TRIB
Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2024, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice unico, Federica Porcelli, a seguito dell'udienza del 12/02/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6407/2023 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. ANTONUCCIO DAVIDE;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con l'avv. Francesco Velardi;
- opposto -
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso, depositato il 06/06/2023, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI- OI-002494212, notificata il
28.4.2023, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2019.
Deduce, tra l'altro, l'omessa notifica della contestazione dell'addebito, il difetto di motivazione, la violazione dell'art. 14 della l. 689/1981.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo quanto segue CP_1
CP_ «l' ha proceduto alla suddetta rettifica dell'ammontare delle ordinanze ingiunzione opposte, emettendo i conseguenti provvedimenti, che si depositano, ed a tal fine si chiede fin
d'ora rinviarsi l'udienza di discussione del presente ricorso al fine di consentire a
1 controparte di effettuare il pagamento in misura ridotta con il versamento di un importo pari alla metà della sanzione, come rideterminata secondo i criteri di calcolo.
In quest'ultimo caso il pagamento dovrà intervenire nel termine ivi previsto, ed in tale ipotesi si chiede fin d'ora la declaratoria di cessata materia del contendere».
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata rinviata all'udienza del
12.2.2024 per la verifica del perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 9, commi 5 e 6, CP_ d.lgs. n. 8/2016. All'odierna udienza, l' ha dato atto dell'avvenuto versamento della sanzione amministrativa nella misura rideterminata ed ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e parte CP_ ricorrente si è associata alla richiesta dell'
2. Parte ricorrente con le note del giorno 27.11..2023 ha prodotto in atti il modello F24 relativo al pagamento della sanzione amministrativa, nella misura ridotta di euro 401,60, sì come pari alla somma tra le spese del procedimento e l'ammontare della sanzione
CP_ amministrativa nella misura rideterminata dall' con provvedimento di rideterminazione prodotto in atti dall' all'atto della costituzione in giudizio. CP_1
L'attinenza del pagamento di cui al modello F24 alla violazione per cui è causa si desume dalla comparazione tra i numeri inseriti nella sezione «Sezione Erario ed altro» dell'F24, da
CP_ una parte, e le istruzioni all'uopo fornite dall' con il provvedimento di rideterminazione e i dati dell'atto di accertamento della violazione (ossia la diffida), dall'altro.
Ebbene, dall'esame di tali dati si evince che parte ricorrente ha provveduto, nel termine di
60 giorni previsto dall'art. 9, commi 5 e 6, d.lgs. n. 8/2016, al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa conseguente la violazione accertata con atto di accertamento
.2100.29/09/2022.0595170. CP_1
3. Ora, il richiamato, art. 9, commi 5 e 6, d.lgs. 8/2016, prevede che «…5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento».
4. Ebbene, nel caso a mano, con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 27.11.2023 parte ricorrente ha allegato e documentato l'avvenuto «…versamento delle sanzioni per come rideterminate CP_ dall' , entro l'anzidetto termine di 60 giorni decorrente dalla precedenza udienza del
27.11.2023, chiedendo al Tribunale di prendere atto del pagamento effettuato dal ricorrente in seguito della rideterminazione delle sanzioni operate dall' e di dichiarare cessata CP_1 materia del contendere (cfr. note del 27.11.2023 e “ricevuta F24” ivi allegate).
2 5. Sulla base di quanto allegato e documentato dalla parte ricorrente nelle citate note del
27.11.2023 in ordine al tempestivo pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 9, CP_ comma 5, d.lgs. 8/2016 e alla luce di quanto dichiarato dall' all'odierna udienza, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta «estinzione del procedimento» ex art. 9 co. 6 dlgs. 8/2016.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n.
6909/2009).
