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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3623/2017 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
e elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'Avv. Salvatore Laguardia in Potenza al P.le L. Rizzo n. 12, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attori-opponenti contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa, dall'Avv. Marco Pesenti (già avv Francesco Missanelli) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Correggio n. 43, come da atto di costituzione nuovo difensore, depositato il 27.10.2022 e giusta procura in atti;
Convenuta-opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 27.09.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.11.2017, parte attrice, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 619/2017 (RGN 3024/2017) emesso dal Tribunale di Potenza in data 22.09.2017 e notificato il 4.10.2017 al e il 6.10.2017 al con il Parte_1 Pt_2
quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 26.329,67 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Parte opponente asseriva che il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine da una concessione di un finanziamento (credito personale) n. 6240910 e a fondamento delle proprie ragioni eccepiva la carenza di prova scritta ex art. 633 e ss. Cpc, e contestava la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo e nella fattispecie dell'estratto conto ovvero un documento predisposto unilateralmente ed inidoneo ad ottenere un provvedimento
1 monitorio, non possedendo i requisiti intrinseci e non confacente alle caratteristiche formali prescritte per la certificazione ex art. 50 TUB.
Rilevava la non corretta applicazione dei tassi di interesse ed eccepiva la nullità delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori con conseguente applicazione degli effetti di cui all'art. 1815 cc.
Asseriva che il TAEG applicato fosse diverso, ovvero superiore a quello previsto nel contratto oggetto di causa. Precisava che il contratto prevedeva un TAEG pari al 14,21%, che nel calcolo del TAEG non fosse stato inserito il costo della polizza pari ad euro 2.424,00, che il
TAEG applicato fosse pari al 17,295 e quindi superiore a quello indicato nel contratto con evidente usurarietà oggettiva. Chiedeva dichiararsi la nullità della clausola in questione, nonché la rimessione nei termini per il pagamento dei soli ratei del capitale.
Concludeva, in via principale per la dichiarazione di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo opposto e per la revoca dello stesso;
in subordine per l'accertamento dell'effettiva somma dovuta anche a mezzo di CTU. Con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 13.06.2018 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza dei rapporti contrattuali e il credito maturato.
Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in oggetto. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
Asseriva che nel contratto di finanziamento oggetto di causa il tasso effettivo globale applicato
è di molto inferiore al tasso soglia di usura tempo per tempo vigente alla sottoscrizione del contratto. Evidenziava, tra l'altro, la diversa funzione degli interessi, ovvero: gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, gli interessi moratori rappresentano una liquidazione anticipata del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TAEG perchè non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di inadempimento.
2 Si opponeva all'ammissione della CTU ritenendola superflua ed esplorativa.
Contestava e si opponeva alla richiesta di rimessione nei termini evidenziando che al punto n.
6 del contratto risulta che…”il mancato pagamento di almeno due rate” determina la decadenza del beneficio del termine da parte dei soggetti finanziati, e nel caso di specie gli stessi opponenti ammettono il loro inadempimento, pertanto tale richiesta risulta essere del tutto infondata.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 26.329,67 o nella somma da accertarsi in corso di causa, il tutto con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione del 15.06.2018 sulla richiesta di parte opposta di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 18.09.2018, valutato che alla luce di una valutazione sommaria dei motivi di opposizione non sussistevano i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione rigettava l'istanza e assegnava alle parti termine di quindici giorni per introdurre la domanda di mediazione che si concludeva con verbale negativo. All'udienza del 15.03.2019, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc.
All'udienza dell'11.12.2019 sulle richieste istruttorie il Giudice si riservava e con ordinanza dell'11.12.2019 ammetteva CTU contabile e nominava la dr.ssa a cui conferiva Persona_1
i seguenti quesiti:-“Verifichi il CTU, con riferimento al contratto di finanziamento, se i tassi d'interesse pattuiti – corrispettivi e moratori, singolarmente considerati al momento della pattuizione – siano superiori al cd. tasso soglia, tenuto conto del fatto che sino alla data del
14.05.2011, il tasso soglia si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio
(comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) e, dal 14.05.2011, il tasso soglia si calcola ai sensi dell'art. 2, 4° c. L. n.
