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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11042 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 15367/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Elia e Parte_1 dall'avv. Daniela De Salvatore per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: indennità di accompagnamento. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 28 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. – decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo – e ha domandato di accertare il proprio stato di totale invalido civile ai fini della fruizione dell'indennità di accompagnamento, prevista dall'art. 1 della legge n. 18/1980, come modificata dalla legge n. 508/1988, con decorrenza dalla domanda amministrativa. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha precisato di essere affetto dalle patologie indicate in ricorso, che lo rendono non soltanto totalmente inabile, ma, altresì, incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, risultando così bisognoso di assistenza continua, specificamente contestando le risultanze della C.T.U. espletata nel procedimento di accertamento preventivo sullo stato invalidante. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Acquisito il fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti in allegato all'atto introduttivo e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che in base alle emergenze del fascicolo telematico il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il 28 marzo 2025 e il presente ricorso è stato depositato in forma telematica il 28 aprile successivo, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., tenuto conto che il 27 aprile 2025 cadeva nella giornata di domenica, con conseguente proroga del termine al giorno successivo, ai sensi dell'art. 155 c.p.c.
2.1 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità delle contestazioni attoree. L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
2 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U.
2.2 In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 27010 del 24 ottobre 2018, Cass., sez. lav., n. 9755 dell'8 aprile 2019, Cass., sez. lav., n. 17787 del 26 agosto 2020, nonché, negli stessi termini, Cass., sez., lav., n. 29721 del 19 novembre 2024). Nel caso in esame parte ricorrente ha censurato in modo pieno, specifico ed esaustivo la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, contestando sotto plurime sfaccettature il giudizio del consulente tecnico, e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla c.t.u., sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento.
3. Nel merito, posto l'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità in merito all'ambito del giudizio di opposizione, circoscritto alla sola sussistenza dei presupposti sanitari per beneficiare di una determinata prestazione assistenziale, il ricorso non è fondato e va rigettato. Invero, parte ricorrente ha censurato la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, affermando che l'ausiliario avrebbe sottostimato lo stato invalidante e non avrebbe congruamente valutato il quadro patologico complessivo e l'effettiva carenza di autonomia.
3 Orbene, disposto il rinnovo della perizia, il nuovo consulente tecnico d'ufficio, ribadendo le affermazioni e le conclusioni rese dall'ausiliario nella precedente fase dell'accertamento tecnico preventivo ha concluso la sua relazione affermando che “all'esame clinico e dall'esame della documentazione sanitaria allegata agli atti il Sig. , risulta Parte_1 affetto da pregresso ictus ischemico e intervento di sostituzione di aorta ascendente, disturbi della memoria di grado modesto, sindrome ansioso depressiva, esiti di TURP per carcinoma vescicale di basso grado, cardiopatia ipertensiva. Tale complesso morboso per la sua scarsa rilevanza sul piano clinico funzionale non è tale da giustificare i benefici previsti dall'art.1 della legge 18/80 essendo l'istante totalmente autonomo sia nella funzione deambulatoria che nel compimento dei comuni atti di vita quotidiana.”. Come noto, l'art. 1 della legge n. 18/1980, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 508/1988, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di totale invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza. Secondo il costante e pacifico indirizzo interpretativo della Suprema Corte, ai fini della valutazione delle condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento – consistenti, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza – non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (cfr. Cass., sez. lav., n. 7273 del 30 marzo 2011 e Cass., sez. lav., n. 6882 del 13 maggio 2002). Nel ribadire questi condivisibili principi, da cui ha esplicitamente preso le mosse, la giurisprudenza di legittimità, nella recente sentenza del 28 luglio 2011, n. 16619, ha così argomentato: “la situazione di non autosufficienza che è alla base del riconoscimento del diritto in esame è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana dell'atto a determinare la permanenza del bisogno che costituisce la ragione stessa del diritto. In altre parole, il soggetto può essere ancora autosufficiente pur se non in grado di compiere autonomamente molteplici atti privi di cadenza
4 quotidiana; se, invece, gli risulta precluso anche un solo atto che però abbia cadenza (pluri)quotidiana - come, nel caso di specie, il passare dalla posizione seduta a quella eretta - è da considerarsi non autosufficiente ai fini della normativa in discorso (cfr. Cass.
4.1.2005 n. 88; Cass. 11.9.2003 n. 13362)”. A parere del decidente, i suddetti principi possono essere coerentemente armonizzati senza discrasie di sorta. Invero, l'impossibilità di compiere un solo atto non basta a integrare gli estremi per l'indennità di accompagnamento a meno che non si tratti di un atto di tale importanza, come il passare dalla posizione seduta a quella eretta, che, qualora precluso, determini la necessità potenzialmente indefinita di aiuto nel corso della giornata. Analoga conclusione non può affermarsi anche per altri atti della vita, come assumere le medicine, o lavarsi, o vestirsi, che hanno una incidenza quotidiana limitata, per cui l'assistenza richiesta non sarebbe continua. In sostanza, la citata sentenza n. 16619/2011, premesso di condividere il principio generale enunciato dalle altre pronunce sopra richiamate, fornisce una specificazione con riferimento a quegli atti aventi cadenza
“pluriquotidiana” particolarmente incisiva, tali da non consentire l'autosufficienza in modo continuativo. Sulla base di queste premesse interpretative, l'ausiliario ha fornito precisa risposta allo stato clinico del periziato e alla sua capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, escludendo, all'esito della visita peritale obiettiva condotta e in base alla disamina della certificazione sanitaria prodotta, la sussistenza dei presupposti per dare luogo all'indennità di accompagnamento. Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente, che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti, e che corrobora l'analoga - sia pure diversamente motivata - conclusione diagnostica raggiunta da altro C.T.U. nella fase dell'a.t.p., deve concludersi che il ricorrente non possegga i requisiti di legge previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. relazione di consulenza nella fase dell'a.t.p. e nel presente giudizio, in atti, che si condividono e richiamano integralmente). Parte ricorrente, peraltro, non ha minimamente contestato le risultanze peritali, malgrado i termini all'uopo assegnati. Il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto.
4. Malgrado la soccombenza, parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo presentato, in allegato al ricorso, rituale autocertificazione ai sensi dell'articolo 152, disp. att. c.p.c., attestante che la posizione reddituale del nucleo familiare convivente è inferiore al limite di legge.
5 Vanno poste definitivamente a carico dell' per tale ragione, le spese CP_1 della consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di a.t.p., nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Dichiara che parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_1 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 30 ottobre 2025. Il giudice Cesare Russo
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