Art. 2.
Ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o dei civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell' art. 10 della legge 10 agosto 1950, numero 648 , quando siano o vengano in possesso di pensione di guerra, e' dovuto un assegno supplementare: di annue lire 12.000 per l'esercizio finanziario 1953-54, di annue lire 26.400, per l'esercizio 1954-55 e di annue lire 40.800 per l'esercizio 1955-56 e per gli esercizi successivi.
Detto assegno, in eguale misura, spetta pure al genitore che consegua, od abbia conseguito, la pensione speciale di cui all' art. 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648 .
Ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o dei civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell' art. 10 della legge 10 agosto 1950, numero 648 , quando siano o vengano in possesso di pensione di guerra, e' dovuto un assegno supplementare: di annue lire 12.000 per l'esercizio finanziario 1953-54, di annue lire 26.400, per l'esercizio 1954-55 e di annue lire 40.800 per l'esercizio 1955-56 e per gli esercizi successivi.
Detto assegno, in eguale misura, spetta pure al genitore che consegua, od abbia conseguito, la pensione speciale di cui all' art. 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648 .