Art. 22. ((IL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66 , HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
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7 giugno 1983
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1 gennaio 1998
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1 gennaio 2017
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Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/03/2012, n. 2661Provvedimento: […] La suddetta disposizione normativa transitoria ha fatto salve le posizioni acquisite e maturate in vigenza degli artt. 20 e 22 della legge n. 212/1983. Recita, infatti, l'art. 34, c. 9 del D.Lvo n. 196/1995: “ I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni ”.Leggi di più...
- decreto legislativo 196/1995·
- disposizioni transitorie·
- legittima aspettativa·
- ricostruzione della carriera·
- disparità di trattamento·
- legge 212/1983·
- anzianità di servizio·
- sospensione del servizio·
- concorso per sergenti·
- rafferma annuale