Arbitri, nella complessiva misura di euro 114.700,00, di cui euro 40.700,00 per compenso del Presidente del Collegio ed euro 37.000,00 per compenso di ciascun Arbitro, oltre cassa previdenza ed IVA, oltre euro 160,00 per imposta di bollo anticipata dal Presidente, ponendole, nei rapporti interni, per tre quarti a carico di e per un quarto a carico di Parte_1
fermo il vincolo di solidarietà di entrambe le Parti ai Controparte_1
sensi dell'art. 814 c.p.c.;
7 - pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, per la quota di tre quarti a carico di e per il restante a carico Parte_1
di Controparte_1
- liquida in euro 1.000,00 il compenso del Segretario, a carico del Presidente del
Collegio, oltre CPA e IVA;
- liquida le spese di difesa in favore della parte istante in complessivi euro
37.371,00, come da nota spese depositata da di cui Controparte_1
dispone la compensazione tra le Parti nella misura del 50%, e pone la restante quota del 50% a carico di oltre spese Parte_1
generali, CPA ed IVA”.
Il Collegio arbitrale, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di giudicato considerata la pendenza dell'appello proposto da , mentre accoglieva CP_1
parzialmente l'eccezione di incompetenza a decidere su controversia già decisa dal
Tribunale ex art. 819-ter c.p.c. chiarendo che “la potestas iudicandi del Collegio risulta esclusa solamente con riferimento all'accertamento della eventuale mancanza di collegamento dei derivati alle operazioni di finanziamento concluse da , questione già oggetto di decisione nella sentenza inter partes n. CP_1
1656/2020 del Tribunale di AD […] residuando, per converso la potestas su tutte le altre domande”.
Quanto al merito, il Collegio riteneva fondata la domanda di nullità dei singoli contratti di investimento in Fix Floater Swap in quanto dagli stessi non risultavano determinate né le formule matematiche per effettuare la quantificazione del mark to market iniziale, né erano indicati i costi impliciti e gli eventuali scenari
8 probabilistici.
Quanto alla domanda di accertamento della non debenza degli addebiti effettuati dalla e di rideterminazione del saldo del conto corrente, il Collegio limitava Pt_1
la rettifica delle operazioni effettuate nel conto corrente ai flussi finanziari illegittimi documentati in atti, determinando il saldo al 17 gennaio 2017 in euro
1.078.841,97 a debito del correntista e rigettava la domanda di ripetizione
“mancando il requisito dell'intervenuto pagamento dell'indebito” poiché “risulta documentato che non ha effettivamente pagato alla i flussi finanziari CP_1 Pt_1
passivi derivanti dai contratti di Swap oggetto di domanda, in quanto essi sono stati addebitati nel suddetto conto corrente” e “l'operazione di addebito è rimasta confinata nell'ambito delle annotazioni contabili”.
Avverso il lodo, con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2024,
[...]
ha proposto tempestiva impugnazione invocandone la nullità Parte_1
ex art. 829, n. 4), c.p.c. per aver il Collegio deciso il merito della controversia in un caso in cui non poteva essere deciso, ex art. 819-ter, comma 1, c.p.c., nella parte in cui prevede che “La mancata proposizione dell'eccezione [di incompetenza del giudice] esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.”.
Parte impugnata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1° ottobre 2024, ha contestato l'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza in quanto tardiva e comunque la sua fondatezza.
9 Con ordinanza del 31 ottobre 2024, sono stati fissati i termini di cui all'art. 352
c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
In diritto Contro Il lodo impugnato, nel decidere l'eccezione formulata da ai sensi dell'art.819- ter, comma 1, quarto periodo c.p.c. (“la mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio”), relativa alla ritenuta incompetenza del Collegio arbitrale a decidere sulla
“controversia decisa” dal Tribunale di AD con la sentenza n.1656/2020 ha così statuito:
“Nel caso che ci occupa occorre, pertanto, valutare se la controversia decisa dal
Contro
Tribunale tra e coincida, in tutto o anche solo in parte, con la CP_1
controversia tra le medesime Parti oggetto del presente giudizio arbitrale.
Rileva il Collegio che ha agito in giudizio innanzi al G.O. per far valere CP_1
l'asserito inadempimento dell'istituto di credito alle obbligazioni derivanti dal contratto di advisoring del 29/06/2007, stipulato tra l'allora e Controparte_5
la società TA OR s.r.l., con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
ha affermato la propria legittimazione, in ordine a tale domanda, CP_1
sostenendo di dovere beneficiare del contenuto del contratto di advisoring, quale allora controllante al 100% della TA OR nonché per l 'asserita sostituzione a
10 quest'ultima nella esecuzione dell'art. 8 del contratto di advisoring.
