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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Annalisa Giusti consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 396/2024 promossa da: rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. da sé medesimo elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLATO contro
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. LUZI MARCO elett.te dom.to in Ancona, Via San Martino 23
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., a seguito di ordinanza Parte_1 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro Numero di raccolta generale 24191/2024, CP_ pubblicata in data 09/09/2024, pronunciata nel ricorso proposto dallo stesso contro l' in proprio e quale mandatario della . CP_2
Si premette, infatti, che con sentenza n. 219/2019 pubblicata in data 14/06/2019 il Tribunale di
Pesaro in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso proposto dall'Avv. avverso Pt_1
pagina 1 di 5 l'avviso di addebito richiesto dall' per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2011 a titolo CP_3 di iscrizione alla Gestione separata, dichiarando la prescrizione delle somme ivi indicate.
Avverso la suddetta sentenza l' ricorreva in appello che veniva accolto Controparte_4 dalla Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 274/2021, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta in primo grado dal ricorrente, compensando le spese di lite. CP_ Riteneva, infatti, la Corte che nessuna prescrizione estintiva fosse maturata in danno dell' considerato che l'Istituto appellante era stato messo nella condizione di conoscere il lavoro autonomo svolto dall' nell'anno 2011 soltanto con la dichiarazione dei redditi 2012, dallo stesso Pt_1 presentata in data 26 settembre 2012, così che il decorso del termine prescrizionale quinquennale era CP_ stato utilmente interrotto alla data del 23.08.2017, di ricezione dell'avviso bonario con cui l' richiedeva il pagamento dei contributi al titolo in questione. Riteneva, inoltre, la Corte che la prescrizione dovesse, in ogni caso, ritenersi sospesa a seguito del comportamento evasivo tenuto dal professionista, costituendo “doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”.
Avverso tale sentenza di secondo grado proponeva ricorso in Cassazione l' con due Pt_1 motivi di gravame.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso in ordine ad entrambi i motivi, cassando la sentenza impugnata disponendo il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con l'atto di riassunzione, il ricorrente, già appellato, ha chiesto dichiarare prescritto il diritto CP_ dell' ad esigere dal medesimo la contribuzione previdenziale alla Gestione separata in ragione del decorso termine quinquennale, con vittoria delle spese per i due gradi del giudizio.
Ha depositato comparsa l' appellante, chiedendo alla Corte di uniformarsi ai principi CP_1 dettati dalla Cassazione. CP_ Ciò posto, l'appello dell alla luce del principio di diritto posto dalla Suprema Corte, non è fondato.
È noto che il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione
(nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di pagina 2 di 5 rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Ebbene, con l'ordinanza di rimessione la Cassazione ha statuito quanto segue: “Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. nr. 27950 del 2018; Cass.nr. 19403 del 2019; Cass. nr.
13049 del 2020; Cass. nr. 7254 del 2021) che merita qui conferma, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo essa una mera dichiarazione di scienza, bensì dal momento in cui, per legge, è dovuto il pagamento dei contributi. Nello specifico, in applicazione del differimento del termine di pagamento dei contributi per l'anno 2011, attuato dal D.P.C.M. del 6 giugno 2012, il dies a quo va fissato al 9 luglio 2012 (v., tra le altre, Cass. nr. 7860 del 2023, in motiv., punti 14 e ss.); 11. l'ulteriore motivo di ricorso, del pari fondato, censura invece il secondo argomento;
12. questa Corte (Cass. nr. 7254 del
2021; Cass. nr. 37529 del 2021; Cass. nr. 4898 del 2022; Cass. nr. 5578 del 2022; Cass. nr. 34583 del
2022) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo. Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così, peraltro, anche Cass. nr. 6677 del
2019). Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d'Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per la sussistenza di una condotta di occultamento in relazione all'unico dato fattuale rappresentato dalla mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del CP_ riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all così, nella sostanza, incorrendo in quell'automatismo che è, invece, da respingere ( v. Cass. nn 21275, 25639, 25654,
25746 del 2023, in fattispecie sovrapponibili alla presente)”.
Sulla base di tali principi, il credito contributivo invocato dall' per l'anno 2011 deve CP_3 ritenersi estinto per prescrizione quinquennale ex art.3 commi 9 e 10, L.08.08.1995 n°335.
Invero, come ritenuto dal consolidato orientamento richiamato nell'ordinanza citata (v. sentenza n.27950/2018 e succ. conf.), il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all' doveva essere effettuato, costituendo la circostanza che a quella data non fosse CP_3 stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto.
Secondo la Corte, infatti, “pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. pagina 3 di 5 1827/1935)…. La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte,
Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge”.
Nella specie, per l'anno 2011, il D.P.C.M. 06.06.2012 prorogava sino al 09.07.2012 il termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, già precedentemente fissato al
18.06.2012, sicché il termine (pacificamente quinquennale) iniziava a decorrere dal 09.07.2012 e, come CP_ CP_ risulta per tabulas (cfr. avviso ricevimento in atti , veniva interrotto dall' con lettera ricevuta dalla parte appellata il 23.08.2017, quando il termine di prescrizione era ormai spirato.
