Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 338
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto, basandosi sulla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, inclusa la notifica a persona di famiglia e direttamente al destinatario.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione per la cartella n. 1 e n. 3, avendo riscontrato atti interruttivi della prescrizione e la tempestività della notifica. Per la cartella n. 2, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione, non essendovi stati atti interruttivi idonei a interrompere il termine triennale dalla notifica avvenuta nel 2018.

  • Rigettato
    Illegittimità fermo su veicolo persona disabile

    La Corte ha rigettato l'eccezione, osservando che l'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede esenzioni per questa categoria e che, sebbene la giurisprudenza equipari il veicolo di disabile a mezzo di soccorso, il ricorrente non ha provato che il veicolo in questione fosse destinato alla sua mobilità personale.

  • Rigettato
    Atto proveniente da soggetto privo di qualifica di agente della riscossione

    La Corte ha rigettato l'eccezione, spiegando che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, istituita dal D.L. 193/2016, è subentrata a titolo universale alle società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto, basandosi sulla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, inclusa la notifica a persona di famiglia e direttamente al destinatario.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione per la cartella n. 1 e n. 3, avendo riscontrato atti interruttivi della prescrizione e la tempestività della notifica. Per la cartella n. 2, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione, non essendovi stati atti interruttivi idonei a interrompere il termine triennale dalla notifica avvenuta nel 2018.

  • Rigettato
    Illegittimità fermo su veicolo persona disabile

    La Corte ha rigettato l'eccezione, osservando che l'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede esenzioni per questa categoria e che, sebbene la giurisprudenza equipari il veicolo di disabile a mezzo di soccorso, il ricorrente non ha provato che il veicolo in questione fosse destinato alla sua mobilità personale.

  • Rigettato
    Atto proveniente da soggetto privo di qualifica di agente della riscossione

    La Corte ha rigettato l'eccezione, spiegando che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, istituita dal D.L. 193/2016, è subentrata a titolo universale alle società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto, basandosi sulla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, inclusa la notifica a persona di famiglia e direttamente al destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione per la cartella n. 1 e n. 3, avendo riscontrato atti interruttivi della prescrizione e la tempestività della notifica. Per la cartella n. 2, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione, non essendovi stati atti interruttivi idonei a interrompere il termine triennale dalla notifica avvenuta nel 2018.

  • Rigettato
    Illegittimità fermo su veicolo persona disabile

    La Corte ha rigettato l'eccezione, osservando che l'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede esenzioni per questa categoria e che, sebbene la giurisprudenza equipari il veicolo di disabile a mezzo di soccorso, il ricorrente non ha provato che il veicolo in questione fosse destinato alla sua mobilità personale.

  • Rigettato
    Atto proveniente da soggetto privo di qualifica di agente della riscossione

    La Corte ha rigettato l'eccezione, spiegando che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, istituita dal D.L. 193/2016, è subentrata a titolo universale alle società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto, basandosi sulla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, inclusa la notifica a persona di famiglia e direttamente al destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione per la cartella n. 1 e n. 3, avendo riscontrato atti interruttivi della prescrizione e la tempestività della notifica. Per la cartella n. 2, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione, non essendovi stati atti interruttivi idonei a interrompere il termine triennale dalla notifica avvenuta nel 2018.

  • Rigettato
    Illegittimità fermo su veicolo persona disabile

    La Corte ha rigettato l'eccezione, osservando che l'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede esenzioni per questa categoria e che, sebbene la giurisprudenza equipari il veicolo di disabile a mezzo di soccorso, il ricorrente non ha provato che il veicolo in questione fosse destinato alla sua mobilità personale.

  • Rigettato
    Atto proveniente da soggetto privo di qualifica di agente della riscossione

    La Corte ha rigettato l'eccezione, spiegando che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, istituita dal D.L. 193/2016, è subentrata a titolo universale alle società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto, basandosi sulla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, inclusa la notifica a persona di famiglia e direttamente al destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione per la cartella n. 1 e n. 3, avendo riscontrato atti interruttivi della prescrizione e la tempestività della notifica. Per la cartella n. 2, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione, non essendovi stati atti interruttivi idonei a interrompere il termine triennale dalla notifica avvenuta nel 2018.

  • Rigettato
    Illegittimità fermo su veicolo persona disabile

    La Corte ha rigettato l'eccezione, osservando che l'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 non prevede esenzioni per questa categoria e che, sebbene la giurisprudenza equipari il veicolo di disabile a mezzo di soccorso, il ricorrente non ha provato che il veicolo in questione fosse destinato alla sua mobilità personale.

  • Rigettato
    Atto proveniente da soggetto privo di qualifica di agente della riscossione

    La Corte ha rigettato l'eccezione, spiegando che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, istituita dal D.L. 193/2016, è subentrata a titolo universale alle società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 338
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 338
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo