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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/10/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito della camera di consiglio relativa all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato in pari data la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 6568, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con gli avv.ti CARPENTIERI ADALBERTO e GIOIA ALESSANDRO,
- ricorrente/opponente -
E
, Controparte_1 con l'avv. CIPOLLA EUGENIO,
- resistente/opposto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 la odierna parte ricorrente ha chiamato in giudizio la odierna parte Parte_1 resistente e, premessi i fatti costitutivi delle Controparte_1
1 proprie domande, ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 3 del ricorso in opposizione, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
RICORRE all'Ill.mo Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del lavoro, affinché fissata l'udienza e convocate le parti, respinto ogni adverso dedotto, Voglia:
Accertare e Dichiarare la nullità della notifica con ogni conseguenza di legge e nel merito
Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 489/2023 (R.G. 5229/2023) emesso il 16/11/2023 dal Tribunale di Velletri, sezione lavoro, Giudice Dott.ssa Beatrice Marrani, notificato il
23/11/2023 per i motivi sopra detti.
Con vittoria di spese legali.
Nel dettaglio, la odierna parte ricorrente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 489/2023 emesso in data 16.11.2023 dal Tribunale di Velletri,
Sezione lavoro, all'esito del procedimento per ingiunzione di pagamento svoltosi innanzi al medesimo Tribunale e censito al NRG 5529/2023, presentando i seguenti motivi di ricorso: (1) nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto contenente soltanto il predetto decreto in copia leggibile e non anche il presupposto ricorso per ingiunzione di pagamento (notificato in copia completamente illeggibile o comunque non visionabile), con conseguente violazione del diritto di difesa del debitore ingiunto;
(2) assenza dei presupposti di liquidità ed esigibilità del credito, necessari per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente, contestando le affermazioni della odierna parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza il giudice – rilevato che la odierna parte resistente (già parte ricorrente nel procedimento per ingiunzione di pagamento) aveva effettivamente notificato alla odierna parte ricorrente, in uno con il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto dalla prima, un ricorso per ingiunzione di pagamento incompleto e/o illeggibile – ha fissato una nuova udienza, assegnando (a) alla odierna parte ricorrente un termine per
2 il deposito di un ricorso in opposizione integrativo, contenente le domande, le difese e le eccezioni correlate al contenuto della memoria difensiva già depositata nel presente giudizio dalla odierna parte resistente, nonché correlate al contenuto dell'originario ricorso per ingiunzione di pagamento, e (b) alla odierna parte resistente un termine per il deposito di una memoria difensiva integrativa, tramite la quale prendere posizione sul contenuto del predetto ricorso in opposizione integrativo.
La odierna parte ricorrente non ha depositato il ricorso in opposizione integrativo.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa all'esito dell'udienza odierna.
* * *
Il ricorso in opposizione è in parte inammissibile e in parte infondato, per le ragioni indicate appresso.
Con il primo motivo di opposizione la odierna parte ricorrente ha dedotto che la notificazione del decreto ingiuntivo sarebbe nulla, poiché tale notificazione conteneva soltanto il decreto ingiuntivo, in copia leggibile, e non anche il presupposto ricorso per ingiunzione di pagamento, che era invece illeggibile.
Tale motivo di ricorso è inammissibile, per carenza di interesse ad agire.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “[una volta] proposta opposizione a decreto ingiuntivo ed instauratosi il contraddittorio, oggetto del giudizio non sono solo l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio ma anche la fondatezza della domanda di merito introdotta a seguito della rituale costituzione delle parti;
conseguentemente il giudice, anche quando dichiari la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, deve pronunciarsi sulla domanda così introdotta” (Cassazione civile sez. II,
14/04/1999, n. 3671) e che “l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (art. 645 c.p.c.) nel quale il giudice anche se abbia accertato essere stata emessa l'ingiunzione nella mancanza delle condizioni richieste dagli art.
3 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione tenendo conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio, con salvezza delle ipotesi del difetto di competenza funzionale dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o del difetto dei presupposti processuali, di pregiudiziali ed ostative ragioni preclusive della pronuncia del decreto stesso del quale il giudice dell'opposizione è tenuto a dichiarare la nullità” (Cassazione civile , sez. II , 22/03/2001, n. 4121).
Inoltre la giurisprudenza di merito ha precisato che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la circostanza che il creditore opposto abbia notificato il decreto medesimo, manchevole della parte iniziale, costituita dal ricorso introduttivo, non rende inesistente la notifica. L'inesistenza, infatti, è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione […] ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria di nullità, con consequenziale applicazione della sanatoria, prevista in via generale dall'articolo 156 del Cpc, secondo cui la stessa non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (Tribunale Napoli Nord sez. I, 22/11/2023,
n.4696).
Il vizio della notificazione censurato dalla odierna parte ricorrente non determina quindi la regressione del procedimento alla fase anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, né incide sull'esistenza o sull'esigibilità del credito per il quale vi è stata ingiunzione di pagamento: il procedimento di opposizione prosegue infatti per verificare nel contraddittorio tra le parti l'esistenza e l'esigibilità del credito in questione.
