Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 765
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la Regione LA abbia fornito prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento prodromico, mediante deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata all'indirizzo del destinatario. La notifica è stata considerata ritualmente esperita in base alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di notifiche a mezzo posta.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, dato che la notifica dell'atto prodromico è avvenuta in data antecedente a quella di notifica della cartella di pagamento impugnata, e quest'ultima è avvenuta nel rispetto del termine triennale previsto dalla normativa per le tasse automobilistiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 765
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 765
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo