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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6546/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0348020242400003330000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0348020242400003330000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0348020242400003330000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0348020242400003330000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0348020242400003330000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo – documento n. 0348020240003330000 , notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo servizio postale in data 01.08.2024, mediante la quale stato richiesto all'odierno ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 4.143,59, a titolo di tassa automobilistica concernente le annualità
2011-2012-2013-2014-2015 sulla base di n 3 cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 0342016001818785800, presuntivamente notificata il 13.12.2016, avente ad oggetto la tassa automobilistica, concernente l'annualità 2011/2012;
2. Cartella di pagamento n. 0342018000539800100, presuntivamente notificata il 21.06.2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica relativa all'annualità 2013/2014;
3. Cartella di pagamento n. 03420200015309335000, presuntivamente notificata in data 06.06.2023 e concernente la tassa automobilistica relativa all'anno 2015.
Ha eccepito :
1)la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omessa notifica dell'atto presupposto,
2)l' intervenuta prescrizione pur considerano come avvenuta la notifica dei titoli sottostanti,
3)l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo poiché effettuato su veicolo di una persona disabile;
deduceva a tal proposito di essere affetto da “Sarcoma di Kaposi “ sin dall'anno 2021 in trattamento chemioterapico presso il presidio ospedaliero “Nominativo_1”,riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, comma 3, e che l'autovettura minacciata dall'iscrizione di fermo è l'unico veicolo di sua proprietà necessario per raggiungere il presidio ospedaliero ove lo stesso deve recarsi giornalmente per sottoporsi ai cicli di chemioterapia,
4)l'inesistenza in quanto atto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della riscossione.
Agenzia delle entrate riscossione ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso rappresentando l'avvenuta notifica delle cartelle e la presenza di atti interruttivi.
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni eccependo la tardività del ricorso e nel merito l'infondatezza dello stesso.
In data 10.1.2026 parte ricorrente ha presentato memorie illustrative insistendo nei motivi del ricorso.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dalla Regione di inammissibilità del ricorso per tardività.
Ed invero l'intimazione è stata notificata in data 1.8.2024 come emerge dalla produzione documentale prodotta da ADER sicchè il ricorso, notificato il 28.9.2024 non è tardivo.
Va rigettata l'eccezione sub 4).
Deduce parte ricorrente che l'atto è stato emesso da soggetto privo di qualifica di Agente della riscossione ex art. 53 del GLGS 446/1997.
Va tuttavia osservato come l'art. 1 D.L. 22-10-2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla L.
1-12-2016, n. 225, ha estinto la società Equitalia contestualmente istituendo l'Ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate -Riscossione", quale successore a titolo universale della società estinta e ha disposto testualmente quanto segue:“1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo
Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione…[…] 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3...”
Ai sensi di detta norma,dunque,a decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia, sono sciolte e le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese e, di conseguenza, estinte e dalla medesima data, Agenzia delle Entrate–Riscossione,Ente Pubblico Economico,ha assunto la qualifica di
Agente della riscossione, per proseguire nelle attività già svolte dalle società del Gruppo Equitalia.
La continuità al servizio di riscossione delle pubbliche entrate è espressamente sancita dal comma 3 del citato art.1: Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze….L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.“
Va rigettata l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti.
Dalla documentazione prodotta da parte convenuta si evince la regolare notifica delle cartelle sottese all'atto oggi opposto.
Ed invero due cartelle sono state notificate a persona di famiglia e una direttamente al destinatario(CFR allegati ADER).
Trattandosi di notifica a mezzo servizio postale non è necessaria la CAN.
A tal proposito, va da subito evidenziato che, secondo la Cassazione “”… In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare…” (ordinanza n. 20863 del 6 settembre 2017, idem Cass.nn.23368/2006,
21362/2010, 26501/2014, 7211/2016).
Per giurisprudenza costante la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni, come l'eccezione di prescrizione
, che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
In tal senso Cassazione ordinanza n. 714 del 2022“A fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili -
l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era sì consentita (lett. e bis art.19 cit.), ma soltanto per vizi suoi propri. Per converso, i vizi concernenti le cartelle avrebbero potuto essere fatti valere dalla contribuente con l'impugnazione dell'iscrizione. Ha, quindi, errato la CTR nel ritenere estinta la pretesa fiscale per il decorso della prescrizione ultradecennale maturata anteriormente alla notifica della cartella in quanto il contribuente avrebbe dovuto insorgere facendo valere l'insussistenza del credito fiscale contro l'atto esattivo….” Del medesimo tenore Cass. Ord. n. 8198/2022.
