CASS
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2024, n. 22815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22815 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CE IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Matera del 9 novembre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe il Tribunale di Matera ha applicato, ai sensi dell'art 444 e seguenti del codice di rito, la pena concordata di anni due e mesi sei di reclusione nei confronti di IN CE per più ipotesi di corruzione in atti giudiziari, propria e impropria, avvinte dalla continuazione e realizzate in concorso con HE FI, appuntato dell'Arma dei Carabinieri, che, ricevendo dal CE consistenti introiti e vantaggi economici, consentiva a quest'ultimo di sottrarsi a diversi arresti e sequestri di sostanza stupefacente, consolidando al contempo la propria attività illecita nel campo del narcotraffico;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22815 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 05/04/2024 Così deciso il 5/4/2024. rilevato che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato lamentando violazione di legge per la erronea qualificazione data al fatto in termini di corruzione in atti giudiziari atteso che gli episodi in fatto descritti nel capo di imputazione non davano conto di un mercimonio della funzione espressamente finalizzata ad un pregresso procedimento instaurato nei confronti del corruttore e che in particolare quelli descritti ai punti 3), 7), 8), 9) sarebbero completamente disancorati dall'esistenza di un procedimento penale pendente nell'ambito del quale il CE avrebbe potuto lucrare un indebito vantaggio;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni e, in particolare, in primo luogo, perché riscostruisce il capo di imputazione in termini eccentrici al contenuto dello stesso, attribuendo ai singoli episodi in fatto descritti dalla rubrica il significato di autonome imputazioni oggetto di distinta valutazione e verifica quando gli stessi, di contro, andavano letti nel complesso, così da dare puntuale riscontro alla contestazione sollevata con l'imputazione in termini di corretta qualificazione dei fatti a giudizio (le rilevate più ipotesi di corruzioni in atti giudiziari propria e impropria, non definite nel numero e cosi considerate dal patto in ragione della rilevata continuazione interna, apprezzata apportando un unico e indistinto aumento di pena); ritenuto che il ricorso è altresì inammissibile perché in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione mentre, nel caso, l'intero portato del ricorso risulta fondato su verifiche in fatto all'evidenza distoniche al vizio utilmente prospettabile con il ricorso di legittimità; ritenuto, infine, che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. definite come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle c- 2 < spese processuali e della 'somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe il Tribunale di Matera ha applicato, ai sensi dell'art 444 e seguenti del codice di rito, la pena concordata di anni due e mesi sei di reclusione nei confronti di IN CE per più ipotesi di corruzione in atti giudiziari, propria e impropria, avvinte dalla continuazione e realizzate in concorso con HE FI, appuntato dell'Arma dei Carabinieri, che, ricevendo dal CE consistenti introiti e vantaggi economici, consentiva a quest'ultimo di sottrarsi a diversi arresti e sequestri di sostanza stupefacente, consolidando al contempo la propria attività illecita nel campo del narcotraffico;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22815 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 05/04/2024 Così deciso il 5/4/2024. rilevato che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato lamentando violazione di legge per la erronea qualificazione data al fatto in termini di corruzione in atti giudiziari atteso che gli episodi in fatto descritti nel capo di imputazione non davano conto di un mercimonio della funzione espressamente finalizzata ad un pregresso procedimento instaurato nei confronti del corruttore e che in particolare quelli descritti ai punti 3), 7), 8), 9) sarebbero completamente disancorati dall'esistenza di un procedimento penale pendente nell'ambito del quale il CE avrebbe potuto lucrare un indebito vantaggio;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni e, in particolare, in primo luogo, perché riscostruisce il capo di imputazione in termini eccentrici al contenuto dello stesso, attribuendo ai singoli episodi in fatto descritti dalla rubrica il significato di autonome imputazioni oggetto di distinta valutazione e verifica quando gli stessi, di contro, andavano letti nel complesso, così da dare puntuale riscontro alla contestazione sollevata con l'imputazione in termini di corretta qualificazione dei fatti a giudizio (le rilevate più ipotesi di corruzioni in atti giudiziari propria e impropria, non definite nel numero e cosi considerate dal patto in ragione della rilevata continuazione interna, apprezzata apportando un unico e indistinto aumento di pena); ritenuto che il ricorso è altresì inammissibile perché in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione mentre, nel caso, l'intero portato del ricorso risulta fondato su verifiche in fatto all'evidenza distoniche al vizio utilmente prospettabile con il ricorso di legittimità; ritenuto, infine, che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. definite come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle c- 2 < spese processuali e della 'somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.