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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/09/2025, n. 6739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6739 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42103/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. CA SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42103/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti TURCI Parte_1 P.IVA_1
MARCO e PEDRINI LUCIA TERESA ( ) VIA R. CECCARDI, 4/30 16121 C.F._1
GENOVA, elettivamente domiciliata in Via Ceccardi, 4/30 16121 GENOVA, presso il difensore avv.
TURCI MARCO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti NARDI NICOLA, Controparte_1 P.IVA_2
CANEPA DAVIDE ( ) VIA XX SETTEMBRE, 14/17 16121 GENOVA e C.F._2
( ) VIA AGNELLO, 6/1 20121 MILANO, elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliata in VIA AGNELLO, 6/1 20121 MILANO, presso il difensore avv. NARDI NICOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSTICHELLI MONICA, CP_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in VIA TAIO, 45 MODENA, presso il difensore avv. RUSTICHELLI
MONICA
CONVENUE
C.F. ) CP_4 P.IVA_4
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
pagina 1 di 9 Piaccia a questo Ill.mo Tribunale, previe le pronunce e le dichiare tutte del caso, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, dichiarare tenute e per l'effetto condannare
[...]
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 corrente in Via Grandi 12, Pioltello (MI), e (P.IVA ) in persona CP_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, corrente in P.le delle Nazioni, 84, Campogalliano (MO), a pagare in favore di (numero di impresa ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Quito, Torre IV Ekopark, Via a Nayon
y Avenida Simon Bolivar, la somma di Euro 59.075,32.= e/o ogni altra somma meglio vista.
Con vittoria di spese di giudizio.
Per parte convenuta CP_1 CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, adversis reiectis,
1) respingere le domande formulate nei confronti della conchiudente per assoluto difetto di legittimazione attiva e/o interesse ad agire dell'attrice e/o difetto di legittimazione passiva della conchiudente ed in ogni caso perchè assolutamente infondate, in fatto ed in diritto, e non provate;
2) in subordine, accertare l'esclusiva responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per i fatti dedotti dall'attrice in capo alla e quindi condannare direttamente ed unicamente quest' CP_3 ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere direttamente all'attrice i danni lamentati;
3) in via di estremo subordine, per la sola e denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità dell'esponente, escludere ovvero in subordine limitare l'importo del risarcimento ai sensi dell'art. 1696 cod. civ. ed in ogni caso, accertare il diritto della conchiudente ad essere manlevata e/o tenuta indenne dalla e quindi condannare quest' ultima, in persona CP_3 del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e/o tenere indenne la conchiudente da ogni e qualsiasi somma che la stessa fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, all'attrice.
4) in via istruttoria: chiede ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
a) Vero che in data 26.07.2018 riceveva da parte della Controparte_1 Controparte_5 il mandato per eseguire la spedizione di 2 colli del peso di 960,00 kg da Reggio
[...]
Emilia a Guayaquil, Pt_1
b) Vero che forniva a tutte le istruzioni Controparte_5 Controparte_1 necessarie per l'esecuzione del mandato, incluso il nominativo del vettore che avrebbe dovuto eseguire il trasporto dal terminal di EL alla destinazione finale;
pagina 2 di 9 c) Vero che contattava la e concludeva con quest'ultima il Controparte_1 CP_3 contratto di trasporto, in nome proprio e per conto della propria mandante, rappresentato dal pick up order in data 27.07.2018, come da documento 2 del fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste;
d) Vero che provvedeva ad accettare l'incarico e dava esecuzione al trasporto;
CP_3
Si indica quale teste sui capitoli di prova sopra menzionati il Sig. domiciliato Testimone_1 presso la Controparte_1
L'esponente chiede fin d'ora di essere ammessa alla prova contraria sui capitoli di prova delle controparti che dovessero essere ammessi.
Vinti le spese, i diritti e gli onorari del presente procedimento.
Per parte convenuta CP_3
In via pregiudiziale,
Accertare la nullità della procura speciale alle liti rilasciata all'estero in mancanza di traduzione ed in violazione dell'art. 1 del R.D.L. nr. 1796 del 15 ottobre 1925, per tutte le ragioni sopra dedotte, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'atto introduttivo, per carenza e/o inesistenza della procura.
In via preliminare
Accertare la carenza di legittimazione passiva della società convenuta per tutte le ragioni CP_3 sopra esposte, stante l'insussistenza di qualsivoglia rapporto giuridico diretto intrattenuto dalla con la società assicurata-destinataria e proprietaria della merce perduta e nella denegata CP_3 opotesi di accertamento della responsabilità condannare la in qualità di vettore Controparte_1 primario, incaricato del trasporto merce nel suo complesso.
In via principale, nel merito
Accertare l'insussistenza di condotte gravemente colpose e/o dolose imputabili al vettore - subvettore, per tutte le ragioni sopra dedotte, e pertanto rigettare la domanda attorea proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.
In subordine, nel merito ed in via riconvenzionale
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenga sussistente un comportamento gravemente colposo e/o doloso, in grado di determinare il superamento del limite della responsabilità vettoriale di cui all'art. 1969 c.c., voglia, in ogni caso ed in via riconvenzionale, condannare la società terza chiamata in causa la quale ha operato in veste di subvettore, eseguendo CP_4 materialmente il trasporto della merce, tenendo indenne la società indenne la da Controparte_6 qualsivoglia obbligazione di pagamento e di responsabilità per il sinistro verificatosi in data
30.07.2018 che ha provocato la distruzione del carico - spedizione nr. S02670895.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori come per legge.
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (di seguito Parte_1
" ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la (di seguito Pt_1 Controparte_1
" ") e la (di seguito " "), chiedendone la condanna in solido al risarcimento CP_1 CP_3 CP_3 dei danni per la perdita totale di un carico di merce, quantificati in Euro 59.075,32.
A fondamento della propria domanda, l'attrice esponeva che:
1. In data 27 luglio 2018, la società Maquinarias y Vehiculos, S.A. MA UC (di seguito "MA"), propria assicurata, aveva acquistato una partita di articoli per autovetture da un venditore spagnolo, che a sua volta li aveva commissionati alla Dino Paolo S.r.l. di Reggio Emilia.
2. Il trasporto della merce da Reggio Emilia a EL (MI) era stato affidato a , la quale aveva a CP_1 sua volta incaricato per l'esecuzione della tratta terrestre. CP_3
3. In data 30 luglio 2018, l'automezzo su cui viaggiava la merce, di proprietà della Controparte_7
(incaricata quale subvettore da ), veniva completamente distrutto da un incendio, con CP_3 conseguente perdita totale del carico.
4. in qualità di assicuratrice della merce, aveva indennizzato la proprietaria MA per la Pt_1 perdita subita, corrispondendo l'importo di USD 62.280,75, e agiva pertanto in via di surroga e cessione dei diritti dell'assicurata ai sensi dell'art. 1916 c.c.
5. La responsabilità dei vettori convenuti era da ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 1693 c.c., ma l'attrice deduceva altresì la sussistenza della colpa grave, idonea a superare i limiti risarcitori di cui all'art. 1696 c.c. Tale colpa grave era ravvisabile nella condotta dell'autista del mezzo che, come da verbale di polizia, (i) aveva impiegato un veicolo inidoneo, dato che l'incendio era scaturito da autocombustione per avaria meccanica, e (ii) aveva proseguito la marcia nonostante avesse notato del fumo uscire dal cassone, fermandosi solo per un breve periodo prima di ripartire.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava integralmente le domande attoree e ne chiedeva il CP_1 rigetto. In particolare, eccepiva:
a) Il difetto di legittimazione attiva di per non aver fornito prova adeguata del contratto di Pt_1 assicurazione, dell'effettivo pagamento dell'indennizzo e della validità della quietanza di surroga, sottoscritta da un soggetto ("Grupo MA") apparentemente diverso dall'assicurata ("Maquinarias y
Vehiculos S.A. MA").
b) Il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver agito quale mero spedizioniere e non quale vettore, avendo ricevuto mandato per curare la spedizione e non per eseguire il trasporto.
c) In subordine, l'assenza di prova della colpa grave e la conseguente applicabilità dei limiti risarcitori di cui all'art. 1696 c.c., quantificati in Euro 968,00.
pagina 4 di 9 Chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa per essere da questa tenuta indenne CP_3 da ogni pretesa risarcitoria che fosse stata accolta in favore dell'attrice.
Si costituiva altresì , la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo: CP_3
a) In via pregiudiziale, la nullità della procura alle liti rilasciata da all'estero per violazione Pt_1 delle norme sulla traduzione e certificazione.
b) Il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo intrattenuto rapporti diretti con l'assicurata di ma unicamente con la propria committente , alla quale dichiarava di aver Pt_1 CP_1 già corrisposto l'indennizzo nei limiti di legge.
c) Nel merito, l'assenza di prova della colpa grave, sostenendo che l'incendio per avaria meccanica non implicasse automaticamente una negligenza e che l'onere di provare tale circostanza gravasse sull'attrice.
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il subvettore effettivo, per essere da CP_7 quest'ultima garantita e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la CP_7 contumacia.
Il giudizio proseguiva con lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito del quale la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di di nullità della procura di vizio sanato CP_3 Pt_1 dalla produzione in giudizio della traduzione giurata dell'attività certificativa del notaio Persona_1
(doc. 11 fasc. att.).
Passando oltre, le convenute e hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva CP_1 CP_3 dell'attrice, contestando l'idoneità della documentazione prodotta a provare i presupposti dell'azione surrogatoria.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Si premette in diritto che l'art. 1916 c.c. stabilisce che "L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili". L'esercizio di tale diritto presuppone la prova di tre elementi fondamentali: l'esistenza di un valido contratto di assicurazione, l'avvenuto pagamento dell'indennizzo all'assicurato e la volontà dell'assicuratore di surrogarsi.
