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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/11/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2570/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via G. Amendola n. 90 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gemelli che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messine e domiciliato ope legis in Messina. via dei Mille is. 122, resistente,
Oggetto: Altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
docente di scuola dell'infanzia assunto con contratto Parte_1
a tempo indeterminato il 3 settembre 2011, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2010 ed economica dal 1 settembre 2011, ha adito il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento giuridico del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera. Attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “C. D'Alcontres” di Barcellona P.G., il ricorrente lamenta che, in sede di ricostruzione della carriera, non gli sia stato riconosciuto il servizio prestato nel 2013, in virtù del blocco delle progressioni stipendiali previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del
D.P.R. n. 122/2013.
A seguito di tale esclusione, confermata anche nel decreto n. 95 del
30 novembre 2021, il ricorrente ha inviato, in data 25 febbraio 2023, una formale richiesta di riconoscimento del servizio prestato nel
2013, con conseguente adeguamento della posizione retributiva e pagamento delle differenze stipendiali. Il ricorso si fonda sull'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul blocco stipendiale, secondo cui il sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici deve essere limitato nel tempo e non può incidere sulla valutazione giuridica dell'anzianità di servizio.
Il ricorrente chiede che venga accertato il suo diritto al riconoscimento giuridico del servizio prestato nel 2013, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute all'emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, alla corresponsione delle differenze retributive maturate dal quinquennio antecedente alla messa in mora del 25 febbraio 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Nella resistenza del , all'udienza Controparte_1 del 4 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento nella parte in cui è volta al riconoscimento degli effetti economici dell'anno scolastico 2013. Come chiarito dalla sentenza della Corte d'Appello di
Messina n. 373/2025, l'anno 2013, pur costituendo servizio effettivamente prestato, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, in forza dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013. La Corte d'Appello ha chiarito che, in forza dell'art. 9, comma 23, del
D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.
122/2013, l'anno 2013 non può essere considerato utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e degli incrementi economici.
Tuttavia, ha precisato che tale esclusione riguarda esclusivamente gli effetti economici, mentre l'anzianità di servizio maturata nel 2013 conserva efficacia ai fini giuridici.
In particolare, la Corte d'Appello ha evidenziato che il legislatore ha inteso sterilizzare, ai soli fini economici, un periodo temporale determinato, senza incidere sul complessivo meccanismo di progressione giuridica. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. nn. 304/2013, 310/2013,
154/2014), che ha ritenuto legittimo il blocco economico purché temporaneo, proporzionato e giustificato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma ha escluso che esso possa estendersi agli effetti giuridici della carriera.
La Corte d'Appello di Messina ha inoltre ribadito che l'anzianità di servizio costituisce un fatto giuridico insuscettibile di autonoma prescrizione e che, anche per l'anno 2013, essa deve essere valutata ai fini della ricostruzione di carriera, della mobilità, della partecipazione a concorsi e del superamento del periodo di prova
Tale interpretazione è stata recentemente confermata dalle sentenze n. 13618/2025 e n. 13619/2025 della Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che la “non utilità” dell'anno 2013 deve intendersi limitata ai soli effetti economici, senza estendersi agli effetti giuridici. La Corte ha escluso che, in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva e del reperimento delle relative risorse, l'annualità del 2013 possa essere computata ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, anche per il periodo successivo alla cessazione del blocco.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, proprio del comparto scuola, non può essere assimilato alle progressioni professionali soggette a selezione o concorso, e che la sterilizzazione economica dell'anno 2013, pur proiettandosi nel tempo, non altera il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, né incide sulla legittimità costituzionale della disciplina adottata dal legislatore.
Pertanto, l'unica interpretazione conforme al dettato normativo e costituzionalmente orientata è quella che riconosce l'anno 2013 ai soli fini giuridici, escludendone gli effetti economici, in quanto il blocco stipendiale disposto per quell'anno è stato ritenuto legittimo solo nella sua dimensione economica e per il periodo strettamente previsto dalla legge.
In conclusione, non sussistendo argomenti per disattendere la motivazione dal giudice di legittimità che anzi va pienamente condivisa, va dichiarato che il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 vada riconosciuto ai soli fini giuridici, senza alcun effetto di tipo economico.
Resta assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Le spese, in considerazione di numerosi precedenti giurisprudenziali che hanno deciso diversamente rispetto a quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., vanno integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013 e condanna il
[...]
ad emettere nuovo decreto di ricostruzione Controparte_1 della carriera, con il riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013; compensa per intero fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino