CASS
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2025, n. 15900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15900 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CC LO.nato a [...] il [...]; ies avverso l'ordinanza del 26 novembre 2024 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha conduso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'indagato avverso l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, disposta in relazione al reato di cui all'art. 583- quater cod. pen., oggetto della provvisoria incolpazione formulata dal Pubblico Ministero. 2. Ricorre per cassazione l'imputato con un unico motivo d'impugnazione, d'impugnazione, deducendo l'insussistenza dei gravi indizi di reato (ritenuti dal Penale Sent. Sez. 5 Num. 15900 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/03/2025 Tribunale senza considerare le censure difensive) e, comunque, le prevalenti esigenze familiari rilevanti ai sensi del quarto comma dell'art. 275 del codice di procedura penale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, complessivamente, infondato. Il motivo afferente al profilo strettamente cautelare è inammissibile, in quanto, con successiva ordinanza del 29 gennaio 2025, la misura cautelare è stata revocata ed il CC immediatamente liberato e tanto determina il venir meno dell'interesse a censurare, sotto il profilo in precedenza evidenziato, il relativo provvedimento applicativo. Infondato, invece, il motivo afferente alla sussistenza dei gravi indizi di reato, in quanto, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, l'ordinanza impugnata indica con precisione tutti gli elementi sui quali è stata fondata la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di reato, incentrandosi, principalmente, l'impianto accusatorio, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sulle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato presso l'Ospedale di Lamezia Terme, sulle relazioni redatte dalla polizia giudiziaria intervenuta all'interno dei locali del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lannezia Terme e sul riconoscimento effettuato dal sanitario aggredito dinanzi alla polizia giudiziaria. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 marzo 2025 Il Consi9liere estensore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha conduso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'indagato avverso l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, disposta in relazione al reato di cui all'art. 583- quater cod. pen., oggetto della provvisoria incolpazione formulata dal Pubblico Ministero. 2. Ricorre per cassazione l'imputato con un unico motivo d'impugnazione, d'impugnazione, deducendo l'insussistenza dei gravi indizi di reato (ritenuti dal Penale Sent. Sez. 5 Num. 15900 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/03/2025 Tribunale senza considerare le censure difensive) e, comunque, le prevalenti esigenze familiari rilevanti ai sensi del quarto comma dell'art. 275 del codice di procedura penale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, complessivamente, infondato. Il motivo afferente al profilo strettamente cautelare è inammissibile, in quanto, con successiva ordinanza del 29 gennaio 2025, la misura cautelare è stata revocata ed il CC immediatamente liberato e tanto determina il venir meno dell'interesse a censurare, sotto il profilo in precedenza evidenziato, il relativo provvedimento applicativo. Infondato, invece, il motivo afferente alla sussistenza dei gravi indizi di reato, in quanto, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, l'ordinanza impugnata indica con precisione tutti gli elementi sui quali è stata fondata la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di reato, incentrandosi, principalmente, l'impianto accusatorio, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sulle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato presso l'Ospedale di Lamezia Terme, sulle relazioni redatte dalla polizia giudiziaria intervenuta all'interno dei locali del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lannezia Terme e sul riconoscimento effettuato dal sanitario aggredito dinanzi alla polizia giudiziaria. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 marzo 2025 Il Consi9liere estensore