Il predetto vizio della notificazione e la conseguente lesione del diritto di difesa della odierna parte ricorrente sono stati peraltro sanati, nel caso concreto, dopo la prima udienza, tramite la rimessione in termini della medesima parte per presentare un ricorso in opposizione integrativo (vd. ordinanza del 5.03.2025).
4 Difetta quindi l'interesse della odierna parte ricorrente a far valere la nullità della notificazione e, pertanto, il motivo di opposizione in esame deve essere dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo di opposizione la odierna parte ricorrente ha dedotto che il credito per il quale è stata pronunciata ingiunzione di pagamento non sarebbe certo e liquido.
Tale motivo di ricorso è infondato.
L'art. 633 c.p.c. – riguardante le “Condizioni di ammissibilità” del procedimento di ingiunzione – stabilisce che “(1) Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) […]; 3) […]. (2) L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione”.
L'art. 634 c.p.c. dispone, inoltre, che “(1) Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. (2) Per i crediti relativi
a somministrazioni di merci e di danaro nonche' per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attivita', sono altresi' prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purche' bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche' gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base della sentenza n.
876/2023 emessa in data 1.08.2023 dal Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, all'esito del procedimento ivi intercorso tra le odierne parti in causa e censito al
NRG 3020/2022.
5 Nella sentenza in questione (a) era stata accertata l'esistenza, tra le odierna parti in causa, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno decorrente dal 1.10.2019 fino al recesso datoriale
(14.06.2021), (b) era stato accertato il diritto della odierna parte all'inquadramento al 5° livello del CCNL Commercio Confcommercio, (c) era stata dichiarata la nullità del licenziamento comminato dalla odierna parte ricorrente in data 14.06.2021, (d) era stata condannata la odierna parte ricorrente alla reintegrazione della odierna parte resistente nel posto di lavoro,
(e) era stata condannata la odierna parte ricorrente al pagamento, in favore della odierna parte resistente, di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (sulla base della retribuzione spettante per il 5° livello del CCNL Commercio
Confcommercio) e corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra, (f) era stata condannata la odierna parte ricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 6.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Con successiva missiva del 23.08.2023 la odierna parte resistente aveva inoltre optato per ottenere l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (sulla base della retribuzione spettante per il 5° livello del CCNL Commercio Confcommercio).
La sentenza sopra menzionata costituisce prova scritta – ai sensi dell'art. 633, co. 1, n. 1, c.p.c. – della sussistenza dei presupposti per la nascita del diritto al pagamento dei crediti vantati, nel procedimento monitorio, dalla odierna parte resistente (in argomento cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
01/06/2005, n. 11677 e Cassazione civile, sez. lav. , 16/03/2009, n. 6342).
6 Inoltre i diritti suddetti devono ritenersi liquidi o comunque di pronta e facile liquidazione tramite meri calcoli aritmetici in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro concretamente intercorso tra le parti – tra le quali la durata di tale rapporto di lavoro, il livello di inquadramento riconosciuto al lavoratore, il CCNL applicabile – che sono state espressamente accertate ed indicate nella suddetta sentenza pronunciata tra tali parti o comunque, in alternativa, prendendo in considerazione le caratteristiche del menzionato rapporto di lavoro che costituiscono il presupposto logico, ancorché implicito, sul quale si fonda la decisione in questione e che sono comunque rilevabili dagli atti del relativo giudizio.
Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “L'art 474 c.p.c. indica quali titoli esecutivi "le sentenze ... a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva", e non richiede - per la sussistenza del titolo esecutivo - che la sentenza riporti in numerario il credito, il cui preciso ammontare ben può essere rilevabile da elementi certi e positivi contenuti nel titolo o altrimenti ricavabili (Cass. nn. 474/1999, 5556/1990, 4315/1981), a ciò essendo sufficiente che il credito sia quantificabile alla luce dei dati che, pur non essendo menzionati in sentenza, possono essere assunti come certi ed oggettivamente determinabili anche nel loro aspetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi e pertanto acquisiti al processo, anche per implicito (Cass. nn. 474/1999 e 4315/1981 cit.), tenuto conto, pertanto, anche dei dati derivanti dall'applicazione di fonti normative (leggi, decreti, e lo stesso CCNL), con riferimento, pure, alle indennità, la cui corresponsione è collegata a modalità di esecuzione del lavoro non oggetto di specifica contestazione e, quindi, da considerarsi del tutto pacifiche” (Cassazione civile sez. lav., 01/06/2005,
n.11677).
I diritti di cui si discorre sono altresì certi, in quanto accertati dalla sentenza più volte ricordata, ed esigibili, essendo il rapporto di lavoro ormai cessato per effetto della opzione della odierna parte resistente per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.
