Art. 3.
Gli impiegati, gli agenti e gli operai, nel disimpegno delle mansioni loro affidate debbono, a garanzia della propria integrita' personale, usare la massima diligenza, servirsi dei mezzi materiali di protezione ed attenersi alle speciali norme dettate per prevenire gli infortuni.
L'inosservanza di tali misure preventive e' punita disciplinarmente, fermo restando per gli infortunati il diritto alle prestazioni di cui all' art. 21 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 .
I dirigenti, i sorveglianti dei lavori che tollerano che i propri dipendenti non adottino le precauzioni prescritte ne sono responsabili disciplinarmente.
Gli impiegati, gli agenti e gli operai, nel disimpegno delle mansioni loro affidate debbono, a garanzia della propria integrita' personale, usare la massima diligenza, servirsi dei mezzi materiali di protezione ed attenersi alle speciali norme dettate per prevenire gli infortuni.
L'inosservanza di tali misure preventive e' punita disciplinarmente, fermo restando per gli infortunati il diritto alle prestazioni di cui all' art. 21 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 .
I dirigenti, i sorveglianti dei lavori che tollerano che i propri dipendenti non adottino le precauzioni prescritte ne sono responsabili disciplinarmente.