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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5589 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 19/11/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Letti gli atti del procedimento n. 9368/2024
PROMOSSO DA
, C.F. rapp. e difesa dall'Avv. Leda Puleo, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pt.
RESISTENTE CONTUMACE
Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Parte ricorrente ha impugnato il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio emesso dal Giudice della V Sez. Civile del Tribunale di Catania, depositato il 23.07.2024, comunicato il 24.07.2024, relativamente al procedimento iscritto al n. 6731/2020 RG, avente ad oggetto indebita occupazione di immobile.
Parte ricorrente ha eccepito l'erroneità del provvedimento impugnato, laddove il
Giudice ha statuito nella motivazione che “…nel caso in esame, la parte ammessa ha agito e proseguito l'azione con colpa grave non avendo documentato, per come eccepito dalla controparte e richiesto da questo giudice, l'avvenuto esperimento, sia pure con esito negativo, del procedimento di mediazione obbligatoria (il termine per l'esperimento è stato concesso già in data 24 maggio 2021; poi sono
Pagina 1 stati concessi svariati rinvii per consentire a parte ricorrente di documentare
l'avvenuto esperimento- cfr verbale 14 febbraio 2022; verbale 12 maggio 2022; verbale 17 ottobre 2022- ma i predetti inviti sono rimasti senza esito); che, infine, la causa è stata cancellata per inattività delle parti ma la parte ricorrente, neppure
a seguito della richiesta di chiarimenti circa l'inattività, ha documentato
l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione a nulla rilevando la circostanza che di fatto le parti siano, successivamente, addivenute ad una eventuale soluzione bonaria;
che così come precisato dalla Suprema Corte “appare ragionevole che in sede di verifica finale si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli ingiustificata in ragione alternativamente o cumulativamente dell'atteggiamento soggettivo o della oggettiva manifesta infondatezza della domanda” (in tal senso cfr. Cass Civ sentenza 16 aprile 2020
n7869; n.26060/2018) che, alla luce di quanto sopra, sembrano ricorrere i presupposti per disporre la revoca del provvedimento di ammissione;
PQM
Visto
l'art 136 TU spese di giustizia, Revoca l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio della sig.ra . Rigetta l'istanza di liquidazione dei Parte_1
compensi...”.
In particolare, parte ricorrente ha eccepito che non avrebbe potuto in alcun modo produrre il verbale di mediazione con esito negativo, come richiesto dal Giudice, poiché le parti avevano transatto prima la controversia.
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non Controparte_1
doversi costituire in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente procedeva a discussione rassegnando le conclusioni.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 24.07.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 13.09.2024.
Nel merito l'impugnazione è infondata e va rigettata.
Pagina 2 Il decreto di revoca di ammissione al gratuito patrocinio della è motivato nei Pt_1
seguenti termini: “…la parte ammessa ha agito e proseguito l'azione con colpa grave non avendo documentato, per come eccepito dalla controparte e richiesto da questo giudice, l'avvenuto esperimento, sia pure con esito negativo, del procedimento di mediazione obbligatoria…”.
Il ricorrente ha addotto l'impossibilità di produrre il verbale di mediazione in quanto era intervenuta prima la conciliazione salvo poi sostenere che “…la procedura di mediazione obbligatoria incardinata tempestivamente, si è conclusa con verbale negativo, purtuttavia il collega all'epoca non provvide a munire di Parte_2
sottoscrizione digitale il verbale redatto mediante collegamento su piattaforma
Zoom ed il Collega Avv. Navarria non poté fornirne copia al difensore”.
L'ipotesi che la mancata produzione sia dipesa dal fatto di avere transatto prima la controversia è smentita sia dalla stessa dichiarazione resa in sede del presente ricorso di non avere potuto produrre il verbale sia dal fatto che la controparte ha in prima udienza sollevato l'eccezione di improcedibilità, cosa che non avrebbe potuto fare in caso di transazione della controversia;
Il fatto che la ricorrente si sia trovata nella impossibilità di produrre il verbale di mediazione, non è provato in quanto la ricorrente ha prodotto solo una pec proveniente dal mediatore mediatore che però nulla prova sulla esistenza di tale verbale.
L'art. 136 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 dispone che “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se …l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” e che questa revoca “ha efficacia retroattiva”.
Nel caso di specie, il Giudice che ha emesso il provvedimento di revoca di ammissione al gratuito patrocinio ha, correttamente e con motivazione condivisa da questo Decidente, evidenziato come nel gravame conclusosi con la cancellazione per inattività delle parti, “…neppure a seguito della richiesta di Parte_1
chiarimenti circa l'inattività, ha documentato l'avvenuto esperimento del tentativo
Pagina 3 di mediazione a nulla rilevando la circostanza che di fatto le parti siano, successivamente, addivenute ad una eventuale soluzione bonaria”.
Non può poi non rilevarsi come nel presente giudizio volto alla verifica della sussistenza delle condizioni per la revoca o meno dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, la valutazione non può certamente essere estesa ad un riesame nel merito del provvedimento che ha concluso il giudizio (e che ha comportato la revoca del beneficio), introducendosi altrimenti un mezzo di ulteriore gravame non previsto.
La valutazione è invece da intendersi limitata alla sola valutazione della ragionevolezza in sé della motivazione adottata nel provvedimento di revoca (anche con richiamo alle motivazioni del provvedimento di merito): ove tale motivazione abbia una sua logica – giuridica e fattuale – non è possibile un riesame nel merito della vicenda sottostante. Nel caso di specie, non avere offerto prova di avere posto in essere le condizioni per poter incardinare un giudizio per il quale era stata ammessa al gratuito patrocinio, è valutabile ragionevolmente come colpa grave.
Alla luce di quanto esposto, la revoca dell'ammissione al patrocinio dello Stato deve essere confermata, non sussistendo i presupposti per l'ammissione definitiva, con conseguente rigetto della opposizione proposta.
Spese irripetibili, attesa la non costituzione del . CP_1
PQM
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9368/2024 R.G., così statuisce:
- rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Letto all'udienza del 19/11/2025
Il GIUDICE
Pagina 4 Dott.ssa Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pagina 5
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Letti gli atti del procedimento n. 9368/2024
PROMOSSO DA
, C.F. rapp. e difesa dall'Avv. Leda Puleo, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pt.
RESISTENTE CONTUMACE
Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Parte ricorrente ha impugnato il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio emesso dal Giudice della V Sez. Civile del Tribunale di Catania, depositato il 23.07.2024, comunicato il 24.07.2024, relativamente al procedimento iscritto al n. 6731/2020 RG, avente ad oggetto indebita occupazione di immobile.
Parte ricorrente ha eccepito l'erroneità del provvedimento impugnato, laddove il
Giudice ha statuito nella motivazione che “…nel caso in esame, la parte ammessa ha agito e proseguito l'azione con colpa grave non avendo documentato, per come eccepito dalla controparte e richiesto da questo giudice, l'avvenuto esperimento, sia pure con esito negativo, del procedimento di mediazione obbligatoria (il termine per l'esperimento è stato concesso già in data 24 maggio 2021; poi sono
Pagina 1 stati concessi svariati rinvii per consentire a parte ricorrente di documentare
l'avvenuto esperimento- cfr verbale 14 febbraio 2022; verbale 12 maggio 2022; verbale 17 ottobre 2022- ma i predetti inviti sono rimasti senza esito); che, infine, la causa è stata cancellata per inattività delle parti ma la parte ricorrente, neppure
a seguito della richiesta di chiarimenti circa l'inattività, ha documentato
l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione a nulla rilevando la circostanza che di fatto le parti siano, successivamente, addivenute ad una eventuale soluzione bonaria;
che così come precisato dalla Suprema Corte “appare ragionevole che in sede di verifica finale si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli ingiustificata in ragione alternativamente o cumulativamente dell'atteggiamento soggettivo o della oggettiva manifesta infondatezza della domanda” (in tal senso cfr. Cass Civ sentenza 16 aprile 2020
n7869; n.26060/2018) che, alla luce di quanto sopra, sembrano ricorrere i presupposti per disporre la revoca del provvedimento di ammissione;
PQM
Visto
l'art 136 TU spese di giustizia, Revoca l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio della sig.ra . Rigetta l'istanza di liquidazione dei Parte_1
compensi...”.