Né può operare la sospensione della prescrizione ex art.2941 n°8 c.c., in correlazione con il fatto che la parte appellata, pur avendo riportato nella dichiarazione i redditi da lavoro autonomo (v. quadro CM), non aveva compilato il riquadro RR, non ritenendo dovuta la contribuzione alla Gestione separata, né risultando ancora coattivamente iscritta alla stessa.
Come è noto, l'art. 2941 n. 8 c.c. prevede che la prescrizione resta sospesa ”tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto”.
Sul punto la Cassazione ha avuto modo di affermare “La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (Cass.Civ., sez. lav., n. 26355 del 05/12/2005). Tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede pur sempre di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass.,
n.9113/2007), con la conseguenza che un comportamento semplicemente omissivo del debitore non ha di regola efficacia sospensiva della prescrizione (v. Cass. n.2030/2010).
In quest'ordine di concetti, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non sia ravvisabile una condotta ingannatrice e fraudolenta del debitore, intenzionalmente diretta ad occultare l'esistenza dell'obbligazione, atteso che, come risulta evidente dalla sua complessiva condotta, l'appellante ha agito nella convinzione di non essere tenuta alla iscrizione nella Gestione Separata, per aver già versato il contributo integrativo alla Del resto, è pacifico tra le parti, e risulta peraltro per CP_5 tabulas, che l' abbia regolarmente dichiarato a fini fiscali i redditi prodotti dall'attività Pt_1 professionale (v. quadro CM), che quindi non possono ritenersi occultati con modalità ingannatrici e CP_ fraudolente. Né, infine, può sostenersi che l' versasse in una situazione di assoluta impossibilità di pagina 4 di 5 agire, atteso che la fattispecie in esame appare più propriamente inquadrabile quale situazione di mera difficoltà di accertamento del credito contributivo.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va quindi accolta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, riesaminata la controversia alla luce del principio di CP_ diritto espresso dalla Suprema Corte, l'appello dell' deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche in ordine al regolamento delle spese di lite in quanto non oggetto di censura.
Il tenore della decisione comporta, quale logico corollario, l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Le spese del grado di appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio, seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica per l'originario grado di appello l'art. 1 comma 17 della 1egge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite che liquida in Parte_2 complessivi € 1.000,00 per compensi professionali relativi al secondo grado, in complessivi € 950,00 per compensi professionali relativi al giudizio dinanzi alla Suprema Corte ed in complessivi €.1.043,00 per il giudizio di rinvio (di cui €.1.000,00 per compensi professionali ed € 43,00 per esborsi), oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014),
I.V.A. e C.A.P.;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Annalisa Giusti consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 396/2024 promossa da: rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. da sé medesimo elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLATO contro
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. LUZI MARCO elett.te dom.to in Ancona, Via San Martino 23
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., a seguito di ordinanza Parte_1 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro Numero di raccolta generale 24191/2024, CP_ pubblicata in data 09/09/2024, pronunciata nel ricorso proposto dallo stesso contro l' in proprio e quale mandatario della . CP_2
Si premette, infatti, che con sentenza n. 219/2019 pubblicata in data 14/06/2019 il Tribunale di
Pesaro in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso proposto dall'Avv. avverso Pt_1
pagina 1 di 5 l'avviso di addebito richiesto dall' per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2011 a titolo CP_3 di iscrizione alla Gestione separata, dichiarando la prescrizione delle somme ivi indicate.
Avverso la suddetta sentenza l' ricorreva in appello che veniva accolto Controparte_4 dalla Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 274/2021, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta in primo grado dal ricorrente, compensando le spese di lite. CP_ Riteneva, infatti, la Corte che nessuna prescrizione estintiva fosse maturata in danno dell' considerato che l'Istituto appellante era stato messo nella condizione di conoscere il lavoro autonomo svolto dall' nell'anno 2011 soltanto con la dichiarazione dei redditi 2012, dallo stesso Pt_1 presentata in data 26 settembre 2012, così che il decorso del termine prescrizionale quinquennale era CP_ stato utilmente interrotto alla data del 23.08.2017, di ricezione dell'avviso bonario con cui l' richiedeva il pagamento dei contributi al titolo in questione. Riteneva, inoltre, la Corte che la prescrizione dovesse, in ogni caso, ritenersi sospesa a seguito del comportamento evasivo tenuto dal professionista, costituendo “doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”.
Avverso tale sentenza di secondo grado proponeva ricorso in Cassazione l' con due Pt_1 motivi di gravame.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso in ordine ad entrambi i motivi, cassando la sentenza impugnata disponendo il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con l'atto di riassunzione, il ricorrente, già appellato, ha chiesto dichiarare prescritto il diritto CP_ dell' ad esigere dal medesimo la contribuzione previdenziale alla Gestione separata in ragione del decorso termine quinquennale, con vittoria delle spese per i due gradi del giudizio.
Ha depositato comparsa l' appellante, chiedendo alla Corte di uniformarsi ai principi CP_1 dettati dalla Cassazione. CP_ Ciò posto, l'appello dell alla luce del principio di diritto posto dalla Suprema Corte, non è fondato.
