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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 765/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5356/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di LA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011761754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022 (limitatamente al credito relativo alla tassa auto anno 2020) deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di AD e Regione LA che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 5.1.2026 parte ricorrente depositava documentazione rilasciata a seguito di istanza di accesso agli atti e certificato di residenza e stato di famiglia.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di tasse auto relative ai periodi di imposta 2020 e 2022, ma il ricorso è limitato al solo periodo 2020.
In relazione al periodo di imposta 2020 la Regione LA, costituendosi in giudizio, forniva prova dell'atto di accertamento prodromico espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata, depositando copia del relativo avviso di ricevimento.
La notifica avveniva presso l'indirizzo del destinatario, a mani di persona diversa.
In materia, la Suprema Corte ha precisato come "In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all' indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione" Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019 (Rv. 655744 - 01).
Ancora "La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione
(ora AD) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n.
602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1)" Cass. 1686/23.
Ancora "La consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente ne´ il solo rapporto di parentela - cui e' da ritenersi equiparato quello di affinita'
- ne´ l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinita' che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnera' l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operativita' di tali principi e', pero', subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione e' quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti" Cass. 11815/20 –
11228/2021.
Infine " in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione" Cass. 6251/2025.
La procedura di notifica deve, pertanto, ritenersi ritualmente esperita.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione in ragione della predetta notifica dell'atto prodromico in data 15.5.2023 e della notifica dell'atto impugnato, per stessa ammissione del ricorrente, in data 9.5.2025
e, pertanto, nel rispetto del termine triennale posto dalla normativa vigente in tema di tasse automobilistiche.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di AD e Regione LA, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio LA – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5356/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di LA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250011761754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022 (limitatamente al credito relativo alla tassa auto anno 2020) deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di AD e Regione LA che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 5.1.2026 parte ricorrente depositava documentazione rilasciata a seguito di istanza di accesso agli atti e certificato di residenza e stato di famiglia.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di tasse auto relative ai periodi di imposta 2020 e 2022, ma il ricorso è limitato al solo periodo 2020.
In relazione al periodo di imposta 2020 la Regione LA, costituendosi in giudizio, forniva prova dell'atto di accertamento prodromico espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata, depositando copia del relativo avviso di ricevimento.
La notifica avveniva presso l'indirizzo del destinatario, a mani di persona diversa.
In materia, la Suprema Corte ha precisato come "In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all' indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione" Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019 (Rv. 655744 - 01).
Ancora "La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione
(ora AD) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n.
602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1)" Cass. 1686/23.
Ancora "La consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente ne´ il solo rapporto di parentela - cui e' da ritenersi equiparato quello di affinita'
- ne´ l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinita' che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnera' l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operativita' di tali principi e', pero', subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione e' quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti" Cass. 11815/20 –
11228/2021.
Infine " in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione" Cass. 6251/2025.
La procedura di notifica deve, pertanto, ritenersi ritualmente esperita.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione in ragione della predetta notifica dell'atto prodromico in data 15.5.2023 e della notifica dell'atto impugnato, per stessa ammissione del ricorrente, in data 9.5.2025
e, pertanto, nel rispetto del termine triennale posto dalla normativa vigente in tema di tasse automobilistiche.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di AD e Regione LA, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio LA – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.