La giurisprudenza, anche di legittimità, ha chiarito che l'onere probatorio a carico dell'assicuratore può essere assolto mediante la produzione della quietanza di pagamento, a condizione che essa contenga elementi sufficienti a provare il contratto di assicurazione e a individuare il danno risarcito.
Tuttavia, qualora il terzo responsabile contesti specificamente i presupposti della surroga, come la pagina 5 di 9 validità del contratto o la sua opponibilità, l'assicuratore è tenuto a fornire una prova più rigorosa, esibendo la polizza o provandone il contenuto in altra forma documentale (Cass. Civ., Sez. 3, N. 6315 del 05-03-2019).
Ciò posto, l'attrice ha prodotto sin dall'inizio un atto di "quietanza e surroga" (doc. 4) che, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, contiene elementi specifici sufficienti a collegare il pagamento al sinistro per cui è causa. In esso sono indicati il numero della polizza (n. 362491), il numero del sinistro (n. 717216), i dati dell'assicurata (Maquinarias y Vehiculos S.A. MA), la descrizione del trasporto e la targa del veicolo coinvolto nell'incendio.
A fronte delle contestazioni, ha inoltre depositato l'estratto della polizza e documentazione Pt_1 contabile attestante l'effettivo pagamento dell'indennizzo (doc. 13, doc. 5). La discrepanza formale tra la denominazione sull'atto di quietanza ("Grupo MA") e quella dell'assicurata è stata plausibilmente chiarita dall'attrice, la quale ha documentato che "Grupo MA" è il nome commerciale del gruppo societario di cui l'assicurata fa parte (doc. 9, doc. 12).
La documentazione complessivamente versata in atti soddisfa pertanto i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per l'esercizio dell'azione di surroga ex art. 1916 c.c.
ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, qualificandosi come mero CP_1 spedizioniere. L'eccezione è infondata.
Va ricordato che il contratto di spedizione (art. 1737 c.c.) è un mandato con cui lo spedizioniere si obbliga a concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto. La sua obbligazione tipica è di natura negoziale. Il vettore, invece, si obbliga a eseguire materialmente il trasporto (art. 1678 c.c.).
Tuttavia, la figura dello spedizioniere-vettore (art. 1741 c.c.) si configura quando lo spedizioniere, con mezzi propri o altrui, assume l'esecuzione del trasporto. In tal caso, egli assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità del vettore. La qualificazione del rapporto dipende dalla volontà delle parti e dalle modalità concrete dell'operazione.
Dagli atti risulta che ha assunto l'organizzazione del trasporto, ha dato incarico in nome CP_1 proprio a per la tratta terrestre e ha successivamente gestito le conseguenze del sinistro CP_3 ricevendo da l'indennizzo limitato (doc. 2 fasc. att.; doc. 6) fasc. ). Tale comportamento CP_3 CP_3 configura l'assunzione di obblighi propri del vettore, quantomeno nella figura dello spedizioniere- vettore ex art. 1741 c.c., con conseguente responsabilità diretta per l'esecuzione del trasporto.
Sgombrato il campo dalle superiori eccezioni, la questione centrale del merito è se la perdita della merce sia imputabile a colpa grave del vettore (e dei suoi ausiliari), tale da escludere la limitazione risarcitoria di cui all'art. 1696 c.c.
La risposta deve essere affermativa.
pagina 6 di 9 In proposito, si osserva che il contratto di trasporto terrestre è governato da un regime di responsabilità presunta, cosiddetta ex recepto, in capo al vettore. Ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario. Tale presunzione può essere vinta solo con la prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
L'art. 1696 c.c. prevede una limitazione legale del debito risarcitorio del vettore, fissata in 1 euro per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata per i trasporti nazionali. Tale limitazione, tuttavia, non opera "ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto".
La giurisprudenza di legittimità definisce la colpa grave come un "comportamento consapevole del vettore che, pur senza la volontà di danneggiare altri, abbia operato con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti" (cfr. Cass. 20896/2013).
Ciò posto, la giurisprudenza, inclusa quella della Corte di Cassazione, è consolidata nel ritenere che l'incendio sviluppatosi sull'automezzo utilizzato per il trasporto non costituisca automaticamente un'ipotesi di caso fortuito. Il caso fortuito, per essere tale, deve consistere in un evento imprevedibile, inevitabile e del tutto estraneo alla sfera di controllo e di organizzazione del vettore. Un evento come l'incendio del veicolo che trae origine da un'avaria meccanica, un difetto dell'impianto elettrico o un surriscaldamento dei freni rientra pienamente nel rischio di impresa tipico dell'attività di trasporto
(Cass. n. 11565 del 2 maggio 2025) e, sebbene potenzialmente fortuito, non esclude la responsabilità del vettore se riconducibile a difetti di manutenzione o a condotte gravemente imprudenti dell'autista, che rendevano l'evento prevedibile ed evitabile.
In sintesi, il vettore ha l'obbligo di impiegare mezzi idonei e in perfetto stato di manutenzione, sicché un guasto che provoca un incendio è, in linea di principio, un evento riconducibile alla sua sfera di responsabilità. Questo principio trova conferma anche nella giurisprudenza di merito, la quale ha escluso il caso fortuito in ipotesi di incendio derivante dal blocco del sistema frenante, ritenendo tale evento "per nulla estraneo alla sfera di organizzazione del vettore" e giudicando inadeguata la mera produzione di documentazione sulla regolarità degli interventi manutentivi, se l'evento si è comunque verificato (Tribunale Ordinario Vicenza, sez. S1, sentenza n. 437/2019).
pagina 7 di 9 Nel caso oggi scrutinato, dallo stesso verbale di polizia (doc. 3 fasc. att.), prodotto dall'attrice e non contestato nella sua veridicità, emerge una circostanza decisiva, ossia che l'autista del mezzo, di cui Contr
e si sono avvalse, ha dichiarato di aver "notato del fumo uscire dalla parte posteriore del CP_3 cassone", di essersi fermato per circa venti minuti per far abbassare la temperatura e di aver poi
"ripreso la marcia".
Tale condotta integra gli estremi della colpa grave. Un conducente professionale, di fronte a un segnale inequivocabile di grave anomalia del veicolo come l'emissione di fumo, ha il dovere di fermare il mezzo in sicurezza e di non riprendere la marcia fino all'intervento di personale qualificato o alla completa risoluzione del problema. La decisione di proseguire il viaggio dopo una breve sosta, confidando in un temporaneo abbassamento della temperatura, costituisce una "straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza", che espone il carico a un rischio altissimo e del tutto prevedibile di incendio e distruzione.
Le convenute devono perciò rispondere del perimento delle cose, non avendo dimostrato il caso fortuito ed essendo positivamente accertata la colpa grave del conducente del mezzo.
Al riguardo, va precisato che la giurisprudenza consolidata ammette che il destinatario della merce (e, per surroga, il suo assicuratore) possa agire direttamente nei confronti del subvettore per il risarcimento del danno, anche in assenza di un rapporto contrattuale diretto. Ciò in quanto il contratto di subtrasporto viene configurato come un contratto a favore di terzo (il destinatario), il quale acquista i diritti nascenti dal contratto nei confronti del promittente (il subvettore) (cfr. Cass.
14665/2015). L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è dunque infondata. CP_3 Contr Accertata la colpa grave dell'ausiliario del vettore (l'autista di , ai sensi dell'art. 1696, ultimo comma, c.c., e sono tenute a risarcire il danno per l'intero valore della merce perduta, CP_1 CP_3 senza poter beneficiare della limitazione legale (Cass. Civ., Sez. 3, N. 7922 del 23-03-2024).
Il valore della merce andata distrutta è documentalmente provato dalle fatture prodotte dall'attrice e ammonta a Euro 59.075,32 (doc. 1 fasc. att.). Tale importo, che corrisponde al danno subito dall'assicurata e all'indennizzo versato da deve essere riconosciuto a titolo di risarcimento. Pt_1
Quanto ai rapporti interni tra i convenuti e la terza chiamata contumace e CP_8 CP_1 CP_3 sono responsabili in solido nei confronti di Nei rapporti interni, avendo incaricato Pt_1 CP_1
Contr
, ha diritto di regresso nei suoi confronti. A sua volta, , che ha incaricato per CP_3 CP_3
l'esecuzione materiale del trasporto, ha diritto di essere manlevata da quest'ultima, essendo la colpa Contr grave direttamente riconducibile all'operato dell'autista di
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si regolano come da dispositivo in base al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna e in Controparte_1 CP_3 solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1
59.075,32, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2. Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 CP_3 favore di che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre spese vive, Parte_1
15% per spese generali e accessori di legge fiscali e previdenziali, se dovuti.
3. Condanna a rifondere a le spese di lite relative alla chiamata in causa, che CP_7 CP_3 si liquidano in € 4.180,00, oltre spese vive 15% per spese generali e accessori di legge fiscali e previdenziali, se dovuti.
4. Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 CP_3
5. In accoglimento della domanda di manleva, condanna a tenere indenne CP_3 CP_1 di quanto quest'ultima è tenuta a versare a in esecuzione della
[...] Parte_1 presente sentenza, compreso anche l'importo liquidato a titolo di spese di lite in favore di Pt_1
6. In accoglimento della domanda di manleva, condanna in persona del legale CP_7 rappresentante pro tempore, a tenere indenne di quanto quest'ultima è tenuta a versare in CP_3 esecuzione della presente sentenza, sia a titolo di sorte capitale e accessori in favore dell'attrice, sia a titolo di manleva in favore di , compreso anche l'importo liquidato a titolo di spese Controparte_1 di lite in favore di Pt_1
Così deciso in Milano, 8 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. CA SA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. CA SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42103/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti TURCI Parte_1 P.IVA_1
MARCO e PEDRINI LUCIA TERESA ( ) VIA R. CECCARDI, 4/30 16121 C.F._1
GENOVA, elettivamente domiciliata in Via Ceccardi, 4/30 16121 GENOVA, presso il difensore avv.
TURCI MARCO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti NARDI NICOLA, Controparte_1 P.IVA_2
CANEPA DAVIDE ( ) VIA XX SETTEMBRE, 14/17 16121 GENOVA e C.F._2
( ) VIA AGNELLO, 6/1 20121 MILANO, elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliata in VIA AGNELLO, 6/1 20121 MILANO, presso il difensore avv. NARDI NICOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSTICHELLI MONICA, CP_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in VIA TAIO, 45 MODENA, presso il difensore avv. RUSTICHELLI
MONICA
CONVENUE
C.F. ) CP_4 P.IVA_4
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
pagina 1 di 9 Piaccia a questo Ill.mo Tribunale, previe le pronunce e le dichiare tutte del caso, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, dichiarare tenute e per l'effetto condannare
[...]
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 corrente in Via Grandi 12, Pioltello (MI), e (P.IVA ) in persona CP_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, corrente in P.le delle Nazioni, 84, Campogalliano (MO), a pagare in favore di (numero di impresa ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Quito, Torre IV Ekopark, Via a Nayon
y Avenida Simon Bolivar, la somma di Euro 59.075,32.= e/o ogni altra somma meglio vista.
Con vittoria di spese di giudizio.
Per parte convenuta CP_1 CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, adversis reiectis,
1) respingere le domande formulate nei confronti della conchiudente per assoluto difetto di legittimazione attiva e/o interesse ad agire dell'attrice e/o difetto di legittimazione passiva della conchiudente ed in ogni caso perchè assolutamente infondate, in fatto ed in diritto, e non provate;
2) in subordine, accertare l'esclusiva responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per i fatti dedotti dall'attrice in capo alla e quindi condannare direttamente ed unicamente quest' CP_3 ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere direttamente all'attrice i danni lamentati;
3) in via di estremo subordine, per la sola e denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità dell'esponente, escludere ovvero in subordine limitare l'importo del risarcimento ai sensi dell'art. 1696 cod. civ. ed in ogni caso, accertare il diritto della conchiudente ad essere manlevata e/o tenuta indenne dalla e quindi condannare quest' ultima, in persona CP_3 del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e/o tenere indenne la conchiudente da ogni e qualsiasi somma che la stessa fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, all'attrice.
4) in via istruttoria: chiede ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
a) Vero che in data 26.07.2018 riceveva da parte della Controparte_1 Controparte_5 il mandato per eseguire la spedizione di 2 colli del peso di 960,00 kg da Reggio
[...]
Emilia a Guayaquil, Pt_1
b) Vero che forniva a tutte le istruzioni Controparte_5 Controparte_1 necessarie per l'esecuzione del mandato, incluso il nominativo del vettore che avrebbe dovuto eseguire il trasporto dal terminal di EL alla destinazione finale;
pagina 2 di 9 c) Vero che contattava la e concludeva con quest'ultima il Controparte_1 CP_3 contratto di trasporto, in nome proprio e per conto della propria mandante, rappresentato dal pick up order in data 27.07.2018, come da documento 2 del fascicolo di parte attrice che si rammostra al teste;
d) Vero che provvedeva ad accettare l'incarico e dava esecuzione al trasporto;
CP_3
Si indica quale teste sui capitoli di prova sopra menzionati il Sig. domiciliato Testimone_1 presso la Controparte_1
L'esponente chiede fin d'ora di essere ammessa alla prova contraria sui capitoli di prova delle controparti che dovessero essere ammessi.
Vinti le spese, i diritti e gli onorari del presente procedimento.
Per parte convenuta CP_3
In via pregiudiziale,
Accertare la nullità della procura speciale alle liti rilasciata all'estero in mancanza di traduzione ed in violazione dell'art. 1 del R.D.L. nr. 1796 del 15 ottobre 1925, per tutte le ragioni sopra dedotte, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'atto introduttivo, per carenza e/o inesistenza della procura.
In via preliminare
Accertare la carenza di legittimazione passiva della società convenuta per tutte le ragioni CP_3 sopra esposte, stante l'insussistenza di qualsivoglia rapporto giuridico diretto intrattenuto dalla con la società assicurata-destinataria e proprietaria della merce perduta e nella denegata CP_3 opotesi di accertamento della responsabilità condannare la in qualità di vettore Controparte_1 primario, incaricato del trasporto merce nel suo complesso.
In via principale, nel merito
Accertare l'insussistenza di condotte gravemente colpose e/o dolose imputabili al vettore - subvettore, per tutte le ragioni sopra dedotte, e pertanto rigettare la domanda attorea proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.
In subordine, nel merito ed in via riconvenzionale
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenga sussistente un comportamento gravemente colposo e/o doloso, in grado di determinare il superamento del limite della responsabilità vettoriale di cui all'art. 1969 c.c., voglia, in ogni caso ed in via riconvenzionale, condannare la società terza chiamata in causa la quale ha operato in veste di subvettore, eseguendo CP_4 materialmente il trasporto della merce, tenendo indenne la società indenne la da Controparte_6 qualsivoglia obbligazione di pagamento e di responsabilità per il sinistro verificatosi in data
30.07.2018 che ha provocato la distruzione del carico - spedizione nr. S02670895.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori come per legge.
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (di seguito Parte_1
" ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la (di seguito Pt_1 Controparte_1
" ") e la (di seguito " "), chiedendone la condanna in solido al risarcimento CP_1 CP_3 CP_3 dei danni per la perdita totale di un carico di merce, quantificati in Euro 59.075,32.
A fondamento della propria domanda, l'attrice esponeva che:
1. In data 27 luglio 2018, la società Maquinarias y Vehiculos, S.A. MA UC (di seguito "MA"), propria assicurata, aveva acquistato una partita di articoli per autovetture da un venditore spagnolo, che a sua volta li aveva commissionati alla Dino Paolo S.r.l. di Reggio Emilia.
2. Il trasporto della merce da Reggio Emilia a EL (MI) era stato affidato a , la quale aveva a CP_1 sua volta incaricato per l'esecuzione della tratta terrestre. CP_3
3. In data 30 luglio 2018, l'automezzo su cui viaggiava la merce, di proprietà della Controparte_7
(incaricata quale subvettore da ), veniva completamente distrutto da un incendio, con CP_3 conseguente perdita totale del carico.
4. in qualità di assicuratrice della merce, aveva indennizzato la proprietaria MA per la Pt_1 perdita subita, corrispondendo l'importo di USD 62.280,75, e agiva pertanto in via di surroga e cessione dei diritti dell'assicurata ai sensi dell'art. 1916 c.c.
5. La responsabilità dei vettori convenuti era da ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 1693 c.c., ma l'attrice deduceva altresì la sussistenza della colpa grave, idonea a superare i limiti risarcitori di cui all'art. 1696 c.c. Tale colpa grave era ravvisabile nella condotta dell'autista del mezzo che, come da verbale di polizia, (i) aveva impiegato un veicolo inidoneo, dato che l'incendio era scaturito da autocombustione per avaria meccanica, e (ii) aveva proseguito la marcia nonostante avesse notato del fumo uscire dal cassone, fermandosi solo per un breve periodo prima di ripartire.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava integralmente le domande attoree e ne chiedeva il CP_1 rigetto. In particolare, eccepiva:
a) Il difetto di legittimazione attiva di per non aver fornito prova adeguata del contratto di Pt_1 assicurazione, dell'effettivo pagamento dell'indennizzo e della validità della quietanza di surroga, sottoscritta da un soggetto ("Grupo MA") apparentemente diverso dall'assicurata ("Maquinarias y
Vehiculos S.A. MA").
b) Il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver agito quale mero spedizioniere e non quale vettore, avendo ricevuto mandato per curare la spedizione e non per eseguire il trasporto.
c) In subordine, l'assenza di prova della colpa grave e la conseguente applicabilità dei limiti risarcitori di cui all'art. 1696 c.c., quantificati in Euro 968,00.
pagina 4 di 9 Chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa per essere da questa tenuta indenne CP_3 da ogni pretesa risarcitoria che fosse stata accolta in favore dell'attrice.
Si costituiva altresì , la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo: CP_3
a) In via pregiudiziale, la nullità della procura alle liti rilasciata da all'estero per violazione Pt_1 delle norme sulla traduzione e certificazione.
b) Il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo intrattenuto rapporti diretti con l'assicurata di ma unicamente con la propria committente , alla quale dichiarava di aver Pt_1 CP_1 già corrisposto l'indennizzo nei limiti di legge.
c) Nel merito, l'assenza di prova della colpa grave, sostenendo che l'incendio per avaria meccanica non implicasse automaticamente una negligenza e che l'onere di provare tale circostanza gravasse sull'attrice.
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il subvettore effettivo, per essere da CP_7 quest'ultima garantita e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la CP_7 contumacia.
Il giudizio proseguiva con lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito del quale la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione.
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Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di di nullità della procura di vizio sanato CP_3 Pt_1 dalla produzione in giudizio della traduzione giurata dell'attività certificativa del notaio Persona_1
(doc. 11 fasc. att.).
Passando oltre, le convenute e hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva CP_1 CP_3 dell'attrice, contestando l'idoneità della documentazione prodotta a provare i presupposti dell'azione surrogatoria.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Si premette in diritto che l'art. 1916 c.c. stabilisce che "L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili". L'esercizio di tale diritto presuppone la prova di tre elementi fondamentali: l'esistenza di un valido contratto di assicurazione, l'avvenuto pagamento dell'indennizzo all'assicurato e la volontà dell'assicuratore di surrogarsi.
