Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 615/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 10/01/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 615 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Parte_1
Luberto giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
c e IA SA che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8388/2023, pubblicata in data 28/09/2023
___________________
Con ricorso tempestivamente depositato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma – Sezione lavoro
- disattesa ogni contraria istanza e deduzione, e con sentenza immediatamente esecutiva, condannare la società convenuta al pagamento della somma di € 144.998,93, ovvero di quell'altra, maggiore o minore, comunque risultante dovuta in corso di causa per i titoli dedotti, da liquidarsi, se del caso anche ex art. 431 c.p.c., oltre rivalutazione ed interessi dalle singole date di maturazione dei crediti al saldo;
oltre quanto risulterà dovuto in funzione degli accordi aziendali;
con specifico riferimento al premio di produzione;
e con riserva di agire in separato giudizio in ordine ai danni che possano derivare dalla mancata regolarizzazione contributiva;
accertare e dichiarare il diritto del sig. alla regolarizzazione Parte_1 contributiva presso l'INPS da parte di per tutti gli anni mancanti a far Controparte_1 data dal 24 settembre 2001 sino al 26 agosto 2013, tenendo conto della retribuzione globale di fatto che a lui sarebbe spettata negli anni, come specificato in narrativa ed evidenziato nei conteggi analitici prodotti. Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese forfettarie, IVA e CPA di entrambi
i gradi del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Con l'originario ricorso introduttivo, l'appellante- dopo aver ripercorso l'iter processuale conclusosi con l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con e della sua giuridica continuità- CP_1 deduceva che soltanto con sentenza n. 7117/2013 questa Corte territoriale aveva riconosciuto: “la sussistenza con l'odierna parte resistente di un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato, con inquadramento nel terzo livello del CCNL di settore, con decorrenza dal 24 settembre 2001 tuttora in atto e condanna la società alla regolarizzazione contributiva”, condannando al risarcimento CP_1 del danno commisurato a tre mensilità della retribuzione spettante ai lavoratori inquadrati nel terzo livello del CCNL di settore. Su tale presupposto, quindi, instaurava l'odierno giudizio per ottenere la liquidazione delle differenze retributive a lui spettanti dal 24.9.2001 al 30.6.2007 (data di 3
illegittima estromissione del lavoratore) derivanti dall'accertato inquadramento nel terzo livello della declaratoria contrattuale, quantificate in complessivi €
45.093,39, il riconoscimento delle retribuzioni non corrisposte alla data di ricostruzione della fattualità del rapporto mediante riammissione in servizio in ottemperanza al dispositivo della Corte di Appello di Roma del 17.7.2013, pari alla somma di € 86.950,04 e le differenze di TFR derivanti da tali importi, pari ad € 12.444,04, nonché la differenza tra quanto erogato a titolo di indennità ex art 50 legge 183/2010 (pari ad € 3.200,00 secondo quanto disposto dalla Corte di Appello) e l'importo a cui il aveva diritto in relazione Pt_1 all'inquadramento nel terzo livello (€ 3.711,45), per il complessivo importo di
€ 144.998,92, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione dei CP_1 crediti vantati dal nonché la genericità del ricorso in riferimento Pt_1 all'orario lavorativo di 36 ore settimanali che il lavoratore asseriva di aver osservato;
in via subordinata, eccepiva che le pretese economiche vantate in relazione al periodo compreso tra l'illegittima estromissione del lavoratore dal posto di lavoro alla data di pubblicazione della sentenza di appello che ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, erano assorbite dalla condanna della società esclusivamente al pagamento di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione di cui al terzo livello del CCNL Telecomunicazioni in applicazione dell'art. 50 della L.183/2010.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, in via preliminare ed assorbente, ha dichiarato interamente prescritti i crediti vantati al lavoratore, essendo stato notificato il ricorso introduttivo solo in data 27.11.2020 e ritenendo che nessuno degli atti prodotti dal fosse idoneo ad Pt_1 interrompere il decorso della prescrizione.
L'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha accolto, ritenendola assorbente, l'eccezione di prescrizione. Assume l'appellante che soltanto con l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro inizi a decorrere la prescrizione e dunque è dalla sentenza n. 7117/2013 del 17.7.2013, pubblicata il 15.11.2013, che inizia tale decorso. Ritiene l'appellante che tale decorso sia stato validamente interrotto richiamando: la lettera del 6 dicembre 2010 di rifiuto della proposta di assunzione con part time di 20 ore settimanali (anziché 36), in quanto condizionata alla 4
rinuncia di tutte le domande proposte in sede di ricorso e aventi ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti;
la pec del 13 ottobre 2014 mediante la quale reiterava le proprie richieste:
“intendendo conseguire senza alcuna altra mediazione il pagamento di quanto già definito nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione, pretesa comunque derivante degli intercorsi rapporti ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e senza alcuna valenza esaustiva: la ricostruzione delle carriere, sia sotto l'aspetto economico che previdenziale, con le differenze conseguenti alla ricostruzione stessa in virtù della subordinazione accertata”; la pec del 20 dicembre 2016, mediante la quale il difensore, a nome dei suoi assistiti tra cui l'odierno appellante, ribadiva la richiesta di “corrispondere loro tutte le differenze economiche spettanti in relazione ai singoli accertamenti della natura subordinata dei loro rapporti, per i rispettivi periodi, tenendo conto di quanto loro spettante in relazione al pacifico inquadramento al. III livello della contrattazione collettiva loro applicabile, con tutti gli aumenti loro dovuti in relazione ai vari accordi aziendali medio tempore applicati nell'ambito aziendale oltre, naturalmente, le competenze di fine rapporto dovute nel caso di cessazione dei singoli rapporti, anche a seguito delle singole sentenze”; la pec del 28 maggio 2019, indirizzata anche all'INPS, mediante la quale l'appellante chiedeva la regolarizzazione della posizione lavorativa, reiterando la richiesta di pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in costanza di rapporto di lavoro e quanto dovuto in applicazione della contrattazione collettiva di settore.
Si è costituita in giudizio eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello per omessa riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Secondo
l'appellata a seguito dell'accoglimento da parte del primo Giudice dell'eccezione di prescrizione, ritenuta assorbente rispetto alle pretese avanzate nel merito, era onere dell'appellante riproporre tutte le domande e eccezioni non accolte perché assorbite ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. In subordine, ha eccepito la violazione dell'art. 434 c.p.c.. Nel merito ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello, evidenziando che la domanda ha ad oggetto due distinti periodi di maturazione dei crediti rivendicati: a) le 5
differenze retributive maturate nel periodo “lavorato” (24 settembre 2001- 30 giugno 2007); b) le differenze retributive inerenti al periodo intermedio compreso tra la cessazione dell'ultimo contratto a progetto (30 giugno 2007) e la pronuncia di conversione del rapporto. In riferimento al primo periodo,
l'odierna appellata ha ribadito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati da controparte ai sensi dell'art. 2948 c.c., evidenziando che soltanto nell'appello il ha eccepito l'omessa allegazione della Pt_1 sussistenza dei requisiti dimensionali per la tutela reale, presupponendo dunque che la prescrizione non potesse decorrere in costanza del rapporto di lavoro. In riferimento alle differenze retributive maturate nel “periodo intermedio”, l'appellata ha eccepito in via preliminare che la sentenza di appello n. 7117/2013 ha limitato la condanna esclusivamente al pagamento di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione di cui al III livello del CCNL Telecomunicazioni in applicazione dell'art. 50 della L. n. 183/2010.
L'appellata ha poi riproposto le deduzioni sull'inidoneità delle comunicazioni inviate dall'appellante ad interrompere il decorso della prescrizione, sulla genericità delle pretese avanzate da controparte, sulla carenza di allegazioni e infondatezza delle domande (avendo il apoditticamente affermato di Pt_1 aver svolto orario lavorativo di 36 ore settimanali con giornata di riposo prevista la domenica, senza fornire ulteriori elementi di fatto o fonti di prova idonei a suffragare tale affermazione) e sull'erroneità dei conteggi allegati all'originario ricorso introduttivo.
Anche l'INPS si è costituita nel grado deducendo l'intervenuta prescrizione delle contribuzioni richieste dal lavoratore e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per mancata riproposizione delle deduzioni sul merito della pretesa azionata deve essere disattesa, avendo l'appellante ampiamente richiamato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda articolate nell'originario ricorso introduttivo. Anche l'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha 6
individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive che si assumono maturate dal 24.9.2001 al 30.6.2007, data di illegittima estromissione del lavoratore, l'eccezione di prescrizione è fondata. Con sentenza n. 7117/2013 questa Corte ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra le parti sin dal 24.9.2001 e la giuridica continuità dello stesso. Tale pronuncia è passata in giudicato a seguito della sentenza della S.C. n. 26612/2019, per cui deve ritenersi che il rapporto di lavoro fra le parti sia proseguito senza soluzione di continuità anche dopo l'illegittima estromissione. Dunque, la prescrizione delle differenze retributive maturate sino al 30.6.2007 è decorsa durante il rapporto di lavoro, maturando in data 30.6.2012, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.7.2012). Infatti, alla data di entrata in vigore della suddetta legge il termine quinquennale di prescrizione dei crediti maturati sino al 30.6.2007 era già integralmente decorso. Del tutto irrilevante ai fini della decisione è la documentazione ritenuta inammissibile dal Tribunale in quanto tardivamente prodotta in udienza, atteso che anche a voler ritenere il valore interruttivo della richiesta di conciliazione per le differenze stipendiali dal settembre 2001 al giugno 2007 depositata alla DPL di Roma in data 15.6.2007, il termine prescrizione sarebbe comunque già maturato.
Né rileva che la società appellata non abbia mai eccepito che il rapporto lavorativo fosse assistito dalla stabilità reale, atteso che lo stesso , con Pt_1 il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18.4.2008 con cui chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, aveva presupposto la sussistenza del requisito dimensionale, chiedendo espressamente la reintegra ex art. 18 legge 300/1970 e producendo il rapporto dell'Ispettorato del Lavoro di Roma n. 111/99 e il verbale del medesimo Ispettorato del 21.8.2006 da cui emergevano le dimensioni occupazionali della società convenuta (vd. doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Come emerge dalla lettura di tale ricorso, nessuna domanda per il riconoscimento delle pregresse differenze retributive era proposta, né veniva formulata riserva alcuna per agire in 7
separata sede per il pagamento di tali differenze che ben avrebbero potuto essere richieste in tale giudizio.
Deve poi escludersi l'efficacia interruttiva della lettera del 6 dicembre 2010 (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante) che aveva ad oggetto esclusivamente le motivazioni a fondamento del rifiuto della proposta di stabilizzazione, essendo la stessa priva di qualsivoglia richiamo alle pregresse differenze retributive. Del tutto irrilevante è invece l'efficacia interruttiva delle successive pec del 13.10.2014 e del 20.12.2016 in quanto intervenute dopo la maturazione del termine prescrizionale, avvenuta il 30.6.2012.
Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive inerenti al periodo intermedio compreso tra la cessazione dell'ultimo contratto a progetto (30 giugno 2007) e la pronuncia di conversione del rapporto, la S.C. con la sentenza n. 26612/2019 resa inter partes ha così statuito: “In presenza degli inviti datoriali, positivamente valutati dal giudice del fatto, rifiutati dal lavoratore (come risulta evidente ove si consideri che altrimenti non sussisterebbe neppure la possibilità di azionare alcun giudizio per effetto dell'avvenuta sottoscrizione degli atti di conciliazione individuali), gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata di una collaborazione coordinata e continuativa, sono quelli indicati dal predetto art. 50 ed il datore di lavoro «è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604». (…).
7.9. La norma va interpretata nel senso che l'indennità economica si sostituisce esclusivamente alle normali conseguenze risarcitorie che derivano dall'accertamento della natura subordinata del rapporto, assicurando al lavoratore un indennizzo che copre, in via forfetaria, non diversamente dall'art. 32 della medesima legge n. 183 del 2010, i danni derivanti dalla ingiustificata estromissione, fermo, tuttavia, il diritto del prestatore al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro ovvero alla «conversione», in esecuzione della sentenza (oltre che naturalmente alle retribuzioni da tali momenti in poi ed a quelle eventualmente maturate in ragione del reale atteggiarsi del rapporto intercorso e non derivanti, ex se, dalla diversa qualificazione del rapporto).
L'avverbio «unicamente» è, infatti, riferito solo al riconoscimento di un minor ristoro economico, giustificato dal rifiuto delle proposte di stabilizzazione, secondo l'esegesi sostenuta dalla Corte di appello di Roma. 8
7.10. L'indennità, dunque, definisce i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, regolando la misura del risarcimento in relazione al periodo intercorrente tra la cessazione della collaborazione e la sentenza che ne accerta la natura subordinata (e, se del caso, anche al periodo non lavorato tra una collaborazione e l'altra, in caso di riconoscimento di un unico rapporto). (…) Al lavoratore che abbia rifiutato ben due proposte di assunzione (e nonostante tale rifiuto) è comunque garantita l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (che va a sostituire il «ricorso ai contratti di lavoro subordinato» e il «corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto» di cui all'art. 1, comma 1202, della legge n. 296 del 2006) unitamente ad un'indennità, predeterminata tra un minimo ed un massimo, che ridimensiona le pretese risarcitorie, in misura della metà del massimo dell'indennità stabilita dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010, non diversamente dalla previsione del sesto comma del medesimo art. 32 («In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà»), in funzione premiale della condotta datoriale”.
Dunque già la Corte di Cassazione ha definitivamente statuito, con efficacia di giudicato fra le parti, sui danni derivanti dall'inadempimento e dall'ingiustificata estromissione da parte del datore di lavoro escludendo l'esistenza di crediti retributivi in relazione al periodo intercorrente fra la cessazione della funzionalità del rapporto (30.6.2007) sino alla sentenza che ne opera la conversione (24.7.2013).
In conclusione, l'appello deve trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di 9
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
5.000,00 in favore di ed in € 3.500,00 in favore Controparte_1 dell'INPS, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e
CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 10/01/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)