108/96, come modificato dal D.L. 70/2011 convertito il L. 106/2011; in caso di superamento del tasso soglia, ridetermini la consistenza residua del finanziamento, alla luce del principio previsto dall'art. 1815 cc. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (cd usura originaria); -“Verifichi il CTU l'esattezza del TAEG indicato nel contratto e, nell'ipotesi in cui il TAEG effettivo risulti diverso da quello indicato nel contratto, determini il CTU la consistenza residua del finanziamento con applicazione degli interessi ai tassi legali sostitutivi;
-“Acquisisca ulteriori documenti, col solo preventivo consenso delle parti”.
3 All'udienza del 16.04.2021 il Giudice sulla base delle note scritte depositate dalle parti e alla luce dell'arresto nomofilattico intervenuto nelle more (Cass. Civ. sez. un. 18.09.2020 n.
19597) e relativo a una questio nullitatis rilevabile anche d'ufficio, poneva al CTU ulteriori quesiti di cui alle pagg.
1-5 del provvedimento del 16.04.2021 che qui devono considerarsi riportati integralmente e trascritti.
Il CTU depositava la relazione finale in data 27.09.2021 e il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con atto di costituzione nuovo difensore, depositato in data 27.10.2022, si costituiva l'avv.
Marco Pesenti per la banca opposta.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 27.09.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta dagli attori è incentrata sulle seguenti eccezioni: inefficacia del decreto ingiuntivo, nullità e revoca dello stesso. Le contestazioni sollevate riguardano:
l'usurarietà degli interessi corrispettivi;
divergenza del Taeg indicato in contratto rispetto a quello reale/effettivo; usurarietà degli interessi di mora.
L' eccezione principale riguarda la carenza di prova scritta ma va disattesa.
Con numerosi documenti la ha dimostrato l'esistenza del credito preteso sia CP_1 nell'an che nel quantum. La predetta banca ha, infatti, prodotto copia del contratto di finanziamento per cui è causa, la documentazione attestante l'effettiva erogazione del finanziamento, l'estratto conto analitico riepilogativo di tutte movimentazioni del finanziamento e del conteggio degli interessi e delle spese ed anche prospetto di calcolo degli interessi;
lo stesso istituto ha prodotto copia dell'atto di cessione di crediti poiché la ha ceduto il proprio credito pro soluto alla Controparte_2 [...]
con atto del 25.03.2017 e tale cessione è stata notificata con racc. a.r. di contestuale CP_1 intimazione di pagamento.
La pretesa usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora contestata da parte opponente è stata smentita dalla CTU in atti a firma della dott.ssa depositata in atti. Persona_1
Il CTU rispondendo ai quesiti posti ha verificato, in primis, che il contratto di credito finalizzato all'acquisto di un bene stipulato dalle parti in data 27.05.2010 prevedeva il finanziamento di euro 32.724,00 per l'acquisto di mobili di cui euro 30.000,00 quale importo finanziato, euro 300,00 per spese di istruttoria e gestione pratica ed euro 2.424,001 per premio assicurazione credito. La modalità di rimborso era prevista in n. 84 rate mensili al tasso nominale del 12,92%, TAEG al 14,21%, spese bancarie euro 2,50 per rata. Gli interessi di
4 mora pari al più basso dei tassi soglia della categoria interessata alla data di stipula del contratto ( tasso soglia: TEG medio pubblicato sulla G.U. aumentato della metà).
Procedendo all'espletamento della consulenza e in risposta al primo quesito ha verificato che i tassi di riferimento pattuiti, singolarmente considerati al momento della pattuizione, risultano al di sotto del tasso soglia di riferimento (pag. 8 consulenza).
In riferimento all'usura originaria, ha verificato che il TEG è pari al 12,5287% e confrontando tale parametro con il tasso soglia di riferimento del periodo in esame, ha evidenziato la non usurarietà del tasso convenuto, (pag. 12 elaborato).
