Articolo 29 della Legge 28 marzo 2001, n. 149
Articolo 28Articolo 30
Versione
27 aprile 2001
Art. 29. 1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 e' sostituita dalla seguente:
"a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;".
Nota all'art. 29:
-Il testo dell'art. 57 della citata legge n. 184/1983 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 57. - Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovra' riguardare in particolare:
a) idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalita' del minore;
d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.".
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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