6. Le spese di lite vanno compensate integralmente, stante la definizione del giudizio a seguito del tempestivo pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 9, commi 5 e 6,
d.lgs. 8/2016 e stante la concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catania, 12/02/2024
Il giudice
Federica Porcelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice unico, Federica Porcelli, a seguito dell'udienza del 12/02/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6407/2023 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. ANTONUCCIO DAVIDE;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con l'avv. Francesco Velardi;
- opposto -
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso, depositato il 06/06/2023, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI- OI-002494212, notificata il
28.4.2023, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2019.
Deduce, tra l'altro, l'omessa notifica della contestazione dell'addebito, il difetto di motivazione, la violazione dell'art. 14 della l. 689/1981.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo quanto segue CP_1
CP_ «l' ha proceduto alla suddetta rettifica dell'ammontare delle ordinanze ingiunzione opposte, emettendo i conseguenti provvedimenti, che si depositano, ed a tal fine si chiede fin
d'ora rinviarsi l'udienza di discussione del presente ricorso al fine di consentire a
1 controparte di effettuare il pagamento in misura ridotta con il versamento di un importo pari alla metà della sanzione, come rideterminata secondo i criteri di calcolo.
In quest'ultimo caso il pagamento dovrà intervenire nel termine ivi previsto, ed in tale ipotesi si chiede fin d'ora la declaratoria di cessata materia del contendere».
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata rinviata all'udienza del
12.2.2024 per la verifica del perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 9, commi 5 e 6, CP_ d.lgs. n. 8/2016. All'odierna udienza, l' ha dato atto dell'avvenuto versamento della sanzione amministrativa nella misura rideterminata ed ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e parte CP_ ricorrente si è associata alla richiesta dell'
2. Parte ricorrente con le note del giorno 27.11..2023 ha prodotto in atti il modello F24 relativo al pagamento della sanzione amministrativa, nella misura ridotta di euro 401,60, sì come pari alla somma tra le spese del procedimento e l'ammontare della sanzione
CP_ amministrativa nella misura rideterminata dall' con provvedimento di rideterminazione prodotto in atti dall' all'atto della costituzione in giudizio. CP_1
L'attinenza del pagamento di cui al modello F24 alla violazione per cui è causa si desume dalla comparazione tra i numeri inseriti nella sezione «Sezione Erario ed altro» dell'F24, da
CP_ una parte, e le istruzioni all'uopo fornite dall' con il provvedimento di rideterminazione e i dati dell'atto di accertamento della violazione (ossia la diffida), dall'altro.
Ebbene, dall'esame di tali dati si evince che parte ricorrente ha provveduto, nel termine di
60 giorni previsto dall'art. 9, commi 5 e 6, d.lgs. n. 8/2016, al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa conseguente la violazione accertata con atto di accertamento
.2100.29/09/2022.0595170. CP_1
3. Ora, il richiamato, art. 9, commi 5 e 6, d.lgs. 8/2016, prevede che «…5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento».
4. Ebbene, nel caso a mano, con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 27.11.2023 parte ricorrente ha allegato e documentato l'avvenuto «…versamento delle sanzioni per come rideterminate CP_ dall' , entro l'anzidetto termine di 60 giorni decorrente dalla precedenza udienza del
27.11.2023, chiedendo al Tribunale di prendere atto del pagamento effettuato dal ricorrente in seguito della rideterminazione delle sanzioni operate dall' e di dichiarare cessata CP_1 materia del contendere (cfr. note del 27.11.2023 e “ricevuta F24” ivi allegate).
2 5. Sulla base di quanto allegato e documentato dalla parte ricorrente nelle citate note del
27.11.2023 in ordine al tempestivo pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 9, CP_ comma 5, d.lgs. 8/2016 e alla luce di quanto dichiarato dall' all'odierna udienza, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta «estinzione del procedimento» ex art. 9 co. 6 dlgs. 8/2016.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n.
6909/2009).
6. Le spese di lite vanno compensate integralmente, stante la definizione del giudizio a seguito del tempestivo pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 9, commi 5 e 6,
d.lgs. 8/2016 e stante la concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Catania, 12/02/2024
Il giudice
Federica Porcelli
3