In ordine al calcolo del TAEG l'ausiliario ha puntualizzato che non ha escluso le spese di assicurazione in quanto inglobate, così come le spese di istruttoria, nell'importo del prestito.
Dalla esecuzione di tale calcolo, il TAEG concretamente applicato risulta essere inferiore a quello convenuto, ovvero del 13,98% (pag. 14 relazione). Precisa, ancora il CTU che nel calcolo del TEG ha escluso la penale e ha inserito gli interessi di mora in data 28.08.2017, per le rate impagate (dalla n. 45 in poi) si è sostituito l'importo di ciascuna rata (comprensiva di interessi e spese) con la sola quota capitale. La somma di tali importi corrisponde al capitale ingiunto di euro 19.220,92 (pag. 16 CTU).
La consulenza tecnica d'ufficio in atti ha evidenziato il difetto di usurarietà ed assenza di elementi anatocistici e non ha riscontrato inesattezza nel calcolo del TAEG, e, alla luce di tali risultanze, che sono condivisibili, vanno disattese le doglianze di parte attrice in punto di usura.
Va altresì disattesa la richiesta di rimessione in termini per il pagamento dei soli ratei del capitale in quanto risulta dagli atti che gli opponenti non hanno corrisposto 12 rate e la clausola contrattuale sub 6 prevede che il pagamento di almeno due rate determina la decadenza del beneficio del termine da parte dei soggetti finanziati, e tale decadenza è stata determinata proprio dall'inadempimento contrattuale degli attori.
Ne consegue che va confermato il decreto ingiuntivo opposto e va dichiarata l'esecutività dello stesso.
La complessità della materia trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di procedura.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste, definitivamente, a carico delle parti in misura del 50% e in solido tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di
5 opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 619/2017 (RGN
3024/2017) emesso dal Tribunale di Potenza il 22.09.2017 e notificato il 4/6.10.2019 e lo dichiara esecutivo;
-Compensa integralmente le spese di giustizia tra le parti;
- Pone, definitivamente, le spese del CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 5.02.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3623/2017 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
e elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'Avv. Salvatore Laguardia in Potenza al P.le L. Rizzo n. 12, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attori-opponenti contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa, dall'Avv. Marco Pesenti (già avv Francesco Missanelli) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Correggio n. 43, come da atto di costituzione nuovo difensore, depositato il 27.10.2022 e giusta procura in atti;
Convenuta-opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 27.09.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3.11.2017, parte attrice, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 619/2017 (RGN 3024/2017) emesso dal Tribunale di Potenza in data 22.09.2017 e notificato il 4.10.2017 al e il 6.10.2017 al con il Parte_1 Pt_2
quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 26.329,67 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Parte opponente asseriva che il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine da una concessione di un finanziamento (credito personale) n. 6240910 e a fondamento delle proprie ragioni eccepiva la carenza di prova scritta ex art. 633 e ss. Cpc, e contestava la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo e nella fattispecie dell'estratto conto ovvero un documento predisposto unilateralmente ed inidoneo ad ottenere un provvedimento
1 monitorio, non possedendo i requisiti intrinseci e non confacente alle caratteristiche formali prescritte per la certificazione ex art. 50 TUB.
Rilevava la non corretta applicazione dei tassi di interesse ed eccepiva la nullità delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori con conseguente applicazione degli effetti di cui all'art. 1815 cc.
Asseriva che il TAEG applicato fosse diverso, ovvero superiore a quello previsto nel contratto oggetto di causa. Precisava che il contratto prevedeva un TAEG pari al 14,21%, che nel calcolo del TAEG non fosse stato inserito il costo della polizza pari ad euro 2.424,00, che il
TAEG applicato fosse pari al 17,295 e quindi superiore a quello indicato nel contratto con evidente usurarietà oggettiva. Chiedeva dichiararsi la nullità della clausola in questione, nonché la rimessione nei termini per il pagamento dei soli ratei del capitale.
