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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5451/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5451/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BALLA PAOLA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANCAROLA MARIA CP_1
TERESA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 08/08/2002. Parte_1 CP_1
Dall'unione sono nati i figli: il 29/06/2002, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1 il 13/01/2008. Per_2
Con ricorso depositato il 12/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa Per_2 presso l'abitazione della madre, ove trasferirà la propria residenza anagrafica;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia, vista l'età, secondo liberi accordi da assumersi tenendo conto delle esigenze e degli impegni lavorativi e scolastici delle parti e, comunque, almeno nei fine settimana alternati e per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo;
DISPONE che il padre versi alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1 minore, un assegno mensile di € 300,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sarà rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate o, comunque, necessitate e documentate, secondo il protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Torino;
DA' ATTO che il padre e la madre hanno il diritto di percepire al 50% ciascuno l'assegno unico spettante per la figlia minore;
DA' ATTO che i coniugi nulla chiedono reciprocamente per sé a titolo di mantenimento.
DA' ATTO che i coniugi hanno provveduto prima d'ora a dividere le somme giacenti sul conto corrente bancario cointestato che verrà successivamente estinto;
DA' ATTO che il sig. ha acquistato nel mese di maggio 2024 la quota di proprietà Parte_1 della sig.ra dell'unica autovettura in possesso dei coniugi e dichiara di accollarsi l'intero CP_1 debito residuo del finanziamento n. 0000000020024 ottenuto dalla Banca Unicredit spa per il suo acquisto. La sig.ra , pertanto, è liberata dal marito dal pagamento del debito residuo, (pari CP_1
a n. 31 rate per € 395,00 cadauna);
pagina 2 di 3 DA' ATTO che il sig. dichiara di accollarsi per l'intero anche il debito in essere con Parte_1
Compass Banca contratto per il pagamento di spese odontoiatriche (rate residue n. 3 per € 190,91 cadauna).
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5451/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BALLA PAOLA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANCAROLA MARIA CP_1
TERESA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 08/08/2002. Parte_1 CP_1
Dall'unione sono nati i figli: il 29/06/2002, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1 il 13/01/2008. Per_2
Con ricorso depositato il 12/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa Per_2 presso l'abitazione della madre, ove trasferirà la propria residenza anagrafica;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé la figlia, vista l'età, secondo liberi accordi da assumersi tenendo conto delle esigenze e degli impegni lavorativi e scolastici delle parti e, comunque, almeno nei fine settimana alternati e per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo;
DISPONE che il padre versi alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1 minore, un assegno mensile di € 300,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sarà rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate o, comunque, necessitate e documentate, secondo il protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Torino;
DA' ATTO che il padre e la madre hanno il diritto di percepire al 50% ciascuno l'assegno unico spettante per la figlia minore;
DA' ATTO che i coniugi nulla chiedono reciprocamente per sé a titolo di mantenimento.
DA' ATTO che i coniugi hanno provveduto prima d'ora a dividere le somme giacenti sul conto corrente bancario cointestato che verrà successivamente estinto;
DA' ATTO che il sig. ha acquistato nel mese di maggio 2024 la quota di proprietà Parte_1 della sig.ra dell'unica autovettura in possesso dei coniugi e dichiara di accollarsi l'intero CP_1 debito residuo del finanziamento n. 0000000020024 ottenuto dalla Banca Unicredit spa per il suo acquisto. La sig.ra , pertanto, è liberata dal marito dal pagamento del debito residuo, (pari CP_1
a n. 31 rate per € 395,00 cadauna);
pagina 2 di 3 DA' ATTO che il sig. dichiara di accollarsi per l'intero anche il debito in essere con Parte_1
Compass Banca contratto per il pagamento di spese odontoiatriche (rate residue n. 3 per € 190,91 cadauna).
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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