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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 279 del R.G. 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 299/2023, resa dal Giudice di Pace di Rossano in data 06.07.2023 e pubblicata in pari data, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Giuseppe Straface, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio. –APPELLANTE–
CONTRO
(P.I. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IN AZ, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello. –APPELLATA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto
1 dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. ha proposto, dinanzi al Giudice di Pace di Rossano, Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 491382 del 27.09.2022, notificatagli in data 27.10.2022, limitatamente ai crediti, relativi a sanzioni
C.d.S., canone acqua, depurazione acque, acque di rifiuto, quote fisse, sanzioni, interessi e spese, di cui alle ingiunzioni di pagamento nn. 19282,
323844, 323845, 295130, 295131, 295132, 295133, 295134, 295135, 295136,
295137, 295138, 295139, 32428 e 108847, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale e chiedendo, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento e delle ingiunzioni di pagamento su indicate.
2. Con sentenza n. 299/2023 del 06.07.2023, pubblicata in pari data, il Giudice di Pace di Rossano ha rigettato l'opposizione con compensazione delle spese di lite, osservando, in primo luogo, che l'intimazione di pagamento sarebbe stata notificata a quale erede di , nonché, Parte_1 Persona_1
in secondo luogo, che le ingiunzioni di pagamento sarebbero state notificate nei confronti di ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con la Parte_1
conseguenza che quest'ultimo non potrebbe più contestare il merito della pretesa creditoria.
3. Con atto di citazione notificato in data 05.02.2024, ha Parte_1
proposto appello avverso la predetta sentenza, sostenendo: a) che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, l'intimazione di pagamento non gli sarebbe stata notificata quale erede di e Persona_1
che, in ogni caso, la non avrebbe fornito la prova di tale qualità, Controparte_1
né, peraltro, la mancata allegazione della rinuncia all'eredità configurerebbe un comportamento concludente riconducibile all'accettazione tacita della
2 stessa;
b) che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla domanda di accertamento dell'estinzione del credito per prescrizione, la quale sarebbe fondata, tenuto conto che tra la notifica delle ingiunzioni di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento sarebbero trascorsi oltre cinque anni senza che siano intervenuti atti interruttivi.
L'appellante ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis: 1) accogliere per tutti i motivi sopra proposti l'atto d'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 299/2023, resa dal Giudice di Pace di Rossano, dott.ssa Salerno, nel procedimento inter partes n. 333/2023 RG e comunicata in data
07.07.2023, così statuendo: “1) dichiara nullo, illegittimo e comunque di nessun effetto l'atto impugnato e ogni altro atto connesso, avente nn. 19282 –
323844 – 323845- 295130 – 295131 – 295132 – 295133 – 295134 – 295135 –
295136 – 295137 – 295138 – 295139 – 32428 - 108847, o conseguente, anche non conosciuto, per le ragioni;
2) in via sub. accerta e dichiara la prescrizione dei crediti di cui alle ingiunzioni fiscali 19282 – 323844 –
323845- 295130 – 295131 – 295132 – 295133 – 295134 – 295135 – 295136 –
295137 – 295138 – 295139 – 32428 - 108847, disponendone per l'effetto
l'annullamento; 3) condanna controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, distratte ex art.93cpc”.
4. La si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza gravata, stante l'inammissibilità dell'appello, poiché iscritta a ruolo oltre il termine di sei mesi dalla sua notificazione alle parti, e, comunque,
l'infondatezza dei motivi di impugnazione.
5. All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
6. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente disattesa l'eccezione di
3 inammissibilità dell'appello, tenuto conto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'impugnazione risulta proposta entro il termine, previsto dall'art. 327 c.p.c., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Ed invero, si evidenzia, a tal proposito, che la sentenza è stata pubblicata in data 06.07.2023 e che l'atto di citazione in appello è stato notificato alla controparte in data 05.02.2024 e, dunque, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale ex L. n. 742/1969, entro il termine su indicato.
7. Passando ora alla trattazione del merito e, in particolare, alla disamina del motivo di appello riguardante il difetto di legittimazione passiva, appare utile, ai fini della decisione, richiamare il passaggio motivazionale rinvenibile in
Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 9186 del 22.03.2022, che, pronunciatasi con riferimento ad una fattispecie (opposizione avverso la cartella di pagamento notificata ad un soggetto quale presunto erede del debitore) sovrapponibile a quella che ci occupa, ha affermato quanto segue: “Ai sensi dell'art. 752 cod. civ. i coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti del de cuius in proporzione alle rispettive quote ereditarie. L'art. 754 cod. civ. dispone che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione alla propria quota. Tali disposizioni devono ritenersi applicabili, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, anche in relazione ai debiti ereditari di natura tributaria (Cass., Sez. 5, n. 18451 del
21/09/2016, Rv. 641118 - 01; sez. 5, n. 22426 del 22/10/2014, Rv. 632743 -
01). Ai fini della assunzione della qualità di erede, tuttavia, non è sufficiente mera chiamata all'eredità, né la denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (Cass. Sez. 2, n. 10729 del 2009). Essa, piuttosto, consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass.
4 n. 6479 del 2002, Cass. n. 2849 del 1992). Anche di recente questa Corte ha ribadito tale principio affermando che «ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza» (Cass., Sez. 6- 2, n.
5247 del 06/03/2018, Rv. 647986-01). Della avvenuta accettazione della eredità deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. L, n. 21436 del 30/08/2018, Rv. 650214 - 01) e non costituisce accettazione della eredità la mera presentazione della dichiarazione di successione (Cass., Sez. 5, n.
8053 del 29/03/2017, Rv. 643603 - 01). Nella specie, la CTR non ha tenuto alcun conto di tali principi, affermando da un lato l'irrilevanza delle vicende testamentarie in quanto non inerenti al giudizio, e dall'altro sostenendo che le ricorrenti, «nella loro qualità di presunte eredi» erano «come tali legittimate passive per il debito tributario “de quo”». In realtà, come risulta dal ricorso, le contribuenti avevano dedotto, tanto nel ricorso di primo grado, quanto in appello di essere state del tutto pretermesse dal testamento il quale era stato prodotto in giudizio. In ogni caso, in mancanza di prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità esse non potevano considerarsi soggetti passivi
d'imposta”.
In ossequio ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità su richiamata, si può allora concludere nel senso che un soggetto sia tenuto al pagamento dei debiti del de cuis solo laddove abbia preventivamente accettato, espressamente o tacitamente, l'eredità di quest'ultimo e che la prova di tale accettazione incomba sul creditore.
Ciò detto, nel caso di specie, la s.p.a. ha notificato a CP_1 Parte_1
un'intimazione di pagamento riguardante debiti riferibili al defunto
[...]
5 , omettendo, tuttavia, di verificare se il primo avesse Persona_1
espressamente o tacitamente accettato l'eredità del secondo e di richiedere, in assenza di atti di accettazione espressa o tacita, la fissazione, ai sensi dell'art. 481 c.c., di un termine entro il quale il predetto chiamato avrebbe dovuto dichiarare di accettare l'eredità o di rinunciare ad essa.
Ne consegue, pertanto, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, poiché rivolta al mero chiamato all'eredità del debitore, non già all'erede di quest'ultimo.
8. L'accoglimento del primo motivo di appello rende chiaramente superfluo l'esame del secondo motivo, che resta dunque assorbito.
9. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, va conseguentemente annullata l'intimazione di pagamento n. 0000491382 del
27.09.2022, limitatamente ai crediti portati dalle ingiunzioni di pagamento nn.
19282, 323844, 323845, 295130, 295131, 295132, 295133, 295134, 295135,
295136, 295137, 295138, 295139, 32428 e 108847, ivi richiamate.
10. La novità e la complessità della questione giuridica affrontata giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Rossano n. 299/2023 del 06.07.2023, annulla l'intimazione di pagamento n. 0000491382 del 27.09.2022, limitatamente ai crediti portati dalle ingiunzioni di pagamento nn. 19282, 323844, 323845, 295130, 295131,
295132, 295133, 295134, 295135, 295136, 295137, 295138, 295139, 32428 e
6 108847;
2) compensa tra le parti le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 10.12.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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