Concludeva, in via principale per la dichiarazione di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo opposto e per la revoca dello stesso;
in subordine per l'accertamento dell'effettiva somma dovuta anche a mezzo di CTU. Con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 13.06.2018 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza dei rapporti contrattuali e il credito maturato.
Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in oggetto. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
Asseriva che nel contratto di finanziamento oggetto di causa il tasso effettivo globale applicato
è di molto inferiore al tasso soglia di usura tempo per tempo vigente alla sottoscrizione del contratto. Evidenziava, tra l'altro, la diversa funzione degli interessi, ovvero: gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, gli interessi moratori rappresentano una liquidazione anticipata del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TAEG perchè non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di inadempimento.
2 Si opponeva all'ammissione della CTU ritenendola superflua ed esplorativa.
Contestava e si opponeva alla richiesta di rimessione nei termini evidenziando che al punto n.
6 del contratto risulta che…”il mancato pagamento di almeno due rate” determina la decadenza del beneficio del termine da parte dei soggetti finanziati, e nel caso di specie gli stessi opponenti ammettono il loro inadempimento, pertanto tale richiesta risulta essere del tutto infondata.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 26.329,67 o nella somma da accertarsi in corso di causa, il tutto con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione del 15.06.2018 sulla richiesta di parte opposta di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 18.09.2018, valutato che alla luce di una valutazione sommaria dei motivi di opposizione non sussistevano i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione rigettava l'istanza e assegnava alle parti termine di quindici giorni per introdurre la domanda di mediazione che si concludeva con verbale negativo. All'udienza del 15.03.2019, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc.
All'udienza dell'11.12.2019 sulle richieste istruttorie il Giudice si riservava e con ordinanza dell'11.12.2019 ammetteva CTU contabile e nominava la dr.ssa a cui conferiva Persona_1
i seguenti quesiti:-“Verifichi il CTU, con riferimento al contratto di finanziamento, se i tassi d'interesse pattuiti – corrispettivi e moratori, singolarmente considerati al momento della pattuizione – siano superiori al cd. tasso soglia, tenuto conto del fatto che sino alla data del
14.05.2011, il tasso soglia si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio
(comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) e, dal 14.05.2011, il tasso soglia si calcola ai sensi dell'art. 2, 4° c. L. n.
108/96, come modificato dal D.L. 70/2011 convertito il L. 106/2011; in caso di superamento del tasso soglia, ridetermini la consistenza residua del finanziamento, alla luce del principio previsto dall'art. 1815 cc. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (cd usura originaria); -“Verifichi il CTU l'esattezza del TAEG indicato nel contratto e, nell'ipotesi in cui il TAEG effettivo risulti diverso da quello indicato nel contratto, determini il CTU la consistenza residua del finanziamento con applicazione degli interessi ai tassi legali sostitutivi;
-“Acquisisca ulteriori documenti, col solo preventivo consenso delle parti”.
3 All'udienza del 16.04.2021 il Giudice sulla base delle note scritte depositate dalle parti e alla luce dell'arresto nomofilattico intervenuto nelle more (Cass. Civ. sez. un. 18.09.2020 n.
19597) e relativo a una questio nullitatis rilevabile anche d'ufficio, poneva al CTU ulteriori quesiti di cui alle pagg.
1-5 del provvedimento del 16.04.2021 che qui devono considerarsi riportati integralmente e trascritti.
Il CTU depositava la relazione finale in data 27.09.2021 e il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con atto di costituzione nuovo difensore, depositato in data 27.10.2022, si costituiva l'avv.
Marco Pesenti per la banca opposta.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 27.09.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta dagli attori è incentrata sulle seguenti eccezioni: inefficacia del decreto ingiuntivo, nullità e revoca dello stesso. Le contestazioni sollevate riguardano:
l'usurarietà degli interessi corrispettivi;
divergenza del Taeg indicato in contratto rispetto a quello reale/effettivo; usurarietà degli interessi di mora.
L' eccezione principale riguarda la carenza di prova scritta ma va disattesa.
Con numerosi documenti la ha dimostrato l'esistenza del credito preteso sia CP_1 nell'an che nel quantum. La predetta banca ha, infatti, prodotto copia del contratto di finanziamento per cui è causa, la documentazione attestante l'effettiva erogazione del finanziamento, l'estratto conto analitico riepilogativo di tutte movimentazioni del finanziamento e del conteggio degli interessi e delle spese ed anche prospetto di calcolo degli interessi;
lo stesso istituto ha prodotto copia dell'atto di cessione di crediti poiché la ha ceduto il proprio credito pro soluto alla Controparte_2 [...]
con atto del 25.03.2017 e tale cessione è stata notificata con racc. a.r. di contestuale CP_1 intimazione di pagamento.
La pretesa usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora contestata da parte opponente è stata smentita dalla CTU in atti a firma della dott.ssa depositata in atti. Persona_1
Il CTU rispondendo ai quesiti posti ha verificato, in primis, che il contratto di credito finalizzato all'acquisto di un bene stipulato dalle parti in data 27.05.2010 prevedeva il finanziamento di euro 32.724,00 per l'acquisto di mobili di cui euro 30.000,00 quale importo finanziato, euro 300,00 per spese di istruttoria e gestione pratica ed euro 2.424,001 per premio assicurazione credito. La modalità di rimborso era prevista in n. 84 rate mensili al tasso nominale del 12,92%, TAEG al 14,21%, spese bancarie euro 2,50 per rata. Gli interessi di
4 mora pari al più basso dei tassi soglia della categoria interessata alla data di stipula del contratto ( tasso soglia: TEG medio pubblicato sulla G.U. aumentato della metà).
Procedendo all'espletamento della consulenza e in risposta al primo quesito ha verificato che i tassi di riferimento pattuiti, singolarmente considerati al momento della pattuizione, risultano al di sotto del tasso soglia di riferimento (pag. 8 consulenza).
In riferimento all'usura originaria, ha verificato che il TEG è pari al 12,5287% e confrontando tale parametro con il tasso soglia di riferimento del periodo in esame, ha evidenziato la non usurarietà del tasso convenuto, (pag. 12 elaborato).
In ordine al calcolo del TAEG l'ausiliario ha puntualizzato che non ha escluso le spese di assicurazione in quanto inglobate, così come le spese di istruttoria, nell'importo del prestito.
Dalla esecuzione di tale calcolo, il TAEG concretamente applicato risulta essere inferiore a quello convenuto, ovvero del 13,98% (pag. 14 relazione). Precisa, ancora il CTU che nel calcolo del TEG ha escluso la penale e ha inserito gli interessi di mora in data 28.08.2017, per le rate impagate (dalla n. 45 in poi) si è sostituito l'importo di ciascuna rata (comprensiva di interessi e spese) con la sola quota capitale. La somma di tali importi corrisponde al capitale ingiunto di euro 19.220,92 (pag. 16 CTU).
La consulenza tecnica d'ufficio in atti ha evidenziato il difetto di usurarietà ed assenza di elementi anatocistici e non ha riscontrato inesattezza nel calcolo del TAEG, e, alla luce di tali risultanze, che sono condivisibili, vanno disattese le doglianze di parte attrice in punto di usura.
Va altresì disattesa la richiesta di rimessione in termini per il pagamento dei soli ratei del capitale in quanto risulta dagli atti che gli opponenti non hanno corrisposto 12 rate e la clausola contrattuale sub 6 prevede che il pagamento di almeno due rate determina la decadenza del beneficio del termine da parte dei soggetti finanziati, e tale decadenza è stata determinata proprio dall'inadempimento contrattuale degli attori.
Ne consegue che va confermato il decreto ingiuntivo opposto e va dichiarata l'esecutività dello stesso.
La complessità della materia trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di procedura.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste, definitivamente, a carico delle parti in misura del 50% e in solido tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di
5 opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 619/2017 (RGN
3024/2017) emesso dal Tribunale di Potenza il 22.09.2017 e notificato il 4/6.10.2019 e lo dichiara esecutivo;
-Compensa integralmente le spese di giustizia tra le parti;
- Pone, definitivamente, le spese del CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 5.02.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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