Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/12/2025, n. 31927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31927 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
2025
4071
AULA 'B'
Numero registro generale 5965/2025 Numero sezionale 4071/2025 Numero di raccolta generale 31927/2025 Data pubblicazione 08/12/2025
Oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
R.G.N. 5965/2025
Cron.
Rep.
Ud. 07/10/2025
PU
Dott. LU SI
Dott. FABRIZIA GARRI
Dott. ROSSANA MANCINO
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO
Dott. SIMONA MAGNANENSI
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Consigliere-
- Consigliere -
- Consigliere -
-Rel. Consigliere -
SENTENZA
sul ricorso 5965-2025 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI;
contro
- ricorrente -
D'OF IA, rappresentata e difesa dall'avvocato TEODOLINDA STOCCHETTI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3442/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/01/2025 R.G.N. 3342/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI;
Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9b64104c5b2c89c915a43eba7319850 LU SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 417c0306599 Firmato D
Numero registro generale 5965/2025
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottyumero sezionale 4071/2025 Numero di raccolta generale 31927/2025 OLGA PIRONE che ha concluso per l'inammissibilita, in Data pubblicazione 08/12/2025
subordine il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MARIA PASSARELLI.
FATTI DI CAUSA
INPS impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 3442/2024 della Corte d'appello di Napoli che ha respinto il gravame dell'Istituto avverso la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, pur dichiarando la decadenza della ricorrente IA D'ON dalla impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, con conseguente rigetto della domanda volta alla reiscrizione, tuttavia, aveva accolto la domanda volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (che INPS aveva disconosciuto) e, quindi, aveva dichiarato insussistente l'indebito dedotto dall'Istituto. Resiste IA D'ON con controricorso, illustrato da memoria, in cui eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché, se apparentemente è censurata la violazione dell'art. 22 del d. I. n. 7/1970 ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., dalla motivazione si ricava la volontà di dolersi di un omesso esame, non possibile in presenza di doppia conforme, e per difetto di autosufficienza, e ne sostiene comunque l'infondatezza. Il PG ha depositato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità. INPS ha depositato memoria in cui contesta le conclusioni di inammissibilità del PG. In sede di camera di consiglio, il Collegio ha riservato termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento.
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Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9b64104c5b2c89c915a43eba7319850 LU SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 417c0306a599eaa Firmato D
RAGIONI DELLA DECISIONE
Numero registro generale 5965/2025 Numero sezionale 4071/2025
Numero di raccolta generale 31927/2025 gata pubblicazione 08/12/2025
Il motivo di censura è proposto ex art. 360, comma 1, n. 4 cod." proc. civ. per violazione dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970 convertito nella legge n. 83/1970, per avere la Corte ritenuto di poter decidere nel merito nonostante l'intervenuta decadenza sostanziale della controparte dall'azione giudiziale, sull'erroneo presupposto che la iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli espleti una mera funzione di agevolazione probatoria che viene meno quando l'INPS a seguito di controllo disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del diritto all'iscrizione. Contrariamente a quanto eccepito, il ricorso non è inammissibile essendo specifico nello spiegare le ragioni di censura alla pronuncia: inoltre, il richiamo al n.4 dell'art. 360 cod. proc. civ. non è dirimente, poiché il corpo del motivo deduce in realtà una violazione di legge e non la nullità della sentenza, spettando poi a questa Corte la qualificazione giuridica del motivo. Neppure dalla lettura del motivo nel suo complesso si ricava che INPS avrebbe voluto prospettare una violazione per omesso esame di un fatto decisivo, in presenza di doppia conforme, o un difetto motivazionale. Infatti, sul presupposto, pacifico, che la parte era decaduta dell'impugnare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi - tanto che il primo giudice aveva dichiarato detta decadenza e rigettato la domanda di reiscrizione - l'Ente previdenziale si duole che la Corte abbia qualificato l'iscrizione negli elenchi come avente mera funzione di agevolazione probatoria, che viene meno quando il rapporto è disconosciuto, ed abbia, quindi, ritenuto di poter procedere all'accertamento della natura del rapporto, ai fini della prestazione previdenziale dedotta.