La giurisprudenza, anche di legittimità, ha chiarito che l'onere probatorio a carico dell'assicuratore può essere assolto mediante la produzione della quietanza di pagamento, a condizione che essa contenga elementi sufficienti a provare il contratto di assicurazione e a individuare il danno risarcito.
Tuttavia, qualora il terzo responsabile contesti specificamente i presupposti della surroga, come la pagina 5 di 9 validità del contratto o la sua opponibilità, l'assicuratore è tenuto a fornire una prova più rigorosa, esibendo la polizza o provandone il contenuto in altra forma documentale (Cass. Civ., Sez. 3, N. 6315 del 05-03-2019).
Ciò posto, l'attrice ha prodotto sin dall'inizio un atto di "quietanza e surroga" (doc. 4) che, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, contiene elementi specifici sufficienti a collegare il pagamento al sinistro per cui è causa. In esso sono indicati il numero della polizza (n. 362491), il numero del sinistro (n. 717216), i dati dell'assicurata (Maquinarias y Vehiculos S.A. MA), la descrizione del trasporto e la targa del veicolo coinvolto nell'incendio.
A fronte delle contestazioni, ha inoltre depositato l'estratto della polizza e documentazione Pt_1 contabile attestante l'effettivo pagamento dell'indennizzo (doc. 13, doc. 5). La discrepanza formale tra la denominazione sull'atto di quietanza ("Grupo MA") e quella dell'assicurata è stata plausibilmente chiarita dall'attrice, la quale ha documentato che "Grupo MA" è il nome commerciale del gruppo societario di cui l'assicurata fa parte (doc. 9, doc. 12).
La documentazione complessivamente versata in atti soddisfa pertanto i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per l'esercizio dell'azione di surroga ex art. 1916 c.c.
ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, qualificandosi come mero CP_1 spedizioniere. L'eccezione è infondata.
Va ricordato che il contratto di spedizione (art. 1737 c.c.) è un mandato con cui lo spedizioniere si obbliga a concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto. La sua obbligazione tipica è di natura negoziale. Il vettore, invece, si obbliga a eseguire materialmente il trasporto (art. 1678 c.c.).
Tuttavia, la figura dello spedizioniere-vettore (art. 1741 c.c.) si configura quando lo spedizioniere, con mezzi propri o altrui, assume l'esecuzione del trasporto. In tal caso, egli assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità del vettore. La qualificazione del rapporto dipende dalla volontà delle parti e dalle modalità concrete dell'operazione.
Dagli atti risulta che ha assunto l'organizzazione del trasporto, ha dato incarico in nome CP_1 proprio a per la tratta terrestre e ha successivamente gestito le conseguenze del sinistro CP_3 ricevendo da l'indennizzo limitato (doc. 2 fasc. att.; doc. 6) fasc. ). Tale comportamento CP_3 CP_3 configura l'assunzione di obblighi propri del vettore, quantomeno nella figura dello spedizioniere- vettore ex art. 1741 c.c., con conseguente responsabilità diretta per l'esecuzione del trasporto.
Sgombrato il campo dalle superiori eccezioni, la questione centrale del merito è se la perdita della merce sia imputabile a colpa grave del vettore (e dei suoi ausiliari), tale da escludere la limitazione risarcitoria di cui all'art. 1696 c.c.
La risposta deve essere affermativa.
pagina 6 di 9 In proposito, si osserva che il contratto di trasporto terrestre è governato da un regime di responsabilità presunta, cosiddetta ex recepto, in capo al vettore. Ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario. Tale presunzione può essere vinta solo con la prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
L'art. 1696 c.c. prevede una limitazione legale del debito risarcitorio del vettore, fissata in 1 euro per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata per i trasporti nazionali. Tale limitazione, tuttavia, non opera "ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto".
La giurisprudenza di legittimità definisce la colpa grave come un "comportamento consapevole del vettore che, pur senza la volontà di danneggiare altri, abbia operato con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti" (cfr. Cass. 20896/2013).
Ciò posto, la giurisprudenza, inclusa quella della Corte di Cassazione, è consolidata nel ritenere che l'incendio sviluppatosi sull'automezzo utilizzato per il trasporto non costituisca automaticamente un'ipotesi di caso fortuito. Il caso fortuito, per essere tale, deve consistere in un evento imprevedibile, inevitabile e del tutto estraneo alla sfera di controllo e di organizzazione del vettore. Un evento come l'incendio del veicolo che trae origine da un'avaria meccanica, un difetto dell'impianto elettrico o un surriscaldamento dei freni rientra pienamente nel rischio di impresa tipico dell'attività di trasporto
(Cass. n. 11565 del 2 maggio 2025) e, sebbene potenzialmente fortuito, non esclude la responsabilità del vettore se riconducibile a difetti di manutenzione o a condotte gravemente imprudenti dell'autista, che rendevano l'evento prevedibile ed evitabile.
