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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/11/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
50/2025 RG PROC. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
RC Salvatori Presidente
VI IT UD rel.
DE RR UD
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 50/2025 RG PROC. UNIT. avente ad oggetto ricorso per l'apertura di liquidazione controllata promosso da , nata ad [...] il Parte_1
30/11/1977, ivi residente in [...], codice fiscale;
C.F._1 letto il ricorso con cui ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt 268 e segg
CCII; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art 27 CCII tenuto coto che la ricorrente è residente in [...]; ritenuto che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art 2 comma 1 lett c) CCII); considerato invero che il passivo complessivo indicato nel ricorso e attestato dall'OCC ammonta ad € 226.953,30 (oltre alle spese della procedura) mentre alla verifica della
Certificazione Unica 2024, riferita ai redditi dell'anno 2023, si evince che la ricorrente ha percepito nel 2023 un reddito da lavoro pari ad € 11.607,59 all'anno, nonché euro 4.540,80, quale assegno unico Inps per i figli;
considerato che
il nucleo familiare è composto, oltre che dalla ricorrente da due figli minori
(classe 2013 e classe 2008);
1 letta la relazione del professionista nominato dall'OCC recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art
269 comma 1 CCII) nonché l'attestazione sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire;
tenuto conto, pertanto, che sussistono le condizioni per il soddisfacimento, sia pur eventualmente parziale, del ceto creditorio; verificata l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura prevista dagli artt 268 e
269 CCII;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268 comma 4 lett b) CCII;
rilevato che, per le funzioni di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;
ritenuto che
competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett f)
e g) CCII nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272 – 275 CCII
p.q.m.
visti gli artt. 268, 269, 270 CCII
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di , nata ad Parte_1 Agrigento il 30/11/1977, ivi residente in [...], codice fiscale;
C.F._1
nomina
giudice delegato la dr.ssa VI IT;
nomina
liquidatore l'avv. Dionisio Via con studio in Palermo, Viale Regione Siciliana, n. 2629:
invitandolo:
- a procedere all'accettazione della nomina entro di due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'articolo 35 Dlgs. 159/11;
- a curare l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Agrigento, con oscuramento dei dati sensibili e, nel caso in cui i debitori o uno di essi svolgano attività di impresa, anche alla pubblicazione presso il Registro delle imprese;
- a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
2 - ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore e a redigere programma in ordine ai tempi e modalità della liquidazione entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- a riferire per iscritto ogni sei mesi, ai sensi dell'art. 275 CCII, in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ordina
al debitore il deposito dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di gg. 90 dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
ordina
la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
demanda
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza de debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268 comma 4 lett b) CCII;
dispone
che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per i crediti maturati durante la procedura medesima.
manda
alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Agrigento il 17 novembre 2025
Il UD estensore Il Presidente
VI IT RC Salvatori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
RC Salvatori Presidente
VI IT UD rel.
DE RR UD
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 50/2025 RG PROC. UNIT. avente ad oggetto ricorso per l'apertura di liquidazione controllata promosso da , nata ad [...] il Parte_1
30/11/1977, ivi residente in [...], codice fiscale;
C.F._1 letto il ricorso con cui ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt 268 e segg
CCII; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art 27 CCII tenuto coto che la ricorrente è residente in [...]; ritenuto che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art 2 comma 1 lett c) CCII); considerato invero che il passivo complessivo indicato nel ricorso e attestato dall'OCC ammonta ad € 226.953,30 (oltre alle spese della procedura) mentre alla verifica della
Certificazione Unica 2024, riferita ai redditi dell'anno 2023, si evince che la ricorrente ha percepito nel 2023 un reddito da lavoro pari ad € 11.607,59 all'anno, nonché euro 4.540,80, quale assegno unico Inps per i figli;
considerato che
il nucleo familiare è composto, oltre che dalla ricorrente da due figli minori
(classe 2013 e classe 2008);
1 letta la relazione del professionista nominato dall'OCC recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art
269 comma 1 CCII) nonché l'attestazione sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire;
tenuto conto, pertanto, che sussistono le condizioni per il soddisfacimento, sia pur eventualmente parziale, del ceto creditorio; verificata l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura prevista dagli artt 268 e
269 CCII;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268 comma 4 lett b) CCII;
rilevato che, per le funzioni di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;
ritenuto che
competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett f)
e g) CCII nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272 – 275 CCII
p.q.m.
visti gli artt. 268, 269, 270 CCII
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di , nata ad Parte_1 Agrigento il 30/11/1977, ivi residente in [...], codice fiscale;
C.F._1
nomina
giudice delegato la dr.ssa VI IT;
nomina
liquidatore l'avv. Dionisio Via con studio in Palermo, Viale Regione Siciliana, n. 2629:
invitandolo:
- a procedere all'accettazione della nomina entro di due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'articolo 35 Dlgs. 159/11;
- a curare l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Agrigento, con oscuramento dei dati sensibili e, nel caso in cui i debitori o uno di essi svolgano attività di impresa, anche alla pubblicazione presso il Registro delle imprese;
- a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
2 - ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore e a redigere programma in ordine ai tempi e modalità della liquidazione entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- a riferire per iscritto ogni sei mesi, ai sensi dell'art. 275 CCII, in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ordina
al debitore il deposito dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di gg. 90 dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
ordina
la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
demanda
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza de debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268 comma 4 lett b) CCII;
dispone
che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per i crediti maturati durante la procedura medesima.
manda
alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Agrigento il 17 novembre 2025
Il UD estensore Il Presidente
VI IT RC Salvatori
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