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Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9b64104c5b2c89c915a43eba7319850 LU SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 417c0306a599eaa Firmato D
Numero registro generale 5965/2025 Numero sezionale 4071/2025
Non è dirimente in senso contrario il fatto che INPS affermi checcolta generale 31927/2025 la Corte "ha omesso di considerare che il diritto all'indennità la pubblicazione 08/12/2025 disoccupazione agricola presuppone che il lavoratore sia iscritto negli appositi elenchi e che, ove l'Istituto provveda alla cancellazione, l'interessato deve proporre la relativa impugnazione entro il termine decadenziale di 120 giorni dalla comunicazione della cancellazione ex art. 22 d.l. n. 7/1970", posto che viene poi esplicato (fine di pag. 7) che, "contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la decadenza sostanziale ex art. 22 ... non consente al lavoratore agricolo di scegliere se impugnare o meno il disconoscimento e dunque di bypassare l'avvenuta definiva cancellazione dagli elenchi proponendo esclusivamente il ricorso avverso il conseguente provvedimento di indebito". L'intervenuta decadenza preclude al giudice di legittimità di entrare nel merito della controversia e la domanda doveva ritenersi inammissibile/improponibile. Tanto premesso, nel merito il motivo è fondato. La sentenza ha così argomentato. Il Tribunale ha dichiarato la decadenza dalla impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi ed ha rigettato la domanda di reiscrizione;
sul rilievo che gli atti di cancellazione non impediscono di procedere all'accertamento incidentale dell'esistenza del rapporto di lavoro al fine del riconoscimento delle prestazioni previdenziali e che l'iscrizione è solo strumento di agevolazione probatoria per il bracciante agricolo per un più rapido accesso alle prestazioni, ha accolto la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dichiarato l'insussistenza dell'indebito dedotto da INPS;
l'INPS ha appellato sostenendo che, una volta intervenuta la decadenza dall'impugnazione del provvedimento
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di
Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9b64104c5b2c89c915a43eba7319850 LU SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 417c0306a599eaa Firmato D
Numero registro generale 5965/2025 Numero sezionale 4071/2025
cancellazione, non è più possibile per il lavoratore otteneredi jccolta generale 31927/2025 Data pubblicazione 08/12/2025 riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, che esige quale presupposto l'iscrizione; l'appello è infondato perché l'iscrizione negli elenchi nominativi ha solo funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno quando INPS, a seguito di controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione; il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione né presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco. Questa Corte (Cass. n.8629/2025, n.3556/2023) ha più volte affermato la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ma ciò ha fatto in ipotesi in cui era in essere l'iscrizione negli elenchi e il lavoratore agiva in giudizio per ottenere dall'Inps la prestazione previdenziale (es. indennità di disoccupazione agricola). In tali casi, il lavoratore, su cui incombe la prova del fatto costitutivo della prestazione, ovvero la sussistenza del rapporto previdenziale, che dipende dalla presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non avrà bisogno di dimostrare tale rapporto, usufruendo della propria iscrizione agli elenchi. Ciò vale, peraltro, fin quando l'Inps, convenuto in giudizio, non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere
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Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Firmato D
Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA
QUALIFICATA Serial#: 9b64104c5b2c89c915a43eba7319850
LU SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 417c0306a599eaa
Numero registro generale 5965/2025 Numero sezionale 4071/2025
subordinato; a fronte di tale contestazione, pur in presenzaccolta generale 31927/2025 Data pubblicazione 08/12/2025 dell'iscrizione, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa. Questa funzione di agevolazione probatoria, però, permane solo fino a che permanga l'iscrizione del lavoratore negli elenchi. Nel caso in cui, al contrario, tale iscrizione sia venuta meno per essere il lavoratore stato cancellato dall'Inps - come accaduto nel caso di specie questa Corte ha sempre ribadito che la prestazione non può essere riconosciuta se non in presenza dell'iscrizione, previa impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli nel termine decadenziale di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970 (Cass. n. 6229/2019, n.10089/2024, n.23648/2025). Il sistema dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, quale presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali, è giustificato <<dalla obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall'essere l'attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso dell'anno». In tale contesto, contraddistinto dalla «oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti», s'inquadra, dunque, l'imposizione di un termine di decadenza per la contestazione dei provvedimenti di cancellazione o di non inclusione» (Corte Cost. n.192/2005). Anche il giudice delle leggi, nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale della normativa in esame, ha posto l'accento sull'esigenza <<di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce
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Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9b64104c5b2c89c915a43eba7319850 LU SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 417c0306599 Firmato D
Numero registro generale 5965/2025 Numero sezionale 4071/2025
presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegateccolta generale 31927/2025 al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o la pubblicazione 08/12/2025 maternità, e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (sentenza n.192/2005). Sulla base di tali principi è stato ulteriormente affermato che non è configurabile un'autonoma azione di accertamento del diritto di conseguire le prestazioni previdenziali, con conseguente irrilevanza dell'impugnazione tempestiva dei provvedimenti dell'Istituto, che di tale diritto rappresentano, per contro, l'imprescindibile presupposto e, dunque, l'illegittimità del provvedimento di cancellazione non può essere accertato incidenter tantum, al di fuori del termine decadenziale d'impugnazione (Cass. n.10089/2024, n.23648/2025). L'inammissibilità di un accertamento incidenter tantum è stata affermata in un caso analogo al presente, in cui la domanda giudiziale del lavoratore era tesa a contestare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nonchè la pretesa restitutoria dell'Istituto per l'indennità di disoccupazione agricola erogata, pretesa restitutoria che è stata contestata anche dall'odierna controricorrente mediante la domanda originaria di primo
grado.
Erra pertanto la Corte d'appello nel ritenere sostanzialmente irrilevante ai fini del decidere la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi: viceversa, la questione della decadenza è preliminare e ostativa a qualsiasi valutazione nel merito circa la sussistenza di un rapporto lavoro, trattandosi di questione funzionale all'accertamento del diritto alla prestazione di disoccupazione, accertamento che, però, è precluso in assenza di impugnazione del provvedimento di cancellazione.
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Numero registro generale 5965/2025 Numero sezionale 4071/2025
Nel caso di specie, è pacifica, in quanto definitivamente ccolta generale 31927/2025 Pata pubblicazione 08/12/2025 affermata, la decadenza dalla impugnazione del provvedimento di cancellazione, su cui il primo Giudice si è espressamente pronunciato, rigettando, altresì, la domanda di reiscrizione. Pertanto, il successivo accertamento del merito della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in funzione della domanda volta a contestare il provvedimento con cui INPS aveva disposto la ripetizione dell'indennità di disoccupazione indebitamente erogata, non avrebbe potuto essere effettuato. La sentenza gravata deve, quindi, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originaria domanda. Le spese dell'intero processo vengono compensate in ragione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata in epoca successiva all'introduzione del giudizio (in cui il ricorso di primo grado è risalente all'anno 2015).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Simona Magnanensi
La Presidente
IA SP
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Firmato Da: MAGNANENSI SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9b64104c5b2c89c915a43eba7319850 LU SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 417c0305599 Firmato D