In particolare, parte ricorrente ha eccepito che non avrebbe potuto in alcun modo produrre il verbale di mediazione con esito negativo, come richiesto dal Giudice, poiché le parti avevano transatto prima la controversia.
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non Controparte_1
doversi costituire in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente procedeva a discussione rassegnando le conclusioni.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 24.07.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 13.09.2024.
Nel merito l'impugnazione è infondata e va rigettata.
Pagina 2 Il decreto di revoca di ammissione al gratuito patrocinio della è motivato nei Pt_1
seguenti termini: “…la parte ammessa ha agito e proseguito l'azione con colpa grave non avendo documentato, per come eccepito dalla controparte e richiesto da questo giudice, l'avvenuto esperimento, sia pure con esito negativo, del procedimento di mediazione obbligatoria…”.
Il ricorrente ha addotto l'impossibilità di produrre il verbale di mediazione in quanto era intervenuta prima la conciliazione salvo poi sostenere che “…la procedura di mediazione obbligatoria incardinata tempestivamente, si è conclusa con verbale negativo, purtuttavia il collega all'epoca non provvide a munire di Parte_2
sottoscrizione digitale il verbale redatto mediante collegamento su piattaforma
Zoom ed il Collega Avv. Navarria non poté fornirne copia al difensore”.
L'ipotesi che la mancata produzione sia dipesa dal fatto di avere transatto prima la controversia è smentita sia dalla stessa dichiarazione resa in sede del presente ricorso di non avere potuto produrre il verbale sia dal fatto che la controparte ha in prima udienza sollevato l'eccezione di improcedibilità, cosa che non avrebbe potuto fare in caso di transazione della controversia;
Il fatto che la ricorrente si sia trovata nella impossibilità di produrre il verbale di mediazione, non è provato in quanto la ricorrente ha prodotto solo una pec proveniente dal mediatore mediatore che però nulla prova sulla esistenza di tale verbale.
L'art. 136 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 dispone che “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se …l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” e che questa revoca “ha efficacia retroattiva”.
Nel caso di specie, il Giudice che ha emesso il provvedimento di revoca di ammissione al gratuito patrocinio ha, correttamente e con motivazione condivisa da questo Decidente, evidenziato come nel gravame conclusosi con la cancellazione per inattività delle parti, “…neppure a seguito della richiesta di Parte_1
chiarimenti circa l'inattività, ha documentato l'avvenuto esperimento del tentativo
Pagina 3 di mediazione a nulla rilevando la circostanza che di fatto le parti siano, successivamente, addivenute ad una eventuale soluzione bonaria”.
Non può poi non rilevarsi come nel presente giudizio volto alla verifica della sussistenza delle condizioni per la revoca o meno dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, la valutazione non può certamente essere estesa ad un riesame nel merito del provvedimento che ha concluso il giudizio (e che ha comportato la revoca del beneficio), introducendosi altrimenti un mezzo di ulteriore gravame non previsto.
La valutazione è invece da intendersi limitata alla sola valutazione della ragionevolezza in sé della motivazione adottata nel provvedimento di revoca (anche con richiamo alle motivazioni del provvedimento di merito): ove tale motivazione abbia una sua logica – giuridica e fattuale – non è possibile un riesame nel merito della vicenda sottostante. Nel caso di specie, non avere offerto prova di avere posto in essere le condizioni per poter incardinare un giudizio per il quale era stata ammessa al gratuito patrocinio, è valutabile ragionevolmente come colpa grave.
Alla luce di quanto esposto, la revoca dell'ammissione al patrocinio dello Stato deve essere confermata, non sussistendo i presupposti per l'ammissione definitiva, con conseguente rigetto della opposizione proposta.
Spese irripetibili, attesa la non costituzione del . CP_1
PQM
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9368/2024 R.G., così statuisce:
- rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Letto all'udienza del 19/11/2025
Il GIUDICE
Pagina 4 Dott.ssa Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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