7 Pertanto, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano i presupposti per l'ingiunzione di pagamento.
Occorre precisare, inoltre, che la avvenuta proposizione di un mezzo di impugnazione avverso la medesima sentenza utilizzata in sede monitoria dalla odierna parte resistente quale prova della sussistenza dei fatti costitutivi dei suddetti diritti – e, dunque, l'inesistenza di un accertamento divenuto inoppugnabile a seguito della formazione del giudicato – non sottrae a tale sentenza efficacia probatoria ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
La giurisprudenza ha infatti precisato che “Col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado - che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari - e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisione del giudice di primo grado, che conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro.
L'ordinamento, anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite, che al contrario risulterebbe favorito, se all'impugnazione si attribuisse l'effetto d'un ripristino delle posizioni di partenza, proclama il valore del modo di composizione della controversia, che è dichiarato conforme a diritto dal giudice, terzo ed imparziale (art. 111 Cost., comma 2). Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata.
Salvo che l'ordinamento non esprima in casi specifici una valutazione diversa, imponendo che la composizione della lite pregiudicata debba attendere il giudicato sull'elemento di connessione tra le situazioni giuridiche collegate e controverse, è da intendere che sia ancora al giudice che l'ordinamento rimetta, graduandolo in vario modo, il compito di valutare, tenuto conto degli elementi in base ai quali la controversia è riaperta attraverso l'impugnazione, se
l'efficacia della sentenza pronunciata sulla lite pregiudicante debba essere sospesa (art. 283
8 cod. proc. civ.) o se la sua autorità debba essere provvisoriamente rifiutata (art. 337 c.p.c., comma 2) in questo caso attribuendo al giudice del giudizio sulla lite pregiudicata il potere di sospenderlo (già con la sentenza 31 maggio 1996 n. 182 la Corte costituzionale aveva del resto avuto modo di richiamare l'attenzione degli interpreti sul disfavore verso il fenomeno sospensivo in quanto tale, espresso dal legislatore, con la riforma del 1990, soffermandosi sugli orientamenti restrittivi che s'erano manifestati nella giurisprudenza di legittimità a riguardo della precedente interpretazione dell'art. 295 c.p.c.). […] Da un punto di vista logico l'istituto processuale della sospensione necessaria è costruito su questi presupposti: la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella in tesi pregiudicata;
la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto nello stesso modo;
lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perchè controversi tra le parti. L'idoneità della decisione sulla causa pregiudicante a condizionare quella della causa che ne dipende giustifica allora che questa causa resti sospesa a prescindere dal segno che potrà avere la decisione sull'altra. Lo impone prima di tutto l'esigenza che il sistema giudiziario non sia gravato dalla duplicazione dell'attività di cognizione nei due processi pendenti. Ma quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perchè ormai il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell'altro processo tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione. Non dipende più da esigenze di ordine logico che il processo sulla causa dipendente resti sospeso […]”(cfr. Cassazione civile sez. un.,
19/06/2012, n.10027) e ha enunciato i seguenti principi di diritto: “Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall'art. 297 c.p.c.. Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia
9 stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell'art. 337
c.p.c., comma 2, dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio” (cfr. Cassazione civile sez. un., 19/06/2012,
n.10027): in altri termini, l'ordinamento rimette al giudice della c.d. “causa pregiudicata” il compito di valutare (a) se sospendere il procedimento che gli pende innanzi in attesa del passaggio in giudicato della decisione già emessa da altro giudice sulla c.d. “causa pregiudiziale”, non riconoscendo, quindi,
l'autorità della decisione in questione (per ragioni da indicare nell'ordinanza di sospensione), oppure (b) se riconoscere pienamente l'accertamento, già compiuto per opera di altro giudice nella c.d. “causa pregiudiziale”, a mezzo di una pronuncia che di per sé proietta la propria autorità anche nell'ambito della relazione tra “causa pregiudiziale” e “causa pregiudicata” (giacché, come chiarito, la posizione in cui le parti in controversia tra loro vengono a trovarsi per effetto della decisione del giudizio di primo grado non è più quella di partenza, tendenzialmente paritaria, ma è una situazione “qualificata” in modo diverso dal giudice che si è già pronunciato sulla controversia e che ha dichiarato lo stato del diritto tra le parti, cioè il modo di composizione della controversia).
Il giudice del procedimento monitorio ha dunque implicitamente o esplicitamente ritenuto, in conformità ai principi di diritto sopra illustrati, che non vi fossero ragioni per non riconoscere l'autorità della sentenza già pronunciata tra le parti dal Tribunale di Velletri.
Pertanto, anche sotto tale profilo, sussistevano, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, i presupposti per l'ingiunzione di pagamento.
Il motivo di opposizione in esame deve essere quindi rigettato.
* * *
In conclusione, il ricorso in opposizione deve essere interamente rigettato, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della odierna parte ricorrente: tali spese sono liquidate – in conformità alle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e alle tabelle ivi allegate – in euro 5.500,00; ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto (n. 489/2023 emesso in data
16.11.2023 dal Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, all'esito del procedimento per ingiunzione di pagamento svoltosi innanzi al medesimo Tribunale e censito al NRG 5529/2023);
- condanna la odierna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della odierna parte resistente, che liquida in euro 5.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 21 ottobre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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