CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore MITOLA MARIA, Giudice PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1701/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IO - Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420241460000139003 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2897/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 01420241460000139003, indicata come notificata dalla NZ NT IO il 08.05.2025 (avente titolo nel mancato pagamento di debiti di varia natura per un complessivo importo di Euro 414,697,00), eccependone la illegittimità laddove avente ad oggetto immobili conferiti in fondo patrimoniale con atto pubblico del 17.6.2011, in quanto tali suscettibili di sottoposizione ad esecuzione forzata solo per crediti contratti nell'interesse della famiglia.
Nel giudizio non si è costituita la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.
All'esito della udienza del 15.12.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti non è dato di evincere la intervenuta rituale e tempestiva notifica del ricorso (peraltro già corredato da mandato non valido, laddove non recante la firma di autentica del difensore) alla convenuta NZ NT IO .
La mancata costituzione di questa ultima preclude la possibilità di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e, pertanto, del giudizio.
Siccome stabilito dall'art. 22 DLgs n. 546/1992, la mancata prova della notifica del ricorso (o il mancato deposito della stessa entro 30 giorni) comporta la inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (così, da ultimo, Cass. ord. 22.7.2025 n. 20627).
Da qui, allo stato degli atti, la inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione di ADER
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2:
-Dichiara la inammissibilità del ricorso.
-Nulla per le spese.
Così deciso in Bari il 15.12.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore MITOLA MARIA, Giudice PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1701/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IO - Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420241460000139003 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2897/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 01420241460000139003, indicata come notificata dalla NZ NT IO il 08.05.2025 (avente titolo nel mancato pagamento di debiti di varia natura per un complessivo importo di Euro 414,697,00), eccependone la illegittimità laddove avente ad oggetto immobili conferiti in fondo patrimoniale con atto pubblico del 17.6.2011, in quanto tali suscettibili di sottoposizione ad esecuzione forzata solo per crediti contratti nell'interesse della famiglia.
Nel giudizio non si è costituita la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.
All'esito della udienza del 15.12.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti non è dato di evincere la intervenuta rituale e tempestiva notifica del ricorso (peraltro già corredato da mandato non valido, laddove non recante la firma di autentica del difensore) alla convenuta NZ NT IO .
La mancata costituzione di questa ultima preclude la possibilità di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e, pertanto, del giudizio.
Siccome stabilito dall'art. 22 DLgs n. 546/1992, la mancata prova della notifica del ricorso (o il mancato deposito della stessa entro 30 giorni) comporta la inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (così, da ultimo, Cass. ord. 22.7.2025 n. 20627).
Da qui, allo stato degli atti, la inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione di ADER
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2:
-Dichiara la inammissibilità del ricorso.
-Nulla per le spese.
Così deciso in Bari il 15.12.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)