Più in particolare, innanzi al Tribunale di AD ha allegato CP_1
l'inadempimento della all'obbligo di eseguire il proprio incarico secondo Pt_1
la diligenza del “buon banchiere”, in relazione alla stipulazione dei tre contratti derivati oggetto del presente giudizio arbitrale.
Decidendo su tale domanda, il Tribunale di AD con la sentenza n. 1656/2020 ha escluso (coerentemente con quanto precedentemente statuito in relazione a TA
OR) che la Banca si fosse impegnata, con il contratto di advisoring, a svolgere attività di consulenza in ordine alla individuazione delle soluzioni di mercato più vantaggiose;
ha, altresì, escluso che il contratto di advisoring potesse impegnare la responsabilità dell'istituto di credito nei confronti di che non era parte CP_1
di quel contratto;
ha, infine, ritenuto non provato l'asserito collegamento tra i derivati in parola ed il contratto di mandato del 29/06/2007 di cui non era CP_1
parte. Nell'ambito di tale statuizione, il Tribunale ha espressamente accertato che
i derivati sottoscritti da “riguardano la copertura di un “rischio tassi” di CP_1
operazioni riconducibili esclusivamente a;
più in Controparte_1
particolare, il Tribunale ha statuito che “emerge il collegamento del primo derivato (fix floater swap amm. del 12 dicembre 2006 con importo di riferimento pari a euro 765.000,00) alla linea di credito di euro 800.000,00 concessa a CP_1
nel novembre 2005 sul c/c n. 11075.29 (circostanza allegata financo dalle attrici a
p. 32 dell'atto di citazione); il collegamento del secondo derivato (fix floater amm. del 15 giugno 2007 con nozionale di euro 4.601.571,43) al finanziamento fondiario concluso da con atto del 13 dicembre 2005 (rep. n. 17838, notaio CP_1 Per_2
11 di Cefalù), atteso che il nozionale del derivato corrisponde al debito Per_3
residuo di alla data del 10 aprile 2007 relativamente al finanziamento de CP_1
quo (cfr. doc. 13 di parte attrice); il collegamento del terzo derivato (digital floor del 6 novembre 2007 con importo di riferimento pari a euro 3.000.000,00) al contratto di leasing concluso da con Credito Siciliano s.p.a.”. CP_1
Conseguentemente, il Tribunale ha statuito la insussistenza di una causa di nullità di tali contratti, sotto tale specifico profilo.
Premesso quanto sopra, la potestas iudicandi del Collegio risulta esclusa solamente con riferimento all'accertamento della eventuale mancanza di collegamento dei derivati alle operazioni di finanziamento concluse da , CP_1
questione già oggetto di decisione nella sentenza inter partes n. 1656/2020 del
Tribunale di AD.
Ne discende quale ultima conseguenza che è esclusa la potestas iudicandi di questo
Collegio arbitrale relativamente alla sola domanda di nullità dei singoli contratti di investimento in Fix Floater Swap, conclusi tra la e CP_1 [...]
Contro (oggi per difetto di meritevolezza della tutela ex art. 1322 Controparte_5
c.c. , con specifico riferimento alla sussistenza o meno della funzione di copertura del rischio con riferimento ad altri rapporti sottostanti (formulata da nell' CP_1
atto di nomina di Arbitro ex art. 810 c.p.c., Sezione “In Diritto ”, paragrafo 1, profilo di nullità elencato sub lettera A), pag. 7 e ss.), residuando, per converso la potestas su tutte le altre domande pure formulate con l'atto di nomina di Arbitro ex art. 810 c.p.c. di , ivi compresi gli ulteriori invocati profili di nullità di CP_1
12 tali contratti, in relazione ai quali non è stata formulata alcuna domanda nel giudizio pendente avanti al Giudice statale.
Con riferimento agli ulteriori accertamenti sottoposti da alla cognizione CP_1
arbitrale, tenuto conto che esulano dai termini della controversia sottoposta al
Giudice ordinario, come sopra ricordata, nonché dalla decisione di prime cure già emessa dal Tribunale di AD, può affermarsi che non sussiste alcuna limitazione al potere di cognizione e di giudizio di questo Collegio.” (v. pagg.16-
19 del lodo).
