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27 aprile 2001
27 aprile 2001
Art. 29. 1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 e' sostituita dalla seguente:
"a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;".
Nota all'art. 29:
-Il testo dell'art. 57 della citata legge n. 184/1983 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 57. - Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovra' riguardare in particolare:
a) idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalita' del minore;
d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.".
"a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;".
Nota all'art. 29:
-Il testo dell'art. 57 della citata legge n. 184/1983 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 57. - Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovra' riguardare in particolare:
a) idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalita' del minore;
d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.".
Commentari • 2
- 1. Adozione in casi particolari e impossibilità di affidamento preadottivoAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 17 novembre 2018 · 6.1611967
[…] La lettera a) del terzo comma è stata sostituita ad opera dell'articolo 29 della legge n. 149 del 2001, che ha esteso l'accertamento da svolgere anche alla «idoneità affettiva». […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4124Provvedimento: […] l'articolo 1, perché non si riferisce all'audizione dei minorenni nella procedura di adozione: gli articoli 44 e 57 (sostituito e modificato, rispettivamente, dagli articoli 25 e 29, legge n. 149/2001 cit.), perché non sono dettati in tema di adozioneLeggi di più...
- esclusione·
- discrezionalità del giudice di merito·
- ricorribilità in cassazione·
- censurabilità in cassazione·
- audizione del minore·
- per vizi della motivazione·
- fondamento·
- provvedimenti del giudice di merito·
- nuova audizione·
- necessità·
- provvedimenti nell'interesse del minore·
- disciplina transitoria valida fino al 30 giugno 2003·
- adozione (dei minori d'età)·
- adozione