Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.4323/2025
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata ex art
281 sexies e 281 terdecies cpc all'udienza del 27/5/2025 nella causa civile iscritta al
N.R.G.4323/2025 RG
tra
, C.F.: , nato a Polla (SA) in [...] Parte_1 C.F._1
18.11.1992, domiciliato in Napoli alla Via Gino Doria n. 84, il quale dichiara di eleggere domicilio digitale alla seguente casella pec: Opponente Email_1
e
presso l'Avvocatura di Stato Controparte_1
Opposto contumace oggetto: opposizione avverso rigetto istanza liquidazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/2/2025, l'opponente avv.to quale difensore di ufficio ex art. Parte_1
97 comma I c.p.p. di nato a [...] il [...] e deceduto in data Persona_1
26.02.2002, indagato nel procedimento penale n. 22283/2023 R.G.N.R. pendente presso in
Tribunale di Napoli, deduce di essere stata nominata difensore d'ufficio dell'indagato in data 27
marzo 2024 e, in tale qualità, in data 20 maggio 2024 riceveva la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso il 28.03.2024 ; che , a seguito della notifica, provvedeva ad
che in particolare, emergeva che l'Ufficio di Procura aveva già in precedenza emesso nei confronti dello stesso un decreto penale di condanna e che la notifica del predetto atto monitorio non fosse andata a buon fine in quanto, proprio all'atto della notifica, la moglie dell'indagato dichiarava all'ufficiale giudiziario il decesso del coniuge;
che veniva, poi, riscontrata questa informazione con l'estrazione di un certificato dall'anagrafe del comune di Napoli, da cui risultava effettivamente deceduto il 26.02.2002; che ciononostante, il P.M., a cui veniva restituito il fascicolo per le relative decisioni, si determinava per la conclusione delle indagini preliminari ed emetteva avviso ex art. 415 bis c.p.p. che notificava alla attuale opponente ipotizzando a carico dell'indagato la contestazione del reato per cui si procedeva;
che l'attuale ricorrente ritenendo che agli atti vi fossero tutti gli elementi per non intraprendere la celebrazione di un giudizio, bensì per la pronuncia di estinzione del reato, essendo l'indagato deceduto, redigeva memoria difensiva con cui si esponevano tali argomentazioni e si invocava l'archiviazione del procedimento, depositata in data
22 maggio 2024 all'attenzione del P.M., a mezzo portale deposito atti penali;
che effettivamente,
tanto avveniva e, in data 27 maggio 2024, il P.M. avanzava richiesta di archiviazione, depositata il
02 agosto, seguita da decreto di archiviazione emesso in data 05 settembre 2024 dal G.I.P. presso il
Tribunale di Napoli;
che, conclusa la fase delle indagini preliminari, il difensore depositava istanza di liquidazione degli onorari professionali per l'attività svolta in relazione alla predetta fase ma il
G.I.P., con il provvedimento impugnato, rigettava la stessa sulla base di una valutazione di
“opportunità” procedimentale dell'atto difensore nonché di una non corretta collocazione temporale delle vicende procedimentali, che inducevano il giudice a qualificare come denotata da non diligenza la condotta dello scrivente, consistita nella redazione di memoria difensiva nell'interesse di un soggetto deceduto;
che tale provvedimento si appalesa completamente errato e pregiudizievole, in quanto il giudice ha espresso una valutazione del tipo di attività difensiva svolta che è irrilevante ai fini della liquidazione della stessa ed inoltre l'attività difensiva merita di essere retribuita in quanto non si è creato un vincolo di mandato diretto con l'indagato che legittimasse l'avvocato ad agire per la liquidazione nei confronti dei suoi eredi, ma direttamente verso il
Tribunale, trattandosi di un rapporto sorto e creato per effetto della nomina d'ufficio del difensore proprio da parte dell'autorità giudiziaria.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Premesso che sussiste la legittimazione attiva e passiva delle parti ( cfr in tema ord Cass n.
11769/2020 e sent Cass SU n. 8516/2012) e che l'opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002 è
tempestiva , deve rilevarsi che se è vero, come chiarito anche dalle pronunce citate dall'opponente,
ord Cass civ n. 1749/2018 e ord Corte di Appello Catania del 30/5/2019, che con la morte dell'imputato , nel processo penale, cessa il mandato del professionista, è anche vero che perché
sorga tale mandato, ed il rapporto diretto con il , ex art 116-117 DPR Controparte_1
115/2002 in caso di nomina di un avvocato difensore di ufficio ex art. 97 comma I c.p.p., occorre,
a prescindere dalla tesi ( dubbia) che esclude il coinvolgimento degli eredi, che comunque il rapporto sia sorto e presupposto indefettibile ed imprescindibile è che l'indagato/imputato sia vivo al momento del conferimento dell'incarico.
Si vuol dire in altri termini che non è equiparabile l'ipotesi di decesso successivo al sorgere del rapporto con il decesso in data antecedente alla nomina in quanto, in tale caso, il rapporto professionale non è mai sorto;
ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Nulla sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
Rigetta l'opposizione .
Nulla sulle spese.
Napoli 30/5/2025 IL G.U.