In estrema sintesi, il Collegio arbitrale ha ritenuto di poter valutare tutti i profili di nullità del contratto normativo e dei singoli contratti di investimento in derivati, conclusi da con l'allora con la sola eccezione del CP_1 Controparte_5
profilo relativo al difetto di meritevolezza della tutela ex art. 1322 c.c., con riferimento alla sussistenza o meno della funzione di copertura del rischio rispetto ai rapporti sottostanti in quanto la funzione di copertura era già stata ritenuta sussistente dal Tribunale di AD.
Contro Con l'unico motivo di impugnazione proposto, afferma la nullità del lodo, ricorrendo l'ipotesi di cui al n.4) dell'art.829 c.p.c., avendo il Collegio deciso il merito della controversia in un caso in cui non poteva essere deciso ex art.819-ter, comma 1, c.p.c. nella parte in cui prevede che la mancata proposizione dell'eccezione di esistenza della clausola arbitrale dinanzi al Giudice ordinario esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.
13 A sostegno del motivo, l'impugnante assume che la causa decisa dal Tribunale di
AD – impugnata in appello – comprenderebbe ogni profilo di nullità dei contratti per derivati e non solo il motivo di nullità espressamente dedotto
“trattandosi, la domanda di nullità, di un diritto autodeterminato ed individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, tale che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile. […] Quindi, poiché come risulta dagli atti e dallo stesso lodo, la aveva spiegato una domanda di nullità dei contratti Controparte_1
derivati dinanzi al giudice ordinario, e detta controversia è tutt'ora pendente dinanzi la Corte d'Appello di Venezia, il Collegio Arbitrale non avrebbe dovuto e potuto emettere il lodo, ma dichiararsi incompetente, in quanto atteso che tra le parti del giudizio arbitrale pendeva dinanzi al Giudice ordinario una causa avente ad oggetto la nullità dei derivati (per quanto dedotta sotto profili diversi rispetto a quelli dedotti nell'arbitrato) la potestas iudicandi del Collegio avrebbe dovuto essere esclusa. ” (pag.
9-10 dell'atto di impugnazione).
Osserva la Corte, in punto di ammissibilità del motivo, che è pacifico che il rapporto tra Giudice ordinario e Giudizio arbitrale si pone come questione di competenza in senso proprio (Cass. SU 24153/13). Mentre l'art. 819-ter c.p.c. prevede la proponibilità del regolamento di competenza nei confronti della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza (affermandola o negandola), tale
14 rimedio non è invece previsto contro la decisione degli arbitri sulla loro competenza.
In tale contesto deve ritenersi – come anche affermato dai commentatori della riforma in materia di arbitrato – che la pronuncia affermativa o negativa della potestas iudicandi in sede di arbitrato (qualificata dalla Suprema Corte, nel rapporto tra Giudice ordinario e Collegio arbitrale in termini di competenza “…il contrasto circa l'attribuzione della cognizione al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario integra una questione di competenza”, Cass. 24153/13 cit.) non possa essere sottratta al giudizio di impugnativa per nullità ex art. 829 n. 4), nel caso di pronuncia positiva sulla competenza, ed ex art. 829 n. 10) nel caso di pronuncia negativa. Se tale valutazione fosse sempre sottratta al sindacato di nullità, ne deriverebbe la sostanziale inapplicabilità generalizzata delle norme sulla nullità di cui al n. 4) o al n.10), limitata a questioni formali, e deriverebbe altresì
l'insindacabilità della decisone sulla sussistenza della potestas iudicandi in sede giurisdizionale.
Quanto alla fondatezza della censura formulata dall'impugnante, occorre verificare se nel giudizio n.9333/2016 R.G. avanti al Tribunale di AD avesse CP_1
effettivamente proposto domanda di accertamento della nullità dei contratti derivati.
Dall'esame degli atti del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di AD e della sentenza resa all'esito si evince che le società attrici e la controllata CP_1
TA OR s.r.l.) avevano proposto domanda di accertamento dell'inadempimento Contro di alle obbligazioni derivanti dal contratto di advisoring stipulato in data 29
15 Contro giugno 2007 tra (oggi e la società TA OR (oggi Controparte_5
e conseguente domanda di risarcimento dei danni patiti in forza della CP_7
condotta inadempiente dell'istituto di credito. Le attrici avevano allegato l'inadempimento della convenuta all'obbligo di eseguire il proprio incarico Pt_1
secondo la diligenza del “buon banchiere”, sotto i seguenti profili: I) stipulazione di contratti di finanziamento con se stessa, senza prospettare alla TA OR s.r.l.
l'esistenza di alternative ulteriori e più convenienti rispetto a quelle proposte, oltre che in difetto di ogni sindacazione in pool;
II) stipulazione di contratti di finanziamento (bridge loan e senior loan) svantaggiosi per la con CP_7
previsione di interessi corrispettivi e moratori usurari;
III) stipulazione con la controllante di contratti derivati collegati alle operazioni di finanziamento CP_1
poste in essere con la TA OR s.r.l., caratterizzati da un'alea fortemente sbilanciata in favore della Banca.
Non erano stati lamentati profili di nullità dei derivati, né erano state formulate domande di accertamento in tal senso, bensì “stipulazioni illegittime” ed “addebiti illegittimi”, con consequenziale proposizione – come sopra esposto – di “domanda di risarcimento dei danni subiti”.
Ciò trova conferma nella sentenza d'appello – n. 2675/2025 del 31 luglio 2025 – che, nel respingere il gravame, ha ben chiarito che “ non ha invocato CP_1
l'inadempimento ai contratti in “derivati”, ma al contratto di advisoring (in attuazione del quale assume essere stati conclusi i contratti in derivati) e ha prospettato la produzione di danni in conseguenza della non corretta esecuzione del predetto contratto di advisoring (del quale non è pacificamente parte). Non vi
16 è, in altri termini, la deduzione in giudizio della stipulazione del contratto quale
“fatto” (illecito) dal quale sarebbero derivati danni a ma di un CP_7
inadempimento contrattuale, il che vale a restringere la cerchia dei legittimati alle parti di quel negozio. L'appellante nel chiarire l'ambito della sua domanda, ribadisce che la quantificazione dei danni in questa sede richiesti «non tende ad una azione di ripetizione di indebito in conseguenza dell'accertamento della nullità di tali derivati per assenza di funzione di garanzia, ma rappresenta il parametro dei danni derivanti dall'inadempimento della al contratto di advisoring e, Pt_1
in particolare, al punto 8 “Hedging”, che avrebbe potuto condurre la Pt_1
tenuta ad operare con la diligenza del buon banchiere sia nell'interesse di che di quello della garante dai rischi di variazione di tasso , a CP_7 CP_1
porre in essere la prevista “politica di copertura del rischio di tasso di interesse sul Finanziamento almeno sulla quota di euro 5 mln”, individuando e facendo stipulare alla garante una effettiva garanzia di copertura di tale rischio con il minor onere possibile esistente sul mercato». Il punto era già stato sottolineato nella sentenza gravata, ove si osservava che “pare arduo comprendere in base a quale titolo l'istituto di credito possa essere ritenuto responsabile nei confronti di
all'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto del quale CP_1
pacificamente non era parte” (sentenza appellata, pag. 19 s.).” (v. pagg.11- CP_1
12 della sentenza d'appello).
Il Tribunale di AD, invero, aveva altresì rilevato: “… le attrici non hanno fornito adeguati elementi di prova in grado di ricollegare i derivati in parola al contratto di mandato del 29 giugno 2007. Come ricostruito dal CTU in seguito
17 all'esame dei documenti di causa, i derivati oggetto di esame, oltre a essere stati stipulati da (che, come detto, non è parte del contratto di mandato), CP_1
risultano essere stati sottoscritti in un arco temporale variabile tra il dicembre
2006 e il novembre 2007, per importi non riconducibili ai contratti di finanziamento bridge loan e senior loan stipulati dalla TA OR s.r.l.; né la clausola hedging appare riconducibile ai “derivati” sottoscritti da «sia CP_1
nella considerazione che la stessa non è parte del contratto stipulato con TA
OR S.R.L., sia in quanto è dimostrato che i “derivati” sottoscritti da
[...]
per temporalità della loro sottoscrizione e per importo, Controparte_1
riguardano la copertura di un “rischio tassi” di operazioni riconducibili esclusivamente a .” (pag. 20). Controparte_1
Pertanto, è solo limitatamente a tale accertamento (evidenziato con nostra sottolineatura) che va esclusa la potestas iudicandi del Collegio arbitrale, come dal predetto correttamente ritenuto.
In definitiva, per quanto sopra esposto, con il lodo impugnato il Collegio arbitrale non è incorso nella violazione di cui all'art.829 n.4) c.p.c. per avere deciso il merito della controversia non potendolo fare, non risultando preclusa nel caso di specie la declaratoria di nullità dei derivati di cui al punto A. del dispositivo del lodo.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico di
[...]
secondo la regola della soccombenza, e vanno Parte_1
liquidate in importo compreso tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 (da euro 1.000.001 ad euro 2.000.000,00), considerato che il
18 valore della controversia (euro 1.259.000,00) è prossimo al minimo dello scaglione, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'impugnazione;
2. condanna alla rifusione a favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 18.000,00 per
[...]
compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 5 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
19