Ne consegue che la mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni di prescrizione e di merito che dovevano essere proposte con l'impugnativa dell'avviso stesso e che non essendo state proposte nei termini di legge oggi sono tardive, precluse ed inammissibili.
Quanto alla prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle si osserva come dalla definitività dell'atto prodromico il termine di prescrizione è in ragione della natura del tributo.(Cass SSUU sentenza n. 23397 del 2016)
In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine più breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell'art. 2948, comma primo, n. 4 c.c. ovvero altro termine breve.
Nel caso di specie avendo le cartelle ad oggetto tassa auto il termine è triennale.
Con riferimento alla cartella indicata al n. 1 il termine di prescrizione è stato interrotto con la notifica in data 28.10.2019 dell'Intimazione di pagamento n. 03420199003061953000, e in data 25.7.2023 dell'intimazione di pagamento n. 03420239006793609000, sicchè non è decorso il termine di prescrizione tenuto conto della sospensione dovuta alla legislazione emergenziale.
Non è maturata la prescrizione neanche per la cartella indicata al n. 3 notificata il 6.6.2023.
E' maturata invece la prescrizione con riferimento alla cartella sub 2 per la quale non vi sono atti interruttivi.Ed invero dalla notifica della stessa avvenuta in data 21.6.2018 al momento della notifica dell'atto oggi impugnato sono decorsi più di tre anni pur considerando la sospensione dovuta alla legislazione emergenziale. Va altresì rigettata l'eccezione sub 3).
L'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina l'istituto, non prevede tale categoria tra quelle esenti.
L'elenco dei beni non pignorabili o relativamente pignorabili è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
Va tuttavia osservato che, anche non vi sono disposizioni legislative che regolano espressamente tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene illegittimo il fermo amministrativo sull'auto della persona disabile. Secondo, infatti, la giurisprudenza, il veicolo di una persona disabile, allorquando abbia come destinazione d'uso la mobilità dello stesso, può essere equiparato a un mezzo di soccorso previsto dall'art.86 citato.
Va tuttavia osservato come nel caso di specie parte ricorrente non ha provato che il veicolo di cui alla comunicazione preventiva di fermo ha come destinazione d'uso la mobilità dello stesso.
In definitiva l'atto impugnato va annullato relativamente alla cartella di pagamento n.
0342018000539800100.
Spese compensate attese le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato relativamente alla cartella di pagamento n. 0342018000539800100.
Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6546/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0348020242400003330000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0348020242400003330000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0348020242400003330000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0348020242400003330000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0348020242400003330000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo – documento n. 0348020240003330000 , notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo servizio postale in data 01.08.2024, mediante la quale stato richiesto all'odierno ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 4.143,59, a titolo di tassa automobilistica concernente le annualità
2011-2012-2013-2014-2015 sulla base di n 3 cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 0342016001818785800, presuntivamente notificata il 13.12.2016, avente ad oggetto la tassa automobilistica, concernente l'annualità 2011/2012;
2. Cartella di pagamento n. 0342018000539800100, presuntivamente notificata il 21.06.2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica relativa all'annualità 2013/2014;
3. Cartella di pagamento n. 03420200015309335000, presuntivamente notificata in data 06.06.2023 e concernente la tassa automobilistica relativa all'anno 2015.
Ha eccepito :
1)la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omessa notifica dell'atto presupposto,
2)l' intervenuta prescrizione pur considerano come avvenuta la notifica dei titoli sottostanti,
3)l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo poiché effettuato su veicolo di una persona disabile;
deduceva a tal proposito di essere affetto da “Sarcoma di Kaposi “ sin dall'anno 2021 in trattamento chemioterapico presso il presidio ospedaliero “Nominativo_1”,riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, comma 3, e che l'autovettura minacciata dall'iscrizione di fermo è l'unico veicolo di sua proprietà necessario per raggiungere il presidio ospedaliero ove lo stesso deve recarsi giornalmente per sottoporsi ai cicli di chemioterapia,
4)l'inesistenza in quanto atto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della riscossione.
Agenzia delle entrate riscossione ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso rappresentando l'avvenuta notifica delle cartelle e la presenza di atti interruttivi.
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni eccependo la tardività del ricorso e nel merito l'infondatezza dello stesso.
In data 10.1.2026 parte ricorrente ha presentato memorie illustrative insistendo nei motivi del ricorso.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dalla Regione di inammissibilità del ricorso per tardività.
Ed invero l'intimazione è stata notificata in data 1.8.2024 come emerge dalla produzione documentale prodotta da ADER sicchè il ricorso, notificato il 28.9.2024 non è tardivo.
Va rigettata l'eccezione sub 4).
Deduce parte ricorrente che l'atto è stato emesso da soggetto privo di qualifica di Agente della riscossione ex art. 53 del GLGS 446/1997.
Va tuttavia osservato come l'art. 1 D.L. 22-10-2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla L.
1-12-2016, n. 225, ha estinto la società Equitalia contestualmente istituendo l'Ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate -Riscossione", quale successore a titolo universale della società estinta e ha disposto testualmente quanto segue:“1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo
Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione…[…] 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3...”
Ai sensi di detta norma,dunque,a decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia, sono sciolte e le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese e, di conseguenza, estinte e dalla medesima data, Agenzia delle Entrate–Riscossione,Ente Pubblico Economico,ha assunto la qualifica di
Agente della riscossione, per proseguire nelle attività già svolte dalle società del Gruppo Equitalia.
La continuità al servizio di riscossione delle pubbliche entrate è espressamente sancita dal comma 3 del citato art.1: Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze….L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.“
Va rigettata l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti.
Dalla documentazione prodotta da parte convenuta si evince la regolare notifica delle cartelle sottese all'atto oggi opposto.
Ed invero due cartelle sono state notificate a persona di famiglia e una direttamente al destinatario(CFR allegati ADER).
Trattandosi di notifica a mezzo servizio postale non è necessaria la CAN.
A tal proposito, va da subito evidenziato che, secondo la Cassazione “”… In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare…” (ordinanza n. 20863 del 6 settembre 2017, idem Cass.nn.23368/2006,
21362/2010, 26501/2014, 7211/2016).
Per giurisprudenza costante la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni, come l'eccezione di prescrizione
, che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
In tal senso Cassazione ordinanza n. 714 del 2022“A fronte della mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate ed autonomamente impugnabili -
l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria era sì consentita (lett. e bis art.19 cit.), ma soltanto per vizi suoi propri. Per converso, i vizi concernenti le cartelle avrebbero potuto essere fatti valere dalla contribuente con l'impugnazione dell'iscrizione. Ha, quindi, errato la CTR nel ritenere estinta la pretesa fiscale per il decorso della prescrizione ultradecennale maturata anteriormente alla notifica della cartella in quanto il contribuente avrebbe dovuto insorgere facendo valere l'insussistenza del credito fiscale contro l'atto esattivo….” Del medesimo tenore Cass. Ord. n. 8198/2022.
Ne consegue che la mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni di prescrizione e di merito che dovevano essere proposte con l'impugnativa dell'avviso stesso e che non essendo state proposte nei termini di legge oggi sono tardive, precluse ed inammissibili.
Quanto alla prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle si osserva come dalla definitività dell'atto prodromico il termine di prescrizione è in ragione della natura del tributo.(Cass SSUU sentenza n. 23397 del 2016)
In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine più breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell'art. 2948, comma primo, n. 4 c.c. ovvero altro termine breve.
Nel caso di specie avendo le cartelle ad oggetto tassa auto il termine è triennale.
Con riferimento alla cartella indicata al n. 1 il termine di prescrizione è stato interrotto con la notifica in data 28.10.2019 dell'Intimazione di pagamento n. 03420199003061953000, e in data 25.7.2023 dell'intimazione di pagamento n. 03420239006793609000, sicchè non è decorso il termine di prescrizione tenuto conto della sospensione dovuta alla legislazione emergenziale.
Non è maturata la prescrizione neanche per la cartella indicata al n. 3 notificata il 6.6.2023.
E' maturata invece la prescrizione con riferimento alla cartella sub 2 per la quale non vi sono atti interruttivi.Ed invero dalla notifica della stessa avvenuta in data 21.6.2018 al momento della notifica dell'atto oggi impugnato sono decorsi più di tre anni pur considerando la sospensione dovuta alla legislazione emergenziale. Va altresì rigettata l'eccezione sub 3).
L'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina l'istituto, non prevede tale categoria tra quelle esenti.
L'elenco dei beni non pignorabili o relativamente pignorabili è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
Va tuttavia osservato che, anche non vi sono disposizioni legislative che regolano espressamente tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene illegittimo il fermo amministrativo sull'auto della persona disabile. Secondo, infatti, la giurisprudenza, il veicolo di una persona disabile, allorquando abbia come destinazione d'uso la mobilità dello stesso, può essere equiparato a un mezzo di soccorso previsto dall'art.86 citato.
Va tuttavia osservato come nel caso di specie parte ricorrente non ha provato che il veicolo di cui alla comunicazione preventiva di fermo ha come destinazione d'uso la mobilità dello stesso.
In definitiva l'atto impugnato va annullato relativamente alla cartella di pagamento n.
0342018000539800100.
Spese compensate attese le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato relativamente alla cartella di pagamento n. 0342018000539800100.
Spese compensate.