È noto che il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione
(nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di pagina 2 di 5 rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Ebbene, con l'ordinanza di rimessione la Cassazione ha statuito quanto segue: “Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. nr. 27950 del 2018; Cass.nr. 19403 del 2019; Cass. nr.
13049 del 2020; Cass. nr. 7254 del 2021) che merita qui conferma, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo essa una mera dichiarazione di scienza, bensì dal momento in cui, per legge, è dovuto il pagamento dei contributi. Nello specifico, in applicazione del differimento del termine di pagamento dei contributi per l'anno 2011, attuato dal D.P.C.M. del 6 giugno 2012, il dies a quo va fissato al 9 luglio 2012 (v., tra le altre, Cass. nr. 7860 del 2023, in motiv., punti 14 e ss.); 11. l'ulteriore motivo di ricorso, del pari fondato, censura invece il secondo argomento;
12. questa Corte (Cass. nr. 7254 del
2021; Cass. nr. 37529 del 2021; Cass. nr. 4898 del 2022; Cass. nr. 5578 del 2022; Cass. nr. 34583 del
2022) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo. Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così, peraltro, anche Cass. nr. 6677 del
2019). Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d'Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per la sussistenza di una condotta di occultamento in relazione all'unico dato fattuale rappresentato dalla mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del CP_ riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all così, nella sostanza, incorrendo in quell'automatismo che è, invece, da respingere ( v. Cass. nn 21275, 25639, 25654,
25746 del 2023, in fattispecie sovrapponibili alla presente)”.
Sulla base di tali principi, il credito contributivo invocato dall' per l'anno 2011 deve CP_3 ritenersi estinto per prescrizione quinquennale ex art.3 commi 9 e 10, L.08.08.1995 n°335.
Invero, come ritenuto dal consolidato orientamento richiamato nell'ordinanza citata (v. sentenza n.27950/2018 e succ. conf.), il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all' doveva essere effettuato, costituendo la circostanza che a quella data non fosse CP_3 stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto.
Secondo la Corte, infatti, “pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. pagina 3 di 5 1827/1935)…. La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte,
Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge”.
Nella specie, per l'anno 2011, il D.P.C.M. 06.06.2012 prorogava sino al 09.07.2012 il termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, già precedentemente fissato al
18.06.2012, sicché il termine (pacificamente quinquennale) iniziava a decorrere dal 09.07.2012 e, come CP_ CP_ risulta per tabulas (cfr. avviso ricevimento in atti , veniva interrotto dall' con lettera ricevuta dalla parte appellata il 23.08.2017, quando il termine di prescrizione era ormai spirato.
Né può operare la sospensione della prescrizione ex art.2941 n°8 c.c., in correlazione con il fatto che la parte appellata, pur avendo riportato nella dichiarazione i redditi da lavoro autonomo (v. quadro CM), non aveva compilato il riquadro RR, non ritenendo dovuta la contribuzione alla Gestione separata, né risultando ancora coattivamente iscritta alla stessa.
Come è noto, l'art. 2941 n. 8 c.c. prevede che la prescrizione resta sospesa ”tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto”.
Sul punto la Cassazione ha avuto modo di affermare “La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (Cass.Civ., sez. lav., n. 26355 del 05/12/2005). Tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede pur sempre di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass.,
n.9113/2007), con la conseguenza che un comportamento semplicemente omissivo del debitore non ha di regola efficacia sospensiva della prescrizione (v. Cass. n.2030/2010).
In quest'ordine di concetti, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non sia ravvisabile una condotta ingannatrice e fraudolenta del debitore, intenzionalmente diretta ad occultare l'esistenza dell'obbligazione, atteso che, come risulta evidente dalla sua complessiva condotta, l'appellante ha agito nella convinzione di non essere tenuta alla iscrizione nella Gestione Separata, per aver già versato il contributo integrativo alla Del resto, è pacifico tra le parti, e risulta peraltro per CP_5 tabulas, che l' abbia regolarmente dichiarato a fini fiscali i redditi prodotti dall'attività Pt_1 professionale (v. quadro CM), che quindi non possono ritenersi occultati con modalità ingannatrici e CP_ fraudolente. Né, infine, può sostenersi che l' versasse in una situazione di assoluta impossibilità di pagina 4 di 5 agire, atteso che la fattispecie in esame appare più propriamente inquadrabile quale situazione di mera difficoltà di accertamento del credito contributivo.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va quindi accolta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, riesaminata la controversia alla luce del principio di CP_ diritto espresso dalla Suprema Corte, l'appello dell' deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche in ordine al regolamento delle spese di lite in quanto non oggetto di censura.
Il tenore della decisione comporta, quale logico corollario, l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Le spese del grado di appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio, seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica per l'originario grado di appello l'art. 1 comma 17 della 1egge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite che liquida in Parte_2 complessivi € 1.000,00 per compensi professionali relativi al secondo grado, in complessivi € 950,00 per compensi professionali relativi al giudizio dinanzi alla Suprema Corte ed in complessivi €.1.043,00 per il giudizio di rinvio (di cui €.1.000,00 per compensi professionali ed € 43,00 per esborsi), oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014),
I.V.A. e C.A.P.;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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