In sintesi, il vettore ha l'obbligo di impiegare mezzi idonei e in perfetto stato di manutenzione, sicché un guasto che provoca un incendio è, in linea di principio, un evento riconducibile alla sua sfera di responsabilità. Questo principio trova conferma anche nella giurisprudenza di merito, la quale ha escluso il caso fortuito in ipotesi di incendio derivante dal blocco del sistema frenante, ritenendo tale evento "per nulla estraneo alla sfera di organizzazione del vettore" e giudicando inadeguata la mera produzione di documentazione sulla regolarità degli interventi manutentivi, se l'evento si è comunque verificato (Tribunale Ordinario Vicenza, sez. S1, sentenza n. 437/2019).
pagina 7 di 9 Nel caso oggi scrutinato, dallo stesso verbale di polizia (doc. 3 fasc. att.), prodotto dall'attrice e non contestato nella sua veridicità, emerge una circostanza decisiva, ossia che l'autista del mezzo, di cui Contr
e si sono avvalse, ha dichiarato di aver "notato del fumo uscire dalla parte posteriore del CP_3 cassone", di essersi fermato per circa venti minuti per far abbassare la temperatura e di aver poi
"ripreso la marcia".
Tale condotta integra gli estremi della colpa grave. Un conducente professionale, di fronte a un segnale inequivocabile di grave anomalia del veicolo come l'emissione di fumo, ha il dovere di fermare il mezzo in sicurezza e di non riprendere la marcia fino all'intervento di personale qualificato o alla completa risoluzione del problema. La decisione di proseguire il viaggio dopo una breve sosta, confidando in un temporaneo abbassamento della temperatura, costituisce una "straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza", che espone il carico a un rischio altissimo e del tutto prevedibile di incendio e distruzione.
Le convenute devono perciò rispondere del perimento delle cose, non avendo dimostrato il caso fortuito ed essendo positivamente accertata la colpa grave del conducente del mezzo.
Al riguardo, va precisato che la giurisprudenza consolidata ammette che il destinatario della merce (e, per surroga, il suo assicuratore) possa agire direttamente nei confronti del subvettore per il risarcimento del danno, anche in assenza di un rapporto contrattuale diretto. Ciò in quanto il contratto di subtrasporto viene configurato come un contratto a favore di terzo (il destinatario), il quale acquista i diritti nascenti dal contratto nei confronti del promittente (il subvettore) (cfr. Cass.
14665/2015). L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è dunque infondata. CP_3 Contr Accertata la colpa grave dell'ausiliario del vettore (l'autista di , ai sensi dell'art. 1696, ultimo comma, c.c., e sono tenute a risarcire il danno per l'intero valore della merce perduta, CP_1 CP_3 senza poter beneficiare della limitazione legale (Cass. Civ., Sez. 3, N. 7922 del 23-03-2024).
Il valore della merce andata distrutta è documentalmente provato dalle fatture prodotte dall'attrice e ammonta a Euro 59.075,32 (doc. 1 fasc. att.). Tale importo, che corrisponde al danno subito dall'assicurata e all'indennizzo versato da deve essere riconosciuto a titolo di risarcimento. Pt_1
Quanto ai rapporti interni tra i convenuti e la terza chiamata contumace e CP_8 CP_1 CP_3 sono responsabili in solido nei confronti di Nei rapporti interni, avendo incaricato Pt_1 CP_1
Contr
, ha diritto di regresso nei suoi confronti. A sua volta, , che ha incaricato per CP_3 CP_3
l'esecuzione materiale del trasporto, ha diritto di essere manlevata da quest'ultima, essendo la colpa Contr grave direttamente riconducibile all'operato dell'autista di
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si regolano come da dispositivo in base al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna e in Controparte_1 CP_3 solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1
59.075,32, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2. Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 CP_3 favore di che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre spese vive, Parte_1
15% per spese generali e accessori di legge fiscali e previdenziali, se dovuti.
3. Condanna a rifondere a le spese di lite relative alla chiamata in causa, che CP_7 CP_3 si liquidano in € 4.180,00, oltre spese vive 15% per spese generali e accessori di legge fiscali e previdenziali, se dovuti.
4. Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 CP_3
5. In accoglimento della domanda di manleva, condanna a tenere indenne CP_3 CP_1 di quanto quest'ultima è tenuta a versare a in esecuzione della
[...] Parte_1 presente sentenza, compreso anche l'importo liquidato a titolo di spese di lite in favore di Pt_1
6. In accoglimento della domanda di manleva, condanna in persona del legale CP_7 rappresentante pro tempore, a tenere indenne di quanto quest'ultima è tenuta a versare in CP_3 esecuzione della presente sentenza, sia a titolo di sorte capitale e accessori in favore dell'attrice, sia a titolo di manleva in favore di , compreso anche l'importo liquidato a titolo di spese Controparte_1 di lite in favore di Pt_1
Così deciso in Milano, 8 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. CA SA
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